Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 41 L. 392/1978 – Norme applicabili alle locazioni commerciali

    Art. 41 L. 392/1978 – Norme applicabili alle locazioni commerciali

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Ai contratti previsti nell’articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.

    Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all’articolo 35.

  • Trasfertismo e trasferta occasionale: le differenze fiscali

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    La trasferta occasionale si ha quando il lavoratore è inviato temporaneamente fuori dalla sede di lavoro: le indennità e i rimborsi godono di un regime di esenzione parziale entro i limiti giornalieri del TUIR. Il trasfertismo riguarda chi per contratto svolge l’attività prevalentemente in luoghi variabili: il regime è meno favorevole e l’indennità è imponibile al 50%.

    Riferimento normativo

    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR

    Tabella riepilogativa

    Trasferta vs trasfertismo – regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Aspetto Trasferta occasionale Trasfertismo
    Definizione Invio temporaneo fuori sede, sede di lavoro determinata Attività svolta in luoghi variabili per natura della mansione
    Regime indennità Esente entro limiti giornalieri (Italia/estero) del TUIR Indennità imponibile al 50%
    Rimborso analitico spese Esente (vitto e alloggio documentati + altri rimborsi entro soglia) Non si applica il regime analitico trasferta
    Rimborso forfettario Esente entro limiti giornalieri 50% dell’indennità fuori dai limiti
    Esempio mansioni Impiegato inviato in trasferta Rappresentante, autotrasportatore, tecnico itinerante

    La trasferta occasionale: esenzione entro i limiti

    Si parla di trasferta occasionale quando il lavoratore, che ha una sede di lavoro determinata, viene inviato temporaneamente fuori da quella sede. L’art. 51, comma 5, TUIR prevede che le indennità di trasferta non concorrano al reddito entro i limiti giornalieri fissati dalla norma (differenziati tra trasferta in Italia e all’estero).

    Se il datore rimborsa analiticamente le spese di vitto e alloggio documentate, queste non concorrono al reddito; l’eventuale indennità residua è esente entro una soglia ridotta. Sopra il limite l’eccedenza è imponibile.

    Il trasfertismo: regime meno favorevole

    Il trasfertismo ricorre quando la mobilità è connaturata alla prestazione lavorativa: il lavoratore non ha una sede fissa e si sposta continuamente per natura del contratto (es. rappresentanti di commercio, autisti, tecnici manutentori itineranti). In questi casi l’art. 51, comma 6, TUIR prevede che le indennità e i rimborsi siano imponibili nella misura del 50%, indipendentemente dai limiti della trasferta ordinaria.

    Come si distingue in pratica

    La distinzione non dipende dalla frequenza delle trasferte ma dal contratto e dalla natura della mansione. Se il contratto individuale o il CCNL qualifica la prestazione come «itinerante» o «trasfertismo», si applica il regime del comma 6. Se invece il lavoratore ha una sede e viene episodicamente inviato fuori, si applica il comma 5. La qualificazione è rilevante ai fini del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

    Casi pratici

    Tizio – impiegato in trasferta per un convegno

    Tizio ha sede a Milano e viene inviato a Roma per tre giorni per un convegno. Il datore rimborsa analiticamente vitto e alloggio: le spese documentate non sono imponibili. L’eventuale indennità aggiuntiva è esente entro il limite giornaliero del TUIR per trasferte in Italia.

    Caia – rappresentante di commercio

    Caia è rappresentante e si sposta ogni giorno in zone diverse: il suo contratto prevede un’indennità di trasfertismo. In busta paga il 50% dell’indennità è imponibile ai fini IRPEF e contributi; l’altra metà non concorre al reddito.

    Sempronio – tecnico con molte trasferte ma sede fissa

    Sempronio ha sede fissa ma effettua molte trasferte mensili. Anche se le trasferte sono frequenti, finché non è qualificato contrattualmente come trasfertista si applica il regime del comma 5 (trasferta ordinaria), più favorevole, con esenzione entro i limiti giornalieri.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra trasferta e trasfertismo?

