Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 5 L. 392/1978 – Inadempimento del conduttore

    Art. 5 L. 392/1978 – Inadempimento del conduttore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Salvo quanto previsto dall’articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilita’ del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile.

  • Art. 4 L. 392/1978 – Recesso del conduttore

    Art. 4 L. 392/1978 – Recesso del conduttore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    E’ in facolta’ delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

    Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo’ recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

  • Art. 3 L. 392/1978 – Rinnovazione tacita

    Art. 3 L. 392/1978 – Rinnovazione tacita

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani

    Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all’altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo.

    La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Art. 2 L. 392/1978 – Disciplina della sublocazione

    Art. 2 L. 392/1978 – Disciplina della sublocazione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il conduttore non puo’ sublocare totalmente l’immobile, ne’ puo’ cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.

    Salvo patto contrario il conduttore ha la facolta’ di sublocare parzialmente l’immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto e i vani sublocati.

  • Art. 52 L. 633/1941

    Art. 52 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

    I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

    È necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

    Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 1 L. 392/1978 – Durata della locazione

    Art. 1 L. 392/1978 – Durata della locazione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani

    La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni.

    Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni.

    Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Art. 183 Cod. Amb.: Definizioni

    Art. 183 Cod. Amb.: Definizioni

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Definizioni) 1.

    Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto; b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) "rifiuti urbani": 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2.i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; 3.i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4.i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5.i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6.i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137) 6-bis.i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune; b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione; b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa; c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all' articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti; d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca; e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); (106) 218 g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto; h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.

    Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

    L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.; t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia.

    Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento; u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

    Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici.

    I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini; v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

    L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis; cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale; dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione; ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

    La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto; oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ; pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

    All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2; qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 11 D.Lgs. 23/2015 – Rito applicabile

    Art. 11 D.Lgs. 23/2015 – Rito applicabile

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  • Art. 10 D.Lgs. 23/2015 – Licenziamento collettivo

    Art. 10 D.Lgs. 23/2015 – Licenziamento collettivo

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12 nonche’ di violazione delle procedure di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza, o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all’articolo 3, comma 1.

  • Articolo 24 TU Giustizia Tributaria: Composizione

    Art. 24 D.Lgs. 175/2024 – Composizione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed ha sede in Roma.

    2. Il Consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici e dai magistrati tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.

    3. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

    4. I componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finchè sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

    5. I componenti del Consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.

  • CCNL Aziende Termali: welfare, sanità integrativa FONTUR ed EBITERME

    CCNL Aziende Termali

    Welfare, sanità integrativa FONTUR ed EBITERME nel CCNL Aziende Termali

    Il rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’ottobre 2024 segna un passaggio importante nel welfare di settore: per la prima volta tutti i lavoratori a tempo indeterminato vengono iscritti automaticamente a un sistema di assistenza sanitaria integrativa. È la principale novità sociale del contratto.

    In sintesi

    Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori termali a tempo indeterminato sono obbligatoriamente iscritti a FONTUR (fondo sanitario integrativo turismo): 10 euro/mese azienda + 2 euro/mese lavoratore + 15 euro una tantum all’iscrizione. Le aziende non aderenti pagano un EDR sostitutivo di 16 euro per 14 mensilità. EBITERME gestisce la bilateralità del settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Fondo sanitario
    FONTUR (operativo dal 1° gennaio 2025)
    Contribuzione mensile
    10 € azienda + 2 € lavoratore + 15 € una tantum
    Ente bilaterale
    EBITERME

    Tabella riepilogativa del sistema welfare

    Welfare contrattuale nel CCNL Aziende Termali 2024-2027
    Istituto Soggetto gestore Contribuzione Decorrenza
    Sanità integrativa FONTUR 10 €/mese (az.) + 2 €/mese (lav.) + 15 € una tantum 1° gennaio 2025
    EDR sostitutivo (no FONTUR) Datore di lavoro 16 € lordi × 14 mensilità Per le aziende non aderenti
    Bilateralità EBITERME Contributi bilaterali In vigore
    Previdenza complementare Da definire (silenzio-assenso TFR) TFR maturando Promozione contrattuale

    Per le prestazioni sanitarie coperte da FONTUR (visite specialistiche, diagnostica, odontoiatria, rimborsi farmaceutici, ecc.) consultare direttamente il regolamento di FONTUR pubblicato sul sito www.fontur.it. Il regolamento CCNL Terme 2025 è disponibile sul portale del fondo.

    FONTUR: il fondo sanitario integrativo del settore termale

    FONTUR è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del Turismo, già operativo per altri settori del comparto (alberghi, ristorazione, agenzie di viaggio). Con il rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024, l’adesione è estesa anche al personale delle terme.

    A partire dal 1° gennaio 2025, tutti i lavoratori del settore termale assunti con contratto a tempo indeterminato vengono automaticamente iscritti a FONTUR. Non è necessaria alcuna richiesta individuale: l’iscrizione è automatica e obbligatoria.

    La struttura della contribuzione è la seguente:

    • Quota una tantum di iscrizione: 15 euro per ciascun lavoratore, a carico esclusivo dell’azienda, versata all’atto dell’iscrizione;
    • Contributo mensile aziendale: 10 euro al mese per ogni lavoratore iscritto;
    • Contributo mensile del lavoratore: 2 euro al mese, generalmente trattenuto dalla busta paga.

