Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Prescrizione dei crediti di lavoro: i termini da conoscere

    Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

    In sintesi

    I principali crediti di lavoro (retribuzioni, TFR, ferie non godute, straordinari) si prescrivono in 5 anni dall’insorgenza del diritto. La prescrizione decorre in costanza di rapporto solo se il lavoratore è tutelato contro il licenziamento arbitrario; altrimenti decorre dalla cessazione del rapporto.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Prescrizione dei principali crediti di lavoro
    Credito Termine Decorrenza
    Retribuzioni (mensili, tredicesima, straordinari) 5 anni In costanza di rapporto (se tutelato) o dalla cessazione
    TFR 5 anni Dalla cessazione del rapporto
    Ferie non godute 5 anni Dalla cessazione del rapporto (orientamento prevalente)
    Differenze retributive 5 anni Dalla singola scadenza (in costanza di rapporto, se tutelato)
    Indennità di preavviso 5 anni Dalla cessazione del rapporto
    Azione per impugnazione del licenziamento Impugnazione stragiudiziale: 60 giorni; ricorso giudiziale: 180 giorni (D.Lgs. 23/2015 e L. 604/1966) Dalla comunicazione del licenziamento

    Il termine quinquennale e i crediti cui si applica

    L’art. 2948 c.c. stabilisce che si prescrivono in cinque anni le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, gli interessi e, più in generale, le prestazioni periodiche. La giurisprudenza ha esteso l’applicazione ai principali crediti di lavoro: paghe, tredicesima, straordinari, ferie non godute, differenze retributive. Il TFR si prescrive anch’esso in 5 anni, decorrenti dalla cessazione del rapporto.

    La decorrenza in costanza di rapporto

    La questione più delicata riguarda la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 1980 e orientamento confermato) ha stabilito che la prescrizione decorre in costanza di rapporto solo quando il lavoratore è stabilmente tutelato contro il licenziamento arbitrario (ad esempio i lavoratori con tutela reale ex art. 18 St. Lav. o le tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015, nelle aziende sopra soglia). Per i lavoratori privi di tale tutela la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.

    Interruzione e sospensione della prescrizione

    La prescrizione si interrompe con qualsiasi atto che manifesti inequivocabilmente la volontà di esercitare il diritto: lettera di messa in mora, ricorso al giudice, richiesta di conciliazione. Dopo l’interruzione il termine ricomincia a decorrere da zero. Può essere sospesa in presenza di cause legali (minore età del creditore, interdizione) o convenzionali. È fondamentale inviare la diffida per iscritto (raccomandata o PEC) per conservare la prova dell’interruzione.

    Casi pratici

    Tizio – straordinari non pagati negli ultimi 3 anni

    Tizio lavora in un’azienda con più di 15 dipendenti (tutela reale) e reclama straordinari non pagati degli ultimi 3 anni. Poiché è tutelato contro il licenziamento, la prescrizione decorre in costanza di rapporto: i crediti degli ultimi 5 anni sono ancora azionabili. Invia una lettera di messa in mora raccomandata per interrompere la prescrizione.

    Caia – crediti di lavoro in piccola azienda

    Caia lavora in un’impresa con 4 dipendenti (priva di tutela reale). La prescrizione dei suoi crediti matura a partire dalla cessazione del rapporto. Si dimette e ha 5 anni dalla data delle dimissioni per rivendicare eventuali crediti pregressi.

    Sempronio – TFR non pagato dopo 6 anni

    Sempronio è stato licenziato 6 anni fa e non ha mai reclamato il TFR. Il credito si è prescritto: sono trascorsi oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto senza atti interruttivi. Non può più agire in giudizio per ottenere il TFR, salvo che vi siano stati atti interruttivi validi.

    Domande frequenti

    In quanti anni si prescrivono le retribuzioni non pagate?

    In 5 anni, ai sensi dell’art. 2948 c.c. Il termine decorre dalla singola scadenza mensile (in costanza di rapporto tutelato) o dalla cessazione del rapporto (per i lavoratori privi di tutela stabile).

    Quando inizia a decorrere la prescrizione durante il rapporto?

    Solo se il lavoratore è tutelato contro il licenziamento arbitrario (grandi aziende con tutela reale o crescente). In caso contrario la prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto.

    Come si interrompe la prescrizione?

    Con qualsiasi atto che manifesti la volontà di esercitare il diritto: lettera di messa in mora, diffida scritta (raccomandata o PEC), ricorso al giudice, richiesta di conciliazione. Dopo l’interruzione il termine quinquennale ricomincia da zero.

    Il TFR ha la stessa prescrizione delle retribuzioni?

    Sì: anche il TFR si prescrive in 5 anni, ma il termine decorre sempre dalla cessazione del rapporto, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda.

    Cosa succede se il datore riconosce il debito?

    Il riconoscimento del debito da parte del datore (anche tacito, ad esempio il pagamento parziale) interrompe la prescrizione, che riprende a decorrere da zero dalla data del riconoscimento.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Bossing e demansionamento punitivo: come tutelarsi

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Il bossing è la forma di mobbing esercitata dal superiore gerarchico per isolare o spingere alle dimissioni il lavoratore. Il demansionamento punitivo – assegnazione sistematica a mansioni inferiori senza ragione tecnico-produttiva – viola sia l’art. 2103 c.c. (divieto di dequalificazione) sia l’art. 2087 c.c. (obbligo di sicurezza). Il lavoratore può agire per il risarcimento del danno e il ripristino delle mansioni.

    Tabella riepilogativa

    Bossing vs mobbing vs demansionamento: distinzioni chiave
    Fenomeno Autore Norma violata Conseguenza
    Mobbing orizzontale Colleghi Art. 2087 c.c. Risarcimento danno biologico/morale
    Bossing Superiore gerarchico Artt. 2087 e 2103 c.c. Risarcimento + ripristino mansioni
    Demansionamento punitivo Datore / dirigente Art. 2103 c.c. Adibizione a mansioni equivalenti + risarcimento
    Straining Datore / superiore Art. 2087 c.c. Risarcimento danno da stress

    Cosa si intende per bossing

    Il bossing è una forma di persecuzione sistematica posta in essere dal datore o dal superiore gerarchico con l’obiettivo di isolare, denigrare o spingere il lavoratore alle dimissioni. Si manifesta attraverso condotte reiterate: esclusione dalle riunioni, riduzione delle mansioni, critiche pubbliche immotivate, privazione di strumenti di lavoro. Viola l’art. 2087 c.c., che obbliga il datore ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.

    Il demansionamento vietato dall'art. 2103 c.c.

    L’art. 2103 c.c. vieta l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione o di quelle svolte, salvo accordo individuale di «patto di demansionamento» nelle ipotesi tassative previste dalla legge (es. riduzione del personale, inidoneità sopravvenuta). Il demansionamento attuato come ritorsione o punizione è illecito e il lavoratore può chiedere il ripristino delle mansioni e il risarcimento del danno alla professionalità.

