Autore: Andrea Marton

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Orario di lavoro e straordinari: 40 ore, turni e maggiorazioni

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento disciplina un orario normale di 40 ore settimanali. Le specificità del settore — ciclo continuo delle fornaci, stagionalità nella prefabbricazione — rendono rilevante comprendere come si calcolano le ore straordinarie e come si remunerano i diversi regimi di lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento fissa l’orario normale a 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Lo straordinario è maggiorato del 30%, il lavoro notturno fuori turno del 35%, il festivo del 45% per gli operai e del 50% per gli impiegati. Il settore prevede turni continui nelle fornaci e negli impianti di prefabbricazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Orario normale
    40 ore settimanali
    Distribuzione
    5 o 6 giorni settimanali

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Maggiorazioni per orario aggiuntivo o disagiato – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
    Tipo di prestazione Maggiorazione operai Maggiorazione impiegati
    Straordinario diurno 30% 30%
    Lavoro notturno (non a turni) 35% 35%
    Lavoro festivo 45% 50%
    Lavoro domenicale con riposo compensativo 23% 23%

    Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria (minimo tabellare + contingenza + EDR diviso 174). Non sono cumulabili tra loro: si applica quella più elevata o quella più favorevole al lavoratore secondo la tipologia di orario.

    Orario normale e sua distribuzione

    Il CCNL fissa l’orario normale contrattuale in 40 ore settimanali, che rappresenta anche il limite entro il quale non si applicano maggiorazioni. L’orario può essere distribuito su:

    • 5 giorni lavorativi (settimana corta): 8 ore al giorno con sabato libero. È la distribuzione più diffusa negli uffici e negli impianti con orario giornaliero.
    • 6 giorni lavorativi: circa 6 ore e 40 minuti al giorno, con sabato lavorativo. Meno frequente ma previsto dal contratto.

    La distribuzione concreta dell’orario è definita dall’azienda sentita la RSU o le organizzazioni sindacali, nell’ambito della contrattazione di secondo livello o degli accordi aziendali.

    Orario straordinario: limiti e calcolo

    Le ore lavorate oltre le 40 settimanali costituiscono lavoro straordinario e sono remunerate con la maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. Il D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione della direttiva europea sull’orario di lavoro) fissa:

    • Limite massimo per settimana: 48 ore (ordinario + straordinario), calcolate come media su un periodo di 4 mesi (estensibile a 6 o 12 mesi dalla contrattazione collettiva).
    • Riposo giornaliero minimo: 11 ore consecutive nelle 24 ore.
    • Riposo settimanale: 24 ore consecutive ogni 7 giorni, normalmente la domenica.

    Il CCNL Laterizi prevede che le ore non lavorate per malattia, infortunio, ferie retribuite e permessi retribuiti siano computate nell’orario contrattuale ai fini del calcolo dello straordinario, tutelando così i lavoratori assenti per cause protette.

    Turni nelle fornaci e negli impianti a ciclo continuo

    Le fornaci per la produzione di laterizi operano spesso in ciclo continuo 24 ore su 24, poiché i forni tunnel a gas o a nafta richiedono una temperatura costante. Ciò implica l’organizzazione in tre turni giornalieri (mattino, pomeriggio, notte), ciascuno di 8 ore.

    Il lavoro in turni notturni è remunerato con la maggiorazione del 35% (lavoro notturno fuori turno). Per il lavoro in turni rotanti che includono la notte, le condizioni specifiche — importi delle indennità notturne, modalità di rotazione, recuperi — possono essere migliorate dalla contrattazione aziendale rispetto al minimo contrattuale.

    Le aziende di prefabbricati in calcestruzzo hanno di norma un ciclo produttivo non continuo, con organizzazione su uno o due turni diurni e una stagionalità più marcata (produzione intensa nella bella stagione, rallentamento invernale).

