Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Art. 80 L. 392/1978 – Uso diverso da quello pattuito
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Se il conduttore adibisce l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore puo’ chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione.
Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all’uso effettivo dell’immobile.
Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all’uso prevalente.
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani
È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.
In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge.
I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto
Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani
La spesa di lire 240 miliardi derivante dall’applicazione del presente titolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi nell’anno 1978, di lire 25 miliardi nell’anno 1979, di lire 35 miliardi nell’anno 1980, di lire 45 miliardi nell’anno 1981, di lire 55 miliardi nell’anno 1982 e di lire 65 miliardi nell’anno 1983.
All’onere di lire 15 miliardi relativo all’anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
Detrazione del 19 per cento sui premi pagati per assicurazioni che coprono il rischio di eventi calamitosi su unita’ immobiliari a uso abitativo.
Contratti dal 1 gennaio 2018: la detrazione riguarda le polizze stipulate a partire da quella data. I contratti dal 1 gennaio 2025 vanno indicati con il codice 54; quelli stipulati tra il 2018 e il 31 dicembre 2024 con il codice 43.
Solo immobili abitativi: la polizza deve essere relativa a un’unita’ immobiliare ad uso abitativo. Non spetta per immobili strumentali o ad uso commerciale.
Soglia di reddito: per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro la detrazione si riduce progressivamente fino ad azzerarsi a 240.000 euro.
Pagamento tracciabile obbligatorio: il premio deve essere pagato con strumenti tracciabili (bonifico, carta, bancomat) per aver diritto alla detrazione del 19 per cento.
Caso speciale al 90 per cento: se la polizza calamita’ e’ stipulata contestualmente alla cessione del credito Sismabonus al 110 per cento a un’impresa assicurativa, la detrazione sale al 90 per cento (codice 81).
Quando i premi della polizza casa diventano detraibili
Se hai stipulato una polizza assicurativa che copre la tua abitazione da terremoti, alluvioni, frane o altri eventi calamitosi, puoi portare in detrazione il 19 per cento del premio pagato nel 730/2026. L’agevolazione vale per i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2018 e riguarda le unita’ immobiliari ad uso abitativo.
La distinzione piu’ importante da fare riguarda la data del contratto. Se hai stipulato la polizza tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2024, usi il codice 43 nei righi da E8 a E10 del quadro E. Se invece il contratto e’ stato firmato dal 1 gennaio 2025 in poi, il codice e’ 54. In entrambi i casi la percentuale di detrazione resta al 19 per cento e le istruzioni applicabili sono le stesse.
C’e’ un caso speciale che vale la pena conoscere: se hai ceduto il credito relativo al Sismabonus al 110 per cento a un’impresa assicurativa e nello stesso momento hai stipulato una polizza calamita’, la detrazione su quei premi sale al 90 per cento, da indicare con il codice 81. Si tratta di una situazione specifica legata all’utilizzo del Superbonus e non riguarda i contratti assicurativi ordinari.
Come per quasi tutte le detrazioni del 19 per cento, anche questa richiede il pagamento tracciabile: il premio va saldato con bonifico, carta di credito, carta di debito o strumenti equivalenti. Il pagamento in contanti non consente la detrazione.
Tizio paga ogni anno 480 euro di premio per una polizza che assicura la sua abitazione principale da terremoti e alluvioni. Il contratto e’ stato stipulato nel 2023. Nel 730/2026 (redditi 2025) Tizio indica nel rigo E8 il codice 43 e l’importo di 480 euro. La detrazione del 19 per cento vale 91,20 euro di risparmio IRPEF diretto. Se lo stesso Tizio avesse stipulato la polizza nel gennaio 2025, avrebbe usato il codice 54 con identico calcolo.
Documenti necessari
Quietanza di pagamento del premio assicurativo (estratto conto, ricevuta bonifico o carta)
Contratto o polizza assicurativa che specifica che la copertura riguarda eventi calamitosi
Documentazione che indica che l’immobile assicurato e’ a uso abitativo
Eventuale Certificazione Unica con i codici onere 43 o 54 se il datore di lavoro ha gia’ considerato la spesa
Polizza calamita' su abitazione principale, contratto ante 2025
Scenario. Caio vive in zona sismica e nel 2022 ha stipulato una polizza che copre la sua prima casa da terremoti e alluvioni. Ogni anno paga 350 euro di premio, sempre con addebito automatico su carta di credito. Nel 2025 vuole portare in detrazione il premio pagato quell’anno.