    Come raccogliere prove e come agire

    Il lavoratore che subisce bossing o demansionamento deve documentare sistematicamente le condotte: e-mail, messaggi, note interne, testimonianze di colleghi, registri delle mansioni assegnate. È consigliabile inviare una lettera raccomandata formale al datore indicando le condotte contestate. Le vie di tutela sono: diffida tramite sindacato o patronato, ricorso al giudice del lavoro, segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – responsabile IT declassato a mansioni esecutive

    Tizio, responsabile IT, viene sistematicamente escluso dalle riunioni strategiche e assegnato a lavori di data entry dopo un contrasto con il direttore. Può agire per demansionamento ex art. 2103 e bossing ex art. 2087, chiedendo il ripristino del ruolo e il risarcimento del danno alla professionalità e alla salute.

    Caia – isolamento progressivo e rimozione degli strumenti

    Caia viene privata del computer aziendale, spostata in uno spazio separato e ignorata dai colleghi per ordine del capo reparto. Il pattern reiterato nel tempo configura bossing: Caia può richiedere, anche in via d’urgenza, la cessazione delle condotte e il risarcimento del danno biologico.

    Sempronio – demansionamento per ritorsione dopo segnalazione

    Sempronio ha segnalato irregolarità al direttore commerciale; due settimane dopo viene assegnato a mansioni di archivio. Il demansionamento in questo contesto ha natura ritorsiva e può integrare anche una violazione delle tutele per i segnalanti (D.Lgs. 24/2023).

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra mobbing e bossing?

    Il mobbing può essere orizzontale (tra colleghi) o verticale. Il bossing è specificatamente la persecuzione operata dal superiore gerarchico o dal datore di lavoro.

    Il demansionamento è sempre vietato?

    No. L’art. 2103 c.c. consente il demansionamento solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge (es. accordo individuale in casi di riduzione del personale o inidoneità). Fuori da queste ipotesi è illecito.

    Cosa posso fare se sono vittima di bossing?

    Documentare le condotte, inviare una comunicazione formale al datore, rivolgersi al sindacato o a un legale del lavoro, e valutare il ricorso al giudice del lavoro per la tutela urgente e il risarcimento del danno.

    Il danno da demansionamento è risarcibile?

    Sì. Il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno alla professionalità, del danno biologico (se la condotta ha inciso sulla salute) e del danno morale, oltre al ripristino delle mansioni originarie.

    Quanto tempo ho per agire?

    Le azioni per violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c. si prescrivono in 5 anni dalla cessazione delle condotte lesive. È preferibile non attendere e raccogliere prove tempestivamente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Permessi per lutto familiare: quanti giorni spettano

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    La legge garantisce almeno 3 giorni lavorativi retribuiti in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, convivente o di un parente entro il 2° grado. I CCNL spesso estendono la platea dei beneficiari e la durata. Il permesso non è sostituibile con ferie né scalabile dall’orario.

    Riferimento normativo

    Art. 4, co. 1, L. 53/2000; contrattazione collettiva

    Tabella riepilogativa

    Permesso per lutto – legge e CCNL a confronto
    Aspetto Legge (L. 53/2000) CCNL (variabile)
    Durata 3 giorni lavorativi Spesso 3-5 giorni lavorativi
    Retribuzione Piena, a carico del datore Confermata o migliorata
    Beneficiari Coniuge, convivente, parenti/affini entro 2° Spesso esteso ad affini 3° e conviventi more uxorio
    Decorrenza Dal giorno del decesso (o evento) Idem, salvo diversa previsione
    Documentazione Certificato di morte o attestato sanitario Idem

    La tutela di legge: 3 giorni per il lutto

    L’art. 4, co. 1 della L. 53/2000 garantisce 3 giorni lavorativi retribuiti all’anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, del convivente o di un parente (o affine) entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti). Il permesso è distinto dalle ferie e non può essere detratto dal monte ferie.

    Cosa aggiungono i CCNL

    Quasi tutti i CCNL recepiscono e migliorano la legge: molti prevedono 3-5 giorni lavorativi anche per affini di 3° grado (suoceri, cognati) e per i conviventi more uxorio documentati con stato di famiglia. Alcuni CCNL del pubblico impiego arrivano a 5 giorni per il coniuge/figlio. È sempre necessario verificare il contratto applicato.

    Come si documenta e si richiede

    Il lavoratore deve comunicare il decesso (o la grave infermità) al datore non appena possibile e presentare entro breve tempo il certificato di morte o, nel caso di grave infermità, la documentazione sanitaria. La decorrenza parte dal giorno dell’evento. Il permesso non si cumula con analoghe previsioni di altri istituti per lo stesso evento.

    Casi pratici

    Tizio – morte del nonno materno

    Il nonno di Tizio (parente di 2° grado in linea collaterale) muore di lunedì. Tizio ha diritto a 3 giorni lavorativi retribuiti (lunedì, martedì, mercoledì). Il CCNL Metalmeccanici prevede 4 giorni: Tizio potrà fruire del giorno aggiuntivo.

    Caia – grave infermità del coniuge

    Il coniuge di Caia è ricoverato in condizioni critiche. La L. 53/2000 consente anche la fruizione del permesso per grave infermità documentata: Caia può richiedere i 3 giorni producendo l’attestato sanitario del ricovero.

    Sempronio – morte del suocero

    Il suocero di Sempronio (affine di 2° grado) muore. La legge include gli affini entro il 2°: Sempronio ha diritto ai 3 giorni. Se il CCNL estendesse il beneficio agli affini di 3° (es. per la morte del cognato), lo avrebbe per quella fattispecie.

    Domande frequenti

    I giorni di lutto si contano lavorativi o di calendario?

    La L. 53/2000 parla di giorni lavorativi, non di calendario. Se il CCNL non dispone diversamente, domeniche e festivi non vengono conteggiati.

    Il permesso per lutto si applica anche ai conviventi di fatto?

    La legge include il «convivente»: dal 2016 (L. 76/2016) sono tutelati anche i conviventi di fatto registrati all’anagrafe. Il CCNL può estendere ulteriormente.

    Posso aggiungere ferie ai giorni di lutto?

    Sì, i due istituti sono distinti. Il lavoratore può aggiungere giorni di ferie o permessi ordinari, previo accordo col datore.

    Il permesso per lutto è retribuito?

    Sì, i 3 giorni sono interamente a carico del datore e vengono retribuiti come ordinari giorni lavorativi.

    Vale anche per la morte di un animale domestico?

