Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Partita IVA o prestazione occasionale: come scegliere

    In sintesi

    • La distinzione fondamentale: la prestazione occasionale e’ lecita se l’attivita’ e’ svolta senza continuita’ e senza una struttura organizzata; altrimenti serve la partita IVA.
    • Nessuna soglia di importo per la partita IVA: anche con un solo euro di reddito abituale si e’ obbligati ad aprire la partita IVA.
    • Soglia INPS Gestione Separata: se i compensi da lavoro autonomo occasionale superano 5.000 euro nell’anno, scatta l’obbligo contributivo verso la Gestione Separata INPS.
    • Ritenuta del committente: chi paga un lavoratore autonomo occasionale deve applicare una ritenuta d’acconto e rilasciare la Certificazione Unica (causale M o O).
    • Come si dichiara: redditi da prestazione occasionale nel rigo D5 del 730; redditi con partita IVA nel Modello Redditi PF (quadri RE, LM).
    • Il rischio di restare in ‘perenne occasionalita’: se l’attivita’ dura anni con le stesse caratteristiche, e’ difficile sostenere che sia occasionale.

    La distinzione che conta: abitualita' e organizzazione

    La domanda ‘mi serve la partita IVA?’ e’ una delle piu’ frequenti tra chi inizia a guadagnare con la propria professione o con la vendita di servizi. La risposta dipende da due criteri fondamentali che la legge fiscale italiana usa per distinguere la prestazione occasionale dall’attivita’ abituale: l’abitualita’ (la frequenza e la continuita’ con cui svolgi l’attivita’) e l’organizzazione dei mezzi (hai collaboratori, attrezzature dedicate, un ufficio, un sito professionale?).

    La prestazione di lavoro autonomo occasionale – disciplinata tra i redditi diversi – e’ una situazione temporanea, episodica, che non richiede partita IVA. Puoi emettere una ricevuta non fiscale, il committente applica una ritenuta d’acconto, e il compenso va dichiarato nel rigo D5 del 730 o nel quadro RL del Modello Redditi PF. Non c’e’ un limite di importo annuo che ‘autorizza’ l’occasionalita’: il limite e’ concettuale, non numerico.

    L’unica soglia numerica rilevante e’ quella previdenziale: se i tuoi compensi da lavoro autonomo occasionale superano 5.000 euro nell’anno, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e di versamento dei contributi sulla quota eccedente quella soglia. Questa regola e’ indipendente dal fatto che tu abbia o meno partita IVA: riguarda specificamente chi svolge prestazioni occasionali (Circ. INPS n. 104/2001, richiamata nelle istruzioni al Modello 730/2026).

    Prestazione occasionale vs Partita IVA: differenze chiave
    Aspetto Prestazione occasionale Partita IVA (es. forfetario)
    Abitualita' dell'attivita' No: episodica, non continuativa Si': attivita' svolta con continuita'
    Organizzazione Assente o minima Struttura, mezzi, eventuale promozione
    Soglia INPS obbligatoria Gestione Separata sopra 5.000 euro/anno Cassa professionale o Gestione Separata INPS
    Come si dichiara 730 rigo D5 (codice 2) o Redditi PF RL15 Redditi PF quadro RE o LM (forfetario)
    IVA Non applicabile Si' (o esenzione regime forfetario)
    Ritenuta del committente Si', il committente applica ritenuta d'acconto No (per regime forfetario)

    Esempio pratico

    • Tizio e’ un grafico dipendente che nel 2025 ha fatto tre loghi per tre clienti diversi, guadagnando 4.800 euro. Non ha struttura organizzativa, non si promuove, non ha collaboratori: e’ una prestazione occasionale. Il reddito va nel rigo D5, codice 2 del 730. Poiché 4.800 euro e’ sotto la soglia di 5.000 euro, non scatta l’obbligo contributivo INPS. Se invece avesse guadagnato 6.000 euro, avrebbe dovuto iscriversi alla Gestione Separata e versare contributi sulla quota eccedente i 5.000 euro.

