Autore: Andrea Marton

  • Art. 1009 Codice della Navigazione – Forma dell’abbandono dell’aeromobile

    Art. 1009 Codice della Navigazione – Forma dell’abbandono dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La dichiarazione di abbandono dell'aeromobile e quella con la quale l'assicuratore dichiara di non voler acquistare la proprietà dell'aeromobile medesimo debbono essere fatte nella forma prescritta nell'articolo 864 e rese pubbliche ai sensi degli articoli 865 e seguenti. Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto Sezione I Assicurazione obbligatoria della responsabilità per danni a terzi sulla superficie

  • Art. 28 D.Lgs. 159/2011 – Revocazione della confisca

    Art. 28 D.Lgs. 159/2011 – Revocazione della confisca

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. 1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale , in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

    2. In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura.

    3. La richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.

    4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46

  • Art. 141 D.Lgs. 259/2003 – Calamità – contingenze particolari

    Art. 141 D.Lgs. 259/2003 – Calamità – contingenze particolari

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 68 T.U. Stupefacenti – Sanzioni per irregolarità registrali

    Art. 68 T.U. Stupefacenti – Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico, trasmissione di dati

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonche' all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.

    1-bis. Qualora le irregolarita' riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500. Torna al sommario

  • Art. 138 T.U.B.: Aggiotaggio bancario

    Art. 138 T.U.B.: Aggiotaggio bancario

    Art. 138 T.U.B. – Aggiotaggio bancario.

    In vigore dal 19/10/1999 al 11/04/2002

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/08/1999 n. 342 Articolo 31

    Soppresso dal 11/04/2002 da: Decreto legislativo del 11/04/2002 n. 61 Articolo 8

    “1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, e’ punito con le pene stabilite dall’art. 501 del codice penale. Restano fermi l’art. 501 del codice penale, l’art. 2628 del codice civile e l’articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

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  • Art. 6 D.Lgs. 28/2010 – (Durata)

    Art. 6 D.Lgs. 28/2010 – (Durata)

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

    2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

    3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.

    4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta. 12

  • Art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010 – Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

    Art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010 – Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

    2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1. (9) 10

  • Art. 115 TULPS – Agenzie di affari, recupero crediti e mediazione

    Art. 115 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore .

    La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

    .

    La comunicazione vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

    È ammessa la rappresentanza.

    Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.

    Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

    Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.

    (66)

  • Art. 140 TULPS – Sanzioni penali per le violazioni al Titolo IV

    Art. 140 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da L. 2000 e 6000.