Autore: Andrea Marton

  • Art. 80 T.U.B.: Liquidazione coatta amministrativa

    Art. 80 T.U.B.: Liquidazione coatta amministrativa

    Art. 80 T.U.B. – Liquidazione coatta amministrativa

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 180/2015.

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando non ricorra lo stato di insolvenza, nei casi previsti dalla legge e quando:

    a) risultino irregolarità nell’amministrazione ovvero violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie, di particolare gravità;

    b) le perdite del patrimonio siano di eccezionale gravità, tali da porre in pericolo la solvibilità della banca;

    c) non sia stata disposta la riduzione e reintegrazione del capitale ai sensi dell’articolo 72 e la situazione sia tale da rendere necessaria la liquidazione della banca.

    2. Il decreto di liquidazione coatta amministrativa è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

  • Art. 145 D.Lgs. 259/2003 – Banda cittadina – CB

    Art. 145 D.Lgs. 259/2003 – Banda cittadina – CB

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.

    2. Non è consentita l’attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76.

    5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 14 L. 40/2004 – Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni

    Art. 14 L. 40/2004 – Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

    2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

    3. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

    4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

    5. I soggetti di cui all’articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero.

    6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

    7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

    8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

    9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

  • Art. 114 Reg. (UE) 2023/1114 – Pubblicazione delle decisioni

    Art. 114 Reg. (UE) 2023/1114 – Pubblicazione delle decisioni

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. La decisione che impone sanzioni o altre misure amministrative per una violazione del presente regolamento a norma dell’articolo 111 è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica destinataria di tale decisione ne è stata informata. La pubblicazione contiene almeno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili. Le decisioni che impongono misure di natura investigativa non necessitano di essere pubblicate.

    2. Quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità dei soggetti giuridici o dell’identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta un’indagine in corso, le autorità competenti intraprendono una delle azioni seguenti:

    a) rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere;

    b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione;

    c) non pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare: i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore. i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

    i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari;

    ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

    Nel caso in cui si decida di pubblicare una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa in forma anonima, come previsto al primo comma, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

    3. Laddove la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa sia soggetta a un ricorso dinanzi ai pertinenti tribunali od organismi amministrativi, le autorità competenti pubblicano, immediatamente, sul loro sito web ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa.

    4. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

  • Art. 69 D.Lgs. 141/2024 – Vigilanza sui magazzini e depositi doganali

    Art. 69 D.Lgs. 141/2024 – Vigilanza sui magazzini e depositi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia esercita la vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, in via ordinaria, ogni due anni.

    2. L’Agenzia può altresì effettuare verifiche straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.

  • Art. 269 TUEL – Articolo 269

    Art. 269 TUEL – Articolo 269

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell’ articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

    2. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1991, n. 378 .

  • Art. 31 D.Lgs. 159/2011 – Cauzione. Garanzie reali

    Art. 31 D.Lgs. 159/2011 – Cauzione. Garanzie reali

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

    2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma 1.

    3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili .

    4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

    5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.

  • Art. 65 D.Lgs. 141/2024 – Atterraggi forzati degli aeromobili

    Art. 65 D.Lgs. 141/2024 – Atterraggi forzati degli aeromobili

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, il comandante dell’aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l’avvenuto atterraggio al più vicino ufficio dell’Agenzia o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per ottenere l’autorizzazione a ripartire. L’autorità avvertita, che non sia l’Agenzia o la Guardia di finanza, ne dà immediata comunicazione a una delle predette autorità.

  • Art. 311 DPR 495/1992 – Requisiti per il rilascio del CAP

    Art. 311 DPR 495/1992 – Requisiti per il rilascio del CAP

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, è necessaria la titolarità della patente di guida come di seguito indicato: KA – patente di categoria A; KB – patente di categoria B; KC – patente di categoria C; KD – patente di categoria D per la guida di autobus; DE negli altri casi; KE – patente di categoria B per la guida di ambulanze ed altri veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; patente di categoria C negli altri casi.

    2. Il rilascio del CAP è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.

    3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre: a) essere residenti in un comune della Repubblica; b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista dal comma 1; c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.; d) superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero.