    La trasferta è un invio temporaneo fuori sede di un lavoratore che ha una sede fissa; il trasfertismo è la condizione di chi per natura della mansione svolge l’attività in luoghi variabili senza una sede determinata.

    Le spese di vitto e alloggio in trasferta sono sempre esenti?

    Se rimborsate analiticamente con documenti giustificativi, le spese di vitto e alloggio non concorrono al reddito. Se invece si eroga un’indennità forfettaria, questa è esente solo entro i limiti giornalieri previsti dal TUIR.

    Quanto è imponibile l'indennità di trasfertismo?

    Il 50% dell’indennità corrisposta ai trasfertisti è imponibile ai fini IRPEF e contributi, ai sensi dell’art. 51, comma 6, TUIR.

    Le trasferte estere hanno limiti diversi?

    Sì. L’art. 51 TUIR prevede limiti giornalieri di esenzione più elevati per le trasferte all’estero rispetto a quelle in Italia.

    Il rimborso del carburante per trasferta è imponibile?

    Il rimborso del carburante con ricevute documentate rientra nel rimborso analitico delle spese di viaggio e non è imponibile, purché non si eccedano i limiti previsti dalla normativa vigente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Mi spetta la tredicesima se mi licenzio a metà anno?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Sì. La tredicesima matura mensilmente per dodicesimi: se lasci il lavoro a metà anno ti spettano i ratei maturati fino all’ultimo giorno di servizio. Il datore li liquida nel saldo finale, indipendentemente dal motivo della cessazione (dimissioni, licenziamento, pensionamento).

    Riferimento normativo

    CCNL (contrattazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Calcolo del rateo di tredicesima
    Mesi lavorati nell’anno Rateo spettante Esempio (13ª piena 2.000 €)
    1 mese 1/12 166,67 €
    4 mesi (gen-apr) 4/12 666,67 €
    7 mesi (gen-lug) 7/12 1.166,67 €
    12 mesi 12/12 (intera) 2.000,00 €

    Come matura la tredicesima mese per mese

    La tredicesima non è un bonus discrezionale: è parte della retribuzione e matura proporzionalmente per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni lavorati. Il CCNL stabilisce la base di calcolo (di norma la retribuzione globale di fatto del mese di dicembre o del mese di cessazione). Verificare sempre il proprio contratto collettivo per eventuali voci escluse o incluse.

    Quando viene pagato il rateo

    Il rateo maturato fino all’ultimo giorno di lavoro viene liquidato nel saldo finale (spesso chiamato «conguaglio» o «ultima busta paga»). Non è necessario un accordo separato: è un diritto automatico. I CCNL possono prevedere termini specifici per la liquidazione del saldo, di norma entro 30-60 giorni dalla cessazione.

    Vale anche per la quattordicesima?

    Sì. Se il tuo CCNL prevede anche la quattordicesima (tipica di alcuni settori come turismo, commercio, industria chimica) il meccanismo è lo stesso: matura per dodicesimi e viene liquidata pro quota al momento della cessazione. Controlla il tuo contratto collettivo per verificarne l’esistenza e la base di calcolo.

    Casi pratici

    Tizio – si dimette a fine aprile

    Tizio ha una tredicesima annua piena di 1.800 €. Se lascia il lavoro il 30 aprile gli spettano 4/12 = 600 € lordi, che vengono inclusi nel saldo finale insieme al TFR e alle ferie non godute.

    Caia – licenziata a luglio con quattordicesima

    Caia lavora nel turismo, dove è prevista la quattordicesima pagata a giugno. Viene licenziata a luglio: ha già ricevuto la quattordicesima intera a giugno (7 mesi su 12 maturati per quella competenza). Per la tredicesima (anno gen-dic) le spettano 7/12 nel saldo finale.

