Autore: Andrea Marton

  • Art. 1013 Codice della Navigazione – Mutamento della persona dell’esercente

    Art. 1013 Codice della Navigazione – Mutamento della persona dell’esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di mutamento della persona dell'esercente, che ha contratto l'assicurazione, questa continua nei confronti del nuovo esercente. Il precedente ed il successivo esercente devono dare immediato avviso del mutamento all'assicuratore. Ricevuto l'avviso l'assicuratore può, entro quindici giorni, disdire il contratto con preavviso di quindici giorni. Uguale diritto spetta al nuovo esercente dal giorno del mutamento. L'assicuratore ed il nuovo esercente, che danno la disdetta, devono immediatamente farne comunicazione al ministro per l'aeronautica. Nel caso di mancato avviso all'assicuratore, l'assicurazione continua nei confronti del nuovo esercente, ma quest'ultimo è tenuto solidalmente con il precedente al pagamento a titolo penale di un terzo del premio convenuto, quando non sia provato che l'assicuratore, a conoscenza del mutamento, non ha disdetto il contratto nei termini e con le modalità sopra stabilite

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): maternità, paternità e congedi

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: maternità, paternità e congedi

    Il settore chimico-farmaceutico offre tra le migliori tutele di conciliazione vita-lavoro nell’industria italiana: integrazione della maternità al 100%, congedo di paternità potenziato e, dal rinnovo 2025, il pieno computo dei congedi parentali su tutti gli istituti contrattuali.

    In sintesi

    Il CCNL integra la maternità obbligatoria al 100% per tutti i 5 mesi. Il padre ha diritto a 10 giorni di legge più 2 giorni aggiuntivi CCNL, tutti al 100%. Dal rinnovo 2025 i congedi parentali sono computati per tutti gli istituti contrattuali. Faschim copre le spese sanitarie della lavoratrice anche durante la maternità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa dei congedi genitoriali

    Maternità, paternità e congedi parentali — CCNL Chimico-Farmaceutico vs legge
    Istituto Legge (D.Lgs. 151/2001) CCNL (miglioramento)
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi, indennità INPS 80% Integrazione al 100% a carico del datore
    Congedo paternità obbligatorio 10 giorni (D.Lgs. 105/2022), retribuiti al 100% INPS +2 giorni aggiuntivi CCNL al 100%, a carico del datore
    Congedo parentale (madre/padre) Fino al 12° anno: indennizzato al 30% o 80% nei primi anni, poi non retribuito Computato agli effetti di tutti gli istituti contrattuali (novità 2025)
    Divieto di licenziamento Gestazione + primo anno di vita del figlio Stessa protezione; il CCNL conferma il divieto anche in periodo di prova salvo giusta causa
    Interdizione anticipata Su richiesta Ispettorato Lavoro o del medico se lavoro a rischio In stabilimenti GMP con sostanze pericolose: facoltà di richiedere cambio mansioni o interdizione

    L’integrazione contrattuale al 100% della maternità obbligatoria è una delle caratteristiche più apprezzate del CCNL Chimico-Farmaceutico e distingue il settore da molti altri contratti nazionali.

    Il congedo obbligatorio di maternità

    Il congedo obbligatorio di maternità (astensione obbligatoria) dura complessivamente 5 mesi, di norma distribuiti in 2 mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi successivi. È possibile scegliere la modalità «flessibile» che posticipa l’inizio dell’astensione al mese prima del parto (salvo parere contrario del medico e del datore), fruendo poi di 4 mesi dopo il parto.

    Durante il congedo obbligatorio:

    • L’INPS eroga l’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera globale;
    • Il CCNL integra la differenza fino al 100%: la lavoratrice percepisce quindi la retribuzione piena durante i 5 mesi;
    • La lavoratrice matura ferie, TFR e anzianità a tutti gli effetti.

