Art. 54 TUIR – Determinazione del reddito di lavoro autonomo (1)
In vigore dal 18/06/2025
Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 1
Nota:(1) il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 5, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192; tale disposizione si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 192/2024. Per l’ulteriore modifica incompatibile col presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e la relativa applicabilità vedi l’ art. 1, commi 81, lett. b) , 82 e 83, L. 30 dicembre 2024, n. 207 .
“1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni e’ costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attivita’ artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attivita’, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attivita’ e per i servizi a essi connessi.
2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.(1)
3. Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale.
3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e societa’ che esercitano un’attivita’ artistica o professionale, ivi comprese quelle in societa’ tra professionisti e in altre societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi.”
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(1) Comma inserito dall’art. 1 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84; tale disposizione si applica anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 18 giugno 2025, ai sensi di quanto disposto, rispettivamente, dall’art. 1, commi 4 e 5, del citato D.L. n. 84/2025.