    In totale, il costo mensile del sistema per ogni lavoratore è di 12 euro (più la quota una tantum iniziale).

    EDR sostitutivo per le aziende non aderenti

    Le aziende che non aderiscono al sistema FONTUR o che non versano i contributi previsti sono tenute a corrispondere direttamente ai lavoratori un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) non riassorbibile pari a 16 euro lordi per ciascuna delle 14 mensilità (tredicesima e quattordicesima comprese), per un importo annuo di 224 euro lordi per lavoratore.

    L’EDR sostitutivo è soggetto a contribuzione previdenziale ordinaria e tassazione IRPEF, a differenza dei contributi FONTUR che hanno un diverso trattamento fiscale.

    EBITERME: l’ente bilaterale del settore

    EBITERME («Ente Bilaterale Terme») è l’organismo paritetico istituito tra Federterme Confindustria e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Si occupa di:

    • Formazione e aggiornamento professionale degli addetti del settore;
    • Gestione della bilateralità: osservatorio del mercato del lavoro, analisi occupazionale, statistiche di settore;
    • Commissione paritetica per le pari opportunità: istituita dal rinnovo 2024 con il compito di analizzare l’occupazione femminile nel settore e promuovere azioni positive. Si riunisce presso EBITERME nelle aziende con oltre 50 dipendenti;
    • Assistenza nella conciliazione di controversie di lavoro;
    • Promozione della previdenza complementare tra i lavoratori del settore.

    Previdenza complementare

    Il CCNL Aziende Termali promuove l’adesione alla previdenza complementare, in linea con la normativa nazionale (D.Lgs. 252/2005). Non è stato identificato dalle fonti disponibili un fondo pensione di settore dedicato specificamente alle terme; la previdenza complementare è incentivata attraverso il sistema del silenzio-assenso sul TFR: il lavoratore che non esprime una scelta esplicita entro 6 mesi dall’assunzione vede il proprio TFR maturando destinato automaticamente al fondo pensione complementare di riferimento. EBITERME e le organizzazioni sindacali forniscono informazioni e assistenza per la scelta.

    Casi pratici

    Tizio — Lavoratore a tempo indeterminato, iscrizione automatica FONTUR
    Tizio lavora a tempo indeterminato in uno stabilimento termale. Da gennaio 2025 trova in busta paga una trattenuta di 2 euro mensili per FONTUR. L’azienda versa i 15 euro di iscrizione e i 10 euro mensili. Tizio può consultare le prestazioni sanitarie disponibili su www.fontur.it e utilizzare il fondo per visite specialistiche, dentista e diagnostica.
    Caia — Azienda che non aderisce a FONTUR
    L’azienda di Caia non aderisce a FONTUR. Deve quindi corrispondere a Caia un EDR di 16 euro lordi per 14 mensilità (totale 224 euro lordi annui). Questo importo compare in busta paga come «EDR non riassorbibile» e è soggetto a tassazione e contribuzione ordinaria.
    Sempronio — Lavoratore stagionale, accesso a FONTUR
    Sempronio è assunto con contratto stagionale (aprile-ottobre). L’obbligo di iscrizione automatica riguarda i contratti a tempo indeterminato. Sempronio si informa presso la rappresentanza sindacale aziendale (RSA) o direttamente FONTUR per verificare se la sua condizione di stagionale gli consenta l’accesso volontario al fondo.

    Domande frequenti

    Cos’è FONTUR e chi ne beneficia?
    FONTUR è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del Turismo. Dal 1° gennaio 2025, tutti i lavoratori del settore termale a tempo indeterminato vi sono iscritti automaticamente. Eroga prestazioni sanitarie integrative al SSN (visite, diagnostica, odontoiatria, ecc.).
    Quanto costa l’iscrizione a FONTUR?
    15 euro una tantum a carico dell’azienda all’iscrizione, più 10 euro/mese azienda e 2 euro/mese lavoratore in contribuzione corrente.
    Cosa succede se l’azienda non aderisce a FONTUR?
    Deve erogare un EDR non riassorbibile di 16 euro lordi per 14 mensilità (224 euro annui) al lavoratore, soggetto a tassazione ordinaria.
    Cos’è EBITERME?
    È l’Ente Bilaterale del settore termale, costituito da Federterme Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Si occupa di formazione, bilateralità, pari opportunità e promuove la previdenza complementare.
    Il lavoratore stagionale ha diritto a FONTUR?
    L’obbligo riguarda i contratti a tempo indeterminato. Per i lavoratori stagionali le modalità dipendono dagli accordi specifici; verificare con FONTUR o il sindacato di categoria.
    Esiste un fondo pensione di settore per le terme?
    Il CCNL promuove la previdenza complementare ma non risulta identificato un fondo pensione dedicato esclusivamente alle terme. Il lavoratore può aderire ai fondi aperti o a quello eventualmente indicato dalla contrattazione, destinandovi il TFR tramite silenzio-assenso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per le prestazioni di FONTUR consultare il regolamento ufficiale su www.fontur.it. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil), EBITERME o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 9 D.Lgs. 23/2015 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza

    Art. 9 D.Lgs. 23/2015 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l’ammontare delle indennita’ e dell’importo previsti dall’articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, e’ dimezzato e non puo’ in ogni caso superare il limite di sei mensilita’.

    2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attivita’ di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.