Come si applica. Il contratto e’ stato stipulato nel 2022, quindi dopo il 1 gennaio 2018 e prima del 31 dicembre 2024: Caio deve usare il codice 43. Indica nel rigo E8: codice 43, importo 350 euro. La detrazione del 19 per cento vale 66,50 euro. Il pagamento automatico con carta di credito soddisfa il requisito della tracciabilita’.
In pratica
Verificare che il contratto sia stato stipulato dal 1 gennaio 2018 in poi.
Usare il codice 43 se il contratto e’ del 2018-2024, il codice 54 se e’ del 2025 o successivo.
Conservare la quietanza del premio e il contratto che indica la copertura da eventi calamitosi.
Polizza stipulata nel 2025 su seconda casa
Scenario. Sempronio possiede anche un appartamento al mare dove trascorre le vacanze. Nel marzo 2025 ha deciso di assicurarlo contro le alluvioni, pagando un premio annuo di 280 euro con bonifico. Si chiede se puo’ detrarre questo costo.
Come si applica. La detrazione riguarda le unita’ immobiliari ad uso abitativo e non e’ limitata alla sola abitazione principale: anche la seconda casa rientra, purche’ sia un immobile abitativo. Il contratto del 2025 va indicato con il codice 54. Sempronio inserisce nel rigo E8: codice 54, importo 280 euro. La detrazione del 19 per cento vale 53,20 euro. Il pagamento con bonifico e’ corretto.
In pratica
La detrazione vale per qualsiasi immobile ad uso abitativo, non solo per la prima casa.
Contratto del 2025: usare il codice 54 nel rigo E8-E10 del quadro E.
Il bonifico soddisfa il requisito del pagamento tracciabile.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Qual e' la percentuale di detrazione per i premi delle polizze calamita' sulla casa?
La detrazione ordinaria e’ pari al 19 per cento del premio pagato. Sale al 90 per cento solo nel caso speciale in cui la polizza sia stata stipulata contestualmente alla cessione del credito Sismabonus al 110 per cento a un’impresa assicurativa (codice 81).
Dal quando si puo' detrarre la polizza calamita' sull'abitazione?
La detrazione riguarda i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2018. I contratti precedenti a quella data non danno diritto alla detrazione.
Qual e' il codice da usare nel 730 per la polizza calamita'?
Si usa il codice 43 per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2024, e il codice 54 per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2025 in poi. Entrambi si inseriscono nei righi da E8 a E10 del quadro E.
Posso detrarre il premio di una polizza che assicura anche un immobile non abitativo?
No. La detrazione riguarda esclusivamente le unita’ immobiliari ad uso abitativo. Le polizze su immobili commerciali, uffici o magazzini non rientrano nell’agevolazione.
Il pagamento del premio in contanti e' detraibile?
No. Dal 2020 la detrazione del 19 per cento spetta solo se il pagamento avviene con strumenti tracciabili: bonifico, carta di credito, carta di debito, bancomat o simili. Il contante non consente la detrazione.
La detrazione si riduce se ho un reddito alto?
Si. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro la detrazione diminuisce progressivamente e si azzera al raggiungimento di 240.000 euro di reddito. Sotto i 120.000 euro spetta per intero.
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani
L’integrazione del canone di locazione consisterà nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all’80% per cento dell’aumento del canone di locazione conseguente all’applicazione dell’equo canone, secondo l’entità e le modalità definite dalla presente legge.
Il contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000.
Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo è fatto divieto di procedere alla sublocazione dell’immobile locato a pena di decadenza dal contributo medesimo
Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
Art. 76 L. 392/1978 – Ripartizione del fondo sociale
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Le regioni, con provvedimento del consiglio regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalita’ di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme cosi’ ripartite devono servire a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di locazione per i conduttori meno abbienti.
Di norma i comuni, nell’ambito degli stanziamenti assegnati, destineranno le somme secondo i seguenti criteri: a) il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all’importo di due pensioni minime INPS per la generalita’ dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti; b) al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i conduttori siano intestatari del contratto di affitto dell’alloggio, che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi; c) i conduttori abbiano ricevuto, per effetto dell’entrata in vigore della presente legge, richiesta di aumento del canone di locazione attualmente corrisposto.
