Autore: Andrea Marton

  • Art. 128 octies T.U.B.: Incompatibilità

    Art. 128 octies T.U.B.: Incompatibilità

    Art. 128 octies T.U.B. – Incompatibilita’ (1).

    In vigore dal 01/07/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. E’ vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi.

    1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilita’ con l’esercizio dell’attivita’ di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis (2).

    2. I collaboratori di agenti in attivita’ finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attivita’ a favore di piu’ soggetti iscritti.”

    (1) Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

    (2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 6 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 283 D.Lgs. 209/2005 – Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

    Art. 283 D.Lgs. 209/2005 – Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell' articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE , o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati; 70 c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; 70 d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

    2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose. 70

    3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 128 e agli atti delegati di adeguamento all'IPCA adottati dalla Commissione europea.

    70

    5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

    5-bis. Nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto al regresso per l'importo pagato nei confronti dell'impresa.

    70

  • Art. 276 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione coatta amministrativa dell’ultima società controllante italiana

    Art. 276 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione coatta amministrativa dell’ultima società controllante italiana

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo.

    2. La liquidazione coatta amministrativa della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS siano di eccezionale gravità.

    3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo controllate italiane, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'IVASS può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.

    4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.

    5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti delle altre società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2. L'azione può essere esperita per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza chesiano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori . 45 56 60 64

  • Art. 141 TULPS – Definitività dei provvedimenti prefettizi

    Art. 141 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

  • Art. 5 D.P.R. 115/2002

    Art. 5 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Sono spese ripetibili: a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni; b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo; c) le spese e le indennità per i testimoni; d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall' articolo 143 codice di procedura penale ; e) le indennità di custodia; f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato; g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi; h) le spese straordinarie; i) le spese di mantenimento dei detenuti; i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall' articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 , e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.

    2. 2. Sono spese non ripetibili: a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti; b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

    3. Fermo quanto disposto dall' articolo 696, del codice di procedura penale , non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

  • CCNL Panificazione: lavoro notturno strutturale, HACCP e sicurezza alimentare

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    La panificazione artigiana presenta due specificita’ rilevanti in materia di lavoro: il turno notturno strutturale (l’impasto e la cottura iniziano tra le 2 e le 5 del mattino) con relative tutele per i lavoratori notturni, e gli obblighi HACCP (D.Lgs. 193/2007) per la sicurezza alimentare, che impongono formazione, procedure documentate e libretto sanitario per il personale a contatto con gli alimenti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (testo consolidato; trattative rinnovo 2025 in corso)
    Vigenza
    Testo in regime di ultrattivita’ in attesa di rinnovo 2025
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Obblighi HACCP e sicurezza alimentare nel panificio
    Obbligo Riferimento normativo A carico di
    Formazione HACCP del personale Reg. CE 852/2004 + D.Lgs. 193/2007 Datore (costo formazione)
    Manuale HACCP / autocontrollo Reg. CE 852/2004 Datore (titolare OSA)
    Libretto sanitario (ove previsto dalla ASL) Normativa regionale Datore (costo visita)
    Sorveglianza sanitaria lavoratori notturni D.Lgs. 66/2003 art. 14 Datore (visita annuale)
    Valutazione rischi chimici/biologici panificio D.Lgs. 81/2008 Datore (DVR)
    DPI (guanti, grembiule, scarpe antinfortunistiche) D.Lgs. 81/2008 Datore (fornitura gratuita)

    Il lavoro notturno strutturale: tutele e limiti

    La panificazione artigiana e’ uno dei settori in cui il lavoro notturno non e’ un’eccezione ma la norma strutturale del ciclo produttivo: l’impasto del pane richiede tempi lunghi di lievitazione e la cottura deve avvenire nelle prime ore del mattino per garantire il prodotto fresco. Questo significa che la grande maggioranza dei panettieri lavora stabilmente in fascia 2-8, collocandosi pienamente nella definizione di lavoratore notturno del D.Lgs. 66/2003.

    I lavoratori notturni stabili godono di:

    • Sorveglianza sanitaria annuale obbligatoria a carico del datore (visita con medico competente)
    • Limite di 8 ore medie nelle 24, calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi
    • Diritto di precedenza nel passaggio al turno diurno in caso di incompatibilita’ sanitaria certificata
    • Maggiorazione retributiva per le ore in fascia notturna (di norma 20-30% sulla paga base oraria)

    HACCP: formazione e responsabilita' in panificio

    Il sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) e’ obbligatorio per tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e del D.Lgs. 193/2007. Il titolare del panificio e’ il responsabile della sicurezza alimentare (OSA) e deve:

    • Elaborare e aggiornare il manuale di autocontrollo HACCP con analisi dei pericoli biologici (contaminazione da batteri, muffe), chimici (detergenti, pesticidi) e fisici (corpi estranei)
    • Formare tutto il personale a contatto con gli alimenti sulle procedure HACCP (temperatura di conservazione, igiene personale, prevenzione contaminazioni crociate)
    • Conservare la documentazione delle attivita’ di controllo e delle non conformita’ per almeno 2 anni

    Il costo della formazione HACCP e’ a carico del datore. La mancata formazione del personale espone il titolare a sanzioni da parte della ASL in sede di ispezione.

