Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): turni e maggiorazioni

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): turni e maggiorazioni

    Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

    In sintesi

    Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

    La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

    Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
    Lavoro notturno Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
    Lavoro festivo Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
    Lavoro domenicale Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
    Festivo notturno Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
    Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Turni e rotazioni

    Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno abituale
    Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
    Caia — festivo lavorato
    Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
    La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): l’art. 2103 c.c.

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): l’art. 2103 c.c.

    Il datore può spostare l’operaio da un reparto all’altro o assegnargli macchine diverse, ma non in modo illimitato: l’art. 2103 del codice civile fissa i confini del cosiddetto jus variandi. Stesso discorso per il trasferimento a un’altra sede, che richiede ragioni serie e dimostrabili. Vediamo cosa può e cosa non può fare l’azienda.

    In sintesi

    L’art. 2103 c.c. consente di adibire il lavoratore alle mansioni dell’assunzione o ad altre dello stesso livello e categoria legale. Per le mansioni superiori scatta il diritto alla promozione dopo il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo in caso di riorganizzazione, con conservazione del livello e della retribuzione. Il trasferimento richiede comprovate ragioni tecnico-organizzative.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Jus variandi (art. 2103 c.c.) · Mansioni equivalenti · Mansioni superiori e promozione · Trasferimento di sede
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori: quando scatta la promozione

    Se l’operaio viene adibito a mansioni di un livello superiore — ad esempio conduce stabilmente un macchinario più complesso — ha diritto fin da subito al trattamento economico corrispondente. Inoltre, decorso il periodo fissato dal CCNL (in sua mancanza 6 mesi continuativi), l’assegnazione diventa definitiva e matura il diritto alla promozione, salvo che lo svolgimento serva a sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto (ferie, malattia, maternità).

    Il demansionamento «da riorganizzazione»

    L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni di un livello inferiore — purché della stessa categoria legale — solo quando c’è una modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore. Anche in questo caso restano fermi il livello di inquadramento e il trattamento retributivo già raggiunti: lo stipendio non si tocca.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — mansioni superiori e promozione
    Tizio, operaio, conduce stabilmente da otto mesi una linea che richiede un inquadramento superiore. Ha diritto fin dall’inizio alla paga del livello più alto e, superato il periodo previsto dal CCNL, alla promozione definitiva, perché non sta sostituendo nessun collega assente.
    Caia — trasferimento senza ragioni provate
    Caia viene trasferita in un’altra unità produttiva senza che l’azienda indichi ragioni tecniche o organizzative concrete. Il trasferimento è illegittimo: l’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Se svolgo mansioni superiori da mesi, ho diritto al passaggio di livello?
    Sì. Hai diritto subito alla retribuzione del livello superiore e, decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi), alla promozione definitiva. L’unica eccezione è quando stai sostituendo un collega assente che ha diritto alla conservazione del posto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): come maturano e quanto valgono

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Scatti di anzianità nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): come maturano e quanto valgono

    Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Maturano a cadenza fissa, di norma ogni biennio o triennio, fino a un numero massimo, con importo per livello fissato dal contratto. Una volta maturati restano acquisiti e, essendo parte della retribuzione, incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Cadenza e numero massimo · Incidenza su TFR e mensilità aggiuntive
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Quanti scatti e ogni quanto: la struttura

    Il CCNL costruisce gli scatti su tre variabili che conviene leggere insieme nelle tabelle del contratto applicato:

    Variabile Come funziona di norma
    Cadenza Lo scatto matura a scadenze fisse, spesso ogni 2 o 3 anni di servizio
    Numero massimo Il contratto fissa un tetto al numero di scatti complessivamente maturabili
    Importo Cifra fissa che varia per livello di inquadramento, indicata nelle tabelle del CCNL
    Numero, cadenza e importo NON sono fissati dalla legge: dipendono dal CCNL applicato e dagli accordi. Per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Cosa succede con il passaggio di livello

