Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 28 L. 392/1978 – Rinnovazione contratto uso non abitativo

    Art. 28 L. 392/1978 – Rinnovazione contratto uso non abitativo

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attivita’ indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attivita’ alberghiere o all’esercizio di attivita’ teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.

    Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o nove anni, il locatore puo’ esercitare la facolta’ di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’articolo 29 con le modalita’ e i termini ivi previsti.

  • Art. 27 L. 392/1978 – Durata locazione uso non abitativo

    Art. 27 L. 392/1978 – Durata locazione uso non abitativo

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non puo’ essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita’ appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.

    La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo.

    La durata della locazione non puo’ essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, e’ adibito ad attivita’ alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’articolo 1786 del codice civile o all’esercizio di attivita’ teatrali.

    Se e’ convenuta una durata inferiore o non e’ convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.

    Il contratto di locazione puo’ essere stipulato per un periodo piu’ breve qualora l’attivita’ esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.

    Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e’ obbligato a locare l’immobile, per la medesima stagione dell’anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L’obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.

    E’ in facolta’ delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

    Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo’ recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

  • Art. 151 L. 633/1941

    Art. 151 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 26 L. 392/1978 – Ambito di applicazione dell’equo canone

    Art. 26 L. 392/1978 – Ambito di applicazione dell’equo canone

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, salvo che il conduttore abiti stabilmente nell’immobile per motivi di lavoro o di studio; b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti; c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell’edilizia convenzionata; d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9.

    Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente l’entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento, o comunque l’aumento percentuale sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT.

    Il comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui al precedente comma e delle eventuali variazioni.

  • Articolo 63 TU Giustizia Tributaria: Degli atti in generale

    Art. 63 D.Lgs. 175/2024 – Degli atti in generale

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.

    2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 129, comma 3, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.

    3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 61, nonché di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

    4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

  • Art. 25 L. 392/1978 – Adeguamento del canone

    Art. 25 L. 392/1978 – Adeguamento del canone

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani

    Ciascuna delle parti, in ogni momento del rapporto contrattuale, ha diritto all’adeguamento del canone in relazione all’eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15, escluso il parametro relativo alla vetustà che si applica al momento del rinnovo contrattuale.

    L’adeguamento del canone avrà effetto dal mese successivo a quello durante il quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Art. 24 L. 392/1978 – Aggiornamento del canone

    Art. 24 L. 392/1978 – Aggiornamento del canone

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani

    Per gli immobili adibiti ad uso d’abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

    L’aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Pubblicità o rappresentanza? Come si deducono le spese in azienda

    In sintesi

    • Pubblicità: deduzione integrale nell’esercizio in cui la spesa viene sostenuta, senza limiti percentuali.
    • Rappresentanza: limiti precisi – 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni, 0,6% tra 10 e 50 milioni, 0,4% oltre 50 milioni (art. 108, c.2 TUIR e DM 19/11/2008).
    • La distinzione chiave: la pubblicità promuove vendite con una controprestazione o una diffusione del marchio identificabile; la rappresentanza è gratuita, per immagine o prestigio.
    • Omaggi fino a 50 euro: interamente deducibili, non rientrano nel plafond di rappresentanza; sopra 50 euro confluiscono nelle spese di rappresentanza.
    • Vitto e alloggio come rappresentanza: se la spesa ha natura di rappresentanza, va prima ridotta al 75% e poi applicato il plafond.

    Pubblicità o rappresentanza: una distinzione che vale molte tasse

    Un’azienda spende per farsi conoscere, per acquisire clienti, per mantenere le relazioni. Non tutte queste spese, però, vengono trattate allo stesso modo dal fisco. La linea di confine che separa le spese di pubblicità – integralmente deducibili – dalle spese di rappresentanza – soggette a limiti precisi – è spesso sottile, ma le conseguenze fiscali sono rilevanti.

    Le spese di pubblicità e propaganda sono quelle sostenute per promuovere la vendita di prodotti o servizi: uno spot televisivo, un banner online, un catalogo inviato ai clienti, la sponsorizzazione di un evento con esposizione del marchio. La caratteristica comune è che c’è una controprestazione (il servizio promozionale) e l’obiettivo diretto è incrementare i ricavi. Queste spese si deducono per intero nell’anno in cui vengono sostenute.