    Sempronio – datore che non paga il rateo

    Sempronio lascia il lavoro a fine settembre e il datore non include il rateo di tredicesima nel saldo. Sempronio può diffidare il datore per iscritto e, in mancanza di risposta, rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro o agire con decreto ingiuntivo.

    Domande frequenti

    La tredicesima spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa?

    Sì. Il rateo di tredicesima maturato spetta sempre, qualunque sia la causa di cessazione del rapporto, compreso il licenziamento per giusta causa.

    Come si calcola la base della tredicesima?

    Di regola la base è la retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + superminimi contrattuali). Le voci incluse o escluse variano per CCNL: verifica il tuo contratto collettivo.

    Un mese lavorato per soli 10 giorni conta per il rateo?

    Di norma no: la maggior parte dei CCNL considera intero il mese solo se si sono lavorati almeno 15 giorni (o la metà dei giorni lavorativi del mese). Controlla la clausola specifica del tuo contratto.

    Il rateo di tredicesima è tassato come lo stipendio?

    Sì. I ratei di tredicesima e quattordicesima sono assoggettati a tassazione IRPEF ordinaria e contributi previdenziali, come la normale retribuzione mensile.

    Cosa fare se il datore non paga il rateo nella busta finale?

    Inviare una diffida scritta al datore. In mancanza di risposta si può presentare esposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o agire giudizialmente con ricorso al giudice del lavoro o decreto ingiuntivo.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Part-time: clausole elastiche e lavoro supplementare

    Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

    In sintesi

    Il lavoratore part-time può essere chiamato a lavorare ore aggiuntive rispetto al contratto (lavoro supplementare) o in orari diversi da quelli concordati (clausole elastiche), ma solo con il suo consenso espresso in una clausola scritta. Per il consenso alle clausole elastiche, il lavoratore ha diritto a un preavviso e a un’indennità aggiuntiva fissata dal CCNL.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2015, artt. 6-7

    Tabella riepilogativa

    Lavoro supplementare e clausole elastiche nel part-time
    Istituto Definizione Consenso richiesto Retribuzione aggiuntiva
    Lavoro supplementare Ore oltre il contratto ma entro il limite del full-time (40h) Consenso del lavoratore; obbligo CCNL in casi specifici Maggiorazione fissata dal CCNL
    Clausola elastica (variazione orario) Possibilità di modificare la collocazione temporale dell’orario Clausola scritta nel contratto o accordo individuale Indennità fissata dal CCNL + preavviso
    Clausola elastica (aumento ore) Possibilità di aumentare temporaneamente la durata dell’orario part-time Clausola scritta nel contratto o accordo individuale Indennità fissata dal CCNL + preavviso

    Il lavoro supplementare

    Il lavoro supplementare è la prestazione svolta dal lavoratore part-time oltre il proprio orario contrattuale ma entro il limite dell’orario normale a tempo pieno (40 ore settimanali). Di regola richiede il consenso del lavoratore; molti CCNL prevedono tuttavia l’obbligo di accettare il supplementare entro una certa percentuale. Le ore supplementari sono retribuite con la normale paga oraria più la maggiorazione fissata dal CCNL.

    Le clausole elastiche

    Le clausole elastiche consentono al datore, con adeguato preavviso, di variare la collocazione temporale dell’orario o di aumentarne la durata. Devono essere previste in una clausola scritta nel contratto individuale (o in un accordo sottoscritto anche con l’assistenza del sindacato). Il lavoratore che accetta la clausola elastica ha diritto a una indennità aggiuntiva fissata dal CCNL e a un preavviso prima della variazione.

    Il diritto di ripensamento

    Il D.Lgs. 81/2015 riconosce al lavoratore la possibilità di revocare il consenso alla clausola elastica in presenza di documentate esigenze: assistenza a figli minori o disabili, necessità di secondo lavoro, studio, ecc. La revoca non può essere causa di licenziamento o di trattamento sfavorevole. Le condizioni e le modalità della revoca sono disciplinate dal CCNL.