    4. Ai minori di anni 21 può essere rilasciato esclusivamente il certificato di abilitazione professionale KC.

    5. L'Ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a rilasciare il certificato di abilitazione professionale, contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.

    6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha validità per sei mesi, dà diritto a sostenere l'esame una volta soltanto e non è prorogabile. 10

  • CCNL Call Center e BPO: orario di lavoro e straordinari 2026

    CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

    CCNL Call Center e BPO: orario di lavoro, turni e straordinari 2026

    Orario settimanale, turni notturni, straordinari e nuova flessibilità su quattro giorni: la disciplina dell’orario nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO dopo il rinnovo dell’11 novembre 2025.

    In sintesi

    Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO fissa l’orario normale a 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Dal rinnovo del novembre 2025 è possibile articolarle su 4 giorni con accordo aziendale. Lo straordinario diurno è maggiorato del 25-30%, quello notturno del 40-75%. Il limite annuo dello straordinario è di 250 ore. Il lavoro da remoto è equiparato a quello in sede.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni per straordinario – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Tipologia Disciplina
    Orario normale settimanale 40 ore su 5 o 6 giorni (o 4 giorni con accordo aziendale)
    Straordinario diurno Maggiorazione del 25-30%
    Straordinario notturno Maggiorazione del 40-75%
    Limite annuo straordinario 250 ore
    Lavoro notturno ordinario Maggiorazione specifica prevista dal CCNL
    Lavoro festivo Maggiorazione specifica (recupero o compensazione)
    Lavoro da remoto Equiparato a quello in sede; stabilizzabile con accordo aziendale

    L’orario normale nel settore CRM/BPO

    Il CCNL Telecomunicazioni fissa l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, distribuite di norma su cinque o sei giorni (art. sugli orari di lavoro). La norma di legge di riferimento è il d.lgs. 66/2003, che fissa la durata massima dell’orario di lavoro a 48 ore medie settimanali su un periodo di riferimento di quattro mesi (elevabile sino a sei mesi dalla contrattazione).

    Il settore dei call center è caratterizzato da orari di servizio molto ampi (spesso 7 giorni su 7, dalle 7:00 alle 24:00), il che rende necessaria un’organizzazione su turni. La turnazione può prevedere:

    • turni a rotazione (mattina, pomeriggio, sera);
    • turni notturni per i servizi con copertura h24;
    • turni festivi e del week-end;
    • turni spezzati (split shift) in alcuni casi regolati dagli accordi aziendali.

    La settimana corta su quattro giorni

    Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha introdotto la possibilità di articolare le 40 ore settimanali su quattro giorni lavorativi, purché ci sia un accordo aziendale tra azienda e rappresentanze sindacali. Questa disposizione risponde sia alle esigenze di conciliazione vita-lavoro dei dipendenti sia ai picchi di traffico tipici del settore. Le modalità operative (quali turni, quali reparti, rotazione) sono demandate alla contrattazione di secondo livello.

    Straordinario: limiti e maggiorazioni

    Il lavoro straordinario è quello prestato oltre le 40 ore settimanali. Il CCNL fissa il limite annuo a 250 ore. Le maggiorazioni si applicano sulla retribuzione ordinaria oraria:

    • Straordinario diurno: maggiorazione del 25-30%;
    • Straordinario notturno: maggiorazione del 40-75%, a seconda che sia lavorativo o festivo;
    • Le maggiorazioni si cumulano con l’eventuale indennità di turno notturno per i lavoratori che svolgono servizio notturno come orario normale.

    Lo straordinario deve essere autorizzato dal datore di lavoro. Il dipendente non può essere obbligato a effettuare straordinario oltre i limiti di legge (d.lgs. 66/2003) e contrattuali.

    Lavoro notturno: tutele specifiche

    Il lavoro notturno, definito dalla legge come l’attività svolta tra le 24:00 e le 5:00 (con possibilità di allargamento contrattuale), è soggetto a specifiche tutele ai sensi del d.lgs. 66/2003 e del CCNL:

    • il lavoratore notturno non può prestare più di 8 ore medie nelle 24 ore su un periodo di riferimento;
    • ha diritto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica;
    • le lavoratrici in gravidanza e nel primo anno di vita del figlio non possono essere adibite al lavoro notturno (art. 53, d.lgs. 151/2001);
    • il CCNL prevede maggiorazioni economiche per il lavoro notturno ordinario.