    Documenti necessari

    • Ricevute delle prestazioni emesse (con indicazione della ritenuta d’acconto subita)
    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dai committenti che hanno applicato la ritenuta (causale M o O)
    • Prospetto analitico delle prestazioni: data, cliente, compenso lordo, spese inerenti, netto
    • Eventuale documentazione INPS se si e’ superata la soglia di 5.000 euro e si e’ provveduto all’iscrizione
    • Contratti o accordi scritti con i committenti

    Tizio: traduttore freelance che lavora 'di tanto in tanto'

    Scenario. Tizio e’ impiegato full-time e nel 2025 ha tradotto tre documenti per due aziende, guadagnando 3.500 euro totali. Le aziende gli hanno applicato una ritenuta d’acconto e gli hanno rilasciato la Certificazione Unica. Tizio non ha un sito professionale ne’ si promuove come traduttore.

    Come si applica. L’attivita’ e’ svolta senza continuita’ e senza organizzazione: e’ una prestazione di lavoro autonomo occasionale. Tizio dichiara i 3.500 euro lordi nel rigo D5, codice 2 del 730. Le ritenute d’acconto indicate nelle Certificazioni Uniche vanno nella colonna delle ritenute. Poiche’ i compensi non superano 5.000 euro, non c’e’ obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Se nei prossimi anni le traduzioni aumentassero di frequenza e volume, Tizio dovrebbe valutare l’apertura della partita IVA.

    In pratica

    • Sotto 5.000 euro di compensi: nessun obbligo INPS, solo dichiarazione nel rigo D5.
    • Le ritenute d’acconto della Certificazione Unica si scomputano dall’IRPEF.
    • La continuita’ crescente negli anni puo’ trasformare l’occasionale in abituale.

    Sempronia: consulente che ha 'esagerato' con le prestazioni occasionali

    Scenario. Sempronia e’ pensionata e nel 2025 ha fornito consulenze a cinque aziende per un totale di 8.000 euro, sempre senza partita IVA. Non ha mai aperto la partita IVA e continua a definirsi ‘occasionale’.

    Come si applica. Con cinque clienti diversi, 8.000 euro di compensi e un’attivita’ che si ripete da anni, e’ molto difficile sostenere l’occasionalita’. Sul piano previdenziale, avendo superato 5.000 euro, Sempronia era obbligata a iscriversi alla Gestione Separata INPS e a versare i contributi sulla quota eccedente i 5.000 euro (cioe’ su 3.000 euro). Sul piano fiscale, se l’Agenzia delle Entrate considera l’attivita’ come abituale, Sempronia avrebbe dovuto aprire la partita IVA. In mancanza, rischia sanzioni. Dichiarare i redditi nel D5 e’ comunque meglio che non dichiararli, ma il problema strutturale dell’assenza di partita IVA va affrontato.

    In pratica

    • Sopra 5.000 euro: obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS sulla quota eccedente.
    • La molteplicita’ di clienti e la ripetitivita’ degli anni segnalano l’abitualita’.
    • In caso di dubbio sulla propria situazione, e’ prudente consultare un commercialista.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto posso guadagnare senza aprire la partita IVA?

    Non esiste una soglia di importo che autorizza automaticamente la prestazione occasionale. Il criterio e’ l’abitualita’ e l’organizzazione dell’attivita’, non l’importo. L’unica soglia numerica rilevante e’ quella INPS: sopra 5.000 euro di compensi annui da lavoro autonomo occasionale scattano gli obblighi contributivi verso la Gestione Separata.

    La soglia dei 5.000 euro INPS si applica anche chi ha gia' la partita IVA?

    No, la soglia dei 5.000 euro riguarda specificamente chi svolge prestazioni di lavoro autonomo occasionale senza partita IVA, come indicato nelle istruzioni al rigo D5 del 730 (Circ. INPS n. 104/2001). Chi ha partita IVA ha obblighi previdenziali propri (Cassa professionale o Gestione Separata INPS).

    Se ho la partita IVA posso ancora dichiarare qualcosa nel 730?

    No: chi ha partita IVA e redditi da lavoro autonomo deve usare il Modello Redditi PF. La legge prevede esplicitamente che i redditi di lavoro autonomo per i quali e’ richiesta la partita IVA non possono essere dichiarati con il 730.

    La ricevuta per prestazione occasionale ha un massimale?

    Non esiste un massimale legale per la singola ricevuta. Ma se nel corso dell’anno le prestazioni si moltiplicano e superano i 5.000 euro complessivi, scattano gli obblighi INPS. E se l’attivita’ diventa abituale, si e’ obbligati alla partita IVA indipendentemente dall’importo.

    Posso fare prestazioni occasionali per lo stesso cliente piu' volte?