    Casi pratici

    Tizio – ore supplementari in settimana di picco

    Tizio ha un part-time a 24 ore settimanali. Il datore gli chiede 4 ore supplementari in una settimana di picco: Tizio arriva a 28 ore, ampiamente sotto il limite full-time di 40. Se il CCNL non impone l’obbligo, Tizio può rifiutare; se accetta, le 4 ore supplementari sono pagate con la maggiorazione fissata dal contratto collettivo.

    Caia – clausola elastica per variazione di turno

    Caia ha firmato una clausola elastica che consente al datore di spostare il suo orario di 2 ore in avanti con 48 ore di preavviso. Quando viene applicata, Caia riceve l’indennità mensile prevista dal CCNL per la disponibilità alle variazioni elastiche.

    Sempronio – revoca della clausola elastica

    Sempronio ha sottoscritto una clausola elastica, ma ora deve assistere il figlio disabile. Comunica al datore la revoca con le modalità previste dal CCNL. Il datore non può licenziarlo né applicare sanzioni per la revoca, garantita dalla legge.

    Domande frequenti

    Il datore può impormi ore supplementari senza il mio consenso?

    Di regola no: il lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore. Tuttavia molti CCNL prevedono l’obbligo entro certi limiti percentuali; in quel caso il rifiuto ingiustificato può avere conseguenze disciplinari.

    Quanto vale la maggiorazione per il lavoro supplementare?

    La percentuale di maggiorazione è fissata dal CCNL: varia in base al contratto collettivo applicato.

    Posso rifiutare la clausola elastica al momento della firma?

    Sì. La clausola elastica è facoltativa e richiede il consenso scritto del lavoratore. Il rifiuto di firmarla non può essere causa di discriminazione o trattamento sfavorevole.

    Cosa mi spetta per aver firmato la clausola elastica?

    Un’indennità mensile il cui importo è stabilito dal CCNL e il diritto a ricevere il preavviso prima di ogni variazione dell’orario.

    Le ore supplementari si cumulano con lo straordinario?

    No. Le ore supplementari sono quelle tra l’orario part-time e il limite del full-time (40 ore). Le ore oltre le 40 settimanali sono straordinario e seguono la relativa disciplina.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Riposo giornaliero e settimanale: regole e deroghe

    Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

    In sintesi

    Ogni lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore e a 24 ore di riposo ogni 7 giorni (di norma la domenica), cumulabili con le 11 ore giornaliere per un totale di 35 ore consecutive. Deroghe sono ammesse in determinati settori produttivi con riposo compensativo garantito.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 66/2003, artt. 7-9

    Tabella riepilogativa

    Riposi minimi garantiti dalla legge
    Tipo di riposo Durata minima Periodicità Deroghe
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive Ogni 24 ore Possibili per categorie specifiche con recupero compensativo
    Riposo settimanale 24 ore (di norma la domenica) Ogni 7 giorni Ammesse con riposo compensativo entro 14 giorni
    Riposo settimanale cumulato 35 ore consecutive (24+11) Ogni 7 giorni Vedi deroghe settoriali

    Le 11 ore di riposo giornaliero

    Il D.Lgs. 66/2003 stabilisce che ogni lavoratore deve fruire di almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Questo limite determina indirettamente anche il numero massimo di ore lavorabili in una giornata: non essendo possibile lavorare più di 13 ore nelle 24 senza violare il riposo. Deroghe sono ammesse per lavoratori con attività frazionate o in determinati settori, ma solo con riposo compensativo equivalente.

    Il riposo settimanale ogni 7 giorni

    Ogni lavoratore ha diritto a 24 ore di riposo consecutive ogni 7 giorni, normalmente coincidenti con la domenica. Sommato al riposo giornaliero di 11 ore, ciò equivale a 35 ore consecutive di riposo a settimana. Il riposo settimanale è irrinunciabile: eventuali accordi che lo escludono sono nulli. Nei settori con deroghe, il riposo deve essere garantito entro il ciclo di 14 giorni.

