Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 15 D.Lgs. 81/2015 – Forma e comunicazioni lavoro intermittente

    Art. 15 D.Lgs. 81/2015 – Forma e comunicazioni lavoro intermittente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

    a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto ai sensi dell’articolo 13;

    b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;

    c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita;

    d) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;

    e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;

    f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

    2. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

  • Art. 14 D.Lgs. 81/2015 – Divieti lavoro intermittente

    Art. 14 D.Lgs. 81/2015 – Divieti lavoro intermittente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro intermittente non può essere stipulato:

    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

    b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

    c) da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

  • Art. 13 D.Lgs. 81/2015 – Definizione e casi lavoro intermittente

    Art. 13 D.Lgs. 81/2015 – Definizione e casi lavoro intermittente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

    2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.

    3. Per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro sono ammessi contratti di lavoro intermittente per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

  • Art. 12 D.Lgs. 81/2015 – Part-time nelle amministrazioni pubbliche

    Art. 12 D.Lgs. 81/2015 – Part-time nelle amministrazioni pubbliche

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute nell’articolo 6, commi 4 e 5, e nell’articolo 10, salvo che la disciplina ivi prevista risulti già garantita dalla contrattazione collettiva del comparto di riferimento.

  • Quadro E del 730: oneri detraibili e deducibili spiegati

    In sintesi

    • Detrazione = sconto sull’imposta: riduce direttamente l’Irpef dovuta (es. 19% per le spese sanitarie).
    • Deduzione = riduzione del reddito: abbassa la base imponibile su cui si calcola l’imposta (es. contributi previdenziali).
    • Incapienza: se la detrazione supera l’imposta dovuta, la parte eccedente va persa (salvo eccezioni per patologie esenti e canoni di locazione).
    • Pagamento tracciabile: dal 2020 la maggior parte delle detrazioni al 19% spetta solo se la spesa è pagata con strumenti tracciabili (bonifico, carta, ecc.).
    • Riordino delle detrazioni: dal 2025, chi ha un reddito superiore a 75.000 euro subisce un tetto complessivo alle detrazioni, calcolato in base al reddito e al numero di figli a carico.
    • Familiari a carico: alcune spese danno diritto alla detrazione anche se sostenute per un familiare fiscalmente a carico.

    Cosa sono gli oneri e come funzionano nel 730

    Quando compili il Modello 730, nel Quadro E (chiamato Quadro RP nel Modello Redditi PF) indichi tutte le spese sostenute nel 2025 che ti permettono di pagare meno tasse. Si tratta di due meccanismi distinti: le detrazioni e le deduzioni. Capire la differenza ti aiuta a non perdere agevolazioni e a compilare correttamente il modulo.

    La detrazione riduce direttamente l’imposta che devi pagare. In pratica, se hai diritto a una detrazione del 19% su 1.000 euro di spese, l’imposta scende di 190 euro. Se l’imposta dovuta fosse inferiore a 190 euro (si dice che la detrazione ‘non trova capienza’), la parte in eccesso va persa: il fisco non ti rimborsa la differenza. Fa eccezione la detrazione per i canoni di locazione, che in alcuni casi viene rimborsata anche se supera l’imposta.

    La deduzione invece abbassa il reddito su cui si calcola l’Irpef. Se deduci 1.000 euro di contributi previdenziali, il tuo reddito imponibile scende di 1.000 euro e l’imposta diminuisce in proporzione all’aliquota che si applica a quella fascia di reddito. Il vantaggio effettivo dipende quindi dall’aliquota marginale Irpef: per chi è in una fascia alta, la deduzione vale di piu’.

    Dal 2025 entra in vigore una novita’ importante: il riordino delle detrazioni. Se il tuo reddito complessivo supera 75.000 euro, le detrazioni (escluse quelle sanitarie e quelle forfetarie) vengono sommate e confrontate con un massimale calcolato in base al reddito e al numero di figli a carico. Il massimale si ricava applicando un coefficiente a un ‘importo base’ che varia a seconda della fascia di reddito. Per i redditi tra 75.001 e 120.000 euro le detrazioni spettano per intero sull’ammontare ammesso; per i redditi tra 120.001 e 240.000 euro si applica una riduzione progressiva fino ad azzerarsi a 240.000 euro.