    In linea di principio si’, ma la ripetitivita’ verso lo stesso cliente e’ uno degli elementi che fanno propendere per l’abitualita’. Non c’e’ un numero massimo di volte fissato per legge, ma la costanza del rapporto nel tempo puo’ far riqualificare l’attivita’ come lavoro subordinato o autonomo abituale.

    Se il committente e' un privato, applica comunque la ritenuta d'acconto?

    No: solo i committenti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (aziende, professionisti, enti) sono obbligati ad applicare la ritenuta. Se chi ti paga e’ un privato senza partita IVA, non applica ritenute. Sei comunque tenuto a dichiarare il compenso lordo nel rigo D5.

    Vedi anche: Ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale e Lavoro autonomo occasionale.

  • Art. 53 L. 392/1978 – Consulente tecnico in appello

    Art. 53 L. 392/1978 – Consulente tecnico in appello

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il giudice nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437 del codice di procedura civile, puo’ nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni.

    Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giorni prima della nuova udienza.

  • Art. 52 L. 392/1978 – Cambiamento del rito in appello

    Art. 52 L. 392/1978 – Cambiamento del rito in appello

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il giudice, nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437 del codice di procedura civile, puo’ nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni.

    Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giorni prima della nuova udienza.

  • Art. 51 L. 392/1978 – Delle impugnazioni

    Art. 51 L. 392/1978 – Delle impugnazioni

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    L’appello contro la sentenza del conciliatore o del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45, si propone, rispettivamente, al pretore o al tribunale.

    Il procedimento di appello, per tutto cio’ che non e’ regolato dalla presente legge, e’ disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437, commi primo, secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di procedura civile. E’ applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 429 dello stesso codice.

  • Art. 50 L. 392/1978 – Incompetenza del giudice

    Art. 50 L. 392/1978 – Incompetenza del giudice

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Quando una causa relativa alle controversie di cui agli articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi a giudice incompetente, l’incompetenza puo’ essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 del codice di procedura civile ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 420 dello stesso codice.

    Quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione.

  • Art. 49 L. 392/1978 – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Art. 49 L. 392/1978 – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito ordinario.

    In tal caso le prove acquisite avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie.

  • Art. 48 L. 392/1978 – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Art. 48 L. 392/1978 – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il pretore o il conciliatore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli articoli 30 e 45, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

    Qualora la causa non rientri nella rispettiva competenza per valore, il pretore o il conciliatore la rimette con ordinanza non impugnabile al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione.

  • Art. 47 L. 392/1978 – Poteri istruttori del giudice

    Art. 47 L. 392/1978 – Poteri istruttori del giudice

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il giudice puo’ disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione dell’immobile e l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche’ la richiesta di informazioni, sia scritte sia orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

  • Art. 46 L. 392/1978 – Rinvio alle norme sul procedimento di lavoro

    Art. 46 L. 392/1978 – Rinvio alle norme sul procedimento di lavoro

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto cio’ che non e’ regolato dalla presente legge, e’ disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile e dall’articolo 431 dello stesso codice, in quanto applicabile.

    Si applica altresi’ l’articolo 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

  • Art. 45 L. 392/1978 – Ricorso al giudice per determinazione canone

    Art. 45 L. 392/1978 – Ricorso al giudice per determinazione canone

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui all’articolo precedente, le parti possono chiedere al giudice la determinazione del canone.

    La controversia e’ di competenza del conciliatore qualora il canone di cui si chiede la determinazione, l’aggiornamento o l’adeguamento non sia superiore a lire 50.000 mensili; negli altri casi e’ di competenza del pretore.

    Le controversie relative alle opere di conservazione dell’immobile di cui all’articolo 23, alle indennita’ di cui all’articolo 34 e alla indennita’ per i miglioramenti di cui agli articoli 1592 del codice civile e 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, sono di competenza del pretore qualunque ne sia il valore.

    Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.

    In primo grado la parte puo’ stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non ecceda lire 50.000 mensili nelle controversie previste dal comma secondo e L. 600.000 in quelle previste dal comma terzo.

    Fino al termine del giudizio il conduttore e’ obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l’importo non contestato.

  • Imposta provinciale di trascrizione (IPT): cos’è

    In sintesi

    • L’IPT è un tributo provinciale dovuto per le formalità al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
    • Si paga tipicamente al passaggio di proprietà di un veicolo usato e alle prime immatricolazioni
    • L’importo varia in base alla potenza del veicolo espressa in kW
    • Ogni provincia può applicare una maggiorazione entro il limite stabilito dalla legge
    • Il versamento avviene contestualmente alla pratica, tramite STA, agenzia pratiche auto o ACI
    • Va distinta dall’imposta di bollo e dagli emolumenti ACI che si pagano separatamente

    Che cos'è l'imposta provinciale di trascrizione

    L’imposta provinciale di trascrizione, nota con la sigla IPT, è un tributo di competenza provinciale che si applica ogni volta che al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) si effettuano formalità di trascrizione, iscrizione o annotazione relative a un veicolo. In pratica, la si incontra quasi sempre quando si acquista o si vende un’auto o una moto usata, oppure quando un veicolo nuovo viene immatricolato per la prima volta.

    Il gettito dell’IPT spetta alla provincia nel cui territorio è eseguita la formalità, ed è proprio questo elemento – la competenza provinciale – che rende l’imposta variabile da territorio a territorio. La legge statale fissa la struttura base del tributo, ma riconosce alle province la facoltà di applicare una maggiorazione entro un limite massimo previsto dalla norma. Chi deve pagare l’IPT troverà quindi importi diversi a seconda della provincia in cui viene effettuata la pratica.

    Conoscere come funziona l’IPT è utile sia per chi acquista un’auto usata sia per chi vende, perché il tributo incide sul costo complessivo del trasferimento del veicolo e può variare in misura significativa in base alle caratteristiche dell’auto e alla provincia competente.

    Struttura dell'IPT: criteri di calcolo
    Elemento Come funziona Note pratiche
    Potenza del veicolo Quota fissa fino a una soglia di kW, poi importo aggiuntivo per ogni kW eccedente Espressa in kilowatt (kW)
    Provincia competente Può applicare una maggiorazione sull'importo base entro il limite di legge Verificare la delibera provinciale vigente
    Tipologia di veicolo Esistono regimi particolari per veicoli strumentali e autocarri Importo diverso rispetto alle auto ordinarie
    Momento del pagamento Contestuale alla pratica al PRA Tramite STA, agenzia pratiche auto o ACI

    Esempio pratico

    • Tizio acquista un’auto usata da Caio e si rivolge a un’agenzia di pratiche auto per registrare il passaggio di proprietà al PRA: l’agenzia calcola l’IPT dovuta sommando la quota fissa prevista per la potenza del veicolo e l’eventuale importo aggiuntivo per i kW eccedenti la soglia, applicando la maggiorazione fissata dalla propria provincia, e richiede il versamento prima di trasmettere la pratica telematicamente.

    Documenti necessari

    • Documento di identità di acquirente e venditore
    • Atto di vendita o contratto di compravendita del veicolo con firma autenticata
    • Carta di circolazione del veicolo (libretto)
    • Certificato di proprietà o documento unico di circolazione
    • Modello NP-3 per la richiesta di trascrizione al PRA (compilato dall’agenzia o dallo STA)
    • Ricevuta del versamento dell’IPT e delle altre spese di pratica

    Caso 1 – Acquisto di un'auto usata tra privati

    Scenario. Tizio acquista da Caio un’autovettura usata di media cilindrata. Le parti si accordano sul prezzo e firmano l’atto di vendita davanti a un pubblico ufficiale per l’autenticazione della firma. Tizio vuole sapere quanto costerà registrare il passaggio di proprietà al PRA.

    Come si applica. L’IPT è calcolata in funzione della potenza dell’auto in kW: fino a una certa soglia si applica un importo fisso, per i kW che la superano si aggiunge una quota per ogni kW eccedente. A questo si somma l’eventuale maggiorazione applicata dalla provincia di competenza. Tizio deve chiedere all’agenzia o allo STA il preventivo aggiornato prima di procedere, perché sia la tariffa base sia la maggiorazione provinciale possono variare nel tempo in base alle delibere vigenti.

    In pratica

    • Rivolgersi a un’agenzia di pratiche auto o allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) per ottenere il calcolo esatto dell’IPT
    • Verificare se la propria provincia applica la maggiorazione massima consentita dalla legge o un’aliquota inferiore
    • Tenere presente che l’IPT si versa insieme alle altre spese di pratica (bollo, emolumenti ACI, diritti DT) in un’unica operazione

    Caso 2 – Passaggio di proprietà di un veicolo strumentale di Alfa Srl

    Scenario. Alfa Srl cede a un’altra società un furgone commerciale iscritto a suo nome al PRA. Il veicolo è classificato come autocarro e veniva utilizzato per l’attività d’impresa. L’amministratore si chiede se l’IPT sia la stessa applicabile alle autovetture.