    Lavoro da remoto e smart working nel call center

    Il rinnovo del novembre 2025 ha dedicato specifica attenzione al lavoro da remoto, equiparandolo esplicitamente al lavoro in sede e consentendone la stabilizzazione tramite accordi aziendali. La disciplina di riferimento è la legge 81/2017 (lavoro agile). Per gli operatori di call center che lavorano da casa si applicano le stesse tutele contrattuali in materia di orario, straordinario e disconnessione.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario non autorizzato
    Tizio è operatore inbound di livello 2 e lavora su turni di 8 ore. In una settimana particolarmente intensa il supervisore gli chiede di trattenere al lavoro 2 ore in più per due giorni consecutivi senza formalizzare l’autorizzazione. Tizio svolge le ore aggiuntive (totale 44 ore settimanali). Il datore è tenuto a corrispondere la maggiorazione del 25-30% per le 4 ore straordinarie, anche se non sono state formalmente autorizzate: l’accettazione tacita della prestazione produce l’obbligo di pagamento.
    Caia – Turno notturno e maggiorazioni
    Caia lavora su turno notturno stabile (23:00-7:00) in un call center con servizio h24. Percepisce l’indennità di turno notturno prevista dal CCNL sulla propria retribuzione base. Un sabato viene richiesta per 2 ore in più rispetto all’orario del turno: tali ore sono straordinarie notturne festive e beneficiano della maggiorazione massima (75%), cumulata con l’indennità di turno.
    Sempronio – Accordo sulla settimana da 4 giorni
    L’azienda di Sempronio aderisce alla nuova possibilità contrattuale della settimana su 4 giorni. Viene siglato un accordo aziendale con il sindacato: 10 ore al giorno per 4 giorni, con il quinto giorno libero. Sempronio beneficia di un giorno in più di riposo settimanale. L’accordo chiarisce che le ore svolte oltre le 8 giornaliere (non oltre le 40 settimanali) non sono straordinario ma parte dell’orario normale ridistribuito.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO?
    L’orario normale è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni. Con accordo aziendale è ora possibile distribuirle su 4 giorni (novità del rinnovo novembre 2025).
    Quale maggiorazione spetta per il lavoro straordinario?
    Straordinario diurno: 25-30%; straordinario notturno: 40-75%. Il limite annuo è di 250 ore.
    Il lavoro notturno ha una disciplina specifica?
    Sì. Il CCNL prevede maggiorazioni economiche per il lavoro notturno. Il d.lgs. 66/2003 limita l’orario notturno a 8 ore medie nelle 24 e obbliga alla sorveglianza sanitaria. Le lavoratrici in gravidanza non possono essere adibite al lavoro notturno.
    Il lavoratore di call center può lavorare da remoto?
    Sì. Il rinnovo del novembre 2025 ha equiparato il lavoro da remoto a quello in sede e ne ha consentito la stabilizzazione tramite accordi aziendali, nel rispetto della legge 81/2017 sul lavoro agile.
    Cosa sono le clausole di flessibilità specifiche per il CRM/BPO?
    Il CCNL prevede specifiche clausole di flessibilità per il settore CRM/BPO, legate alle esigenze operative dei call center (picchi di traffico, festività, orari estesi). Le modalità sono definite dagli accordi aziendali nel rispetto dei limiti CCNL e del d.lgs. 66/2003.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Le maggiorazioni per straordinario indicate si basano sul testo contrattuale vigente. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 67 L. 354/1975 – Visite agli istituti

    Art. 67 L. 354/1975 – Visite agli istituti

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:
    a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
    b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
    c) il presidente della corte d’appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell’ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l’esercizio delle sue funzioni;
    d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell’ambito della loro circoscrizione;
    e) l’ordinario diocesano per l’esercizio del suo ministero;
    f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
    g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
    h) gli ispettori generali dell’amministrazione penitenziaria;
    i) l’ispettore dei cappellani;
    l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
    l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati;
    l-ter) i membri del Parlamento europeo;

    l-quater) Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

    L’autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell’articolo 18-bis.
    Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
    Possono accedere agli istituti, con l’autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.