    Il congedo obbligatorio di paternità

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto al congedo obbligatorio di paternità, introdotto dall’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 e rafforzato dal D.Lgs. 105/2022:

    • 10 giorni obbligatori previsti dalla legge, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita (o dall’adozione/affido), non necessariamente consecutivi;
    • 2 giorni aggiuntivi riconosciuti dal CCNL Chimico-Farmaceutico, a carico del datore di lavoro, con integrazione al 100% della retribuzione;
    • Totale: 12 giorni di congedo obbligatorio di paternità retribuiti al 100%.

    Il padre può fruire del congedo anche contemporaneamente alla madre durante il congedo di maternità.

    Congedo parentale: regole e novità 2025

    Il congedo parentale (art. 32 D.Lgs. 151/2001) spetta a ciascun genitore fino al 12° anno di vita del figlio, per un totale di 6 mesi ciascuno (10 mesi se entrambi lo fruiscono). Le aliquote INPS variano per anno e fascia d’età del figlio; per un approfondimento sulla parte economica è necessario consultare le circolari INPS aggiornate.

    La novità introdotta dal rinnovo 2025 riguarda il computo degli istituti contrattuali: d’ora in poi le assenze per maternità, paternità e congedi parentali sono computate «agli effetti di tutti gli istituti contrattuali», non solo dei primi 2 anni come previsto dal precedente contratto. Questo significa che il periodo di congedo concorre pienamente a:

    • maturazione delle ferie;
    • calcolo dell’anzianità per scatti e preavviso;
    • maturazione del TFR;
    • computo del comporto (limite malattia);
    • progressione verso le soglie di anzianità che danno diritto a benefit migliorativi.

    Specificità GMP: la tutela della lavoratrice in stabilimento farmaceutico

    Negli stabilimenti farmaceutici, la presenza di sostanze attive, solventi, agenti biologici e radiazioni ionizzanti richiede una valutazione specifica del rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza. Il datore di lavoro è obbligato (D.Lgs. 151/2001, artt. 11-16) a:

    • valutare i rischi specifici per le lavoratrici madri;
    • modificare le condizioni o l’orario di lavoro se possibile (es. allontanamento da aree con esposizione a citotossici o solventi organici);
    • in caso di impossibilità, richiedere all’Ispettorato del Lavoro l’anticipazione del congedo obbligatorio.

    Il fondo Faschim garantisce alla lavoratrice incinta l’accesso a visite ostetrico-ginecologiche specialistiche e esami diagnostici senza lista d’attesa, nell’ambito delle prestazioni coperte dal fondo.

    Casi pratici

    Tizio — Padre operatore (D1): i 12 giorni di congedo CCNL
    Tizio diventa padre il 15 settembre 2025. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio di legge più 2 giorni aggiuntivi CCNL = 12 giorni complessivi, da fruire entro il 15 febbraio 2026 (5 mesi). Li fruisce in 3 blocchi: 5 giorni alla nascita, 4 giorni a ottobre e 3 giorni a novembre, per essere presente nei momenti chiave. Tutti i 12 giorni sono retribuiti al 100%; i 2 giorni CCNL sono a carico del datore, i 10 di legge a carico INPS.
    Caia — Ricercatrice (B2) incinta in laboratorio GMP
    Caia è ricercatrice e lavora con solventi organici. Alla settima settimana di gravidanza, il medico competente aziendale valuta che la sua postazione comporta un rischio non eliminabile. L’azienda la sposta temporaneamente in mansioni amministrative con stessa retribuzione. Se non fosse possibile il cambio di mansioni, si attiverebbe la procedura di interdizione anticipata davanti all’Ispettorato del Lavoro. Il fondo Faschim copre le sue visite ginecologiche e gli esami prenatali.
    Sempronio — Madre ISF (B1): congedo parentale e istituti contrattuali
    Sempronia, ISF da 7 anni, fruisce di 4 mesi di congedo parentale dopo la maternità obbligatoria. Grazie alla novità del rinnovo 2025, questi 4 mesi di congedo parentale vengono computati integralmente per la maturazione delle ferie, per il TFR e per la progressione verso lo scatto di anzianità successivo. Al rientro Sempronia ritrova invariata la sua posizione contrattuale, le ferie maturate e il TFR accantonato come se avesse lavorato.

