Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 63 L. 392/1978 – Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga

    Art. 63 L. 392/1978 – Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani

    Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell’articolo 58 non è aggiornato per gli effetti di cui all’articolo 24.

    Dall’inizio del terzo anno il canone di locazione è aggiornato in base alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.

    Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto: il 20 per cento dall’inizio del terzo anno; il 40 per cento dall’inizio del quarto anno; il 60 per cento dall’inizio del quinto anno; il 75 per cento dall’inizio del sesto anno.

    In ogni caso con l’integrale applicazione dell’equo canone l’aggiornamento di cui all’articolo 24 si applica nella intera misura ivi prevista

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Rottamazione quinquies per la partita IVA: anche i contributi INPS? esempio

    In sintesi

    • Contributi INPS affidati ad AdER dal 2000 al 2023 sono rottamabili
    • Si pagano solo i contributi dovuti piu’ le spese di procedura
    • Somme aggiuntive INPS e aggio di riscossione vengono interamente annullati
    • Esclusi i contributi derivanti da accertamento ispettivo o da verbali INL
    • Piano fino a 54 rate bimestrali: prima scadenza attesa intorno a luglio 2026

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 82-84 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 includono esplicitamente i contributi previdenziali INPS tra i carichi rottamabili, purche’ affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e non derivanti da accertamento; si paga solo il capitale previdenziale piu’ le spese, con annullamento delle somme aggiuntive e dell’aggio.

    Approfondimento normativo completo: Commi 82-84 LB 2026: rottamazione cartelle 2000-2023, 54 rate fi.

    Contributi INPS e rottamazione-quinquies: il quadro per la partita IVA

    Tra le novita’ di maggiore interesse per i titolari di partita IVA – artigiani, commercianti, professionisti iscritti alla Gestione Separata o alle casse ordinistiche convenzionate con INPS – c’e’ l’inclusione esplicita dei contributi previdenziali nel perimetro della rottamazione-quinquies. I commi 82-84 della Legge di Bilancio 2026 chiariscono che i debiti da omesso versamento di contributi INPS, affidati ad AdER nel periodo 2000-2023, possono essere definiti agevolmente esattamente come i debiti fiscali.

    Il risparmio concreto per chi ha posizioni contributive storicamente irrisolte puo’ essere notevole: le somme aggiuntive INPS – la componente sanzionatoria prevista dall’art. 116 della L. 388/2000, pari al 5,5 per cento del contributo mensile non versato, con cap annuo al 40 per cento del debito – vengono interamente annullate, insieme all’aggio di riscossione. Su carichi contributivi accumulatisi nel corso di anni, l’incidenza delle somme aggiuntive puo’ facilmente eguagliare o superare il capitale previdenziale originario.

    La condizione di esclusione piu’ rilevante riguarda i contributi accertati in via ispettiva: se il debito previdenziale deriva da un verbale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o da accertamento INPS successivo a ispezione, il carico non rientra nel perimetro agevolato, neppure se poi affidato ad AdER nel periodo 2000-2023. E’ quindi necessario verificare l’origine del debito prima di valutare l’adesione, distinguendo i ruoli da omessa dichiarazione e omesso versamento da quelli nati da accertamento.

    Checklist per la rottamazione dei contributi INPS

    • Il debito contributivo e’ stato affidato ad AdER tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023?
    • Il debito deriva da omesso versamento di contributi dichiarati, non da accertamento ispettivo?
    • Sono stati verificati nell’area riservata AdER i dati specifici del carico previdenziale?
    • E’ stata quantificata la componente di somme aggiuntive INPS per stimare il risparmio?
    • Si e’ accertato che non esistano giudizi pendenti sul carico che si intende rottamare?

    Caso 1: artigiano con contributi INPS omessi 2014-2018

    Scenario. Tizio, idraulico con partita IVA, ha omesso il versamento dei contributi INPS artigiani per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. I carichi sono stati affidati ad AdER progressivamente tra il 2016 e il 2020. Il debito complessivo affidato ammonta a 22.400 euro: contributi 14.000 euro, somme aggiuntive 5.600 euro (40% del cap annuo), aggio 2.800 euro.