    No. La legge e i CCNL non prevedono permessi retribuiti per questo caso. Il lavoratore può eventualmente concordare ferie o permessi non retribuiti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Apprendistato duale e di alta formazione: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. L’apprendistato di primo livello (duale) integra istruzione scolastica e formazione aziendale per i 15-25enni. L’apprendistato professionalizzante (secondo livello) è il più diffuso e riguarda l’acquisizione di competenze tecnico-professionali. L’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) consente di conseguire titoli universitari, master, dottorati o qualifiche professionali protette lavorando. In tutti i casi il costo contributivo è agevolato e il CCNL fissa la retribuzione.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2015, artt. 43-46

    Tabella riepilogativa

    Le tre tipologie di apprendistato (D.Lgs. 81/2015)
    Tipo Età / Destinatari Finalità Durata max
    Primo livello (duale) 15-25 anni, iscritti a percorsi scolastici IeFP/IIS Qualifica o diploma professionale integrato con scuola Fino al completamento del percorso scolastico
    Secondo livello (professionalizzante) 15-29 anni Qualifica professionale tramite formazione on the job Da 6 mesi a 3 anni (fino a 5 per alcune professioni artigiane)
    Terzo livello (alta formazione e ricerca) Non c’è limite superiore di età formale per alcuni titoli Laurea, master, dottorato, specializzazione medica, praticantato Definita dal percorso formativo

    L'apprendistato duale (primo livello): scuola e lavoro insieme

    L’apprendistato di primo livello, noto come apprendistato duale, è uno strumento che permette ai giovani tra i 15 e i 25 anni di alternare l’attività in azienda con la frequenza scolastica nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) o dell’istruzione secondaria. L’obiettivo è conseguire una qualifica professionale o un diploma con valore legale, riducendo il rischio di abbandono scolastico.

    Il piano formativo è elaborato congiuntamente da scuola e azienda; le ore in azienda hanno valore di formazione professionale e non sono ore di lavoro «in più» rispetto al programma scolastico.

    L'apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello)

    L’apprendistato di alta formazione permette di lavorare per un’azienda e contemporaneamente conseguire:

    • Laurea triennale o magistrale;
    • Master universitari di primo o secondo livello;
    • Dottorato di ricerca;
    • Specializzazione medica;
    • Praticantato per l’accesso agli albi professionali.

    Il percorso è regolato da protocolli tra l’azienda e l’università o ente formativo. La retribuzione è fissata dal CCNL e il monte ore in azienda è coordinato con gli impegni accademici.

    Vantaggi contributivi e obblighi del datore

    I contratti di apprendistato beneficiano di aliquote contributive agevolate per tutta la durata del contratto e, nelle piccole imprese, anche oltre. Il datore ha l’obbligo di garantire un tutor aziendale e di rispettare il piano formativo individuale. Al termine dell’apprendistato il contratto si trasforma automaticamente in tempo indeterminato, salvo disdetta da entrambe le parti entro 30 giorni.

    Casi pratici

    Tizio – 17enne in apprendistato duale con istituto professionale

    Tizio ha 17 anni e si iscrive a un IeFP in meccatronica: tre giorni a settimana in azienda, due a scuola. Al termine consegue la qualifica professionale con valore legale. L’azienda paga contributi ridotti e riceve un lavoratore già formato sulla propria realtà produttiva.

    Caia – laurea magistrale in apprendistato di alta formazione

    Caia ha 22 anni e vuole conseguire la laurea magistrale in ingegneria gestionale: un’azienda le offre un contratto di apprendistato di terzo livello. Frequenta i corsi universitari e lavora in azienda secondo un piano orario concordato. La retribuzione è inferiore a quella ordinaria ma coperta dal CCNL; i contributi sono agevolati.

    Sempronio – praticantato per l'albo commercialisti

    Sempronio si è laureato in economia e vuole iscriversi all’albo dei commercialisti. L’apprendistato di alta formazione per praticantato gli permette di svolgere le 18 mensilità di pratica obbligatoria come apprendista in uno studio, con contratto di lavoro e copertura contributiva, invece di farlo «gratis» o con una borsa.

    Domande frequenti

    Quante ore di formazione deve garantire il datore nell'apprendistato?

    Per il secondo livello la formazione esterna (presso enti accreditati) è di norma almeno 120 ore nel primo anno; per i livelli 1 e 3 dipende dal percorso scolastico o universitario, che costituisce esso stesso la formazione esterna.

    L'apprendista può essere licenziato?

    Sì, ma solo per giusta causa o giustificato motivo. Non è applicabile il recesso libero (senza motivazione) se non al termine del periodo di apprendistato, nei 30 giorni successivi, in cui ciascuna parte può recedere.

    La retribuzione dell'apprendista è inferiore a quella degli altri dipendenti?

    Sì. I CCNL prevedono tabelle retributive specifiche per gli apprendisti, di norma inferiori a quelle del lavoratore qualificato, con aumenti progressivi in base all’anzianità nell’apprendistato.

    Cosa succede al termine dell'apprendistato?

    Salvo disdetta scritta da una delle parti entro 30 giorni dalla scadenza, il contratto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato, e il lavoratore acquisisce la qualifica prevista dal piano formativo.

    Un'azienda può avere più apprendisti?

    Sì, entro i limiti fissati per legge e dal CCNL in rapporto agli specializzati in organico. In ogni caso è necessario che l’azienda abbia la capacità formativa.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Lavoro all’estero: distacco e retribuzione convenzionale

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Il lavoratore italiano distaccato all’estero per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi è soggetto, ai fini fiscali e contributivi italiani, alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente con decreto ministeriale, indipendentemente da quanto effettivamente percepito. La retribuzione convenzionale varia per settore e inquadramento contrattuale.

    Riferimento normativo

    TUIR, artt. 48 e 51 comma 8-bis; D.M. 23 dicembre annuale

    Tabella riepilogativa

    Distacco estero: retribuzione convenzionale – schema di funzionamento
    Elemento Regola Note pratiche
    Soglia temporale Più di 183 giorni l’anno all’estero Conteggio continuativo o frazionato nel periodo d’imposta
    Base imponibile IRPEF Retribuzione convenzionale (D.M. annuale) Sostituisce la retribuzione effettiva solo per la quota convenzionale
    Base imponibile INPS Retribuzione convenzionale Stessa logica, possibili convenzioni bilaterali per esoneri
    Chi determina i valori Decreto del Ministero del Lavoro Pubblicato ogni anno, suddiviso per CCNL e qualifica
    Contratti bilatera­li Convenzioni contro doppia imposizione Possono escludere o ridurre la tassazione in Italia

    Quando scatta la retribuzione convenzionale

    La disciplina della retribuzione convenzionale si applica al lavoratore residente in Italia che presta attività all’estero in via continuativa ed esclusiva per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi (art. 51, comma 8-bis, TUIR). In tal caso la base imponibile ai fini IRPEF non è la retribuzione realmente corrisposta ma quella determinata con decreto ministeriale annuale, generalmente più bassa, per tenere conto del diverso costo della vita.

    Il conteggio dei 183 giorni tiene conto di tutti i giorni trascorsi all’estero nell’ambito del distacco, anche non consecutivi nel medesimo anno.

    Come si determina il valore convenzionale

    Il Ministero del Lavoro pubblica ogni anno il decreto con le retribuzioni convenzionali suddivise per contratto collettivo e livello di inquadramento. Il datore di lavoro italiano deve applicare queste tabelle per il calcolo delle ritenute mensili e dei contributi INPS. Se la retribuzione effettiva è inferiore alla convenzionale, prevale quella effettiva: la norma tutela il lavoratore ma non penalizza il datore in questa direzione.