    Sicurezza sul lavoro: rischi specifici della panificazione

    Il panificio presenta rischi lavorativi specifici che il datore deve includere nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008:

    • Rischio termico: temperature elevate in prossimita’ dei forni (fino a 300 gradi); obbligo di DPI termici e pause di riposo
    • Rischio da polveri di farina (allergeni respiratori): asma del fornaio, dermatite da contatto; obbligo di ventilazione e DPI respiratori per esposizioni superiori ai limiti
    • Rischio ergonomico: movimentazione manuale di carichi pesanti (sacchi farina 25 kg), posture incongrue; obbligo di formazione e ausili meccanici
    • Rischio biologico: presenza di muffe e agenti biologici nell’ambiente di lavoro; pulizia e sanificazione periodica

    Il datore deve fornire gratuitamente i DPI (dispositivi di protezione individuale) idonei ai rischi specifici: guanti resistenti al calore, grembiule, scarpe antinfortunistiche, protezioni uditive nei locali con macchinari rumorosi.

    Casi pratici

    Tizio – Incompatibilita’ sanitaria con il turno notturno
    Tizio, lavoratore notturno da 8 anni, riceve dal medico competente (visita annuale obbligatoria) una valutazione di incompatibilita’ temporanea con il lavoro notturno per disturbi del sonno documentati. Il datore e’ obbligato a trasferire Tizio al turno diurno per almeno 6 mesi, mantenendo il livello e la retribuzione (senza la maggiorazione notturna, non piu’ applicabile).
    Caia – Sanzione HACCP per mancata formazione
    L’ASL ispeziona il panificio di Caia e rileva che due dipendenti assunti nei 6 mesi precedenti non hanno ancora completato la formazione HACCP. Il titolare riceve una diffida a regolarizzare entro 30 giorni. In caso di inottemperanza, la sanzione amministrativa prevista puo’ arrivare a diverse migliaia di euro per ogni lavoratore non formato.
    Sempronio – Asma del fornaio e malattia professionale
    Sempronio sviluppa sintomi respiratori dopo 4 anni di esposizione alle polveri di farina. Il medico competente rileva una bronchite asmatica occupazionale riconducibile all’attivita’ lavorativa. La condizione viene denunciata come malattia professionale all’INAIL. Sempronio ha diritto all’indennizzo INAIL e, in caso di inidoneita’ alla mansione, al trasferimento ad altre mansioni compatibili nello stesso panificio o, se impossibile, al licenziamento per inabilita’ con tutele di legge.

    Domande frequenti

    La formazione HACCP e' obbligatoria per tutti i dipendenti del panificio?
    Si: tutto il personale a contatto diretto con gli alimenti (panettieri, pasticceri, addetti vendita che manipolano prodotti) deve ricevere formazione HACCP. La formazione va aggiornata periodicamente e il costo e’ a carico del datore.
    Il libretto sanitario e' ancora obbligatorio per i panettieri?
    Il libretto sanitario (certificato di idoneita’ sanitaria) e’ stato abolito a livello nazionale nel 2008, ma alcune Regioni o ASL locali possono ancora richiederlo per il personale alimentare. E’ necessario verificare la normativa regionale applicabile.
    Cosa succede se il panettiere sviluppa un'allergia alla farina?
    Se il medico competente certifica l’inidoneita’ alla mansione per allergia occupazionale, il datore deve cercare mansioni alternative compatibili. In assenza di soluzioni, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo puo’ avvenire con le tutele previste dal Jobs Act e dal CCNL (preavviso, TFR, eventuale NASPI).
    Quante ore di formazione sicurezza sono obbligatorie per un panettiere?
    Il D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato-Regioni del 2011 prevedono: formazione generale di 4 ore + formazione specifica di 8 ore per i lavoratori a rischio basso/medio (come il personale di panificio). Totale: 12 ore al momento dell’assunzione, con aggiornamento quinquennale di 6 ore.
    I lavoratori notturni devono fare la visita medica?
    Si: il D.Lgs. 66/2003 impone la sorveglianza sanitaria annuale obbligatoria per i lavoratori notturni. La visita e’ effettuata dal medico competente nominato dal datore e riguarda la valutazione dell’idoneita’ al lavoro notturno continuativo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Aziende Termali

    CCNL Aziende Termali

    Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Aziende Termali

    In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

    In sintesi

    L’indennità di turno compensa l’articolazione del lavoro su turni avvicendati ed è distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo. Con essa convivono reperibilità e trasferta: voci a natura retributiva, con regimi fiscali differenti, che il CCNL quantifica e che incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

    Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

    Indennità di turno e maggiorazioni

    L’indennità di turno è tipicamente fissa (giornaliera o mensile) e legata all’inserimento del lavoratore in un ciclo a turni; le maggiorazioni sono invece percentuali sulla retribuzione oraria e si applicano alle ore effettivamente prestate in fascia notturna o festiva. Le due voci possono cumularsi.

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

    Effetti sulla retribuzione differita

    Avendo natura retributiva continuativa, l’indennità di turno rientra di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
    Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova due voci distinte: l’indennità di turno, fissa per l’inserimento nella rotazione, e la maggiorazione notturna, percentuale sulle ore effettivamente prestate di notte. Le due voci si cumulano e non vanno confuse.
    Caia — corso di formazione fuori sede
    Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
    No. L’indennità di turno è fissa e compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore effettivamente lavorate di notte. Le due voci si cumulano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 14 L. 91/1992

    Art. 14 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 161 D.Lgs. 42/2004 – Danno a cose ritrovate

    Art. 161 D.Lgs. 42/2004 – Danno a cose ritrovate

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

  • Art. 131 T.U.B.: Abusiva attività bancaria

    Art. 131 T.U.B.: Abusiva attività bancaria

    Art. 131 T.U.B. – Abusiva attivita’ bancaria.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Chiunque svolge l’attivita’ di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 11 ed esercita il credito e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata