Autore: Andrea Marton

  • Art. 65 L. 354/1975 – Istituti per infermi e minorati

    Art. 65 L. 354/1975 – Istituti per infermi e minorati

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.
    A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

  • Art. 15 L. 40/2004 – Relazione al Parlamento

    Art. 15 L. 40/2004 – Relazione al Parlamento

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. L’Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell’articolo 11, comma 5, sull’attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

    2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull’attuazione della presente legge.

  • Art. 158 D.Lgs. 174/2016 – Difesa delle pubbliche amministrazioni

    Art. 158 D.Lgs. 174/2016 – Difesa delle pubbliche amministrazioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

    2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell’ articolo 417-bis del codice di procedura civile, nonché quella dell’articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.

  • Art. 243 CPI – (Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca)

    Art. 243 CPI – (Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall’ articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 , dal testo originario dell’articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

  • Art. 15-ter D.Lgs. 28/2010 – Condizioni reddituali per l’ammissione

    Art. 15-ter D.Lgs. 28/2010 – Condizioni reddituali per l’ammissione

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . (9) 10

  • Art. 132 L. 689/1981 – Modificazioni dell’ articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l’applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza

    Art. 132 L. 689/1981 – Modificazioni dell’ articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l’applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Dopo l'ultimo comma dell' articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi: "Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

  • Art. 153 RD 12/1941

    Art. 153 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 144 TULPS – Stranieri: espulsione (abrogato)

    Art. 144 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286

  • Art. 54 TUIR: Determinazione del reddito di lavoro autonomo

    Art. 54 TUIR: Determinazione del reddito di lavoro autonomo

    Art. 54 TUIR – Determinazione del reddito di lavoro autonomo (1)

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 1

    Nota:(1) il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 5, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192; tale disposizione si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 192/2024. Per l’ulteriore modifica incompatibile col presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e la relativa applicabilità vedi l’ art. 1, commi 81, lett. b) , 82 e 83, L. 30 dicembre 2024, n. 207 .

    “1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni e’ costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attivita’ artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attivita’, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

    2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

    a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;

    b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;

    c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attivita’ e per i servizi a essi connessi.

    2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.(1)

    3. Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

    3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale.

    3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e societa’ che esercitano un’attivita’ artistica o professionale, ivi comprese quelle in societa’ tra professionisti e in altre societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi.”

    ______________________________

    (1) Comma inserito dall’art. 1 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84; tale disposizione si applica anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 18 giugno 2025, ai sensi di quanto disposto, rispettivamente, dall’art. 1, commi 4 e 5, del citato D.L. n. 84/2025.