    Se l’operaio passa a un livello superiore, molti CCNL prevedono la rivalutazione degli scatti già maturati al nuovo valore, oppure il loro consolidamento: la regola precisa è nel contratto di settore.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — il primo scatto
    Tizio, operaio assunto a tempo indeterminato, raggiunge l’anzianità di servizio prevista dal CCNL per il primo scatto. Dal mese di maturazione la sua busta paga aumenta dell’importo fissato dal contratto per il suo livello; l’aumento resta acquisito anche in futuro.
    Caia — scatti e TFR
    Caia ha maturato più scatti negli anni. Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
    No, gli scatti già maturati sono acquisiti in via definitiva e non si perdono. In caso di passaggio di livello il CCNL stabilisce se vengono rivalutati al nuovo importo o consolidati: la regola precisa è nel contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Art. 16 L. 69/2019 – Custodia cautelare per revenge porn (275 CPP)

    Art. 16 L. 69/2019 – Custodia cautelare per revenge porn (275 CPP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «612-bis» è inserita la seguente: «, 612-ter».

  • Art. 15 L. 69/2019 – Comunicazioni alla vittima e misure cautelari (90-ter, 282-ter CPP)

    Art. 15 L. 69/2019 – Comunicazioni alla vittima e misure cautelari (90-ter, 282-ter CPP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 90-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».

    2. Al comma 1 dell’articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis».

    3. Al comma 1 dell’articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».

    4. Al comma 2-bis dell’articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

    5. Dopo il comma 1 dell’articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l’esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

  • Detrazione 19% per addetti all’assistenza: chi spetta e come

    In sintesi

    • Detrazione del 19 per cento sulle spese pagate per badanti e assistenti personali nei casi di non autosufficienza certificata dal medico.
    • Massimale di spesa: 2.100 euro per contribuente, indipendentemente dal numero di persone assistite. Se piu’ familiari condividono la spesa, il limite di 2.100 euro va ripartito tra tutti.
    • Limite di reddito: 40.000 euro di reddito complessivo (incluso il reddito da immobili a cedolare secca). Superata quella soglia la detrazione non spetta.
    • Non autosufficienza certificata: il medico deve attestare che la persona non riesce autonomamente ad assumere alimenti, a deambulare, a provvedere all’igiene personale o necessita di sorveglianza continuativa.
    • Spetta anche per i familiari non a carico: a differenza di molte altre detrazioni, questa vale anche se l’assistito non e’ fiscalmente a carico del dichiarante.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili (bonifico, carta, bancomat) per fruire della detrazione del 19 per cento.

    Che cos'e' la detrazione per l'assistenza personale

    Se hai pagato un badante, un assistente familiare o un’altra persona per aiutare un familiare che non riesce piu’ a cavarsela da solo nelle attivita’ quotidiane, puoi detrarre il 19 per cento di quella spesa dalla tua IRPEF. Si tratta della detrazione per gli addetti all’assistenza personale, prevista dal codice 15 del rigo E8-E10 del Modello 730/2026.

    La parola chiave e’ ‘non autosufficienza’. La legge elenca concretamente cosa significa: non riuscire ad assumere autonomamente alimenti, a espletare le funzioni fisiologiche o a provvedere all’igiene personale, a deambulare, a indossare gli indumenti. Rientra nella non autosufficienza anche chi necessita di sorveglianza continuativa. Questa condizione deve risultare da una certificazione medica: senza quel documento il beneficio non spetta.

    La detrazione ha due limiti precisi da tenere a mente. Il primo riguarda la spesa massima: si detrae il 19 per cento calcolato su un massimo di 2.100 euro, quindi il risparmio fiscale puo’ arrivare fino a 399 euro. Il secondo riguarda il reddito: la detrazione spetta solo se il tuo reddito complessivo non supera 40.000 euro. Oltre quella soglia, niente detrazione.

    Un aspetto interessante e’ che la detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico. Questo la rende accessibile a situazioni reali in cui un figlio paga l’assistenza per un genitore anziano che ha un proprio reddito e quindi non e’ a suo carico.

    Riepilogo della detrazione per assistenza personale (codice 15)
    Voce Valore
    Percentuale di detrazione 19 per cento
    Massimale di spesa detraibile 2.100 euro per contribuente
    Risparmio fiscale massimo 399 euro (19% di 2.100)
    Limite di reddito complessivo 40.000 euro (inclusa cedolare secca)
    Spese per familiari non a carico Ammesse
    Certificazione richiesta Certificazione medica di non autosufficienza
    Rigo del 730 Da E8 a E10, codice 15

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito complessivo di 32.000 euro e ha pagato nel 2025 una badante 2.800 euro per assistere sua madre anziana, non autosufficiente per certificazione del medico di base. Nel rigo E8 indica il codice 15 e la spesa massima di 2.100 euro (l’eccedenza di 700 euro non e’ detraibile). La detrazione del 19 per cento su 2.100 euro vale 399 euro di risparmio fiscale diretto sull’IRPEF. Se invece il reddito di Tizio fosse 42.000 euro, la detrazione non spetterebbe affatto.