    Domande frequenti

    La lavoratrice farmaceutica ha diritto all’integrazione della maternità al 100%?
    Sì: il CCNL integra l’indennità INPS (80%) fino al 100% della retribuzione per tutta la durata del congedo obbligatorio di 5 mesi.
    Quanti giorni di congedo paternità spettano nel chimico-farmaceutico?
    10 giorni obbligatori di legge (D.Lgs. 105/2022) più 2 giorni aggiuntivi CCNL = 12 giorni complessivi, tutti retribuiti al 100%, da fruire entro 5 mesi dalla nascita.
    Il congedo parentale è retribuito nel chimico-farmaceutico?
    Il congedo parentale è disciplinato dalla legge (D.Lgs. 151/2001) con indennità INPS variabile. Il CCNL dal 2025 stabilisce che il periodo sia computato per tutti gli istituti contrattuali, migliorando significativamente la tutela.
    Posso essere licenziata durante la gravidanza?
    No: il licenziamento è vietato dalla gestazione fino al primo anno di vita del figlio, salvo giusta causa. Il divieto vale anche durante il periodo di prova.
    Cosa succede se lavoro con sostanze pericolose in gravidanza?
    Il datore è obbligato a modificare le condizioni di lavoro o cambiare le mansioni. Se non è possibile, può essere richiesta l’interdizione anticipata dal lavoro all’Ispettorato del Lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. La normativa su maternità, paternità e congedi parentali è soggetta ad aggiornamenti legislativi (D.Lgs. 151/2001, D.Lgs. 105/2022). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 39 Codice Civile: Comitati

    Art. 39 Codice Civile: Comitati

    Art. 39 c.c. – Comitati

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

  • Art. 3 TUIR: Base imponibile

    Art. 3 TUIR: Base imponibile

    Art. 3 TUIR – Base imponibile

    In vigore dal 01/01/2007

    Modificato da: Legge del 27/12/2006 n. 296 Articolo 1

    “1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

    2. In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

    3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:

    a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

    b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

    [c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto]

    d) gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;

    d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

    d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.”

    Commento del professionista

    La soggettività passiva dell’IRPEF riguarda tutte le persone fisiche, indipendentemente dal fatto che siano residenti o meno in Italia; tuttavia, cambia il modo in cui si determina la base imponibile. L’art. 3 del TUIR distingue infatti tra soggetti residenti e non residenti, individua i redditi soggetti a tassazione separata e quelli che, invece, restano esclusi dalla base imponibile.

    Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, essa è costituita dal reddito complessivo sul quale si applicano le aliquote progressive per scaglioni. Per i soggetti residenti vale il principio della tassazione mondiale: sono tassati tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, anche all’estero, salvo eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni. Da questo reddito complessivo lordo si sottraggono gli oneri deducibili previsti dalla legge. Per i soggetti non residenti, invece, si applica il principio di territorialità: sono tassati solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato, dai quali si deducono gli oneri specificamente previsti.

    Una deroga importante al meccanismo ordinario riguarda i redditi soggetti a tassazione separata, disciplinati dall’art. 17 del TUIR. Si tratta di redditi che si formano in più anni ma vengono percepiti in un’unica soluzione; per evitare che la progressività dell’imposta comporti un carico eccessivo, essi sono tassati separatamente con criteri specifici, generalmente più favorevoli.

    Accanto a questi, vi sono redditi che non concorrono affatto alla formazione della base imponibile. Tra questi rientrano i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli stabiliti dall’autorità giudiziaria, gli assegni familiari e per il nucleo familiare, alcune maggiorazioni pensionistiche e determinate borse di studio, soprattutto se previste da norme speciali o accordi internazionali.