    Convenzioni bilaterali e doppia imposizione

    L’Italia ha sottoscritto numerose convenzioni contro la doppia imposizione: in molti casi il reddito da lavoro è tassato solo nello Stato in cui l’attività viene svolta. In presenza di convenzione, il lavoratore può essere esonerato dalla tassazione in Italia o avere diritto a un credito d’imposta. È indispensabile verificare caso per caso quale paese è coinvolto e quale articolo della convenzione si applica.

    Sul lato contributivo, alcune convenzioni di sicurezza sociale (es. con Svizzera o USA) consentono di versare contributi solo nel paese di distacco, esonerando il datore dalla contribuzione INPS italiana.

    Obblighi del datore e documentazione

    Il datore deve conservare la documentazione del distacco (lettera di distacco, contratto locale se presente, prove dei giorni all’estero). In caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, deve dimostrare l’applicazione corretta delle tabelle ministeriali. Il lavoratore, a sua volta, deve dichiarare correttamente il reddito nella propria dichiarazione dei redditi, tenendo conto degli eventuali benefici convenzionali.

    Casi pratici

    Tizio – ingegnere distaccato in Germania per 10 mesi

    Tizio, inquadrato come impiegato al 3° livello nel CCNL metalmeccanici industria, viene distaccato in Germania da febbraio a novembre (circa 300 giorni). Supera la soglia dei 183 giorni: il datore applica la retribuzione convenzionale del D.M. per il suo livello, che risulta inferiore alla RAL reale. Se la convenzione Italia-Germania assegna la potestà impositiva alla Germania, Tizio chiede il credito d’imposta in Italia.

    Caia – consulente in Svizzera con meno di 183 giorni

    Caia trascorre 150 giorni l’anno in Svizzera per un progetto: non supera la soglia dei 183 giorni. La retribuzione convenzionale non si applica e la RAL effettiva è la base imponibile in Italia. Caia deve comunque verificare se la convenzione Italia-Svizzera attribuisce parte del reddito alla Svizzera.

    Sempronio – dirigente distaccato in Brasile (paese senza convenzione)

    Sempronio è dirigente d’azienda distaccato in Brasile per 9 mesi. Il Brasile non ha una convenzione contro la doppia imposizione con l’Italia. Il datore applica la retribuzione convenzionale del D.M. dirigenti, e Sempronio paga IRPEF in Italia su quella base. Se ha pagato imposte anche in Brasile, può portare in detrazione le imposte estere entro certi limiti.

    Domande frequenti

    Cos'è la retribuzione convenzionale e perché si usa?

    È un valore tabellare stabilito ogni anno dal Ministero del Lavoro, suddiviso per CCNL e qualifica. Si usa come base imponibile IRPEF e INPS per i lavoratori distaccati all’estero oltre 183 giorni, in sostituzione della retribuzione effettiva, per tenere conto delle differenze di costo della vita.

    Da quando decorrono i 183 giorni?

    I 183 giorni si calcolano nell’arco di dodici mesi (periodo d’imposta): si sommano tutti i giorni trascorsi all’estero nel distacco, anche non consecutivi. Il superamento della soglia va valutato anno per anno.

    Cosa succede se la retribuzione reale è più bassa di quella convenzionale?

    La base imponibile è il valore inferiore tra i due: la norma non intende penalizzare il lavoratore, quindi si applica la retribuzione effettiva se è inferiore a quella convenzionale.

    Le convenzioni bilaterali possono esonerare dal pagamento in Italia?

    Sì. Se la convenzione attribuisce la potestà impositiva al paese estero, il lavoratore non paga IRPEF in Italia su quel reddito. Occorre però applicare correttamente la procedura (es. dichiarare l’esonero al sostituto d’imposta e allegare documentazione).

    Dove si trovano le tabelle delle retribuzioni convenzionali?

    Vengono pubblicate ogni anno nella Gazzetta Ufficiale con il decreto del Ministero del Lavoro. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate pubblicano circolari esplicative. I valori sono distinti per contratto collettivo e livello di inquadramento.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Premio di risultato detassato: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    I premi di risultato legati a incrementi di produttività, redditività, qualità o innovazione, erogati in attuazione di contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, beneficiano di un’imposta sostitutiva agevolata in luogo dell’IRPEF ordinaria, entro i limiti di importo e di reddito stabiliti dalla legge e aggiornabili con le leggi di bilancio.

    Riferimento normativo

    L. 208/2015 (art. 1, commi 182-189); misure annuali legge di bilancio

    Tabella riepilogativa

    Premio di risultato: condizioni per la detassazione (L. 208/2015)
    Condizione Requisito
    Reddito del lavoratore nell’anno precedente Non superiore al limite previsto dalla normativa vigente (verifica il valore aggiornato per l’anno di riferimento)
    Importo massimo agevolato Entro il tetto annuo previsto dalla normativa; la parte eccedente è tassata con IRPEF ordinaria
    Fonte contrattuale Contratto collettivo aziendale o territoriale, depositato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro
    Criteri di misurazione Indicatori di produttività, redditività, qualità, innovazione, efficienza organizzativa preventivamente definiti nel contratto
    Imposta sostitutiva Aliquota agevolata (fissa, inferiore alle aliquote IRPEF ordinarie) sull’importo entro il tetto
    Contributi previdenziali Il premio è imponibile previdenzialmente (salvo diverse previsioni per quote di welfare sostitutivo)

    Che cos'è il premio di risultato e quando è detassato

    Il premio di risultato è una componente variabile della retribuzione, erogata al raggiungimento di obiettivi aziendali misurabili (produttività, fatturato, qualità, presenza, ecc.). La detassazione si applica quando il premio è previsto da un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato, gli obiettivi sono determinati preventivamente con criteri verificabili, e il lavoratore rispetta i limiti di reddito stabiliti dalla legge. In quel caso, invece dell’IRPEF ordinaria si applica una imposta sostitutiva agevolata.

    Limiti di reddito e tetto del premio agevolato

    La detassazione spetta solo ai lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente non superi il limite stabilito dalla normativa vigente (aggiornato con le leggi di bilancio e verificabile nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate). Anche il premio agevolabile ha un tetto annuo: l’importo che eccede tale soglia è tassato con IRPEF ordinaria. I valori precisi variano di anno in anno: è indispensabile verificare quelli dell’anno di riferimento.

    Welfare aziendale come alternativa

    Il contratto aziendale può prevedere che il premio, in tutto o in parte, venga erogato in forma di welfare aziendale (es. buoni per servizi di assistenza, istruzione, previdenza complementare). Le somme convertite in welfare non sono imponibili né fiscalmente né previdenzialmente entro i limiti di legge, risultando potenzialmente più convenienti sia per il lavoratore sia per il datore rispetto all’erogazione in denaro.

