Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Perdite delle società di persone: come si imputano ai soci

    In sintesi

    • Imputazione per trasparenza: la perdita della società di persone non resta in capo alla società ma viene attribuita ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili indicata nell’atto costitutivo.
    • Come si usa la perdita: il socio persona fisica riceve la sua quota di perdita e la compensa con altri redditi nel proprio modello IRPEF, oppure, se non basta, la riporta agli anni successivi.
    • Contabilità ordinaria vs semplificata: in entrambi i casi la perdita fluisce ai soci, ma le regole di utilizzo differiscono per le perdite che eccedono il reddito imponibile della società.
    • Perdite eccedenti non utilizzate: l’ammontare che non è stato compensato nell’anno viene comunicato ai soci nel prospetto allegato alla dichiarazione SP, con l’indicazione se è utilizzabile in misura piena o limitata.
    • Il prospetto ai soci: la SNC o SAS deve rilasciare a ogni socio un prospetto con reddito o perdita, quota percentuale di partecipazione e ritenute riattribuite.
    • Società di comodo: se la società risulta di comodo, le perdite non possono abbattere il reddito minimo presunto; l’eccedenza non compensata va comunicata ugualmente ai soci.

    Perché la perdita della SNC tocca direttamente i soci

    Quando una SNC (società in nome collettivo) o una SAS (società in accomandita semplice) chiude l’anno in perdita, quel risultato negativo non rimane ‘intrappolato’ nella società. Per le società di persone vale il principio della tassazione per trasparenza: il fisco guarda attraverso la società e imputa redditi e perdite direttamente ai soci, come se li avessero prodotti personalmente.

    Il meccanismo funziona con la quota di partecipazione. Se la SNC ha due soci – Tizio al 60% e Caio al 40% – e chiude con una perdita di 50.000 euro, Tizio riceve 30.000 euro di perdita e Caio 20.000 euro. Ognuno porta quella perdita nella propria dichiarazione dei redditi e la usa per abbattere altri redditi imponibili.

    Le istruzioni Redditi SP 2026 distinguono il trattamento della perdita a seconda del regime contabile adottato. In contabilità ordinaria (quadro RF), la perdita risulta dal rigo RF66 preceduta dal segno meno e viene riportata nel quadro RN della dichiarazione SP per poi essere comunicata ai soci. In contabilità semplificata (quadro RG), la perdita emerge dal rigo RG34 con analogo percorso. In entrambi i casi le regole di compensazione seguono l’art. 8 del TUIR per i soci persone fisiche.

    Attenzione: le perdite d’impresa in capo alla persona fisica seguono regole diverse rispetto alle perdite delle imprese soggette a IRES. Per i soci delle società di persone la disciplina non è quella dell’art. 84 del TUIR (riporto in avanti con limite dell’80%) ma quella dell’art. 8, che permette in molti casi la compensazione con qualsiasi altro reddito dell’anno.

    Perdite della società di persone: sintesi del meccanismo
    Situazione Cosa succede
    Perdita che copre altri redditi del socio nello stesso anno Il socio la compensa in IRPEF nell'anno stesso, abbattendo la base imponibile
    Perdita eccedente i redditi del socio nell'anno L'eccedenza si riporta agli anni successivi, senza limite di tempo (regime ordinario)
    Perdita di contabilità semplificata del socio non compensata nell'anno Comunicata nel prospetto SP; il socio la riporta alle annualità successive
    Perdita in presenza di 'reddito minimo' da societa di comodo La perdita non puo abbattere il reddito minimo; l'eccedenza non compensata va al socio nel prospetto
    Quote di perdita indicate nel prospetto come 'piena misura' Il socio le usa senza il limite dell'80% previsto per le imprese IRES