    Documenti necessari

    • Certificazione medica che attesta lo stato di non autosufficienza dell’assistito
    • Ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza, con i suoi dati anagrafici e codice fiscale, quelli del pagante e, se diverso, quelli dell’assistito
    • Prova del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bonifico, ricevuta POS)
    • Eventuale Certificazione Unica del datore di lavoro (punto 341-352, codice onere 15) se la spesa e’ stata considerata dal sostituto d’imposta

    Figlio che paga l'assistenza per il genitore non a carico

    Scenario. Caio ha un reddito di 28.000 euro e ha assunto una badante per la madre. La madre percepisce una pensione di 900 euro al mese, quindi non e’ fiscalmente a carico di Caio. Nel 2025 Caio ha pagato 1.800 euro di assistenza, tutti con bonifico. La madre ha il certificato del medico che attesta la non autosufficienza.

    Come si applica. La detrazione spetta anche per i familiari non fiscalmente a carico, purche’ ci sia la certificazione medica. Caio puo’ detrarre il 19 per cento di 1.800 euro, cioe’ 342 euro di risparmio IRPEF. Non supera il limite di 2.100 euro, quindi indica l’intera spesa nel rigo E8 con codice 15. Il reddito di 28.000 euro e’ sotto la soglia di 40.000, quindi non ci sono problemi.

    In pratica

    • Conservare la certificazione medica di non autosufficienza della madre.
    • Richiedere e conservare la ricevuta firmata dalla badante con i dati anagrafici di entrambe le parti.
    • Indicare nel rigo E8 il codice 15 e l’importo di 1.800 euro: la detrazione del 19% spetta per intero.

    Piu' fratelli che dividono le spese per lo stesso assistito

    Scenario. Sempronio e sua sorella dividono le spese per il padre non autosufficiente. In totale hanno pagato 3.500 euro di assistenza: 2.000 Sempronio e 1.500 la sorella. Entrambi hanno redditi sotto i 40.000 euro. Il limite di 2.100 euro vale per ciascun contribuente o va diviso?

    Come si applica. Il limite di 2.100 euro si riferisce al singolo contribuente che sostiene la spesa, ma si ricorda che se piu’ familiari hanno sostenuto spese per assistere la stessa persona, quel limite deve essere ripartito tra loro. In pratica, il totale detraibile tra tutti i soggetti non puo’ superare 2.100 euro complessivi. Sempronio e sua sorella dovranno quindi dividersi il tetto: per esempio 1.050 euro ciascuno se si ripartiscono in parti uguali, oppure in proporzione alle spese sostenute.

    In pratica

    • Il limite di 2.100 euro vale per l’insieme di chi sostiene le spese per lo stesso assistito, non per ciascuno separatamente.
    • Concordare con i familiari come suddividere il tetto di 2.100 euro e annotare la percentuale sui documenti di spesa.
    • Ogni dichiarante indichera’ la propria quota nel rigo E8-E10 con codice 15.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e' il massimale di spesa detraibile per l'assistenza personale?

    Il massimale e’ 2.100 euro per contribuente. Significa che la detrazione del 19 per cento si calcola al massimo su 2.100 euro di spesa, per un risparmio IRPEF massimo di 399 euro. Se piu’ familiari sostengono spese per lo stesso assistito, il limite va condiviso tra tutti.

    Fino a che reddito spetta la detrazione per la badante?

    La detrazione spetta solo se il reddito complessivo del contribuente non supera 40.000 euro. Nel calcolo di questo limite si considera anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

    Serve la certificazione medica per la non autosufficienza?

    Si, e’ obbligatoria. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Senza quel documento la detrazione non puo’ essere applicata, anche se la spesa e’ stata effettivamente sostenuta.

    Spetta la detrazione se la persona assistita non e' mio familiare a carico?