Chi è tenuto al test: tutte le società di capitali devono compilare il prospetto RS del Modello Redditi SC, salvo le ipotesi di esclusione previste dalla legge.
Ricavi presunti: si applicano le percentuali di legge (art. 30, comma 1, L. 724/1994) ai valori medi triennali degli asset (partecipazioni/crediti, immobili, altre immobilizzazioni). Se i ricavi reali sono inferiori, la società è non operativa.
Reddito minimo IRES: la società di comodo dichiara un reddito non inferiore a quello calcolato con le percentuali di reddito presunto (art. 30, comma 3, L. 724/1994) sui beni posseduti nell’esercizio.
Maggiorazione IRES: le società non operative scontano una maggiorazione IRES del 10,5% ai sensi dell’art. 2, comma 36-quinquies, DL 138/2011.
Esclusioni e disapplicazioni: la legge prevede numerose cause di esclusione automatica (es. primo anno di vita, ISA con livello premiale, numero soci ≥ 50) e di disapplicazione su istanza o oggettiva.
Che cosa sono le società di comodo
Una società di comodo – termine tecnico per ‘società non operativa’ – è, nella sostanza, una società che sulla carta esiste ma non svolge un’attività economica reale in linea con il patrimonio che detiene. Il legislatore teme che alcune strutture societarie vengano usate non per fare impresa, ma per intestare beni (immobili, auto, barche) godendo di regimi fiscali vantaggiosi.
Per stanare queste situazioni, l’Agenzia delle Entrate impone ogni anno a tutte le società di capitali di compilare un prospetto di verifica (il quadro RS del Modello Redditi SC) che confronta i ricavi effettivamente conseguiti con quelli che la società ‘dovrebbe’ ottenere dai beni che possiede. È il cosiddetto test di operatività.
Se la società non supera il test, scatta un regime penalizzante: deve dichiarare almeno un reddito minimo prestabilito e paga l’IRES con una maggiorazione del 10,5% (art. 2, comma 36-quinquies, DL 138/2011). Capire come funziona il meccanismo permette di valutare per tempo se si è a rischio e, se del caso, di richiedere la disapplicazione della disciplina.
Test di operatività: categorie di asset e trattamento
RS120 – Immobili abitativi acquisiti/rivalutati nell'anno e nei due precedenti
6%
4,75%
RS121 – Altre immobilizzazioni (macchinari, impianti, ecc.)
15%
12%
RS122 – Immobili in comuni con pop. < 1.000 abitanti
1%
1%
Esempio pratico
Alfa SRL possiede in media (triennio) immobili per 1.000.000 euro e macchinari per 200.000 euro. I ricavi presunti sono: 1.000.000 × 6% = 60.000 euro + 200.000 × 15% = 30.000 euro, totale 90.000 euro. Se Alfa SRL ha incassato ricavi reali di soli 70.000 euro, non supera il test (70.000 < 90.000) ed è considerata non operativa. Il reddito minimo IRES sarà: 1.000.000 × 4,75% + 200.000 × 12% = 47.500 + 24.000 = 71.500 euro, da dichiarare anche se il reddito effettivo fosse inferiore.
Documenti necessari
Modello Redditi SC 2026 con quadro RS compilato (prospetto 17.22)
Bilancio dell’esercizio e dei due precedenti (valori medi degli asset)
Estratti conto e documentazione dei ricavi effettivi triennali
Eventuale istanza di interpello probatorio (comma 4-bis art. 30 L. 724/1994)
Provvedimento di disapplicazione (se già ottenuto in anni precedenti)
Caso 1 – Alfa SRL con immobile di pregio: test non superato
Scenario. Alfa SRL è stata costituita tre anni fa e possiede un appartamento acquistato per 800.000 euro, concesso in uso a un amministratore a un canone simbolico. Nel triennio i ricavi medi ammontano a 20.000 euro l’anno.
Come si applica. I ricavi presunti sull’immobile sono 800.000 × 6% = 48.000 euro. Alfa SRL ha ricavi reali di 20.000 euro: non supera il test. Deve dichiarare il reddito minimo calcolato su 800.000 × 4,75% = 38.000 euro, e paga l’IRES ordinaria più la maggiorazione del 10,5%. Non può riportare le perdite fiscali agli esercizi successivi per abbattere il reddito minimo.