    Esempio pratico

    • Alfa SNC (due soci: Tizio al 60%, Caio al 40%) chiude il 2025 con una perdita fiscale di 80.000 euro determinata nel quadro RG. Tizio riceve una quota di perdita di 48.000 euro, Caio di 32.000 euro. Tizio ha anche un reddito da lavoro dipendente di 35.000 euro: compensa la sua quota di perdita (48.000) con tale reddito, azzerandolo, e riporta il residuo di 13.000 euro all’anno successivo. Caio ha redditi da fabbricati per 10.000 euro: azzera anche quelli e riporta 22.000 euro. La SNC indica queste perdite nel prospetto da rilasciare ai soci allegato alla dichiarazione SP, precisando se sono utilizzabili in misura piena.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SP 2026 (quadro RF o RG per il calcolo, quadro RN per il riepilogo)
    • Prospetto da rilasciare ai soci con quota di perdita e indicazione sul regime di utilizzo
    • Atto costitutivo o scrittura privata autenticata con le quote di partecipazione
    • Dichiarazione IRPEF del singolo socio (quadro RH del modello Redditi PF o del 730)
    • Eventuale quadro RS per le perdite da riportare formatesi prima di operazioni straordinarie

    Tizio e Caio: la perdita di Alfa SNC compensa i redditi personali

    Scenario. Alfa SNC (commercio al dettaglio, contabilità semplificata) chiude il 2025 con perdita fiscale di 60.000 euro. Tizio ha quota del 70%, Caio del 30%. Tizio ha anche stipendio da lavoro dipendente; Caio non ha altri redditi.

    Come si applica. La perdita viene ripartita: Tizio riceve 42.000 euro di perdita, Caio 18.000 euro. Tizio li compensa con il proprio reddito da lavoro dipendente, abbattendo la sua base IRPEF di 42.000 euro. Caio, non avendo altri redditi nell’anno, riporta i suoi 18.000 euro di perdita alle dichiarazioni future, dove potranno compensare redditi di qualsiasi categoria.

    In pratica

    • La perdita imputata al socio non è soggetta all’80% di limite tipico delle imprese IRES: nel regime di trasparenza delle societa di persone l’utilizzo e piu ampio.
    • Il prospetto che la SNC rilascia al socio deve indicare esplicitamente se la perdita e utilizzabile in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR.

    Beta SAS con perdite accumulate: come si riportano agli anni successivi

    Scenario. Beta SAS (consulenza informatica, contabilita ordinaria) registra una perdita di 30.000 euro nel 2025. Il socio accomandatario Sempronio (quota 80%) ha gia riportato perdite da anni precedenti. Il socio accomandante (quota 20%) ha redditi da lavoro autonomo.

    Come si applica. La perdita 2025 di 30.000 euro si ripartisce: 24.000 a Sempronio, 6.000 al socio accomandante. Sempronio somma i 24.000 alle perdite pregresse da riportare. Il socio accomandante compensa i 6.000 euro con i propri redditi da lavoro autonomo, riducendo il suo IRPEF. Le perdite in contabilita ordinaria non compensate nell’anno vengono indicate nel quadro RN della dichiarazione SP (rigo RN14) e comunicate nel prospetto ai soci.

    In pratica

    • Le perdite eccedenti comunicata ai soci nel prospetto SP devono essere inserite dal socio nella propria dichiarazione: per le persone fisiche tipicamente nel quadro RH del modello Redditi PF.
    • Se la SAS e di comodo, la perdita non puo abbattere il reddito minimo presunto dalla legge: l’eccedenza non compensata e comunque comunicata al socio perche possa utilizzarla in futuro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Un socio accomandante di una SAS puo detrarre la perdita imputata dalla societa?

    Si. Anche il socio accomandante riceve la propria quota di perdita in proporzione alla partecipazione agli utili. La regola della responsabilita limitata all’accomandante vale sul piano civilistico, ma fiscalmente la perdita viene imputata a tutti i soci, sia accomandatari sia accomandanti, con il meccanismo della trasparenza.

    Le perdite della SNC si possono portare in avanti senza limiti di tempo?

    Per i soci persone fisiche che utilizzano le perdite nella propria dichiarazione IRPEF non c’e un termine massimo di riporto. Le perdite non compensate nell’anno possono essere utilizzate nelle dichiarazioni degli anni successivi finche non si esauriscono.

    Cosa succede se un socio esce dalla SNC durante l'anno?

    Le perdite (e i redditi) si imputano in base alla quota di partecipazione valida per il periodo di attivita nell’anno. La SNC deve compilare il quadro RO indicando anche i soci usciti nel corso dell’esercizio e comunicare loro la quota di competenza.