    Violazioni e conseguenze

    Il mancato rispetto dei periodi minimi di riposo è una violazione sanzionabile dall’Ispettorato del Lavoro. Il lavoratore che ritiene non siano stati rispettati i propri diritti può presentare un esposto oppure agire in giudizio. Il rischio non è solo amministrativo: la mancanza di riposo adeguato rileva anche ai fini della responsabilità del datore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – turno serale che termina a mezzanotte

    Tizio finisce il turno a mezzanotte e viene richiamato alle 7:00. Le ore di riposo sono solo 7, inferiori alle 11 ore minime. Il datore sta violando il D.Lgs. 66/2003: Tizio ha il diritto di non presentarsi prima delle 11:00 senza conseguenze disciplinari e può segnalare la situazione all’Ispettorato del Lavoro.

    Caia – lavoro sette giorni di fila

    Caia viene chiamata a lavorare per sette giorni consecutivi senza riposo settimanale per far fronte a un picco produttivo. Il CCNL del suo settore ammette la deroga, ma il datore è obbligato a garantirle il riposo compensativo entro i 14 giorni successivi.

    Sempronio – autista di mezzi pesanti

    Sempronio è un autista soggetto al Regolamento CE 561/2006 oltre che al D.Lgs. 66/2003. Per lui valgono le regole specifiche sui tempi di guida e riposo, che prevedono riposi giornalieri regolari e ridotti con condizioni ben definite: il rispetto di entrambe le normative è obbligatorio e verificato dai tachigrafi.

    Domande frequenti

    Quante ore di riposo ho diritto ogni giorno?

    Almeno 11 ore consecutive nelle 24 ore, garantite dal D.Lgs. 66/2003.

    Il riposo settimanale deve essere sempre la domenica?

    Di norma sì, ma in molti settori (commercio, sanità, turismo) sono ammesse deroghe. In ogni caso il lavoratore ha diritto a 24 ore di riposo ogni 7 giorni e al riposo compensativo.

    Posso rinunciare al riposo settimanale in cambio di un compenso?

    No. Il diritto al riposo settimanale è irrinunciabile e gli accordi che lo escludono sono nulli di diritto.

    Cosa posso fare se il datore non rispetta i riposi?

    Si può presentare un esposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro oppure rivolgersi al sindacato o a un legale per tutelare i propri diritti in sede giudiziale.

    Il riposo giornaliero vale anche per i lavoratori notturni?

    Sì. Il diritto alle 11 ore di riposo giornaliero si applica a tutti i lavoratori, compresi quelli notturni, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge con obbligo di riposo compensativo.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • 730 precompilato 2026: come accedere, modificarlo e inviarlo

    In sintesi

    • Disponibile dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area dedicata alla dichiarazione precompilata.
    • Accesso con identità digitale: SPID, CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
    • Modalità semplificata: linguaggio guidato che consente di confermare o modificare i dati con un percorso assistito.
    • Vantaggi sui controlli: se presentato senza modifiche, non si effettuano i controlli documentali sugli oneri comunicati da terzi.
    • Scadenza: il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre, direttamente all’AdE, al CAF, al professionista o al sostituto d’imposta.
    • Rimborso automatico: il credito è accreditato in busta paga (luglio) o sulla rata di pensione (agosto o settembre).

    Come funziona il 730 precompilato 2026

    A partire dal 30 aprile l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata nell’area dedicata del proprio sito web. Il modello 730/2026 riguarda i redditi percepiti nel 2025 e si rivolge a lavoratori dipendenti, pensionati e alle altre categorie abilitate a usare il modello 730.