    Particolarmente rilevante è il fenomeno dell’erosione della base imponibile dovuto alla diffusione di regimi sostitutivi o “cedolari”, che prevedono una tassazione proporzionale e sottraggono determinati redditi alla progressività dell’IRPEF. Questo processo, iniziato con i redditi di capitale, si è progressivamente esteso ad altre categorie, con finalità diverse: favorire l’emersione di redditi, incentivare comportamenti economici virtuosi, attrarre contribuenti o semplificare il sistema.

    Il risultato è che l’IRPEF si è progressivamente allontanata dal modello originario di imposta personale onnicomprensiva e progressiva, avvicinandosi a un sistema “ibrido”, caratterizzato da una pluralità di regimi fiscali differenti (la cosiddetta Plural Income Tax). Questo ha sollevato problemi di equità, sia orizzontale (tra contribuenti con lo stesso reddito ma diversa fonte) sia verticale (tra contribuenti con redditi diversi), oltre a criticità in termini di complessità e inefficienza.

    Nel dibattito recente si è discusso della possibile introduzione di una flat tax o comunque di una riforma complessiva del sistema, anche alla luce della legge delega n. 111 del 2023, che mira a razionalizzare l’IRPEF, ridurre le distorsioni e avvicinare il sistema a criteri di maggiore equità e semplicità, pur mantenendo un certo grado di progressività.

    Infine, alcune categorie specifiche di somme sono escluse dalla base imponibile per ragioni di tutela sociale o equità, come gli assegni per il mantenimento dei figli, che non sono tassati in capo al percettore né deducibili per chi li eroga, e gli assegni familiari, che hanno natura assistenziale. Anche alcune prestazioni pensionistiche integrative e borse di studio, soprattutto in presenza di particolari requisiti normativi, sono escluse dall’imposizione.

    In sintesi, la disciplina della base imponibile IRPEF si articola oggi in un sistema complesso, nel quale alla regola generale della tassazione progressiva si affiancano numerose eccezioni, che riflettono esigenze di politica fiscale, economica e sociale.

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  • Art. 103 Codice del Processo Amministrativo – Riserva facoltativa di appello

    Art. 103 Codice del Processo Amministrativo – Riserva facoltativa di appello

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l’appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l’appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.

  • Art. 42 D.Lgs. 504/1995 – Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

    Art. 42 D.Lgs. 504/1995 – Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell’associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

  • CNLG 2026: malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente

    CCNL Giornalisti

    In sintesi

    Il CNLG garantisce al giornalista dipendente la conservazione del posto durante la malattia per un periodo di comporto di 18 mesi nel triennio, con retribuzione integrata al 100% per i primi mesi. In caso di infortunio sul lavoro si applica la normativa INAIL con integrazione contrattuale. Il superamento del comporto legittima il licenziamento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (trattative per il nuovo ciclo in corso a maggio 2026)
    Vigenza
    Prorogato nelle more del rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

    Tabella riepilogativa

    Malattia e comporto CNLG – principali regole
    Fattispecie Disciplina
    Periodo di comporto (conservazione posto) 18 mesi complessivi nel triennio per malattia non professionale
    Integrazione retributiva (primi 3 mesi) 100% della retribuzione (intero stipendio contrattuale)
    Integrazione retributiva (dal 4° al 9° mese) 100% per i primi 6 mesi; riduzione contrattuale oltre
    Ricovero ospedaliero Trattamento invariato durante il ricovero; puo sospendere il decorso del comporto per accordo aziendale
    Infortunio sul lavoro INAIL + integrazione contrattuale al 100% per l’intera durata della prognosi
    Malattia professionale Come infortunio: INAIL + integrazione contrattuale; comporto non applicabile
    Superamento comporto Legittima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; obbligo di preavviso

    Il periodo di comporto: 18 mesi nel triennio

    Il CNLG fissa il periodo di comporto – ovvero il periodo massimo durante il quale il giornalista puo assentarsi per malattia con diritto alla conservazione del posto – in 18 mesi nell’arco di un triennio. Questo periodo e tra i piu generosi del panorama contrattuale italiano, a riflesso della natura intellettuale della professione e della sua storia sindacale.