    La perdita della societa puo azzerare anche i redditi da lavoro dipendente del socio?

    Si. Le perdite d’impresa imputate per trasparenza dal socio possono compensare redditi di qualsiasi categoria, incluso il reddito da lavoro dipendente, nella dichiarazione del socio stesso.

    Se la societa di persone e di comodo, come cambiano le regole sulle perdite?

    Se la SNC o SAS risulta di comodo ai sensi dell’art. 30 della legge 724/1994, le perdite non possono abbattere il reddito minimo presunto dalla legge. L’eccedenza non compensata per effetto di questa limitazione viene comunque indicata nel quadro RN (rigo RN14) e comunicata ai soci nel prospetto allegato alla dichiarazione SP.

  • Art. 8 D.Lgs. 23/2015 – Computo indennità per frazioni di anno

    Art. 8 D.Lgs. 23/2015 – Computo indennità per frazioni di anno

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. Per le frazioni di anno d’anzianita’ di servizio, le indennita’ e l’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

  • Art. 171-bis L. 633/1941 – Tutela penale del software

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 10 L. 633/1941 – Opere in comunione

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 7 D.Lgs. 23/2015 – Computo anzianità negli appalti

    Art. 7 D.Lgs. 23/2015 – Computo anzianità negli appalti

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. Ai fini del calcolo delle indennita’ e dell’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianita’ di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore e’ stato impiegato nell’attivita’ appaltata.

  • Art. 6 D.Lgs. 23/2015 – Offerta di conciliazione

    Art. 6 D.Lgs. 23/2015 – Offerta di conciliazione

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilita’ per le parti di addivenire a ogni altra modalita’ di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro puo’ offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non e’ assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilita’ della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilita’, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia gia’ proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.

    2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l’anno 2015, 7,9 milioni di euro per l’anno 2016, 13,8 milioni di euro per l’anno 2017, 17,5 milioni di euro per l’anno 2018, 21,2 milioni di euro per l’anno 2019, 24,4 milioni di euro per l’anno 2020, 27,6 milioni di euro per l’anno 2021, 30,8 milioni di euro per l’anno 2022, 34,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e’ integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione e’ assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis.

  • Art. 170 L. 633/1941

    Art. 170 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 5 D.Lgs. 23/2015 – Revoca del licenziamento

    Art. 5 D.Lgs. 23/2015 – Revoca del licenziamento

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purche’ effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita’, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.

  • Art. 4 D.Lgs. 23/2015 – Vizi formali e procedurali

    Art. 4 D.Lgs. 23/2015 – Vizi formali e procedurali

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennita’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilita’, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

  • Articolo 79 TU Giustizia Tributaria: Avviso di trattazione

    Art. 79 D.Lgs. 175/2024 – Avviso di trattazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

    2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

  • Art. 3 D.Lgs. 23/2015 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa

    Art. 3 D.Lgs. 23/2015 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennita’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita’.

    2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennita’ risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita’ lavorative, nonche’ quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell’indennita’ risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo’ essere superiore a dodici mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e’ condannato, altresi’, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e’ attribuita la facolta’ di cui all’articolo 2, comma 3.

    3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione l’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

  • Accise: cosa sono e come funzionano

    In sintesi

    • Le accise sono imposte indirette sul consumo di prodotti specifici: energetici, alcol, tabacchi, energia elettrica.
    • Sono disciplinate dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) e gestite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
    • Si calcolano sulla quantità (euro per litro, per kg, per kWh, per metro cubo), non sul valore del prodotto.
    • L’accisa è dovuta dal fabbricante o depositario autorizzato, ma viene trasferita sul prezzo finale pagato dal consumatore.
    • Sull’importo già comprensivo di accisa si applica poi l’IVA: si parla quindi di «tassa sulla tassa».
    • I prodotti possono circolare in regime di sospensione d’imposta nei depositi fiscali: l’accisa scatta solo all’immissione in consumo.