    Le spese di rappresentanza, invece, sono erogate gratuitamente: cene aziendali con clienti, omaggi, eventi inaugurali, partecipazioni a fiere senza specifico obiettivo commerciale. La loro finalita’ è curare l’immagine o il prestigio dell’impresa. Per queste, il TUIR prevede una deducibilita’ limitata e progressiva in base ai ricavi.

    Classificare correttamente le spese è fondamentale: un errore sistematico può portare a dedurre più del consentito (rischio di accertamento) oppure a non sfruttare la piena deducibilita’ delle spese promozionali (spreco di risparmio fiscale).

    Confronto: pubblicità vs rappresentanza
    Voce Pubblicità e propaganda Rappresentanza (art. 108 c.2 TUIR)
    Deducibilita' Integrale nell'anno Limitata per scaglioni di ricavi
    Limite su ricavi fino a 10 mln Nessun limite 1,5% dei ricavi
    Limite su ricavi 10-50 mln Nessun limite 0,6% della parte eccedente
    Limite su ricavi oltre 50 mln Nessun limite 0,4% della parte eccedente
    Omaggi fino a 50 euro Integralmente deducibili, fuori dal plafond
    Omaggi oltre 50 euro (unitari) Rientrano nel plafond di rappresentanza

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha ricavi della gestione caratteristica di 8.000.000 euro nel 2025. Il plafond di rappresentanza e’ il 1,5% di 8.000.000 = 120.000 euro. Nel corso dell’anno la societa’ sostiene: (a) 40.000 euro di inserzioni pubblicitarie online – integralmente deducibili come pubblicita’; (b) 30.000 euro di cene e regali aziendali con valore unitario superiore a 50 euro – spese di rappresentanza, deducibili entro il plafond di 120.000 euro; (c) 500 euro di gadget aziendali con valore unitario di 15 euro – omaggi sotto 50 euro, deducibili interamente fuori dal plafond. In totale la societa’ non supera il plafond di rappresentanza e deduce tutte le spese senza variazioni in aumento.

    Documenti necessari

    • Fatture delle agenzie pubblicitarie, media e fornitori di servizi promozionali
    • Contratti di sponsorizzazione con evidenza della controprestazione
    • Fatture di cene, eventi e omaggi aziendali con indicazione dei destinatari
    • Prospetto di calcolo del plafond di rappresentanza (ricavi × percentuali di legge)
    • Documentazione interna che qualifica la natura della spesa (pubblicita’ o rappresentanza)
    • Estratti conto e note spese con specifica causale

    Caso 1 – Sponsorizzazione sportiva: pubblicità o rappresentanza?

    Scenario. Tizio e’ il titolare di Beta SNC, societa’ di costruzioni. Nel 2025 stipula un contratto da 15.000 euro con una squadra di calcio locale: il logo dell’impresa appare sulle magliette dei giocatori e sui pannelli pubblicitari del campo. In cambio, la squadra esegue alcune riparazioni negli spogliatoi.

    Come si applica. La sponsorizzazione sportiva con esposizione del marchio e controprestazione identificabile e’ qualificata come spesa di pubblicita’, non di rappresentanza. I 15.000 euro sono integralmente deducibili nell’esercizio 2025, senza alcun limite di plafond. La chiave e’ la presenza di una controprestazione (spazio pubblicitario) e la finalita’ promozionale diretta.

    In pratica

    • Sponsorizzazione con logo su maglie e cartelloni: spesa di pubblicita’.
    • Deducibilita’: integrale (15.000 euro) nell’anno di sostenimento.
    • Documenti essenziali: contratto di sponsorizzazione con clausole sullo spazio pubblicitario.

    Caso 2 – Cena aziendale di fine anno con clienti

    Scenario. Caio e’ il commercialista di una SRL con ricavi di 3.000.000 euro. Nel dicembre 2025 la societa’ organizza una cena di gala con i propri clienti principali, con un costo totale di 20.000 euro. Non vi e’ alcuna controprestazione commerciale specifica.

    Come si applica. La cena e’ organizzata senza una precisa controprestazione commerciale e ha finalita’ di immagine: e’ una spesa di rappresentanza. Il plafond disponibile e’ il 1,5% di 3.000.000 = 45.000 euro. Il costo di 20.000 euro rientra nel plafond, quindi e’ interamente deducibile come spesa di rappresentanza. Se la cena prevedesse anche somministrazione di alimenti e bevande classificata come representanza, la spesa va prima ridotta al 75% e poi confrontata con il plafond.