    Principali voci del Quadro E: aliquote e limiti
    Voce di spesa Tipo agevolazione Aliquota / Limite
    Spese sanitarie generali Detrazione 19% sulla parte che supera 129,11 euro
    Spese sanitarie per persone con disabilita' Detrazione 19% sull'intero importo
    Interessi mutuo ipotecario abitazione principale Detrazione 19% su max 4.000,00 euro
    Interessi prestiti/mutui agrari di conduzione Detrazione 19% entro i redditi dei terreni dichiarati
    Spese veterinarie Detrazione 19% sulla parte che supera 129,11 euro, max 550 euro
    Contributi previdenziali obbligatori e volontari Deduzione Intero importo versato
    Contributi previdenza complementare Deduzione Fino a 5.164,57 euro
    Contributi per addetti domestici (colf, badanti) Deduzione Fino a 1.549,37 euro
    Assegno periodico all'ex coniuge Deduzione Importo stabilito dal giudice (escluso mantenimento figli)
    Erogazioni a ONLUS/ETS Deduzione o detrazione Fino al 10% del reddito complessivo (deduzione) o 30% (detrazione)

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito da lavoro dipendente di 35.000 euro e ha sostenuto nel 2025: 800 euro di spese sanitarie, 1.200 euro di interessi sul mutuo della casa dove abita, 400 euro di contributi volontari alla propria cassa pensionistica. Le spese sanitarie danno una detrazione del 19% sulla parte che supera 129,11 euro: (800 – 129,11) x 19% = circa 127 euro di risparmio d’imposta. Gli interessi sul mutuo danno una detrazione del 19% su 1.200 euro: 228 euro di risparmio. I 400 euro di contributi volontari sono invece deducibili dal reddito: il reddito imponibile scende a 34.600 euro e l’Irpef si riduce in proporzione all’aliquota applicabile. Tutto viene calcolato automaticamente dal Caf o dal professionista tramite il modello 730-3.

    Documenti necessari

    • Scontrini ‘parlanti’ o fatture per spese sanitarie (con codice fiscale e natura del prodotto)
    • Contratto di mutuo e dichiarazione della banca con gli interessi passivi pagati nel 2025
    • Certificazione Unica del datore di lavoro (punti da 341 a 352 per gli oneri detraibili)
    • Ricevute di versamento per contributi previdenziali volontari
    • Estratti conto o ricevute di bonifico per spese pagate con strumenti tracciabili
    • Attestati di versamento per contributi a forme pensionistiche complementari

    Chi ha redditi bassi e molte spese sanitarie

    Scenario. Caio, pensionato con un reddito di 14.000 euro, ha sostenuto 2.000 euro di spese sanitarie nel 2025, di cui 500 euro per farmaci acquistati in farmacia con scontrino parlante e il resto per visite specialistiche pagate con bonifico.

    Come si applica. La detrazione del 19% si applica sulla parte delle spese sanitarie che supera 129,11 euro: (2.000 – 129,11) x 19% = circa 355 euro di risparmio d’imposta. Caio deve indicare l’importo nel rigo E1 del quadro E. Poiche’ le spese superano 129,11 euro, il calcolo viene fatto automaticamente dal Caf. I farmaci sono detraibili solo se lo scontrino riporta il codice fiscale di Caio e la natura del prodotto.

    In pratica

    • Conserva tutti gli scontrini parlanti dei farmaci: devono riportare codice fiscale e natura del prodotto.
    • Le visite pagate con bonifico o carta sono documentate dall’estratto conto, che prova il pagamento tracciabile.
    • Se l’imposta dovuta fosse inferiore alla detrazione calcolata, la parte eccedente va persa (incapienza).

    Chi ha reddito superiore a 75.000 euro e subisce il riordino delle detrazioni

    Scenario. Sempronia e’ un dirigente con un reddito complessivo di 95.000 euro e nessun figlio a carico. Nel 2025 ha pagato spese di istruzione universitaria per 3.000 euro, contributi a una societa’ sportiva dilettantistica per 1.500 euro e abbonamento al trasporto pubblico per 250 euro.

    Come si applica. Sempronia rientra nel ‘riordino delle detrazioni’ previsto dalla legge di Bilancio 2025 (art. 16-ter TUIR). Le sue spese (escluse quelle sanitarie) vengono sommate e confrontate con un massimale che dipende dal reddito e dal numero di figli. Poiche’ non ha figli, il massimale e’ piu’ basso. Il Caf calcola automaticamente quante detrazioni puo’ effettivamente usare. Le spese sanitarie restano invece fuori dal riordino e seguono le regole ordinarie.

    In pratica

    • Se il reddito supera 75.000 euro, non e’ detto che si possa detrarre tutto: il tetto varia con reddito e figli a carico.
    • Le spese sanitarie sono sempre escluse dal tetto e si detraggono con le regole normali.
    • Il Caf o il professionista applicano il riordino automaticamente sul modello 730-3.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e' la differenza tra detrazione e deduzione?

