Testo dell'articoloVigente
La trasferta occasionale si ha quando il lavoratore è inviato temporaneamente fuori dalla sede di lavoro: le indennità e i rimborsi godono di un regime di esenzione parziale entro i limiti giornalieri del TUIR. Il trasfertismo riguarda chi per contratto svolge l’attività prevalentemente in luoghi variabili: il regime è meno favorevole e l’indennità è imponibile al 50%.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Trasferta occasionale | Trasfertismo |
|---|---|---|
| Definizione | Invio temporaneo fuori sede, sede di lavoro determinata | Attività svolta in luoghi variabili per natura della mansione |
| Regime indennità | Esente entro limiti giornalieri (Italia/estero) del TUIR | Indennità imponibile al 50% |
| Rimborso analitico spese | Esente (vitto e alloggio documentati + altri rimborsi entro soglia) | Non si applica il regime analitico trasferta |
| Rimborso forfettario | Esente entro limiti giornalieri | 50% dell’indennità fuori dai limiti |
| Esempio mansioni | Impiegato inviato in trasferta | Rappresentante, autotrasportatore, tecnico itinerante |
La trasferta occasionale: esenzione entro i limiti
Si parla di trasferta occasionale quando il lavoratore, che ha una sede di lavoro determinata, viene inviato temporaneamente fuori da quella sede. L’art. 51, comma 5, TUIR prevede che le indennità di trasferta non concorrano al reddito entro i limiti giornalieri fissati dalla norma (differenziati tra trasferta in Italia e all’estero).
Se il datore rimborsa analiticamente le spese di vitto e alloggio documentate, queste non concorrono al reddito; l’eventuale indennità residua è esente entro una soglia ridotta. Sopra il limite l’eccedenza è imponibile.
Il trasfertismo: regime meno favorevole
Il trasfertismo ricorre quando la mobilità è connaturata alla prestazione lavorativa: il lavoratore non ha una sede fissa e si sposta continuamente per natura del contratto (es. rappresentanti di commercio, autisti, tecnici manutentori itineranti). In questi casi l’art. 51, comma 6, TUIR prevede che le indennità e i rimborsi siano imponibili nella misura del 50%, indipendentemente dai limiti della trasferta ordinaria.
Come si distingue in pratica
La distinzione non dipende dalla frequenza delle trasferte ma dal contratto e dalla natura della mansione. Se il contratto individuale o il CCNL qualifica la prestazione come «itinerante» o «trasfertismo», si applica il regime del comma 6. Se invece il lavoratore ha una sede e viene episodicamente inviato fuori, si applica il comma 5. La qualificazione è rilevante ai fini del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Casi pratici
Tizio ha sede a Milano e viene inviato a Roma per tre giorni per un convegno. Il datore rimborsa analiticamente vitto e alloggio: le spese documentate non sono imponibili. L’eventuale indennità aggiuntiva è esente entro il limite giornaliero del TUIR per trasferte in Italia.
Caia è rappresentante e si sposta ogni giorno in zone diverse: il suo contratto prevede un’indennità di trasfertismo. In busta paga il 50% dell’indennità è imponibile ai fini IRPEF e contributi; l’altra metà non concorre al reddito.
Sempronio ha sede fissa ma effettua molte trasferte mensili. Anche se le trasferte sono frequenti, finché non è qualificato contrattualmente come trasfertista si applica il regime del comma 5 (trasferta ordinaria), più favorevole, con esenzione entro i limiti giornalieri.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra trasferta e trasfertismo?
La trasferta è un invio temporaneo fuori sede di un lavoratore che ha una sede fissa; il trasfertismo è la condizione di chi per natura della mansione svolge l’attività in luoghi variabili senza una sede determinata.
Le spese di vitto e alloggio in trasferta sono sempre esenti?
Se rimborsate analiticamente con documenti giustificativi, le spese di vitto e alloggio non concorrono al reddito. Se invece si eroga un’indennità forfettaria, questa è esente solo entro i limiti giornalieri previsti dal TUIR.
Quanto è imponibile l'indennità di trasfertismo?
Il 50% dell’indennità corrisposta ai trasfertisti è imponibile ai fini IRPEF e contributi, ai sensi dell’art. 51, comma 6, TUIR.
Le trasferte estere hanno limiti diversi?
Sì. L’art. 51 TUIR prevede limiti giornalieri di esenzione più elevati per le trasferte all’estero rispetto a quelle in Italia.
Il rimborso del carburante per trasferta è imponibile?
Il rimborso del carburante con ricevute documentate rientra nel rimborso analitico delle spese di viaggio e non è imponibile, purché non si eccedano i limiti previsti dalla normativa vigente.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra trasferta e trasfertismo?
La trasferta è un invio temporaneo fuori sede di un lavoratore che ha una sede fissa; il trasfertismo è la condizione di chi per natura della mansione svolge l'attività in luoghi variabili senza una sede determinata.
Le spese di vitto e alloggio in trasferta sono sempre esenti?
Se rimborsate analiticamente con documenti giustificativi, le spese di vitto e alloggio non concorrono al reddito. Se invece si eroga un'indennità forfettaria, questa è esente solo entro i limiti giornalieri previsti dal TUIR.
Quanto è imponibile l'indennità di trasfertismo?
Il 50% dell'indennità corrisposta ai trasfertisti è imponibile ai fini IRPEF e contributi, ai sensi dell'art. 51, comma 6, TUIR.
Le trasferte estere hanno limiti diversi?
Sì. L'art. 51 TUIR prevede limiti giornalieri di esenzione più elevati per le trasferte all'estero rispetto a quelle in Italia.
Il rimborso del carburante per trasferta è imponibile?
Il rimborso del carburante con ricevute documentate rientra nel rimborso analitico delle spese di viaggio e non è imponibile, purché non si eccedano i limiti previsti dalla normativa vigente.
Vedi anche