    Come si legge in pratica. Tutti i carichi di Tizio rientrano nel perimetro temporale 2000-2023 e derivano da omesso versamento, non da accertamento ispettivo. Con la rottamazione-quinquies versera’ 14.000 euro di contributi piu’ le spese di procedura, con un risparmio di 8.400 euro (-37,5%). Il piano puo’ essere suddiviso in fino a 54 rate bimestrali: con rate uguali, la rata bimestrale sarebbe di circa 260 euro, un importo gestibile anche in una fase di ripresa dell’attivita’.

    Riepilogo caso Tizio

    • Contributi dovuti: 14.000 euro
    • Somme aggiuntive INPS annullate: 5.600 euro
    • Aggio annullato: 2.800 euro
    • Risparmio totale: 8.400 euro (-37,5%)
    • Rata bimestrale (54 rate): circa 260 euro

    Caso 2: commerciante con verbale INL del 2017

    Scenario. Caia, titolare di un negozio di abbigliamento, ha un debito INPS di 18.000 euro affidato ad AdER nel 2019, originato da un verbale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 2017 che aveva accertato lavoro irregolare e recuperato contributi evasi. Il debito comprende contributi 13.000 euro, sanzioni civili 3.900 euro, aggio 1.100 euro.

    Come si legge in pratica. Il debito di Caia non e’ rottamabile. Il comma 82 esclude espressamente i carichi nati da accertamento: un verbale INL costituisce accertamento ispettivo, quindi l’intero carico, pur essendo stato affidato ad AdER nel 2019 (nel perimetro temporale), non puo’ accedere alla definizione agevolata. Caia dovra’ valutare una rateizzazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973 oppure attendere eventuali misure specifiche per i debiti da accertamento ispettivo non ricompresi nella quinquies.

    Riepilogo caso Caia

    • Debito totale: 18.000 euro da verbale INL 2017
    • Rottamazione-quinquies: NON applicabile (origine da accertamento ispettivo)
    • Esclusione: comma 82 LB 2026 esclude i carichi da accertamento
    • Alternativa: rateizzazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973
    • Azione consigliata: consulenza con esperto previdenziale per valutare opzioni

    Caso 3: professionista iscritto alla Gestione Separata con omissioni 2010-2012

    Scenario. Sempronio, consulente informatico con partita IVA, non ha versato i contributi alla Gestione Separata INPS per gli anni 2010, 2011 e 2012. I carichi sono stati affidati ad AdER tra il 2013 e il 2014: contributi complessivi 8.200 euro, somme aggiuntive 3.280 euro, aggio 348 euro. Totale: 11.828 euro.

    Come si legge in pratica. I carichi di Sempronio rientrano pienamente nel perimetro: sono stati affidati nel 2013-2014, ben all’interno della finestra 2000-2023, e derivano da omesso versamento di contributi dichiarati, non da accertamento. Sempronio versera’ 8.200 euro di contributi piu’ le spese, con un risparmio di 3.628 euro (-30,7%). La Gestione Separata INPS rientra tra le gestioni previdenziali incluse nel comma 82, al pari di INPS artigiani e commercianti: non vi e’ distinzione tra le diverse gestioni ai fini della rottamazione-quinquies.

    Riepilogo caso Sempronio

    • Contributi Gestione Separata: 8.200 euro
    • Somme aggiuntive INPS annullate: 3.280 euro
    • Aggio annullato: 348 euro
    • Risparmio totale: 3.628 euro (-30,7%)
    • Gestione Separata: inclusa nel perimetro del comma 82 LB 2026

    Quando conviene una verifica

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    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    La rottamazione quinquies si applica anche ai contributi INPS delle partite IVA?

    Si’. I commi 82-84 della Legge di Bilancio 2026 includono esplicitamente i contributi previdenziali INPS tra i carichi rottamabili, purche’ siano stati affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e non derivino da accertamento ispettivo. Rientrano i contributi di artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione Separata da omesso versamento dichiarato.

    Le somme aggiuntive INPS vengono annullate con la rottamazione-quinquies?

    Si’, le somme aggiuntive previste dall’art. 116 della L. 388/2000 rientrano tra le componenti accessorie che la rottamazione-quinquies annulla integralmente. Il debitore paga solo il capitale contributivo piu’ le spese di procedura esecutiva.