    La detrazione riduce direttamente l’imposta da pagare (es. 19% sulle spese sanitarie). La deduzione riduce invece il reddito su cui si calcola l’imposta, come i contributi previdenziali. Il risparmio effettivo dipende dalla propria aliquota Irpef.

    Cosa succede se la detrazione e' maggiore dell'imposta dovuta?

    La parte di detrazione che supera l’imposta va persa: il fisco non rimborsa la differenza. Fa eccezione la detrazione per canoni di locazione, che in alcuni casi viene rimborsata. Le spese per patologie esenti hanno una regola speciale di trasferimento al familiare che ha sostenuto la spesa.

    Le spese vanno pagate in modo tracciabile per avere la detrazione?

    Si’, dal 2020 la maggior parte delle detrazioni al 19% spetta solo se la spesa e’ stata pagata con bonifico, carta di debito o credito, assegno o altri sistemi tracciabili. Sono escluse dall’obbligo le spese per farmaci e dispositivi medici e quelle per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o accreditate al SSN.

    Posso detrarre le spese sostenute per un familiare a carico?

    Si’. Molte spese, come quelle sanitarie, le spese di istruzione, i premi assicurativi e i contributi previdenziali, danno diritto alla detrazione o deduzione anche se sostenute nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico. Il documento di spesa deve essere intestato al contribuente o al familiare a carico.

    Che cos'e' il riordino delle detrazioni introdotto nel 2025?

    E’ un tetto complessivo alle detrazioni per chi ha un reddito superiore a 75.000 euro. Esclude le spese sanitarie e quelle forfetarie. L’ammontare massimo detraibile dipende dal reddito e dal numero di figli fiscalmente a carico. Per redditi tra 120.001 e 240.000 euro si applica anche una riduzione progressiva delle detrazioni stesse.

    Dove si indicano le spese nel modulo 730?

    Nel Quadro E. La Sezione I (righi da E1 a E14) raccoglie le spese che danno detrazione (19%, 26%, 30%, 35%, 90%). La Sezione II (righi da E21 a E36) raccoglie gli oneri deducibili come contributi previdenziali, assegno al coniuge e contributi per colf e badanti. Le sezioni successive riguardano ristrutturazioni, risparmio energetico e canoni di locazione.

  • Art. 11 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina previdenziale part-time

    Art. 11 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina previdenziale part-time

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. In materia previdenziale e assistenziale, il trattamento del lavoratore a tempo parziale è disciplinato dai principi di non discriminazione e di proporzionalità.

  • Art. 10 D.Lgs. 81/2015 – Sanzioni per lavoro part-time

    Art. 10 D.Lgs. 81/2015 – Sanzioni per lavoro part-time

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 4, comma 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione dovuta nella misura che il giudice determina avendo riguardo alla gravità della violazione.

    2. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro può procedere all’azione disciplinare nei confronti del medesimo e, nei casi più gravi, può anche risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

  • Art. 9 D.Lgs. 81/2015 – Criteri di computo part-time

    Art. 9 D.Lgs. 81/2015 – Criteri di computo part-time

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per eccedenza per la frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.

  • Art. 8 D.Lgs. 81/2015 – Trasformazione del rapporto di lavoro

    Art. 8 D.Lgs. 81/2015 – Trasformazione del rapporto di lavoro

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    2. Il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Successive trasformazioni sono ammesse in presenza di aggravamento delle condizioni di salute o qualora la persona, dopo la guarigione, si trovi ad affrontare per la prima volta un’altra patologia tra quelle indicate nel presente comma.

    3. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cui sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, il lavoratore ha diritto a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

    4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il datore di lavoro è tenuto a dare assistenza al lavoratore nel reperimento di soluzioni di orario idonee a favorire la conciliazione.

    5. Il lavoratore che ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in base al rapporto di lavoro a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle trasformazioni a tempo pieno rispetto alle assunzioni effettuate dal datore di lavoro per l’esecuzione di mansioni di pari livello e categoria legale. Nei casi di cui al presente comma, la scelta tra i lavoratori che hanno manifestato la volontà di tornare a tempo pieno è operata in base ai criteri fissati dai contratti collettivi o, in mancanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in quanto compatibile.