In pratica
Alfa SRL finisce nel regime delle società di comodo e deve dichiarare almeno 38.000 euro di reddito imponibile, indipendentemente dal risultato contabile.
La maggiorazione IRES del 10,5% si applica sull’imponibile, aggravando ulteriormente il carico fiscale.
L’uso del bene sotto al valore di mercato può anche generare reddito diverso tassabile in capo all’amministratore utilizzatore (art. 67, comma 1, lett. h-ter TUIR).
Caso 2 – Beta SRL: esclusione automatica grazie agli ISA
Scenario. Beta SRL è una piccola impresa di servizi di pulizia con ricavi reali di 150.000 euro. Compila il modello ISA e ottiene un livello di affidabilità che le dà accesso al beneficio premiale di cui all’art. 9-bis, comma 11, lett. c), DL 50/2017.
Come si applica. In base al codice 11 della casella ‘Esclusione’ (rigo RS116), Beta SRL non è tenuta ad applicare la disciplina delle società non operative per il periodo d’imposta in corso. Barra la casella di esclusione con il codice 11 e non compila il resto del prospetto.
In pratica
Il raggiungimento del livello ISA che dà diritto al beneficio premiale esclude automaticamente la disciplina delle società di comodo per quell’anno.
La stessa esclusione vale per le società che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) con i relativi benefici premiali.
Beta SRL non deve calcolare né ricavi presunti né reddito minimo: per quell’anno è del tutto fuori dalla disciplina.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Quali società devono compilare il test di operatività?
Tutte le società di capitali (SRL, SPA, SApA) soggette a IRES, salvo le cause di esclusione previste dalla legge (primo periodo di imposta, società quotate o loro controllate, società con almeno 50 soci, ISA con livello premiale, start-up innovative, ecc.).
Come si calcola il reddito minimo delle società di comodo?
Si applicano le percentuali stabilite dall’art. 30, comma 3, L. 724/1994 ai valori dei beni posseduti nell’esercizio (non la media triennale, che serve solo per il test di superamento). Il risultato è il reddito minimo da dichiarare.
Cosa succede se la società non supera il test?
Deve dichiarare almeno il reddito minimo, non può usare le perdite pregresse per azzerarlo (se non per la parte eccedente il minimo), e paga l’IRES ordinaria più la maggiorazione del 10,5% ai sensi dell’art. 2, comma 36-quinquies, DL 138/2011.
Si può chiedere di non applicare la disciplina?
Sì. La società può presentare un’istanza di interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate documentando le ragioni oggettive per cui non ha raggiunto i ricavi presunti (es. immobile inagibile, mercato sfavorevole). In alternativa, alcune cause di disapplicazione sono automatiche (oggettive).
I valori degli asset si prendono dall'ultimo bilancio?
No: vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. I beni acquisiti o ceduti in corso d’anno vanno ragguagliati al periodo di possesso.
Le perdite fiscali si possono usare per abbattere il reddito minimo?
Solo in parte: le perdite possono ridurre unicamente la parte di reddito che eccede il reddito minimo. Non possono mai portare il reddito dichiarato al di sotto di quel livello (art. 30, comma 3, L. 724/1994).
Art. 75 L. 392/1978 – Istituzione del fondo sociale
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo sociale per l’integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.
Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281 , e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma disponibile.
Le proposte del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive
Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
Art. 74 L. 392/1978 – Rinvio alle disposizioni processuali
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Le disposizioni degli artt. da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I (locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione) e II (locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione) del presente titolo.
Art. 73 L. 392/1978 – Norme applicabili ai contratti commerciali storici
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e, ferme restando le scadenze convenzionali, nell’articolo 71 il locatore puo’ recedere in base ai motivi di cui all’articolo 29 e con il preavviso di cui all’articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 29 tale facolta’ e’ riconosciuta soltanto ove ricorra la necessita’ del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio.
Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39 nonche’ quelle dell’articolo 69, settimo, ottavo e nono comma.
Art. 72 L. 392/1978 – Mutamento della destinazione d’uso
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevedere, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell’immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.
Art. 71 L. 392/1978 – Contratti commerciali in corso non a proroga
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta disposizione, il periodo di locazione gia’ trascorso dall’inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.
La durata non puo’ comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto.
Il canone potra’ essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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