    Sicurezza sul lavoro nei cicli produttivi

    Il settore dei laterizi e dei manufatti in cemento espone i lavoratori a rischi specifici legati all’orario e all’ambiente: calore elevato nei reparti di cottura, polveri di silice nella lavorazione dell’argilla, vibrazioni nei reparti di prefabbricazione. Il rinnovo 2025 ha introdotto i «break formativi» — sessioni di formazione sulla sicurezza di massimo 10 minuti subito dopo un quasi-infortunio — come misura preventiva aggiuntiva. Queste sessioni si svolgono durante l’orario di lavoro e non costituiscono prestazione aggiuntiva.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio di forno in turno notturno
    Tizio lavora in una fornace di laterizi nel turno dalle 22:00 alle 06:00. Ogni sua ora di lavoro è remunerata con la maggiorazione del 35% sulla retribuzione oraria del suo livello. Se in una settimana eccezionale lavora anche sabato per 8 ore aggiuntive rispetto alle 40 ordinarie, quelle 8 ore sono ulteriormente maggiorate del 30% (straordinario). Le due maggiorazioni non si cumulano: si applica la più elevata per la tipologia di prestazione.
    Caia – Impiegata che lavora di domenica
    Caia lavora in ufficio in un’azienda di prefabbricati e in occasione di un’urgenza lavorativa lavora la domenica per 6 ore, con il giorno di riposo compensativo spostato al giovedì successivo. Le 6 ore domenicali sono remunerate con la maggiorazione del 23% (lavoro domenicale con riposo compensativo). Se non avesse ottenuto il riposo compensativo, si sarebbe applicata la maggiorazione festiva del 50% (impiegati).
    Sempronio – Operaio con assenza per malattia nella stessa settimana
    Sempronio si assenta lunedì e martedì per malattia (2 giorni, 16 ore). Nei giorni rimanenti lavora regolarmente, incluse 4 ore straordinarie il venerdì sera. Grazie alla regola CCNL, le 16 ore di malattia si computano nell’orario contrattuale: le 4 ore del venerdì sono quindi correttamente classificate come straordinario e remunerate con la maggiorazione del 30%.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Laterizi?
    L’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi in base alle esigenze organizzative dell’azienda.
    Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
    Lo straordinario è maggiorato del 30% sulla retribuzione oraria sia per operai sia per impiegati. Per il lavoro notturno fuori turno la maggiorazione è del 35%; per il lavoro festivo del 45% (operai) o 50% (impiegati).
    Come funzionano i turni nelle fornaci?
    Le fornaci di laterizi lavorano spesso in ciclo continuo (tre turni di 8 ore) poiché i forni tunnel non si spengono. Il CCNL prevede specifiche maggiorazioni per il lavoro in turno notturno e la rotazione tra turni. Le condizioni specifiche possono essere integrate dalla contrattazione aziendale.
    Il lavoro domenicale è sempre compensato economicamente?
    Il lavoro domenicale con riposo compensativo fruito in un altro giorno della settimana prevede una maggiorazione del 23%. Se il riposo compensativo non è accordato, si applica la maggiorazione per lavoro festivo (45% operai, 50% impiegati).
    Le ore non lavorate per malattia contano ai fini dello straordinario?
    Sì, secondo il CCNL Laterizi le ore non lavorate per malattia, infortunio, ferie e permessi retribuiti sono computate nell’orario settimanale contrattuale ai fini del calcolo dello straordinario, evitando penalizzazioni per chi si assenta per cause protette.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 170 D.Lgs. 174/2016 – Appello in materia pensionistica

    Art. 170 D.Lgs. 174/2016 – Appello in materia pensionistica

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni.

    2. Negli appelli e nelle comparse di risposta è fatta elezione di domicilio nel comune dove ha sede la sezione d’appello adita; in mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della sezione d’appello adita.

    3. Il giudizio è disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice.

    4. Il giudice d’appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d’appello.

  • Art. 118 T.U.B.: Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

    Art. 118 T.U.B.: Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

    Art. 118 T.U.B. – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dalla Legge 40/2007.

    1. Nei contratti di durata può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

    2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.

    3. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la loro applicazione. In tale caso, in sede di scioglimento del contratto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 18 TUIR: Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale

    Art. 18 TUIR: Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale

    Art. 18 TUIR – Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera ( NDR: ex art. 16 bis . )

    In vigore dal 13/08/2011

    Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2

    “1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.”

  • Art. 147 D.Lgs. 259/2003 – Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino

    Art. 147 D.Lgs. 259/2003 – Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica è tenuto, entro ventiquattro ore dall’arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più vicina.

    2. Chi non osserva l’obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 104 Reg. (UE) 2023/1114 – Poteri di intervento temporaneo dell’ABE

    Art. 104 Reg. (UE) 2023/1114 – Poteri di intervento temporaneo dell’ABE

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l’ABE può vietare o limitare temporaneamente:

    a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni token collegati ad attività o token di moneta elettronica o di token collegati ad attività o token di moneta elettronica con determinate caratteristiche specifiche; o

    b) un tipo di attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o ai token di moneta elettronica.

    Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ABE.

    2. L’ABE adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a) il divieto o la restrizione proposti sono volti a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

    b) i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell’Unione ai pertinenti token collegati ad attività, ai token di moneta elettronica o ai servizi per le cripto-attività a essi correlati non affrontano la minaccia in questione;

    c) un’autorità competente pertinente non ha adottato misure per affrontare la minaccia in questione o le misure adottate non affrontano tale minaccia in maniera adeguata.

    3. Quando adotta una misura a norma del paragrafo 1, l’ABE garantisce che la misura:

    a) non abbia un effetto negativo sull’efficienza dei mercati delle cripto-attività o sui possessori di token collegati ad attività o token di moneta elettronica o i clienti destinatari di servizi per cripto-attività che sia sproporzionato rispetto ai suoi benefici; e

    b) non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.

    Quando le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 105, l’ABE può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere un parere di cui all’articolo 106, paragrafo 2.

    4. Prima di decidere di adottare una misura a norma del paragrafo 1, l’ABE notifica all’autorità competente pertinente la misura che intende adottare.

    5. L’ABE pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di adottare una misura a norma del paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività compiute dopo l’entrata in vigore della misura.

    6. L’ABE riesamina il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata che valuta l’impatto sui consumatori, l’ABE può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.

    7. Le misure adottate dall’ABE a norma del presente articolo prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata dall’autorità competente pertinente sulla stessa questione.

    8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ABE deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione ai fini del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

  • Art. 15 L. 194/1978

    Art. 15 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Le regioni, d’intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all’educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l’interruzione della gravidanza.

    Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d’aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

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  • Art. 5 D.Lgs. 28/2010 – Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

    Art. 5 D.Lgs. 28/2010 – Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

    2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio . L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

    3. 3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: a) dall' articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; b) dall' articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ; d) dall' articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ; d-bis) dall' articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 .

    4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

    5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

    6. 6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all' articolo 667 del codice di procedura civile ; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all' articolo 696-bis del codice di procedura civile ; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all' articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile ; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale; h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 . (11) (9) (10)