  • Diritto d’immagine e 730: come si dichiarano i compensi

    In sintesi

    • Opere dell’ingegno: il diritto d’immagine, se tutelato come opera dell’ingegno, rientra nei compensi da utilizzazione economica previsti dalle istruzioni AdE al quadro D.
    • Autore o cessionario: il trattamento fiscale cambia a seconda che il compenso lo riceva l’autore (o il soggetto ritratto) oppure chi ha acquistato il diritto a titolo oneroso o lo ha ricevuto a titolo gratuito.
    • Rigo D3, codice 1: i proventi da utilizzazione economica di opere dell’ingegno percepiti dall’autore stesso sono dichiarati nel rigo D3 con codice 1; spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento (40 per cento se eta inferiore a 35 anni).
    • Rigo D4, codice 6: se il diritto e stato acquistato a titolo oneroso da terzi, il compenso va nel rigo D4 con codice 6 e la riduzione forfetaria e del 25 per cento; chi lo ha ricevuto a titolo gratuito dichiara l’intero importo senza riduzioni.
    • Certificazione Unica: se il committente e un sostituto d’imposta, il compenso appare nella CU con causale ‘B’ (autore/inventore) o ‘L’/’L1’ (avente causa); il rigo di destinazione dipende dalla causale.
    • Attivita abituale: se lo sfruttamento del diritto d’immagine e la tua attivita principale o abituale, il 730 non e il modello corretto.

    Diritto d'immagine: autore o cessionario? Conta per il fisco

    Uno sportivo che autorizza l’uso della propria immagine su un prodotto, un influencer che cede i diritti su un suo contenuto, un fotografo che vende i diritti di sfruttamento delle proprie foto: tutti questi casi hanno in comune la cessione o lo sfruttamento di un diritto. Ma il regime fiscale dipende molto da chi riceve il compenso e a che titolo.

    Le istruzioni ufficiali al modello 730/2026 distinguono chiaramente due percorsi. Se sei tu l’autore (o il soggetto cui appartiene il diritto) e il compenso deriva dalla utilizzazione economica della tua opera o immagine, dichiari nel rigo D3 del quadro D con codice 1 e benefici di una riduzione forfetaria. Se invece hai acquistato il diritto da qualcun altro (o lo hai ricevuto per successione/donazione), usi il rigo D4 con codice 6.

    La distinzione autore/cessionario non e solo formale: cambia il rigo da compilare, l’aliquota di riduzione e in alcuni casi la misura dell’imponibile. Ecco come orientarsi.

    Diritti d'immagine e opere ingegno: dove dichiarare
    Chi percepisce il compenso Rigo Riduzione forfetaria
    Autore / soggetto del diritto (causale CU: B) D3, codice 1 25% (40% se eta < 35 anni)
    Avente causa a titolo gratuito (erede/legatario) – causale CU: L D4, codice 6 Nessuna – dichiara intero importo
    Acquirente a titolo oneroso dei diritti – causale CU: L1 D4, codice 6 25% forfetario sull'importo percepito
    Attivita abituale di sfruttamento dei diritti (artista/professionista) Non modello 730 – Redditi PF Regime professionale

    Esempio pratico

    • Tizio, 28 anni, e un calciatore dilettante. Una societa sportiva gli corrisponde 3.000 euro per l’uso della sua immagine in materiale promozionale. La societa emette la CU con causale B. Tizio dichiara i 3.000 euro nel rigo D3, codice 1. Poiche ha meno di 35 anni, il soggetto che presta assistenza fiscale applica la riduzione del 40 per cento: l’imponibile effettivo e 1.800 euro (3.000 x 60%). Se Tizio avesse 40 anni, la riduzione sarebbe del 25 per cento e l’imponibile sarebbe 2.250 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica (CU) rilasciata dal committente (sostituto d’imposta) con indicazione della causale
    • Contratto di cessione o licenza del diritto d’immagine o dell’opera dell’ingegno
    • Ricevute o fatture dei compensi percepiti (se il committente non e sostituto d’imposta)
    • Documentazione del costo di acquisto del diritto (per chi ha acquistato a titolo oneroso)
    • Atto di successione o donazione (per chi ha ricevuto il diritto a titolo gratuito)

    Tizio cede i diritti sulla sua immagine a un'azienda pubblicitaria

    Scenario. Tizio, 42 anni, e un ex sportivo. Un’azienda gli corrisponde 5.000 euro per usare la sua immagine in uno spot. L’azienda opera come sostituto d’imposta e rilascia CU con causale B.

    Come si applica. Tizio dichiara nel rigo D3, codice 1, l’importo di 5.000 euro (lordo, come indicato nella CU). La riduzione forfetaria del 25 per cento viene applicata automaticamente dal CAF o dal sostituto che presta assistenza: l’imponibile diventa 3.750 euro. Le ritenute indicate nella CU vanno nel rigo D3, colonna 3.