    I contributi INPS accertati da un verbale ispettivo si possono rottamare?

    No. Il comma 82 esclude espressamente i carichi derivanti da accertamento. Un verbale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o un accertamento INPS post-ispezione configura un’origine da accertamento che rende il carico non rottamabile, anche se poi affidato ad AdER nel periodo 2000-2023.

    Quante rate si possono scegliere per rottamare i contributi INPS?

    Il piano massimo prevede fino a 54 rate bimestrali, con scadenza finale al 2035, le stesse condizioni previste per i carichi fiscali. Il numero minimo di rate e la percentuale iniziale saranno definiti da AdER con le istruzioni operative pubblicate nell’area riservata.

    La rottamazione-quinquies copre anche i contributi INPS degli anni precedenti al 2000?

    No. Il perimetro temporale fissato dal comma 82 inizia al 1° gennaio 2000: i carichi affidati ad AdER prima di tale data non possono essere inclusi nella definizione agevolata, indipendentemente dalla natura del debito.

  • Art. 62 L. 392/1978 – Canone dei contratti abitativi a proroga

    Art. 62 L. 392/1978 – Canone dei contratti abitativi a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell’articolo 58 dall’inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone e’ adeguato in relazione all’eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

    Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo’ essere aumentato a richiesta del locatore, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per cento all’anno per gli anni successivi della differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell’articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.

    Se il canone attualmente corrisposto e’ superiore a quello definito ai sensi dell’articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell’articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.

    Ove alcuni parametri, coefficienti o altri elementi necessari per la determinazione del canone a norma dell’articolo 12 non siano noti in tempo utile, gli adeguamenti del canone di locazione di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto di tutti gli altri elementi noti, salvo i conguagli che decorreranno in ogni caso dalle date di cui ai commi precedenti.

    Le parti possono liberamente concordare modalita’ diverse sempre che il canone definito non superi quello risultante dall’applicazione degli articoli 12 e 24.

  • Art. 61 L. 392/1978 – Acquirente dell’immobile locato

    Art. 61 L. 392/1978 – Acquirente dell’immobile locato

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani

    La facoltà di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell’articolo 59 non può essere esercitata da chi ha acquistato l’immobile per atto tra vivi finchè non siano decorsi almeno due anni dalla data dell’acquisto.

    Il termine è ridotto ad un anno se nei confronti dell’acquirente è in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosità ovvero se l’acquirente è cittadino emigrato in un paese straniero in qualità di lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi stabilmente.

    Quando l’immobile è stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui al primo comma si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull’immobile

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Art. 60 L. 392/1978 – Ripristino del rapporto e risarcimento del danno

    Art. 60 L. 392/1978 – Ripristino del rapporto e risarcimento del danno

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani

    Il provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile in conseguenza dell’esercizio da parte del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilità dell’immobile, non lo adibisca all’uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell’articolo 59, non inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali è stata rilasciata licenza o concessione.

    Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco.

    Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.00 a L. 2.00.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito l’immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III della presente legge

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Art. 59 L. 392/1978 – Recesso del locatore

    Art. 59 L. 392/1978 – Recesso del locatore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Nei casi di cui all’articolo precedente il locatore puo’ recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi: 1) quando abbia la necessita’, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado; 2) quando, volendo disporre dell’immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalita’ pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell’immobile per l’esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco; 3) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l’immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all’ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’appartamento stesso; 5) quando l’immobile locato sia di interesse artistico o storico, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell’immobile; 6) quando il conduttore puo’ disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante; 7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l’immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuita’; 8) quando il conduttore non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo.

    Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso della licenza o concessione e’ condizione per l’azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c) dell’articolo 29.

    Alla procedura per il rilascio dell’immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56.

  • Art. 58 L. 392/1978 – Contratti abitativi in corso soggetti a proroga

    Art. 58 L. 392/1978 – Contratti abitativi in corso soggetti a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell’articolo 1 con le seguenti decorrenze: a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952; b) dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963; c) dal 1 gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963.