    Il 730 precompilato contiene già i dati che l’AdE ha acquisito da fonti terze: la Certificazione Unica inviata dal sostituto d’imposta (redditi da lavoro dipendente o pensione, ritenute, familiari a carico), gli oneri detraibili e deducibili comunicati da banche, assicurazioni, strutture sanitarie, enti previdenziali e altre fonti, oltre ai dati degli immobili presenti nell’Anagrafe tributaria e ai pagamenti effettuati con modello F24.

    L’area web mette a disposizione anche la modalità di compilazione semplificata: le informazioni sono presentate con un linguaggio accessibile e il contribuente le può confermare o modificare attraverso un percorso guidato, senza intervenire direttamente nei campi del modello. Questa modalità offre le stesse agevolazioni sui controlli della presentazione diretta ordinaria.

    Il contribuente che non intende usare il precompilato può presentare il 730 nelle modalità ordinarie entro il 30 settembre, rivolgendosi al sostituto d’imposta (se ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale), a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, esperto contabile, ragioniere o perito commerciale).

    Scadenze e canali di presentazione del 730 precompilato 2026
    Canale Scadenza consegna prospetto di liquidazione al contribuente
    Presentazione entro il 31 maggio 15 giugno
    Presentazione dal 1° al 20 giugno 29 giugno
    Presentazione dal 21 giugno al 15 luglio 23 luglio
    Presentazione dal 16 luglio al 31 agosto 15 settembre
    Presentazione dal 1° al 30 settembre 30 settembre
    Rimborso IRPEF in busta paga (dipendenti) Da luglio
    Rimborso IRPEF in rata di pensione Da agosto o settembre

    Esempio pratico

    • Tizio, dipendente privato, accede al 730 precompilato il 5 maggio con SPID. Trova già inseriti i redditi da lavoro risultanti dalla Certificazione Unica, gli interessi passivi sul mutuo comunicati dalla banca e le spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria. Verifica i dati, li accetta senza modifiche e invia direttamente tramite il sito AdE. Poiché non ha apportato modifiche, nessun controllo documentale sarà effettuato sugli oneri comunicati da terzi. A luglio riceve il rimborso IRPEF direttamente in busta paga.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal sostituto d’imposta
    • Credenziali SPID, CIE o CNS per l’accesso all’area riservata AdE
    • Documentazione degli oneri non presenti nella dichiarazione precompilata (es. spese sportive dei figli)
    • Delega per l’accesso al precompilato (se si presenta tramite CAF o professionista)
    • Modello 730-1 in busta chiusa con la scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF

    Caso 1: Tizio accetta il precompilato senza modifiche

    Scenario. Tizio è un lavoratore dipendente con un unico datore di lavoro. Il 730 precompilato riporta correttamente reddito, ritenute, spese sanitarie e interessi sul mutuo. Non ha altre spese da aggiungere.

    Come si applica. Tizio può accettare il modello senza apportare alcuna modifica e inviarlo direttamente tramite il sito AdE. In questo caso non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri comunicati all’Agenzia delle Entrate. Il rimborso, se spettante, verrà erogato dal datore di lavoro a partire da luglio.

    In pratica

    • Accedere con SPID/CIE/CNS all’area dedicata del sito agenziaentrate.gov.it.
    • Verificare i dati e accettare il modello senza modifiche per beneficiare dell’agevolazione sui controlli.
    • Compilare e consegnare il Mod. 730-1 con la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF.

    Caso 2: Caio integra il precompilato con spese non presenti

    Scenario. Caio ha figli che praticano attività sportiva. Le relative spese non risultano nel 730 precompilato perché la palestra non ha trasmesso i dati all’AdE. Vuole aggiungere queste spese per fruire della detrazione.

    Come si applica. Caio può modificare il 730 precompilato aggiungendo gli oneri mancanti. Le modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta comportano che i controlli documentali riguarderanno esclusivamente i dati che hanno determinato la modifica, mentre gli oneri comunicati da terzi non modificati restano esenti da controllo. Caio dovrà conservare i giustificativi di spesa fino al 31 dicembre 2031.