    Come si applica. Per gli autocarri e i veicoli strumentali esistono regimi particolari: l’importo dell’IPT può differire da quello previsto per le autovetture ordinarie. Anche in questo caso la potenza del veicolo in kW è il parametro di riferimento per il calcolo, ma le tariffe applicabili possono essere diverse. Alfa Srl dovrà verificare con l’agenzia di pratiche auto o con l’ACI la tariffa specifica per la categoria del proprio veicolo e la provincia competente.

    In pratica

    • Verificare la categoria del veicolo (autovettura, autocarro, veicolo strumentale) prima di stimare il costo della pratica
    • Richiedere un preventivo dettagliato che distingua IPT, bollo, emolumenti ACI e diritti DT
    • Conservare la ricevuta di pagamento dell’IPT ai fini contabili e fiscali dell’impresa

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi paga l'IPT, il venditore o l'acquirente?

    In linea generale, l’IPT è a carico di chi richiede la formalità al PRA, ossia tipicamente l’acquirente del veicolo, che deve effettuare la trascrizione del passaggio di proprietà a proprio nome. Le parti possono tuttavia accordarsi diversamente nel contratto di vendita.

    L'IPT si paga anche per un'auto nuova?

    Sì, l’IPT è dovuta anche per le prime immatricolazioni, quindi anche per i veicoli nuovi. In quel caso la pratica è solitamente curata dal concessionario, che include il costo dell’IPT nel totale delle spese di immatricolazione.

    Come si calcola l'IPT in base ai kW?

    La legge prevede una quota fissa per i veicoli fino a una certa potenza e un importo aggiuntivo per ogni kW eccedente tale soglia. L’importo esatto va verificato sulla tariffa vigente, perché può essere aggiornato, e occorre aggiungere l’eventuale maggiorazione applicata dalla provincia competente.

    Ogni provincia applica la stessa IPT?

    No. La struttura di base è uguale in tutto il territorio nazionale, ma ogni provincia può applicare una maggiorazione entro il limite massimo fissato dalla legge. Per questo l’importo finale può differire anche in misura rilevante da una provincia all’altra.

    Dove si versa l'IPT?

    L’IPT si versa contestualmente alla pratica di trascrizione al PRA, di norma tramite lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), un’agenzia di pratiche auto autorizzata o direttamente tramite l’ACI. Non si paga separatamente con F24 come molte altre imposte.

    L'IPT è la stessa cosa dell'imposta di bollo sul libretto?

    No. Sono tributi distinti. L’IPT remunera la formalità di trascrizione al PRA, mentre l’imposta di bollo riguarda la registrazione dell’atto e l’aggiornamento della carta di circolazione. A questi si aggiungono anche gli emolumenti ACI e i diritti della Motorizzazione (diritti DT), che completano il costo totale della pratica.

    Cosa succede se non si registra il passaggio di proprietà entro i termini?

    Chi non effettua la trascrizione entro i termini previsti rischia sanzioni amministrative. È quindi importante completare la pratica tempestivamente dopo la firma dell’atto di vendita, sia per regolarizzare la situazione al PRA sia per evitare conseguenze in caso di sinistri, infrazioni o altri eventi che riguardino il veicolo.

  • Art. 44 L. 392/1978 – Tentativo obbligatorio di conciliazione

    Art. 44 L. 392/1978 – Tentativo obbligatorio di conciliazione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La domanda di conciliazione concernente la determinazione, l’aggiornamento e l’adeguamento del canone e’ presentata al giudice competente.

    Il giudice convoca le parti, con comunicazione da effettuarsi a cura della cancelleria, per una udienza da tenersi non oltre quindici giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, per l’amichevole componimento della vertenza.

    Se le parti si conciliano, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal giudice e depositato in cancelleria. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

    Se la conciliazione non riesce, il giudice ne da’ atto nel verbale.

    Nell’udienza di cui sopra il giudice puo’ essere affiancato da due esperti, uno per ciascuna delle parti, che possono sceglierli anche nell’ambito delle organizzazioni di inquilini o di proprietari. Le parti possono partecipare all’udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e possono farsi assistere dal difensore.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.