  • Art. 57 L. 392/1978 – Esenzioni fiscali e onorari professionali

    Art. 57 L. 392/1978 – Esenzioni fiscali e onorari professionali

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le L. 600.000, nonche’ i provvedimenti di cui all’art. 44 sono esenti dall’imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta’. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

  • Corsi di lingua e certificazioni: sono detraibili?

    In sintesi

    • In genere no: i corsi di lingua privati autonomi non sono detraibili al 19%.
    • Eccezione scolastica: i corsi di lingua organizzati dalla scuola (deliberati dagli organi d’istituto) rientrano nelle spese di istruzione detraibili.
    • Limite di spesa: le spese di istruzione non universitaria danno diritto alla detrazione per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per ciascun alunno.
    • Sistema nazionale: la scuola deve appartenere al sistema nazionale di istruzione (legge n. 62/2000).
    • Pagamento tracciabile: dal 2020 la detrazione del 19% spetta solo se la spesa è pagata con metodo tracciabile (bonifico, carta, ecc.).

    Quando i corsi di lingua danno diritto alla detrazione

    Se hai iscritto tuo figlio a un corso di inglese o hai acquistato una certificazione linguistica, probabilmente ti sei chiesto se puoi detrarre la spesa nel 730. La risposta dipende da dove e come è organizzato il corso.

    Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello 730/2026 sono chiare: la detrazione del 19% sulle spese di istruzione riguarda le scuole che fanno parte del sistema nazionale di istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62). Rientrano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie, le secondarie di primo e secondo grado, sia statali sia paritarie senza scopo di lucro.

    I corsi organizzati direttamente dalla scuola e deliberati dagli organi d’istituto – anche se si svolgono fuori orario scolastico e senza obbligo di frequenza, come corsi di lingua e di teatro – sono espressamente indicati nelle istruzioni AdE come spese detraibili. I corsi di lingua offerti da enti privati autonomi (scuole di lingue, agenzie formative, piattaforme online) non rientrano invece in questa categoria e non sono detraibili.

    Le certificazioni linguistiche esterne (Cambridge, DELF, DELE e simili) non sono mai citate tra le spese ammesse: seguono la stessa regola dei corsi privati e in generale non sono detraibili, a meno che non siano organizzate o deliberate dall’istituto scolastico frequentato.

    Riepilogo: corsi di lingua detraibili o no
    Tipo di corso / spesa Detraibile? Limite
    Corso di lingua deliberato dalla scuola (organi d'istituto) Sì, cod. 12 Max 1.000 euro/alunno/anno
    Corso di lingua presso ente privato autonomo No
    Certificazione linguistica esterna (es. Cambridge) No (in generale)
    Mensa e gite scolastiche della stessa scuola Sì, cod. 12 Max 1.000 euro/alunno/anno
    Università statale/paritaria (anche lingue) Sì, cod. 13 Vedi limiti MIUR per ateneo

    Esempio pratico

    • Tizio ha un figlio iscritto alla scuola media statale. La scuola organizza un corso di inglese pomeridiano deliberato dal consiglio d’istituto al costo di 180 euro. Tizio paga con bonifico. La spesa è detraibile con codice 12: la detrazione del 19% vale 34,20 euro. Se invece Tizio iscrive il figlio a un corso di inglese di una scuola privata esterna, la spesa da 300 euro non è detraibile.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta di pagamento emessa dalla scuola (con causale e codice fiscale del genitore)
    • Estratto conto o ricevuta di bonifico (prova del pagamento tracciabile)
    • Delibera degli organi d’istituto che approva il corso (conservarla in caso di controllo)
    • Codice fiscale dell’alunno (figlio fiscalmente a carico o contribuente stesso)

    Caso 1 – Tizio e il corso di francese a scuola

    Scenario. Tizio ha una figlia di 14 anni iscritta al liceo classico statale. Il collegio dei docenti ha deliberato un corso di francese avanzato extracurricolare da 220 euro, pagato da Tizio con carta di credito.

    Come si applica. Il corso è organizzato dalla scuola e deliberato dagli organi d’istituto. Le istruzioni AdE includono espressamente i ‘corsi di lingua svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza’ tra le spese detraibili con codice 12. Tizio può indicare 220 euro nel quadro E (righi da E8 a E10, codice 12). La detrazione del 19% è pari a 41,80 euro, entro il limite di 1.000 euro annui per la figlia.