    Si. La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico (ad esempio un genitore anziano con una propria pensione). E’ una delle poche detrazioni che si estende ai familiari non a carico.

    La spesa deve essere pagata in modo tracciabile?

    Si. Dal 2020 la detrazione del 19 per cento sugli oneri indicati in questa sezione spetta solo se il pagamento avviene con strumenti tracciabili: bonifico, carta di credito o debito, bancomat. Il pagamento in contanti non da’ diritto alla detrazione.

    Che documenti bisogna conservare?

    La ricevuta firmata dalla badante o dall’assistente, contenente i dati anagrafici e il codice fiscale di chi paga e di chi presta il servizio e, se diversa, della persona assistita. Piu’ la prova del pagamento tracciabile e la certificazione medica di non autosufficienza.

    Vedi anche: la deduzione senza franchigia, deduzione dal reddito nel 730 (L.104), la guida pratica, come si detraggono nel 730/2026, detrazione 19% nel 730 e i 129,11 euro spiegati.

  • Art. 14 L. 69/2019 – Trasmissione provvedimenti al giudice civile (64-bis disp att CPP)

    Art. 14 L. 69/2019 – Trasmissione provvedimenti al giudice civile (64-bis disp att CPP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dopo l’articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

    «Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). – 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

    2. All’articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».

    3. All’articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

  • Art. 13 L. 69/2019 – Inasprimento pene violenza sessuale (609-bis ss CP)

    Art. 13 L. 69/2019 – Inasprimento pene violenza sessuale (609-bis ss CP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

    2. All’articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma:

    1) all’alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;

    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;

    3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;

    b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

    3. All’articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;

    b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

    4. All’articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;

    b) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»;

    c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

    5. All’articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

    b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

  • Art. 12 L. 69/2019 – Sfregio o deformazione viso (583-quinquies CP)

    Art. 12 L. 69/2019 – Sfregio o deformazione viso (583-quinquies CP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dopo l’articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

    «Art. 583-quinquies (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

    La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno».

    2. All’articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» è inserita la seguente: «583-quinquies,».

    3. All’articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 è abrogato.

    4. All’articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-bis» è inserita la seguente: «, 583-quinquies».

    5. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,»;

    b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,».

  • Art. 11 L. 69/2019 – Aggravanti omicidio domestico (577 CP)

    Art. 11 L. 69/2019 – Aggravanti omicidio domestico (577 CP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;

    b) al secondo comma, dopo le parole: «l’altra parte dell’unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;

    c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

  • Mediazione civile e 730/2026: il credito d’imposta sulle spese

    In sintesi

    • Cos’è: un credito che rimborsa parzialmente le spese sostenute per la mediazione civile e commerciale obbligatoria o demandata dal giudice.
    • Due componenti: copre sia l’indennità pagata all’organismo di mediazione sia il compenso pagato al tuo avvocato per assistenza nella procedura.
    • Limite per procedura: il credito complessivo non può superare 600 euro per singola procedura.
    • Limite annuale: non puoi usare più di 2.400 euro di credito in totale nell’anno, anche se hai fatto più mediazioni.
    • Se fallisce la mediazione: il credito si riduce della metà.
    • Come si ottiene: devi presentare domanda tramite la piattaforma del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) entro il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione della procedura.

    Come funziona il credito d'imposta per la mediazione

    La mediazione è una procedura alternativa al processo: invece di andare in tribunale, le parti cercano un accordo con l’aiuto di un mediatore professionista. In alcuni casi è obbligatoria prima di poter fare causa (ad esempio per condominio, successioni, affitti). Il Fisco incentiva questo strumento riconoscendo un credito d’imposta a chi partecipa e raggiunge un accordo.

    Il credito si compone di due parti. La prima copre l’indennità pagata all’organismo di mediazione – cioè il compenso che versi alla struttura che gestisce la procedura. La seconda, disponibile quando la mediazione è obbligatoria o demandata dal giudice, copre il compenso pagato al tuo avvocato per assisterti durante la procedura, nei limiti dei parametri forensi previsti dalla legge.

    C’è un doppio tetto: non più di 600 euro per singola procedura e non più di 2.400 euro in totale per anno. Se la mediazione fallisce (le parti non trovano un accordo), il credito non scompare ma si dimezza.

    Oltre alla mediazione, esistono due crediti simili: uno per la negoziazione assistita e l’arbitrato (fino a 250 euro) e uno per il rimborso del contributo unificato (fino a 518 euro) quando la mediazione demandata dal giudice si chiude con un accordo. Tutti e tre si indicano nel rigo G15 del Quadro G con i rispettivi codici (16, 17, 18).

    I tre crediti per la risoluzione alternativa delle controversie
    Tipo Codice G15 Limite massimo Condizione
    Mediazione civile e commerciale 16 600 euro per procedura / 2.400 euro annui Accordo raggiunto (dimezzato se fallisce)
    Negoziazione assistita e arbitrato 17 250 euro Successo della negoziazione o lodo arbitrale
    Contributo unificato 18 518 euro Accordo in mediazione demandata dal giudice

    Esempio pratico

    • Tizio partecipa nel 2025 a una mediazione obbligatoria per una lite condominiale. Paga 400 euro all’organismo di mediazione e 300 euro al suo avvocato per l’assistenza. Le parti raggiungono un accordo. Il credito teorico sarebbe 700 euro, ma il limite per procedura è 600 euro: Tizio può quindi usare 600 euro. Presenta domanda sul sito www.giustizia.it entro il 31 marzo 2026, riceve la comunicazione del Ministero con l’importo riconosciuto (entro il 30 aprile 2026) e indica quell’importo nel rigo G15 del 730/2026. Il credito riduce l’IRPEF dovuta e può anche essere usato in compensazione con F24.

    Documenti necessari

    • Comunicazione del Ministero della Giustizia con l’importo del credito spettante (ricevuta entro il 30 aprile 2026)
    • Ricevuta del pagamento all’organismo di mediazione
    • Fattura o parcella dell’avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione
    • Verbale di accordo o di mancato accordo della mediazione
    • Ricevuta della domanda presentata sulla piattaforma www.giustizia.it

    Caso 1 – Mediazione conclusa con accordo

    Scenario. Caio ha una lite con il suo ex socio per la divisione di un bene. Nel 2025 partecipano a una mediazione demandata dal giudice. Caio paga 350 euro all’organismo e 200 euro al suo avvocato. Le parti trovano un accordo.

    Come si applica. Caio può usare il credito per entrambe le voci (indennità + avvocato) perché la mediazione è demandata dal giudice. Totale spese: 550 euro, sotto il tetto di 600 euro per procedura. Caio presenta domanda su www.giustizia.it entro il 31 marzo 2026. Il Ministero comunica l’importo entro il 30 aprile 2026. Caio indica quell’importo nel rigo G15 colonna 2 del 730/2026 con il codice 16. Essendo sotto i 2.400 euro annui, usa tutto il credito.

    In pratica

    • La domanda va presentata tramite la piattaforma del Ministero della Giustizia, non direttamente in dichiarazione.
    • Inserisci nel 730 solo l’importo che il Ministero ti ha comunicato, non quello che hai speso.

    Caso 2 – Mediazione fallita

    Scenario. Sempronio partecipa nel 2025 a una mediazione obbligatoria per una controversia su un contratto. Paga 500 euro all’organismo. Le parti non raggiungono l’accordo e la mediazione si chiude senza esito positivo.

    Come si applica. Anche in caso di fallimento Sempronio ha diritto al credito, ma ridotto della metà: 500 euro / 2 = 250 euro. Presenta comunque domanda su www.giustizia.it entro il 31 marzo 2026. Il Ministero comunica il credito spettante (250 euro) entro il 30 aprile 2026. Sempronio lo indica nel rigo G15 del 730/2026 con codice 16. Il credito non dà luogo a rimborso, ma si può usare in compensazione con F24.

    In pratica

    • Il credito si dimezza se la mediazione non si conclude con un accordo, ma non scompare del tutto.
    • Presenta comunque la domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo, anche se la procedura è fallita.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Entro quando devo presentare la domanda per ottenere il credito?

    Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura di mediazione, tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it. La domanda tardiva è inammissibile.

    Quando ricevo la comunicazione del Ministero con l'importo del credito?

    Il Ministero comunica l’importo entro il 30 aprile dell’anno in cui hai presentato la domanda. Nel 730/2026 puoi indicare solo il credito ricevuto entro il 30 aprile 2026.