    Che cosa sono le accise

    Ogni volta che fai il pieno di benzina, paghi la bolletta della luce o compri un pacchetto di sigarette, una parte del prezzo è costituita dall’accisa. Si tratta di un’imposta indiretta, cioè un’imposta che non colpisce il tuo reddito ma il consumo di certi prodotti. In Italia le accise sono disciplinate dal Testo Unico Accise, il D.Lgs. 504/1995, e la loro gestione spetta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    La caratteristica più importante dell’accisa è che si misura sulla quantità, non sul valore. Mentre l’IVA è sempre una percentuale del prezzo (es. il 22% di quello che paghi), l’accisa è un importo fisso per ogni unità di prodotto: tanti euro per ogni litro di carburante, tanti euro per ogni kWh di energia elettrica consumata, tanti euro per ogni metro cubo di gas. Questo significa che l’accisa non cambia al variare del prezzo di mercato del prodotto, ma solo quando il legislatore decide di modificarla.

    Da un punto di vista legale, l’accisa non è dovuta direttamente dal consumatore finale, ma dal fabbricante o dal depositario autorizzato (cioè chi gestisce il deposito fiscale). In pratica, però, questo costo viene riversato a valle lungo tutta la filiera e finisce nel prezzo che tu paghi alla pompa, in bolletta o al supermercato. A quel punto, sull’importo già comprensivo di accisa viene applicata anche l’IVA: ecco perché si parla spesso di «tassa sulla tassa», specialmente per i carburanti.

    I prodotti soggetti ad accisa possono essere prodotti, trasportati e stoccati in regime di sospensione d’imposta, cioè senza che l’accisa sia ancora dovuta. Questo avviene all’interno di depositi fiscali appositamente autorizzati. L’imposta diventa esigibile solo nel momento in cui il prodotto viene immesso in consumo, cioè esce dal deposito per essere venduto o consegnato all’utente finale. La circolazione in sospensione è tracciata con documenti elettronici (e-AD per i prodotti in sospensione, e-DAS per quelli già immessi in consumo).

    I principali prodotti soggetti ad accisa
    Categoria Base di calcolo Note principali
    Carburanti (benzina, gasolio) Euro per litro Accisa elevata; su cui si applica anche l'IVA
    Energia elettrica Euro per kWh Esenzioni/riduzioni per uso domestico entro certe soglie
    Gas naturale (metano) Euro per metro cubo Aliquote differenziate per uso civile e industriale
    Alcol e bevande alcoliche Euro per ettolitro/grado Vino: aliquota zero, ma soggetto ai vincoli amministrativi
    Tabacchi lavorati Componente prevalente del prezzo Prezzo al pubblico fissato in tariffa, regime di monopolio

    Esempio pratico

    • Immagina che Tizio faccia il pieno da 50 litri di benzina. Il prezzo alla pompa include tre voci principali: il costo industriale del carburante, l’accisa (un importo fisso per litro, stabilito dalla legge e di importo elevato) e l’IVA calcolata sull’importo già comprensivo di accisa. Se l’accisa fosse, in via puramente illustrativa, pari a una certa cifra per litro, su 50 litri Tizio pagherebbe quella cifra moltiplicata per 50, più l’IVA. Anche se il prezzo del petrolio scende, l’accisa rimane invariata: cambia solo la quota ‘industriale’, non quella fiscale.

    Documenti necessari

    • D.Lgs. 504/1995 – Testo Unico Accise (struttura normativa di riferimento)
    • Documenti elettronici e-AD e e-DAS (per la circolazione dei prodotti in sospensione d’imposta)
    • Istanza trimestrale all’Agenzia delle Dogane (per il rimborso accisa gasolio autotrasporto)
    • Bolletta energetica (per verificare la voce accisa su luce e gas)
    • Licenza/autorizzazione deposito fiscale (per operatori del settore)

    Tizio, consumatore finale: paga l'accisa senza saperlo

    Scenario. Tizio è un privato che ogni settimana fa il pieno di gasolio e paga la bolletta della luce. Non ha rapporti diretti con l’Agenzia delle Dogane e non riceve nessun avviso fiscale sulle accise.

    Come si applica. Dal punto di vista giuridico, il debitore dell’accisa è il depositario autorizzato che immette il carburante in consumo, non Tizio. Tuttavia il depositario incorpora il costo dell’accisa nel prezzo di vendita, che Tizio paga alla pompa. Lo stesso meccanismo si ripete in bolletta: il distributore di energia addebita l’accisa come voce separata (obbligatoria per legge), e sull’intero importo (accisa inclusa) applica l’IVA. Tizio sopporta economicamente l’imposta, ma non ha obblighi dichiarativi né di versamento verso il Fisco per questo.

    In pratica

    • Il consumatore finale non dichiara né versa l’accisa: lo fa il produttore/distributore.
    • In bolletta la voce ‘accisa’ è esposta separatamente: è utile verificarla per capire la composizione del costo.
    • L’IVA si calcola sull’importo comprensivo di accisa, quindi un’accisa più alta aumenta anche la base IVA.

    Caio, titolare di un'azienda agricola: gasolio agevolato

    Scenario. Caio gestisce un’azienda agricola e utilizza gasolio per i trattori e i macchinari agricoli. Il prezzo alla pompa standard include un’accisa elevata, ma Caio ha sentito parlare di un regime agevolato per l’agricoltura.

    Come si applica. La normativa sulle accise prevede per il gasolio destinato a usi agricoli un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria applicata ai carburanti per autotrazione. Caio può acquistare gasolio ‘agricolo’ beneficiando di questa agevolazione, a condizione di rispettare i requisiti previsti (tipo di attività, macchinari, documentazione). L’Agenzia delle Dogane gestisce questi regimi agevolati e può effettuare controlli sulla destinazione effettiva del prodotto.

    In pratica

    • Il gasolio agricolo sconta un’accisa ridotta rispetto a quello per uso autotrazione: il risparmio può essere significativo.
    • Occorre rispettare i requisiti normativi e conservare la documentazione che attesti l’uso agricolo del carburante.
    • In caso di controllo, l’utilizzo del gasolio agevolato per scopi diversi da quelli previsti comporta il recupero dell’accisa piena più sanzioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi paga davvero l'accisa?

    Formalmente l’accisa è dovuta dal fabbricante o dal depositario autorizzato che immette il prodotto in consumo. In pratica, però, il costo viene trasferito al consumatore finale attraverso il prezzo di vendita. Il consumatore non ha obblighi di dichiarazione o versamento diretto.

    Perché l'accisa si chiama 'tassa sulla tassa'?

    Perché l’IVA (che è una percentuale) si calcola sull’importo già comprensivo di accisa. Quindi se l’accisa è alta, la base su cui si calcola l’IVA è più alta, e il consumatore paga IVA anche sulla quota di accisa, non solo sul costo ‘industriale’ del prodotto.

    Il vino è soggetto ad accisa?

    Il vino rientra nella categoria delle bevande alcoliche soggette al regime delle accise, ma sconta un’aliquota pari a zero. Resta comunque soggetto agli obblighi amministrativi e documentali del settore (registri, documenti di circolazione).

    Cosa succede se un prodotto circola fuori dal deposito fiscale senza pagare l'accisa?

    Se un prodotto viene immesso in consumo senza che l’accisa venga assolta, si configura una violazione grave con conseguente recupero dell’imposta, sanzioni e, nei casi più seri, profili penali. Il sistema dei depositi fiscali e dei documenti elettronici (e-AD, e-DAS) serve proprio a tracciare i prodotti e garantire il pagamento.

    Le accise cambiano spesso?

    Le aliquote possono essere modificate dal legislatore, di solito con la legge di bilancio annuale. La struttura normativa (il D.Lgs. 504/1995) è stabile, ma i valori specifici per litro, kWh o metro cubo possono variare. Per conoscere le aliquote vigenti occorre sempre verificare la misura aggiornata pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    Le accise si applicano anche sull'energia elettrica?

    Sì. L’accisa sull’energia elettrica si applica per kWh consumato ed è esposta in bolletta. Sono previste esenzioni o riduzioni per le utenze domestiche entro certi livelli di consumo o di potenza impegnata, e regimi specifici per gli usi industriali sopra determinate soglie.

    Vedi anche: Deposito fiscale, Accise su alcol e bevande alcoliche (e il vino), Cessioni intracomunitarie, Operazioni esenti IVA, Accise sui tabacchi e Accise su benzina e gasolio.

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