    Casi pratici

    Tizio – operaio con contratto aziendale e premio entro tetto

    L’azienda di Tizio ha un contratto aziendale depositato che prevede un premio di risultato legato all’efficienza produttiva. Tizio percepisce 1.200 € di premio: il suo reddito dell’anno precedente rientra nel limite. Sull’intero importo si applica l’imposta sostitutiva agevolata anziché l’IRPEF ordinaria, con un risparmio fiscale significativo rispetto alla tassazione piena.

    Caia – premio parzialmente oltre il tetto

    Caia riceve 4.500 € di premio. Il tetto agevolato per il suo anno di riferimento è inferiore: la parte entro il tetto è tassata con l’imposta sostitutiva; la parte eccedente è soggetta a IRPEF ordinaria. In busta paga appaiono due righe distinte.

    Sempronio – converte il premio in welfare

    Sempronio, d’accordo con l’azienda, converte 1.000 € del suo premio in welfare (contribuzione a fondo pensione e buoni per servizi educativi per il figlio). Quella parte non è tassata né fiscalmente né previdenzialmente entro i limiti di legge, risultando più conveniente rispetto all’incasso in denaro.

    Domande frequenti

    Tutti i premi aziendali sono detassati?

    No. La detassazione si applica solo ai premi erogati in base a un contratto aziendale o territoriale depositato, con obiettivi misurabili preventivamente definiti e nel rispetto dei limiti di reddito e di importo stabiliti dalla legge.

    Dove si deposita il contratto aziendale per la detassazione?

    Il contratto collettivo aziendale va depositato telematicamente sul portale del Ministero del Lavoro (ex procedura ITL – Ispettorato Territoriale del Lavoro) entro i termini previsti dalla normativa.

    Il premio di risultato è soggetto a contributi previdenziali?

    Sì, salvo le quote convertite in welfare aziendale. L’importo erogato in denaro è di norma imponibile ai fini previdenziali (INPS), anche se soggetto all’imposta sostitutiva ai fini fiscali.

    Cosa succede se non esiste un contratto aziendale?

    Senza un contratto aziendale o territoriale depositato, il premio non beneficia della detassazione: viene tassato con IRPEF ordinaria come qualsiasi altra voce retributiva.

    Come faccio a sapere se nella mia azienda esiste un accordo per il premio detassato?

    Si può chiedere al proprio datore di lavoro, alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA/RSU) o verificare sul portale del Ministero del Lavoro dove sono pubblicati i contratti aziendali depositati.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 42 L. 392/1978 – Locazioni per attivita’ ricreative e culturali

    Art. 42 L. 392/1978 – Locazioni per attivita’ ricreative e culturali

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attivita’ ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonche’ a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato e da altri enti pubblici territoriali in qualita’ di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell’articolo 27.

    A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonche’ le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all’articolo 28.

  • Indennità di mancato preavviso: come è tassata

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva del preavviso è corrisposta quando il rapporto cessa senza che il periodo di preavviso sia lavorato. È assoggettata a tassazione separata (non all’IRPEF ordinaria), con l’aliquota media degli ultimi due anni: questo la rende fiscalmente analoga al TFR, e di norma meno penalizzante rispetto alla tassazione ordinaria. È però soggetta a contribuzione previdenziale ordinaria.

    Riferimento normativo

    Art. 17, comma 1, lett. b), TUIR; art. 2118 Codice Civile

    Tabella riepilogativa

    Regime fiscale e contributivo dell’indennità di mancato preavviso
    Aspetto Regola
    Tassazione IRPEF Tassazione separata (art. 17 TUIR) – aliquota media ultimi 2 anni
    Contributi previdenziali Imponibile contributivo ordinario (INPS)
    Calcolo dell’importo Retribuzione globale di fatto × mesi di preavviso non lavorato
    Chi la corrisponde Il datore in caso di licenziamento; il lavoratore in caso di dimissioni senza preavviso
    Prescrizione 5 anni

    Quando sorge il diritto

    L’indennità sostitutiva del preavviso si deve quando il rapporto è risolto senza che la parte obbligata (datore in caso di licenziamento, lavoratore in caso di dimissioni) rispetti il periodo di preavviso contrattuale. Il datore può scegliere di far lavorare il preavviso oppure di versare l’indennità, che equivale alla retribuzione globale di fatto per i mesi (o frazioni) di preavviso non goduto.

    Tassazione separata: come funziona

    L’indennità di mancato preavviso non è tassata con le aliquote IRPEF progressive ordinarie, bensì con la tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. b), TUIR). Il sostituto d’imposta applica provvisoriamente l’aliquota del 20%; l’Agenzia delle Entrate provvede poi alla riliquidazione applicando l’aliquota media del reddito complessivo dei due anni precedenti all’anno di percezione. Se questa è inferiore al 20%, si ottiene un rimborso.

    Contributi previdenziali: regime diverso dal TFR

    A differenza del TFR, l’indennità di mancato preavviso è soggetta a contribuzione previdenziale ordinaria (INPS), sia a carico del lavoratore sia a carico del datore. Questo la distingue dal TFR, che non è imponibile contributivamente. È importante tenerne conto nel calcolo del saldo finale alla cessazione del rapporto.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato senza preavviso lavorato

    Tizio ha un preavviso contrattuale di due mesi. Il datore lo licenzia con effetto immediato: deve corrispondere due mensilità di retribuzione globale di fatto come indennità. Su questa somma si applica la tassazione separata (non l’IRPEF ordinaria) e la contribuzione INPS ordinaria.

    Caia – dimissioni immediate senza preavviso

    Caia si dimette senza rispettare il preavviso di un mese previsto dal CCNL. In questo caso è lei a dover corrispondere al datore l’indennità di mancato preavviso, pari a una mensilità. Il datore può trattenere la somma dal saldo finale di busta paga.

    Sempronio – verifica della tassazione separata

    Sempronio percepisce l’indennità di preavviso insieme al TFR nel saldo finale. Il datore applica provvisoriamente il 20%; l’Agenzia delle Entrate riliquida in seguito usando l’aliquota media biennale: se Sempronio aveva redditi bassi negli ultimi due anni, riceverà un rimborso.

    Domande frequenti

    L'indennità di preavviso è tassata come lo stipendio?

    No. È soggetta a tassazione separata (art. 17 TUIR), con l’aliquota media del reddito degli ultimi due anni, di norma più vantaggiosa rispetto alla tassazione ordinaria progressiva.

    Ci sono i contributi INPS sull'indennità di preavviso?

    Sì. A differenza del TFR, l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione previdenziale ordinaria, sia a carico del lavoratore sia del datore.

    Chi deve pagare l'indennità se le dimissioni sono immediate?

    In caso di dimissioni senza preavviso è il lavoratore a dover corrispondere l’indennità al datore; il datore può trattenerla dal saldo finale.

    Come si calcola l'importo dell'indennità di preavviso?

    Si moltiplica la retribuzione globale di fatto (comprensiva di tutti gli elementi retributivi fissi) per i mesi di preavviso non lavorato, tenendo conto della durata prevista dal CCNL in base all’anzianità e alla categoria.