    In pratica

    • Inserire le spese sportive dei figli nella sezione dedicata del 730 precompilato e salvare il nuovo prospetto di liquidazione.
    • Conservare ricevute e attestati di pagamento fino al 31 dicembre 2031, termine entro cui l’AdE può richiedere i documenti.
    • Il rimborso spettante sarà erogato direttamente dal datore di lavoro a partire da luglio.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Da quando è disponibile il 730 precompilato 2026?

    Il 730 precompilato 2026 è disponibile a partire dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area dedicata alla dichiarazione precompilata.

    Come si accede al 730 precompilato?

    Si accede tramite identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). L’Agenzia delle Entrate non rilascia più credenziali proprie, salvo casi particolari.

    Entro quando va presentato il 730 precompilato?

    Il termine di presentazione è il 30 settembre 2026, sia per la presentazione diretta all’AdE sia tramite CAF, professionista abilitato o sostituto d’imposta.

    Cosa succede se si accetta il precompilato senza modifiche?

    Non vengono effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi. Si tratta di un vantaggio significativo rispetto alla dichiarazione ordinaria.

    Quando arriva il rimborso dal 730?

    Il rimborso IRPEF viene erogato dal datore di lavoro a partire dal mese di luglio; per i pensionati, l’ente pensionistico provvede a partire da agosto o settembre.

    Si può delegare qualcuno ad accedere al proprio 730 precompilato?

    Sì. Il contribuente può delegare il proprio sostituto d’imposta, un CAF o un professionista abilitato, consegnando un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato. Può anche avvalersi di una persona di fiducia, secondo le modalità descritte sul sito AdE.

  • Banca delle ore: come funziona e come si usano i crediti

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    La banca delle ore è un istituto contrattuale che consente di accantonare le ore di straordinario (o in alcuni CCNL anche permessi maturati) in un conto individuale da usare come riposi compensativi, anziché monetizzarle. Non esiste una disciplina legale uniforme: tutto dipende dal CCNL e dall’eventuale accordo aziendale.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva; art. 17 D.Lgs. 66/2003

    Tabella riepilogativa

    Banca delle ore – schema di funzionamento tipico
    Aspetto Regola tipica (CCNL)
    Alimentazione Ore di lavoro straordinario (e/o permessi maturati) a scelta del lavoratore
    Tetto di accumulo Variabile: spesso 40-80 ore/anno (verificare CCNL)
    Utilizzo Riposi compensativi, permessi brevi, riduzione orario
    Scadenza Di norma entro fine anno o entro 12-18 mesi dall’accumulo
    Monetizzazione residua Possibile allo scadere o alla cessazione del rapporto
    Comunicazione utilizzo Preavviso al datore (24 h-5 giorni, secondo CCNL)

    Cos'è e da dove nasce

    La banca delle ore è un istituto di origine contrattuale introdotto da numerosi CCNL a partire dagli anni ’90 per rendere più flessibile la gestione dell’orario. L’art. 17 del D.Lgs. 66/2003 consente alle parti sociali di prevedere, in alternativa alla maggiorazione monetaria, la fruizione di ore di riposo compensativo a fronte di prestazioni straordinarie. Il contenuto concreto (tetti, scadenze, regole di utilizzo) è interamente rimesso al CCNL e agli accordi aziendali.

    Come si accumula e come si usa

    Il lavoratore che effettua ore di straordinario può scegliere (dove il CCNL lo prevede) di «versarle» nella banca delle ore anziché riceverne la maggiorazione in busta paga. Le ore accantonate possono essere fruite come riposi compensativi (mezze giornate, giornate intere o cumuli plurigiornalieri) con il preavviso previsto dal contratto – generalmente da 24 ore a 5 giorni.

