Autore: Andrea Marton

  • Art. 154 D.Lgs. 42/2004 – (Colore delle facciate dei fabbricati)

    Art. 154 D.Lgs. 42/2004 – (Colore delle facciate dei fabbricati)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

    2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.

    3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.

    ))

  • CCNL Ceramica: maternita, paternita e congedi parentali

    CCNL Ceramica

    In sintesi

    Il CCNL Ceramica si coordina con il D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternita e paternita). L’astensione obbligatoria dura 5 mesi con indennita INPS all’80%; il congedo paternita obbligatorio e di 10 giorni; il congedo parentale facoltativo arriva a 9 mesi cumulati. