Autore: Andrea Marton

  • Art. 85-bis T.U. Stupefacenti – Confisca allargata

    Art. 85-bis T.U. Stupefacenti – Art. 85-bis (Ipotesi particolare di confisca)

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, si applica l'articolo 240-bis del codice penale. Torna al sommario

  • Art. 141 T.U.B.: False comunicazioni relative a intermediari fin

    Art. 141 T.U.B.: False comunicazioni relative a intermediari fin

    Art. 141 T.U.B. – False comunicazioni relative a intermediari finanziari.

    In vigore dal 01/09/1996 al 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 64

    Soppresso dal 19/09/2010 da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

    “1. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, per le comunicazioni previste dall’articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell’arresto fino a tre anni.”

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  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Le causali e i casi di stagionalità sono integrati dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo nel qualificare una lavorazione come stagionale.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro i termini previsti. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 49 TUIR: Redditi di lavoro dipendente

    Art. 49 TUIR: Redditi di lavoro dipendente

    Art. 49 TUIR – Redditi di lavoro dipendente (1)

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e’ considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

    2. Costituiscono, altresi’, redditi di lavoro dipendente:

    a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

    b) le somme di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.”

    _______________________

    (1) Vedi D.L. n. 3 05/02/2020.

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  • Art. 288 DPR 495/1992 – Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole

    Art. 288 DPR 495/1992 – Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del motore di trazione delle macchine agricole semoventi, di cui all' articolo 57 del codice, è effettuata secondo le norme dell'allegato 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e successivi aggiornamenti ovvero, a richiesta, secondo le prescrizioni comunitarie relative agli autoveicoli. Nota all'art. 288: – Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.

  • Articolo 145.1 del T.U.B.

    Articolo 145.1 del T.U.B.

    Art. 145.1 T.U.B. – Procedura per l’applicazione delle penalita’ di mora.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Ai fini di cui all’articolo 144-ter.1, la Banca d’Italia contesta al soggetto interessato l’inosservanza in corso e stabilisce che, qualora l’inosservanza medesima non sia cessata entro il termine perentorio dalla stessa fissato, il soggetto interessato sara’ tenuto a pagare una penalita’ di mora su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui determina l’ammontare, fino all’effettiva cessazione dell’inosservanza e, comunque, non oltre un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine perentorio.

    2. Qualora l’inosservanza cessi entro il termine perentorio di cui al comma 1, la Banca d’Italia non commina la penalita’ di mora.

    3. Quando l’inosservanza e’ cessata oltre il termine perentorio fissato dalla Banca d’Italia o perdura fino alla scadenza del periodo massimo di cui al comma 1, la Banca d’Italia applica la penalita’ di mora quantificandone l’ammontare complessivo.

    4. Il procedimento di cui al presente articolo e’ disciplinato dalla Banca d’Italia con provvedimento di carattere generale, assicurando il rispetto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Al soggetto interessato e’ garantita la possibilita’ di presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede istruttoria.

    5. Al provvedimento con cui e’ applicata la penalita’ di mora si applica l’articolo 145, commi 3, 3-bis e 3-ter.

    6. Contro il provvedimento che applica la penalita’ di mora e’ ammesso ricorso alla Corte di appello di Roma. Il ricorso e’ notificato, a pena di decadenza, alla Banca d’Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, ed e’ depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

    7. Quando la Banca d’Italia commina la penalita’ di mora con il medesimo provvedimento con cui applica sanzioni amministrative, e il soggetto interessato intende opporsi sia alla penalita’ di mora sia alle sanzioni amministrative, l’opposizione alla penalita’ di mora e’ proposta a pena di inammissibilita’ con il ricorso di cui all’articolo 145, comma 4.

    8. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 145.

    9. Con la sentenza la Corte di appello puo’ rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l’ammontare o la durata della penalita’ di mora.

    10. Copia della sentenza e’ trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, alla Banca d’Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 5.

    11. Alla riscossione delle penalita’ di mora si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita’ previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle penalita’ di mora affluiscono al bilancio dello Stato.

    12. Alle penalita’ di mora non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

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  • Art. 71 D.Lgs. 141/2024 – Punti franchi nel porto di Trieste

    Art. 71 D.Lgs. 141/2024 – Punti franchi nel porto di Trieste

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all’allegato VIII al trattato di pace fra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme le vigenti disposizioni più favorevoli.

  • Art. 241 CPI – Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso

    Art. 241 CPI – Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 , sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell’articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario. Nota all’art. 241: – La direttiva 13 ottobre 1998, n. 71 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea 28 ottobre 1998, n. L 189.

  • Art. 60 bis T.U.IVA: Solidarietà nel pagamento dell’imposta

    Art. 60 bis T.U.IVA: Solidarietà nel pagamento dell’imposta

    Art. 60 bis T.U.IVA – Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta.

    In vigore dal 01/01/2008

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su
    fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le
    disposizioni dei commi 2 e 3.
    2. In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente
    relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il
    cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, e’
    obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
    3. L’obbligato solidale di cui al comma 2 puo’ tuttavia documentalmente
    dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e’ stato determinato in ragione
    di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di
    specifiche disposizioni di legge e che comunque non e’ connesso con il
    mancato pagamento dell’imposta.
    3-bis. Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione
    avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello
    effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese,
    arti o professioni, e’ responsabile in solido con il cedente per il
    pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo
    effettivo e quello indicato, nonche’ della relativa sanzione. Il cessionario
    che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni puo’
    regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro
    sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il
    cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all’ufficio
    territorialmente competente nei suoi confronti copia dell’attestazione del
    pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.”

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  • Art. 15 D.Lgs. 175/2016 – Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

    Art. 15 D.Lgs. 175/2016 – Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del presente decreto. Il Ministero dell’economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell’esercizio dei diritti sociali.

    2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

    3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all’ articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

    4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all’articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

    5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all’ articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica. articolo precedente articolo successivo