    Il credito per mediazione è rimborsabile?

    No. Non dà luogo a rimborso in denaro. Puoi usarlo per ridurre l’IRPEF in dichiarazione oppure in compensazione con il modello F24, a partire dalla data in cui ricevi la comunicazione del Ministero.

    Posso usare il credito anche se la mediazione non era obbligatoria?

    Il credito per le spese dell’avvocato spetta solo quando la mediazione è obbligatoria (prevista dalla legge come condizione di procedibilità) o demandata dal giudice. Il credito per l’indennità all’organismo spetta in entrambi i casi, se si raggiunge l’accordo.

    Ho fatto tre mediazioni nel 2025: posso sommare tutti i crediti?

    Puoi cumulare i crediti fino a un massimo di 2.400 euro annui in totale, con un limite di 600 euro per singola procedura. Compila un modulo aggiuntivo del rigo G15 per ogni procedura.

    La negoziazione assistita e la mediazione hanno lo stesso credito?

    No. La negoziazione assistita e l’arbitrato (codice 17 in G15) hanno un limite massimo di 250 euro. La mediazione (codice 16) arriva fino a 600 euro per procedura.

  • Bonus tende e schermature solari 2025: detrazione nel 730

    In sintesi

    • Ecobonus: l’acquisto e la posa in opera di schermature solari rientra tra gli interventi di risparmio energetico agevolati nel quadro E, Sezione IV.
    • Aliquota dal 2018: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50% (50% anche per le spese 2025 sull’abitazione principale; 36% negli altri casi).
    • Requisiti tecnici: le schermature devono proteggere una superficie vetrata, essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio, mobili e ‘tecniche’. Non agevolate quelle autonome (aggettanti) su superfici esposte a nord.
    • Ripartizione: la detrazione è suddivisa in 10 rate annuali di pari importo a partire dall’anno in cui si sostiene la spesa.
    • Pagamento obbligatorio: il bonifico bancario o postale deve riportare causale, codice fiscale di chi paga e codice fiscale/P.IVA dell’impresa.
    • Comunicazione ENEA: entro 90 giorni dalla fine dei lavori va inviata la scheda descrittiva dell’intervento sul portale bonusfiscali.enea.it.

    Come funziona la detrazione per le schermature solari

    Le schermature solari, cioè i dispositivi mobili e tecnici applicati alle superfici vetrate per ridurre l’irraggiamento solare estivo, danno diritto a una detrazione IRPEF nell’ambito dell’Ecobonus. Si tratta di quell’insieme di agevolazioni fiscali pensate per chi interviene sul proprio immobile per ridurre i consumi energetici.

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, la percentuale di detrazione è il 50%. A partire dal 2025 le regole si affinano ulteriormente: il 50% spetta ai titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; negli altri casi la percentuale scende al 36%. In entrambi i casi la spesa va indicata nei righi E61-E62 del quadro E con il codice 5.

    Un aspetto pratico da non sottovalutare: non basta qualsiasi tenda. Le istruzioni AdE precisano che le schermature devono essere ‘mobili e tecniche’, applicate solidalmente con l’involucro dell’edificio, e possono stare all’interno, all’esterno o integrate nella superficie vetrata. Sono escluse le schermature autonome o aggettanti installate davanti a superfici vetrate esposte a nord.

    La detrazione viene spalmata in 10 rate annuali uguali. Se non si ha un’imposta sufficiente per assorbire l’intera quota annua, la parte che non trova capienza si perde: non è rimborsabile.

    Schermature solari: aliquote ecobonus per anno di spesa
    Anno di sostenimento della spesa Aliquota detrazione Note
    Fino al 31 dicembre 2017 65% Interventi originari ecobonus
    Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024 50% Per tutti i contribuenti
    Dal 1° gennaio 2025 – abitazione principale (proprietario/titolare diritto reale) 50% Compilare colonna 6 del rigo E61-E62
    Dal 1° gennaio 2025 – altri immobili 36% Locatari, comodatari, altri titoli

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario del suo appartamento (abitazione principale) e nel 2025 spende 4.000 euro per far installare tende tecniche esterne su tre finestre. Avendo diritto al 50%, la detrazione totale è 2.000 euro, suddivisa in 10 rate da 200 euro l’anno. Il primo anno Tizio detrae 200 euro dall’IRPEF. Caio invece affitta la stessa tipologia di appartamento e sostiene la stessa spesa: lui può detrarre solo il 36%, cioè 1.440 euro totali in 10 rate da 144 euro.