    In pratica

    • Conservare la ricevuta della scuola con causale ‘corso di lingua deliberato dal consiglio d’istituto’.
    • Il pagamento deve essere tracciabile: no contanti.
    • Il limite di 1.000 euro è per figlio: se la scuola addebita anche mensa o gite, si sommano tutte le spese fino al tetto.

    Caso 2 – Caio e la certificazione Cambridge privata

    Scenario. Caio, 30 anni, iscrive il figlio di 16 anni a una scuola di lingue privata per prepararlo all’esame B2 Cambridge. Paga 600 euro di corso e 80 euro di tassa d’esame all’ente certificatore.

    Come si applica. La scuola di lingue è un ente privato autonomo, non fa parte del sistema nazionale di istruzione. La certificazione è rilasciata da un ente esterno senza connessione con la scuola frequentata dal figlio. Né il corso né la certificazione rientrano tra le spese detraibili con codice 12. Caio non può indicare queste spese nel quadro E.

    In pratica

    • I 680 euro spesi non generano alcuna detrazione nel 730.
    • Non confondere le scuole private paritarie (che fanno parte del sistema nazionale) con gli enti di formazione linguistica privati (che non ne fanno parte).
    • Se il figlio frequenta una scuola statale o paritaria che organizza direttamente il corso di preparazione all’esame Cambridge, la situazione cambia: in quel caso la delibera degli organi d’istituto è il documento chiave.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I corsi di inglese online (Duolingo, Babbel, ecc.) sono detraibili?

    No. Le piattaforme online private non appartengono al sistema nazionale di istruzione e le spese non rientrano tra quelle detraibili con codice 12.

    Quanto si detrae per le spese scolastiche extrascolastiche?

    La detrazione è il 19% delle spese, per un massimo di 1.000 euro per alunno all’anno. L’agevolazione massima è quindi 190 euro per figlio.

    Il corso di lingua organizzato dalla scuola paritaria è detraibile?

    Sì, a condizione che la scuola faccia parte del sistema nazionale di istruzione (legge n. 62/2000) e che il corso sia deliberato dagli organi d’istituto.

    Posso detrarre il corso di lingua che ho fatto io stesso (adulto, fuori dalla scuola)?

    No. I corsi di lingua per adulti presso enti privati non rientrano nelle spese detraibili con codice 12. Sono detraibili solo i corsi universitari (codice 13) o quelli dentro il sistema scolastico.

    Cosa succede se pago in contanti il corso organizzato dalla scuola?

    La detrazione del 19% dal 2020 è subordinata al pagamento con metodo tracciabile. Se paghi in contanti, perdi il diritto alla detrazione, anche se il corso è in linea di principio ammissibile.

    Il corso di teatro deliberato dalla scuola è detraibile come quello di lingua?

    Sì. Le istruzioni AdE citano espressamente sia i corsi di lingua sia quelli di teatro tra le spese scolastiche extracurricolari detraibili, purché deliberati dagli organi d’istituto.

  • Art. 56 L. 392/1978 – Modalita’ per il rilascio dell’immobile

    Art. 56 L. 392/1978 – Modalita’ per il rilascio dell’immobile

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonche’ delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell’esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

    2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell’esecuzione non puo’ essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

    3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l’esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l’opposizione di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

    4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l’esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Art. 55 L. 392/1978 – Termine pagamento canoni scaduti e morosita’

    Art. 55 L. 392/1978 – Termine pagamento canoni scaduti e morosita’

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La morosita’ del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 puo’ essere sanata in sede giudiziale per non piu’ di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.

    Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice dinanzi a comprovate condizioni di difficolta’ del conduttore, puo’ assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.

    La morosita’ puo’ essere sanata, per non piu’ di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e’ di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, e’ conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficolta’.

    Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.

  • Art. 54 L. 392/1978 – Clausola compromissoria

    Art. 54 L. 392/1978 – Clausola compromissoria

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani

    È nulla la clausola con la quale le parti stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del canone siano decise da arbitri

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

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