    In pratica

    • Rigo D3, codice 1 in colonna 1, importo lordo 5.000 euro in colonna 2.
    • Colonna 3: ritenute indicate nella CU.
    • La riduzione del 25% e applicata automaticamente dal soggetto che presta assistenza fiscale.

    Caio ha acquistato i diritti sull'immagine di un personaggio pubblico e li sfrutta

    Scenario. Caio ha acquistato a titolo oneroso, anni fa, i diritti di sfruttamento dell’immagine di un personaggio dello spettacolo. Nel 2025 cede a una rivista il diritto di utilizzo per 2.000 euro.

    Come si applica. Caio non e l’autore/soggetto del diritto, ma l’acquirente a titolo oneroso: deve usare il rigo D4, codice 6. Secondo le istruzioni AdE, chi ha acquistato a titolo oneroso deve dichiarare l’importo percepito ridotto forfetariamente del 25 per cento. Caio indica 2.000 euro in colonna 4 del rigo D4: il soggetto che presta assistenza applica la riduzione del 25% portando l’imponibile a 1.500 euro.

    In pratica

    • Rigo D4, codice 6 in colonna 3, importo 2.000 euro in colonna 4.
    • La riduzione forfetaria del 25% e applicata automaticamente.
    • Conservare il contratto originale di acquisto del diritto come prova del titolo oneroso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove dichiaro nel 730 i compensi per la cessione del mio diritto d'immagine?

    Se sei tu il soggetto del diritto (l’autore o la persona ritratta), usi il rigo D3 con codice 1 del quadro D. Se hai acquistato il diritto da altri, usi il rigo D4 con codice 6.

    Spetta una riduzione sull'importo da dichiarare?

    Si. Per il rigo D3 codice 1, la riduzione forfetaria e del 25 per cento (40 per cento se hai meno di 35 anni). Per il rigo D4 codice 6, chi ha acquistato a titolo oneroso ha diritto alla riduzione del 25 per cento; chi ha ricevuto il diritto gratuitamente (erede, legatario) dichiara l’intero importo senza riduzioni.

    Come trovo la causale giusta nella Certificazione Unica?

    Guarda il punto 1 ‘Causale’ della CU rilasciata dal committente. Causale B indica i compensi da opere dell’ingegno percepiti dall’autore (rigo D3, codice 1). Causali L e L1 indicano i compensi percepiti da aventi causa (rigo D4, codice 6).

    Se lo sfruttamento del diritto d'immagine e la mia attivita principale, posso usare il 730?

    No. Se si tratta di attivita abituale e professionale, i redditi vanno dichiarati come redditi da lavoro autonomo nel modello Redditi PF, non nel 730.

    Cosa succede se il committente non e un sostituto d'imposta e non emette CU?

    Devi comunque dichiarare il compenso nel quadro D in base alla tua qualita (autore o cessionario). In assenza di ritenute, la colonna ritenute resta vuota. Conserva il contratto e la ricevuta del pagamento.

  • Art. 7 D.Lgs. 81/2015 – Trattamento del lavoratore a tempo parziale

    Art. 7 D.Lgs. 81/2015 – Trattamento del lavoratore a tempo parziale

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

  • Art. 6 D.Lgs. 81/2015 – Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Art. 6 D.Lgs. 81/2015 – Lavoro supplementare e clausole elastiche

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendo come tali le prestazioni lavorative svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 5, nel limite del 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove ricorrano comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

    2. Le prestazioni supplementari sono retribuite con una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti, pari al 15 per cento, ovvero nella misura stabilita dai contratti collettivi.

    3. Il lavoro straordinario è ammesso nei contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto, per le sole giornate in cui la prestazione è a tempo pieno.

    4. I contratti collettivi stabiliscono le condizioni e le modalità che consentono al datore di lavoro di modificare, in aumento o in diminuzione, la collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole elastiche), ovvero di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa. In caso di mancanza o di carenza di disciplina collettiva, le clausole elastiche possono essere stipulate avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il lavoratore può in ogni caso farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

    5. Le clausole elastiche prevedono in ogni caso:

    a) le condizioni e le ragioni che consentono l’esercizio del potere di variazione della collocazione temporale e dell’orario;

    b) un preavviso, a favore del lavoratore, di due giorni lavorativi, salva diversa intesa tra le parti;

    c) il diritto del lavoratore a una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi indiretti e differiti, pari al 15 per cento, ovvero la misura stabilita dai contratti collettivi.

    6. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    7. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.