    Documenti necessari

    • Fattura dell’impresa installatrice con descrizione dell’intervento
    • Ricevuta del bonifico bancario o postale (con causale, CF del pagante, CF/P.IVA del beneficiario)
    • Scheda descrittiva dell’intervento inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori
    • Asseverazione tecnica (o certificazione del produttore per alcuni casi) che attesti la rispondenza ai requisiti
    • Documentazione catastale dell’immobile (sezione III-B del quadro E per spese 2025)

    Proprietario che interviene sull'abitazione principale

    Scenario. Sempronio è proprietario di un appartamento dove abita. Nel 2025 installa schermature solari esterne mobili su tutte le finestre del soggiorno, spendendo 3.000 euro.

    Come si applica. Sempronio ha diritto alla detrazione del 50% perché è titolare del diritto di proprietà e l’immobile è adibito ad abitazione principale. La detrazione totale è 1.500 euro, spalmata in 10 anni da 150 euro ciascuno. Nel quadro E indica le spese nei righi E61-E62 con codice 5 e barrando la colonna 6 (percentuale 50%).

    In pratica

    • Compila il rigo E61 o E62 con codice intervento 5 e anno 2025.
    • Barra la colonna 6 (percentuale) con il codice 3 per il 50% abitazione principale.
    • Inserisce come importo spesa 3.000 euro; la prima rata di detrazione è 150 euro.

    Inquilino che sostiene la spesa sull'appartamento affittato

    Scenario. Caio abita in un appartamento in affitto e, con il consenso del proprietario, installa nel 2025 schermature solari mobili tecniche, spendendo 2.000 euro di tasca propria.

    Come si applica. Caio, in quanto locatario (non titolare di un diritto reale), ha diritto alla detrazione del 36%. La detrazione totale è 720 euro in 10 rate da 72 euro l’anno. Per fruire dell’agevolazione deve conservare la dichiarazione di consenso del proprietario, la fattura e la ricevuta del bonifico intestata a lui.

    In pratica

    • Codice intervento 5 nel rigo E61-E62, anno 2025, senza barrare la casella del 50%.
    • Importo spesa 2.000 euro; detrazione annua 72 euro per 10 anni.
    • Conservare la dichiarazione scritta del consenso del proprietario.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le tende da sole classiche rientrano nella detrazione?

    Solo se sono ‘tecniche’ e mobili, applicate in modo solidale con l’involucro dell’edificio (non semplicemente agganciate). Le schermature autonome o aggettanti su superfici vetrate esposte a nord sono escluse. Una tenda da sole tradizionale con bracci retraibili applicata a una finestra su facciata sud o est può rientrare, a condizione che rispetti i requisiti tecnici previsti dalla norma.

    Serve l'attestato di prestazione energetica (APE)?

    No. Le istruzioni AdE chiariscono esplicitamente che per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari l’attestato di prestazione energetica non è richiesto. Serve però la scheda descrittiva da trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.

    Quante rate ho per recuperare la detrazione?

    La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Non si può scegliere un numero diverso di rate. Se in un anno l’imposta dovuta è inferiore alla rata, la quota eccedente non viene rimborsata e si perde.

    Posso detrarre anche l'IVA e la manodopera?

    Sì. L’agevolazione riguarda la spesa complessiva sostenuta, comprese le prestazioni professionali (es. tecnico che compila la scheda ENEA) e le opere edilizie strettamente funzionali all’intervento. La fattura deve specificare la natura dell’intervento.

    Il bonus schermature solari si cumula con altre agevolazioni?

    No. La detrazione ecobonus per le schermature solari non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni). Bisogna scegliere l’agevolazione più conveniente.

    Posso cedere il credito o applicare lo sconto in fattura?

    Dal 17 febbraio 2023 lo sconto in fattura e la cessione del credito derivante dall’ecobonus non sono più possibili in via generale. Dal 31 marzo 2024 il divieto è definitivo, salvo le specifiche deroghe previste dalla legge.

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