    In pratica

    • Cena aziendale senza controprestazione: spesa di rappresentanza.
    • Plafond: 3.000.000 × 1,5% = 45.000 euro – la spesa di 20.000 rientra nel plafond.
    • Se le spese di vitto hanno natura di rappresentanza: ridurle al 75% prima di applicare il plafond.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si distingue in pratica la pubblicita' dalla rappresentanza?

    La chiave e’ la presenza di una controprestazione identificabile e di un obiettivo diretto di vendita. La pubblicita’ punta ad aumentare i ricavi con un messaggio diffuso al pubblico; la rappresentanza mira all’immagine o alle relazioni, spesso senza un destinatario commerciale preciso e senza corrispettivo.

    Gli omaggi natalizi ai clienti sono sempre spese di rappresentanza?

    Si’, se il valore unitario supera 50 euro. Se invece ogni singolo omaggio vale al massimo 50 euro, e’ interamente deducibile e non va conteggiato nel plafond di rappresentanza (art. 108, comma 2, TUIR e DM 19/11/2008).

    Il plafond di rappresentanza si calcola sui ricavi dell'anno o su quelli medi?

    Sul ricavo della gestione caratteristica dell’anno in corso, applicando le tre aliquote progressive: 1,5% fino a 10 milioni, 0,6% sulla parte tra 10 e 50 milioni, 0,4% sulla parte oltre 50 milioni.

    Una fiera di settore con stand promozionale e' pubblicita' o rappresentanza?

    Dipende. Se lo stand e’ finalizzato alla vendita o alla promozione diretta di prodotti e l’impresa espone con controprestazione (contratto con l’ente fieristico), e’ pubblicita’. I costi accessori come omaggi ai visitatori o cene con clienti possono invece qualificarsi come rappresentanza.

    Cosa succede se supero il plafond di rappresentanza?

    La parte eccedente il plafond non e’ deducibile e va indicata come variazione in aumento nel rigo RF23, colonna 2, del quadro RF della dichiarazione Redditi SC 2026.

    Le spese di vitto e alloggio sono sempre deducibili al 75%?

    Al 75% se sono spese ordinarie non qualificabili come rappresentanza (art. 109, comma 5, TUIR). Se invece hanno natura di rappresentanza, vanno prima ridotte al 75% e poi sottoposte al plafond di rappresentanza, con doppio effetto limitativo.

  • Art. 23 L. 392/1978 – Riparazioni straordinarie

    Art. 23 L. 392/1978 – Riparazioni straordinarie

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani

    Quando si eseguano sull’immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall’applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.

    L’aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

    Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l’immobile.

    Le controversie derivanti dall’applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Art. 22 L. 392/1978 – Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975

    Art. 22 L. 392/1978 – Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani

    Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto: a) dei costi di produzione dell’edilizia convenzionata; b) dell’incidenza del contributo di concessione; c) del costo dell’area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del costo di produzione; d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.

    Se, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi.

    Il costruttore, in quanta di sua spettanza, è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell’immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano.

    Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell’immobile accertato ai fini dell’imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone è quello dei costi come sopra definiti.

    Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, di applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell’articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Art. 21 L. 392/1978 – Stato di conservazione e manutenzione

    Art. 21 L. 392/1978 – Stato di conservazione e manutenzione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell’immobile si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 se lo stato e’ normale; b) 0,80 se lo stato e’ mediocre; c) 0,60 se lo stato e’ scadente.

    Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell’unita’ immobiliare: 1) pavimenti; 2) pareti e soffitti; 3) infissi; 4) impianto elettrico; 5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 6) impianto di riscaldamento; nonche’ dei seguenti elementi comuni: 1) accessi, scale e ascensore; 2) facciate, coperture e parti comuni in genere.

    Lo stato dell’immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell’unita’ immobiliare.

    Lo stato dell’immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell’unita’ immobiliare.

    Lo stato dell’immobile si considera scadente in ogni caso se l’unita’ immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell’impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a piu’ unita’ immobiliari.

    Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indichera’ analiticamente gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti.

  • Art. 20 L. 392/1978 – Vetusta’

    Art. 20 L. 392/1978 – Vetusta’

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani

    Vetusta In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell’immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.

    Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell’unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.