    Il computo del triennio e mobile: si guarda ai 36 mesi precedenti l’ultima assenza per verificare se sia stato superato il limite cumulativo.

    Integrazione della retribuzione durante la malattia

    Durante la malattia, l’INPS eroga l’indennita di malattia (pari al 50-66% della retribuzione base) a partire dal 4° giorno. Il CNLG prevede che l’editore integri la retribuzione fino al 100% del trattamento contrattuale per i primi periodi di assenza. L’integrazione riduce progressivamente per le assenze di lunga durata, secondo le modalita puntualmente definite dal contratto collettivo.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, si applica la copertura INAIL (che nel caso dei giornalisti opera attraverso INPS a seguito della confluenza INPGI). Il CNLG prevede l’integrazione contrattuale fino al 100% della retribuzione per tutta la durata della prognosi. Il periodo di assenza per infortunio non e computato nel comporto per malattia comune.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia lunga e avvicinamento al comporto
    Tizio si ammala gravemente e accumula 14 mesi di assenza negli ultimi 3 anni. E a 4 mesi dal limite di comporto di 18 mesi nel triennio. L’editore gli notifica per iscritto l’approssimarsi del termine e lo invita a rientrare se le condizioni di salute lo consentono. Tizio ottiene un certificato medico che documenta la necessita di ulteriori 6 mesi di assenza: supererebbe il comporto.
    Caia – Infortunio sul tragitto casa-lavoro
    Caia si infortuna in un incidente stradale sul tragitto diretto dalla propria abitazione alla redazione (infortunio in itinere). L’infortunio e coperto dall’INAIL. Durante l’intera prognosi (3 mesi) il CNLG garantisce l’integrazione contrattuale al 100%. Il periodo di assenza non si computa nel comporto per malattia comune.
    Sempronio – Superamento del comporto e licenziamento
    Sempronio supera i 18 mesi di comporto nel triennio per una malattia cronica documentata. L’editore puo licenziarlo per giustificato motivo oggettivo (art. 2110 c.c.). Sempronio ha diritto all’intero preavviso contrattuale (o all’indennita sostitutiva) e al TFR maturato. Il licenziamento non puo avvenire senza il rispetto della procedura di preavviso.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto per malattia nel CNLG?
    18 mesi complessivi nell’arco di un triennio (36 mesi precedenti). E uno dei periodi di comporto piu lunghi tra i contratti collettivi italiani.
    L'editore integra lo stipendio durante la malattia?
    Si: il CNLG prevede l’integrazione fino al 100% della retribuzione contrattuale, almeno per i primi mesi di assenza. L’INPS eroga l’indennita di malattia e l’editore integra la differenza.
    L'infortunio sul tragitto casa-lavoro e coperto?
    Si: l’infortunio in itinere e coperto dall’INAIL (ora operante attraverso INPS per i giornalisti) e il CNLG garantisce l’integrazione al 100% per l’intera prognosi.
    Il periodo di assenza per infortunio conta nel comporto?
    No: le assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale non vengono computate nel periodo di comporto per malattia comune.
    Cosa succede al superamento del comporto?
    L’editore puo licenziare il giornalista per giustificato motivo oggettivo (art. 2110 c.c.), con obbligo di rispettare il preavviso contrattuale e liquidare il TFR maturato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente e orario di lavoro, riposi settimanali e lavoro festivo del giornalista.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 977 Codice della Navigazione

    Art. 977 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 15 T.U.B.: Succursali in Italia di banche comunitarie

    Art. 15 T.U.B.: Succursali in Italia di banche comunitarie

    Art. 15 T.U.B. – Succursali in Italia di banche comunitarie

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 37/2004.

    1. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica previa comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato comunitario d’origine.

    2. Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione, la Banca d’Italia indica alle banche comunitarie le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, le attività devono essere esercitate nel territorio della Repubblica.

    3. Le banche comunitarie che hanno stabilito succursali in Italia possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento non svolte attraverso le succursali, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia.