Autore: Andrea Marton

  • Art. 35 Codice Civile: Disposizione penale

    Art. 35 Codice Civile: Disposizione penale

    Art. 35 c.c. – Disposizione penale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l’ammenda da lire cento a lire cinquemila.

  • Art. 48 D.Lgs. 79/2011 – Riconoscimento reciproco della protezione in caso d’insolvenza e cooperazione amministrativa

    Art. 48 D.Lgs. 79/2011 – Riconoscimento reciproco della protezione in caso d’insolvenza e cooperazione amministrativa

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. È riconosciuta conforme alla disciplina di cui all’articolo 47 qualunque protezione in caso d’insolvenza o fallimento che un organizzatore e un venditore forniscono conformemente alle corrispondenti misure previste dallo Stato membro in cui è stabilito.

    2. Quale punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e dei venditori operanti in Stati membri diversi è designato il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Turismo, il cui recapito è comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.

    3. Il punto di contatto centrale mette a disposizione dei propri omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso d’insolvenza o fallimento e ai soggetti incaricati di fornire tale protezione per gli specifici organizzatori o venditori stabiliti sul proprio territorio, autorizzando a condizioni di reciprocità l’accesso a qualunque registro disponibile, reso accessibile al pubblico anche online, in cui sono elencati gli organizzatori e i venditori che si conformano all’obbligo di protezione in caso d’insolvenza o fallimento.

    4. Se uno Stato membro dubita delle misure di protezione in caso di insolvenza di un organizzatore, chiede chiarimenti al punto di contatto di cui al comma 2. Il punto di contatto risponde alle richieste degli altri Stati membri il più rapidamente possibile, tenendo in considerazione l’urgenza e la complessità della questione, ed in ogni caso fornendo una prima risposta entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 15 D.Lgs. 209/2005 – (Estensione ad altri rami)

    Art. 15 D.Lgs. 209/2005 – (Estensione ad altri rami)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS. Si applica l'articolo 14, comma 2.

    2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa dà prova di disporre di fondi propri di base ammissibili per un importo minimo pari a quello previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c), per l'esercizio dei nuovi rami, di possedere attivi a copertura delle riserve tecniche e di essere in regola con le disposizioni relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis ed al Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis. Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritto un minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-ter più elevato di quello posseduto, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale minimo assoluto.

    2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresì presentare un nuovo programma di attività conforme all'articolo 14-bis.

    2-ter. Fatto salvo il comma 2, l'impresa che esercita i rami vita e che intende estendere l'attività ai rami 1 e 2, ovvero l'impresa che esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, e che intende estendere l'attività ai rischi dell'assicurazione vita, per ottenere l'estensione dell'autorizzazione dà prova di disporre di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ammissibili necessari per coprire l'importo cumulato del minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), numero 3), e si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata.

    4. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami.

    5. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.

    6. Il provvedimento di estensione è comunicato all'AEAP in conformità all'articolo 14, comma 5-bis.

    ))

  • Art. 120 T.U.B.: Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi

    Art. 120 T.U.B.: Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi

    Art. 120 T.U.B. – Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi

    In vigore dal 01/10/2016. Modificato dalla Legge 49/2016.

    1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa banca presso cui viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

    2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

    a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti dei clienti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

    b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

  • Art. 303 DPR 495/1992

    Art. 303 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi 1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h ed al 13% per le macchine semicingolate. Nel caso di più assi direttivi, tale valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare destinazione della macchina stessa. 2. La massa gravante sull'asse più caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere ammessi, a condizione che la velocità massima, calcolata e verificata con le modalità previste all'articolo 210 non superi i seguenti limiti: a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t; b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t. 3. Le masse indicate al comma 2 sono ammesse anche su assi contigui, purché la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il (Più o Meno) 25% della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarità.

  • Art. 119 TULPS – Identificazione nelle operazioni di pegno

    Art. 119 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

  • Art. 308 DPR 495/1992 – Modello e caratteristiche della patente di guida – Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale

    Art. 308 DPR 495/1992 – Modello e caratteristiche della patente di guida – Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti dimensioni: a) altezza 106 mm; b) larghezza 222 mm. Le altre caratteristiche sono riportate nel modello IV.2, che fa parte integrante del presente regolamento.

    2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo l'intestazione e l'apposizione della fotografia del titolare, viene applicata, sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente di materiale plastico.

    3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalità di compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli necessari sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione…, da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. È sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.

  • Art. 26 D.Lgs. 209/2005 – Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia

    Art. 26 D.Lgs. 209/2005 – Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione comunitarie , l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

  • Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica

    Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Animazione Turistica

    Quando il lavoro porta fuori dalla sede — presso clienti, utilizzatori, sedi distaccate o in mobilità sul territorio — scattano indennità di trasferta e rimborsi spese, con soglie di esenzione fiscale precise. Conoscere natura e regime di ciascuna voce evita errori in busta paga e contestazioni.

    In sintesi

    La trasferta indennizza la prestazione resa fuori dal Comune della sede: può essere rimborsata in forma forfettaria, analitica (a piè di lista) o mista, con soglie di esenzione fissate dall’art. 51 TUIR. La reperibilità compensa la disponibilità a intervenire fuori orario; l’eventuale chiamata va retribuita a parte.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Trasferta e rimborsi spese · Reperibilità · Trasfertismo
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta: quando spetta e come si rimborsa

    Si ha trasferta quando il lavoratore è inviato temporaneamente a prestare attività in un luogo diverso dalla sede abituale. L’elemento che attiva il regime fiscale di favore è il superamento del confine del Comune in cui si trova la sede.

    Dentro o fuori il Comune

    La trasferta fuori dal Comune gode delle soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR; gli spostamenti dentro il Comune comportano un’indennità imponibile per intero, salvi i rimborsi documentati delle spese di trasporto.

    Trasferta e trasferimento

    La trasferta è sempre temporanea. Va distinta dal trasferimento, che è il mutamento definitivo della sede e richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, e dalla posizione del trasfertista, che lavora abitualmente fuori sede con indennità fissa (imponibile al 50%).

    Documentare per non perdere l’esenzione

    Il corretto inquadramento del rimborso (forfettario, analitico o misto) e la conservazione dei giustificativi sono ciò che consente di mantenere l’esenzione fiscale ed evitare riprese in sede di verifica.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — trasferta di tre giorni in altra città
    Tizio è inviato per tre giorni presso una sede a 200 km. L’azienda gli rimborsa a piè di lista albergo e pasti (rimborso analitico, non imponibile) e gli riconosce una piccola indennità giornaliera. Poiché il rimborso analitico copre vitto e alloggio, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi: l’eccedenza finisce in busta paga come imponibile.
    Caia — spostamento nello stesso Comune
    Caia si reca presso un cliente nello stesso Comune della sede. Non si tratta di trasferta in senso fiscale: l’eventuale indennità riconosciuta è imponibile per intero. Restano esenti, se documentati, i soli rimborsi delle spese di trasporto sostenute.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    La trasferta dentro il Comune della sede dà diritto all’indennità esente?
    No: solo la trasferta fuori dal Comune gode dell’esenzione dell’art. 51 TUIR. Per gli spostamenti nel Comune l’eventuale indennità è imponibile, salvi i rimborsi di trasporto documentati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 1031 Codice della Navigazione – Ufficio competente

    Art. 1031 Codice della Navigazione – Ufficio competente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

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