    L'indennità di preavviso si prescrive?

    Sì, il diritto si prescrive in 5 anni dalla data di cessazione del rapporto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Calcolo del preavviso di dimissioni: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Il preavviso di dimissioni è il periodo di lavoro che il dipendente deve ancora prestare dopo aver comunicato le dimissioni. La durata non è fissata dalla legge: è il CCNL applicato a stabilirla in base alla categoria e all’anzianità di servizio. In mancanza di preavviso si deve corrispondere al datore un’indennità sostitutiva.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Preavviso di dimissioni: schema riepilogativo
    Aspetto Regola generale
    Chi fissa la durata Il CCNL applicato, in base a categoria e anzianità
    Decorrenza Dal giorno in cui il datore riceve la comunicazione (o dalla validazione telematica)
    Lavoratore in prova Di norma nessun preavviso, salvo diversa previsione del CCNL
    Assenza di preavviso Obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva al datore
    Retribuzione durante il preavviso Paga piena; maturano TFR, ferie e ratei normalmente
    Dispensa dal preavviso Il datore può esonerare il lavoratore: il rapporto cessa subito

    Cos'è il preavviso e da dove nasce

    Il preavviso di dimissioni è l’obbligo del lavoratore di continuare a svolgere la propria attività per un certo periodo dopo aver manifestato la volontà di lasciare il lavoro. La funzione è quella di consentire al datore di organizzare la sostituzione o la redistribuzione delle mansioni. L’art. 2118 del codice civile stabilisce il principio, ma rimanda ai contratti collettivi la determinazione della durata concreta.

    Il preavviso decorre dalla data in cui la comunicazione di dimissioni giunge a conoscenza del datore, o dalla data di validazione nel caso delle dimissioni telematiche obbligatorie.

    Come si determina la durata nel CCNL

    Ogni CCNL suddivide i lavoratori in livelli o categorie (operai, impiegati, quadri, dirigenti) e in scaglioni di anzianità. La durata del preavviso cresce al crescere della qualifica e degli anni di servizio. Prima di dimettersi è indispensabile consultare il proprio contratto collettivo: i valori variano da pochi giorni per i livelli più bassi a diversi mesi per quadri e dirigenti con lunga anzianità.

    Anche l’orario di lavoro incide: il CCNL può esprimere la durata in giorni di calendario o in giorni lavorativi. Il calcolo cambia in modo significativo nei due casi.

    Cosa succede durante il preavviso

    Durante il preavviso il rapporto è a tutti gli effetti in corso: il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena, maturano ferie, TFR e ratei di mensilità aggiuntive. Il datore può dispensare il lavoratore dall’obbligo di prestare servizio: in tal caso il rapporto cessa immediatamente, ma il datore deve comunque pagare l’indennità di mancato preavviso al lavoratore (o trattenerla, a seconda di chi rinuncia al preavviso). Se invece è il lavoratore a non lavorare il preavviso senza accordo, deve lui corrispondere l’indennità al datore.

    Casi pratici

    Tizio – impiegato di 3° livello con 4 anni di servizio

    Tizio è impiegato nel commercio e ha 4 anni di anzianità. Il suo CCNL prevede per questa categoria e anzianità un preavviso di 30 giorni di calendario. Invia le dimissioni il 1° giugno: il rapporto cessa il 1° luglio, salvo accordo diverso con il datore.

    Caia – quadro con 10 anni di servizio

    Caia è inquadrata come quadro in un’azienda metalmeccanica con 10 anni di anzianità. Il CCNL della categoria prevede preavvisi più lunghi per i quadri: dovrà verificare il contratto applicato, che potrebbe richiedere anche due o tre mesi. Se il datore la dispensa, il rapporto termina subito ma l’indennità le va corrisposta.

    Sempronio – operaio che vuole andarsene subito

    Sempronio vuole lasciare immediatamente. Se il CCNL prevede 15 giorni di preavviso e lui non li lavora, dovrà corrispondere al datore un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione dei 15 giorni non lavorati, che di solito viene trattenuta dalla liquidazione finale.

    Domande frequenti

    Chi stabilisce la durata del preavviso di dimissioni?

    La durata è fissata dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, in base alla categoria d’inquadramento e all’anzianità di servizio. La legge (art. 2118 c.c.) indica solo il principio generale.

    Il preavviso di dimissioni vale anche durante il periodo di prova?

    Di norma no: nel periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso, salvo che il CCNL preveda espressamente un termine anche in quella fase.

    Il datore può rifiutare le dimissioni durante il preavviso?

    No. Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore e producono effetti indipendentemente dall’accettazione del datore. Il datore può solo concordare una data di cessazione diversa.

    Durante il preavviso maturano ferie e TFR?

    Sì. Il rapporto è pienamente in corso, quindi maturano ferie, ratei di tredicesima, TFR e tutti gli altri istituti contrattuali.

    Cosa succede se il datore mi dispensa dal preavviso?

    Il rapporto cessa immediatamente ma il datore deve corrisponderti l’indennità equivalente al preavviso non lavorato, come se lo avessi prestato.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Aspettativa non retribuita per motivi personali: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    L’aspettativa non retribuita per motivi personali non è un diritto previsto dalla legge per tutti i lavoratori: è regolata dai CCNL, che stabiliscono durata massima, requisiti di anzianità, preavviso e conseguenze sul rapporto (sospensione, continuità del rapporto ma non della retribuzione né dei contributi). La concessione è spesso discrezionale per il datore.

    Riferimento normativo

    CCNL di categoria; D.Lgs. 151/2001 per alcune ipotesi

    Tabella riepilogativa

    Aspettativa non retribuita: elementi tipici dei CCNL
    Elemento Regola tipica Variazioni
    Durata massima 6 mesi – 1 anno Alcuni CCNL fino a 2 anni
    Requisito di anzianità Spesso almeno 1-3 anni di servizio Varia per settore
    Preavviso minimo Di norma 30 giorni Alcuni CCNL 15 giorni
    Concessione Discrezionale per il datore (salvo CCNL) Alcuni CCNL prevedono diritto soggettivo
    Retribuzione Non spetta Nessuna eccezione ordinaria
    Contributi Non maturano (salvo contribuzione volontaria) Il lavoratore può versare volontariamente
    Anzianità di servizio Non matura (salvo CCNL contrario) Varia

    Cos'è l'aspettativa e quando si può chiedere

    L’aspettativa non retribuita è un periodo di sospensione del rapporto di lavoro durante il quale il contratto resta in essere ma il lavoratore non lavora e non percepisce retribuzione. Non è un diritto legale universale: la fonte è quasi sempre il CCNL di categoria, che ne fissa le condizioni.

    Le motivazioni tipicamente ammesse dai contratti collettivi sono ampiamente discrezionali: seri motivi personali o familiari, necessità di cura di un familiare non coperta da altri istituti, motivi di formazione personale. Il datore ha normalmente un potere di valutazione sull’opportunità di concedere l’aspettativa.