    Scadenza e monetizzazione

    I crediti in banca delle ore hanno di norma una scadenza: molti CCNL prevedono che le ore non fruite entro fine anno (o entro 12-18 mesi) vengano automaticamente monetizzate con la maggiorazione contrattuale applicabile. Alla cessazione del rapporto, le ore residue sono sempre liquidate in denaro.

    Casi pratici

    Tizio – accumula 20 ore per un ponte lungo

    Tizio lavora 20 ore di straordinario nei mesi precedenti versandole nella banca delle ore. A maggio usa i crediti per fare un lungo ponte di 2,5 giorni aggiuntivi senza intaccare le ferie. Comunica al datore 3 giorni prima, come richiesto dal suo CCNL.

    Caia – ore scadute non utilizzate

    Caia ha accumulato 15 ore ma non le ha usate entro il 31 dicembre. Il CCNL prevede la monetizzazione automatica: in gennaio riceverà in busta paga le 15 ore calcolate con la maggiorazione straordinaria prevista.

    Sempronio – datore che nega il riposo compensativo

    Sempronio chiede di fruire di 8 ore dalla banca per un appuntamento medico, rispettando il preavviso contrattuale. Il datore non può negare il riposo salvo motivate esigenze produttive straordinarie espressamente previste dal CCNL.

    Domande frequenti

    La banca delle ore è obbligatoria per legge?

    No, è un istituto di origine contrattuale: esiste solo se prevista dal CCNL o da un accordo aziendale. Se il contratto non la prevede, le ore straordinarie sono sempre monetizzate.

    Posso scegliere se versare le ore in banca o ricevere il compenso?

    Dipende dal CCNL: alcuni lasciano la scelta al lavoratore, altri prevedono automaticamente l’accantonamento o la monetizzazione. Verificare il contratto applicato.

    Le ore in banca si perdono se lascio l'azienda?

    No. Le ore residue in banca alla cessazione del rapporto vengono sempre liquidate in denaro con la retribuzione dell’ultimo periodo.

    Il datore può trasferire d'ufficio le ore in banca senza il mio consenso?

    Solo se il CCNL o l’accordo aziendale lo prevede espressamente. In mancanza, la scelta è del lavoratore.

    Le ore in banca sono utili ai fini del TFR?

    Le ore già lavorate che alimentano la banca sono già computate ai fini del TFR al momento della prestazione. Il momento della fruizione come riposo non modifica il calcolo del TFR.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 40 L. 392/1978 – Prelazione in caso di nuova locazione

    Art. 40 L. 392/1978 – Prelazione in caso di nuova locazione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il locatore che intende locare a terzi l’immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell’articolo 28, deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

    Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative al conduttore medesimo.

    Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

    Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell’immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso in locazione entro i sei mesi successivi.

  • Articolo 79 L. 184/1983: Estensione effetti adozione a affiliazioni pregresse

    Art. 79 L. 184/1983 – Estensione effetti adozione a affiliazioni pregresse

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, semprechè il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento. Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato. Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in considerazione della loro capacità di discernimento,
    anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso. Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso. I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante. Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili. Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

  • Art. 39 L. 392/1978 – Diritto di riscatto

    Art. 39 L. 392/1978 – Diritto di riscatto

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all’articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, l’avente diritto alla prelazione puo’, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

    Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell’atto notificato con cui l’acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.

    Se per qualsiasi motivo, l’acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

  • Art. 38 L. 392/1978 – Diritto di prelazione del conduttore

    Art. 38 L. 392/1978 – Diritto di prelazione del conduttore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

    Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

    Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

    Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto prelimare.

    Nel caso in cui l’immobile risulti locato a piu’ persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione puo essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

    L’avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.

    Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall’articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

  • Art. 37 L. 392/1978 – Successione nel contratto uso non abitativo

    Art. 37 L. 392/1978 – Successione nel contratto uso non abitativo

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l’attivita’.

    In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    Se l’immobile e’ adibito all’uso di piu’ professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi e’ titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti.

    Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore puo’ opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalita’ di cui all’articolo precedente.

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