    Effetti su retribuzione, contributi e anzianità

    Durante l’aspettativa non retribuita:

    • Retribuzione: non spetta; nessuna indennità INPS ordinaria.
    • Contributi previdenziali: non maturano; il lavoratore può però versare contributi volontari INPS per coprire il periodo ai fini della pensione.
    • Anzianità di servizio: di norma non matura, con effetti su scatti, ferie future e TFR. Alcuni CCNL prevedono diversamente.
    • Malattia durante l’aspettativa: non interrompe il periodo se il lavoratore si è già assentato su propria richiesta.

    Come si richiede e cosa deve contenere la domanda

    Il lavoratore deve presentare la domanda di aspettativa per iscritto, con congruo anticipo (di norma almeno 30 giorni), indicando il motivo, la data di inizio e la durata prevista. Il datore può accettare, rifiutare o proporre una durata diversa, salvo che il CCNL preveda il diritto soggettivo del lavoratore. Al termine dell’aspettativa il lavoratore ha diritto a rientrare nello stesso posto o in uno equivalente per livello e mansioni.

    Casi pratici

    Tizio – vuole prendersi 6 mesi per viaggiare all'estero

    Tizio lavora da 5 anni con CCNL commercio che consente aspettativa non retribuita fino a 6 mesi per seri motivi personali, previa domanda scritta con 30 giorni di anticipo. Il datore valuta le esigenze organizzative: se le risorse lo consentono, concede l’aspettativa. Durante i 6 mesi Tizio non riceve retribuzione; può versare contributi volontari INPS.

    Caia – aspettativa per assistere la madre anziana

    Caia deve assistere la madre anziana non autosufficiente. Verifica prima se può usare il congedo straordinario ex L. 104 o i permessi mensili; se non ricorrono i presupposti, chiede l’aspettativa non retribuita al proprio datore per 3 mesi, indicando il motivo familiare.

    Sempronio – il datore rifiuta l'aspettativa

    Sempronio chiede 4 mesi di aspettativa ma il datore li rifiuta per esigenze produttive. A meno che il CCNL non preveda un diritto soggettivo all’aspettativa, il rifiuto è legittimo. Sempronio può valutare se presentare domanda per un periodo più breve o in una diversa finestra temporale.

    Domande frequenti

    L'aspettativa non retribuita è un diritto del lavoratore?

    Non in via generale. La legge non prevede un diritto universale all’aspettativa non retribuita per motivi personali. Spetta solo nei termini stabiliti dal CCNL: alcuni contratti la prevedono come diritto soggettivo, altri la affidano alla discrezione del datore.

    Durante l'aspettativa matura il TFR?

    No. Il TFR si calcola sulla retribuzione percepita: durante l’aspettativa non retribuita non c’è retribuzione e quindi non matura TFR. Al termine dell’aspettativa la maturazione del TFR riprende normalmente.

    Si possono versare contributi INPS durante l'aspettativa?

    Sì. Il lavoratore può richiedere all’INPS di versare contributi volontari per coprire il periodo di aspettativa ai fini della pensione. La domanda va presentata all’INPS prima dell’inizio del periodo o comunque entro i termini previsti.

    Il datore può licenziarmi durante l'aspettativa?

    Il rapporto è sospeso ma non protetto: il licenziamento è in astratto possibile, ma il datore deve rispettare le stesse tutele ordinarie. In molti casi di aspettativa concordata, il datore si impegna a mantenere il posto; per sicurezza è utile un accordo scritto.

    Quanto preavviso devo dare per tornare prima della scadenza?

    Dipende dal CCNL e dall’accordo con il datore. Di norma occorre un preavviso di 15-30 giorni per il rientro anticipato; il datore non è sempre obbligato ad accettare il rientro prima del termine concordato se ha già sostituito il lavoratore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • RLS: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

    Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

    In sintesi

    Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ha diritti specifici di informazione, consultazione e accesso ai luoghi di lavoro; svolge la propria attività senza subire discriminazioni e con permessi retribuiti. Nelle aziende senza RLS interno interviene l’RLST territoriale.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2008, artt. 47-52

    Tabella riepilogativa

    RLS: numeri e diritti (D.Lgs. 81/2008, artt. 47-50)
    Aspetto Regola
    Numero minimo di RLS 1 per aziende fino a 200 dipendenti; 3 da 201 a 1.000; 6 oltre 1.000
    Elezione/designazione Eletto dai lavoratori o designato dalle RSA/RSU
    Formazione minima 32 ore iniziali (di cui 12 su rischi specifici) + 8 ore di aggiornamento annuo
    Permessi retribuiti Almeno 40 ore/anno nelle aziende fino a 15 dipendenti; 40 ore nelle altre (salvo CCNL più favorevoli)
    Accesso ai luoghi di lavoro Diritto di accesso a tutti i luoghi dove si svolge la prestazione
    Consultazione obbligatoria Prima delle decisioni su DVR, misure preventive, nomina RSPP, organizzazione formazione

    Chi è l'RLS e come si elegge

    L’RLS è un lavoratore eletto o designato dai colleghi per rappresentarli nelle questioni di salute e sicurezza. Nelle aziende con RSA o RSU, l’RLS è di norma individuato al loro interno o designato dalle stesse organizzazioni sindacali; nelle aziende senza rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori. Il mandato dura tre anni. Il datore deve comunicare il nominativo dell’RLS all’INAIL tramite il sistema di registrazione.

    I diritti dell'RLS

    L’RLS ha diritti specifici garantiti dalla legge: accesso al DVR e a tutta la documentazione aziendale sulla sicurezza; consultazione obbligatoria prima di ogni decisione rilevante in materia di prevenzione; accesso a tutti i luoghi di lavoro per verificare le condizioni; permessi retribuiti per svolgere il ruolo; formazione specifica a spese del datore. Non può subire pregiudizi o discriminazioni nell’esercizio delle proprie funzioni.

    L'RLST nelle piccole imprese

    Nelle aziende che, per piccole dimensioni, non eleggono un RLS interno, la funzione è svolta dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), designato dagli organismi paritetici o dagli enti bilaterali del settore. L’RLST ha gli stessi diritti dell’RLS interno. Il datore di una piccola impresa che non ha eletto l’RLS deve comunicare annualmente all’organismo paritetico le informazioni dovute.

    Casi pratici

    Tizio – vuole candidarsi come RLS in un'azienda di 50 dipendenti

    Tizio lavora in un’azienda manifatturiera con 50 dipendenti. I lavoratori eleggono 1 RLS. Tizio può candidarsi: se eletto, avrà diritto a 32 ore di formazione iniziale a spese del datore, a permessi retribuiti e all’accesso al DVR. Non potrà essere trasferito o sanzionato in ragione del ruolo.

    Caia – RLS non consultata prima dell'acquisto di nuove attrezzature

    Il datore acquista nuovi macchinari senza consultare Caia, RLS dell’azienda. La consultazione preventiva dell’RLS è obbligatoria per legge: Caia può formalmente contestare la mancata consultazione e richiedere che le vengano fornite tutte le informazioni sui rischi delle nuove macchine prima che vengano utilizzate.

    Sempronio – piccola bottega senza RLS

    Sempronio lavora in un laboratorio artigiano con 4 dipendenti: non è stato eletto nessun RLS interno. In questo caso subentra l’RLST dell’ente bilaterale di settore, che ha diritto di accedere all’azienda previa comunicazione al datore con almeno 48 ore di preavviso.

    Domande frequenti

    L'RLS è obbligatorio in tutte le aziende?

    Sì, ma non necessariamente nella forma dell’RLS interno. Le aziende che non eleggono un rappresentante interno ricorrono all’RLST (Rappresentante Territoriale), che svolge le stesse funzioni. Non è quindi ammessa l’assenza assoluta di questa figura.

    Il datore può impedire all'RLS di accedere a certi reparti?

    No. L’RLS ha diritto di accesso a tutti i luoghi in cui si svolge la prestazione lavorativa per verificare le condizioni di sicurezza. Il datore può accompagnare l’RLS ma non può negargli l’accesso.

    L'RLS può essere licenziato per le sue attività?

    L’RLS gode di una tutela specifica contro discriminazioni e pregiudizi derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni. Un licenziamento riconducibile all’attività di RLS è illegittimo e può essere impugnato.

    Chi paga la formazione dell'RLS?

    La formazione dell’RLS – sia le 32 ore iniziali sia gli 8 ore annui di aggiornamento – è interamente a carico del datore di lavoro e si svolge durante l’orario di lavoro.

    L'RLS ha accesso al DVR?

    Sì. L’accesso al Documento di Valutazione dei Rischi è un diritto espresso dell’RLS. Il datore deve consentire la consultazione del DVR e di tutta la documentazione correlata alla sicurezza aziendale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Indennità trasferta, reperibilità e turno: come funzionano

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Trasferta, reperibilità e lavoro a turni danno diritto a indennità il cui importo è stabilito dal CCNL. La trasferta ha franchigie fiscali specifiche nell’art. 51 TUIR; reperibilità e turno sono di norma interamente imponibili come retribuzione ordinaria, salvo agevolazioni previste dai singoli contratti.

    Riferimento normativo

    Art. 51 TUIR; CCNL di categoria

    Tabella riepilogativa

    Trasferta, reperibilità e turno: confronto fiscale
    Indennità Base normativa importo Regime fiscale
    Trasferta (rimborso forfettario) Art. 51 TUIR + CCNL Esente entro franchigia; eccedenza imponibile
    Trasferta (piè di lista) CCNL + documentazione Esente se documentata e inerente
    Indennità di reperibilità CCNL di categoria Imponibile IRPEF e contributi
    Maggiorazione/indennità di turno CCNL di categoria Imponibile IRPEF e contributi
    Maggiorazione lavoro notturno CCNL; D.Lgs. 67/2011 (lavori usuranti) Imponibile; agevolazioni per lavori usuranti

    Indennità di trasferta: franchigie e regime misto

    La trasferta consiste nell’assegnazione temporanea del lavoratore fuori dalla sede di lavoro. Il trattamento economico è fissato dal CCNL. Ai fini fiscali l’art. 51 TUIR distingue: il rimborso analitico a piè di lista è esente se documentato; il rimborso forfettario è esente entro specifiche soglie giornaliere (differenziate tra trasferte in Italia e all’estero); il regime misto (forfettario parziale + analitico per alcune voci) gode di franchigie ridotte. La parte eccedente è imponibile.

    Reperibilità: l'obbligo di essere raggiungibili

    L’indennità di reperibilità spetta al lavoratore che, fuori dall’orario di lavoro, deve restare raggiungibile e disponibile a rientrare in servizio. È prevista dal CCNL (importo e frequenza variano molto tra i settori: sanità, utilities, telecomunicazioni). Non beneficia di franchigie fiscali: è interamente imponibile come retribuzione ordinaria, salvo deroghe introdotte da accordi aziendali o di secondo livello.

    Maggiorazioni e indennità di turno

    Il lavoro a turni (rotazione su più fasce orarie, incluso il notturno) dà diritto a maggiorazioni percentuali sulla retribuzione oraria o a indennità forfettarie fissate dal CCNL. Anche queste sono pienamente imponibili. Per i lavoratori notturni abituali e i lavori dichiarati usuranti (D.Lgs. 67/2011) esistono benefici previdenziali (accesso anticipato alla pensione) ma non specifiche esenzioni fiscali sull’indennità.

    Casi pratici

    Tizio – trasferta forfettaria che supera la franchigia TUIR

    Tizio è in trasferta per cinque giorni a Milano. Il CCNL gli riconosce un’indennità giornaliera superiore alla franchigia dell’art. 51 TUIR per trasferte in Italia. La parte entro la franchigia è esente; l’eccedenza compare in busta paga come voce imponibile con calcolo di IRPEF e contributi.

    Caia – reperibilità nel settore sanitario

    Caia, infermiera in ospedale, presta servizio di reperibilità notturna. Il CCNL del Comparto Sanità fissa l’importo dell’indennità: essendo interamente imponibile, compare in busta paga come voce retributiva ordinaria soggetta a IRPEF e contributi INPS.

    Sempronio – turno notturno in fabbrica

    Sempronio lavora stabilmente nel turno di notte. Il CCNL Metalmeccanici Industria gli riconosce una maggiorazione percentuale oraria per il lavoro notturno. L’importo è imponibile, ma Sempronio matura un beneficio previdenziale (finestra anticipata) essendo classificato come lavoratore notturno ai sensi del D.Lgs. 67/2011.

    Domande frequenti

    L'indennità di reperibilità è tassata come lo stipendio?

    Sì: è imponibile ai fini IRPEF e contributivi come la retribuzione ordinaria, senza franchigie specifiche, salvo deroghe del CCNL o della contrattazione aziendale.

    La trasferta all'estero ha franchigie diverse da quella in Italia?

    Sì: l’art. 51 TUIR prevede soglie giornaliere di esenzione più elevate per le trasferte fuori dal territorio nazionale rispetto a quelle interne.

    Le maggiorazioni di turno rientrano nel calcolo del TFR?

    Dipende dal CCNL: alcune maggiorazioni periodiche e continuative sono incluse nella retribuzione utile ai fini TFR; le indennità occasionali di norma no. Verificare la clausola del proprio contratto.

    Cosa si intende per lavoro usurante?

    Il D.Lgs. 67/2011 definisce lavori usuranti alcune categorie (lavoro notturno continuativo, catena di montaggio, lavori in tunnel e cassoni ad aria compressa ecc.) ai quali si applicano benefici previdenziali come la possibilità di pensionamento anticipato.

    Il rimborso spese di viaggio durante la trasferta è esente?

    Se documentato (biglietti, pedaggi, scontrini) e inerente alla trasferta, il rimborso analitico dei costi di viaggio è esente da IRPEF e contributi, indipendentemente dall’indennità forfettaria eventualmente percepita.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.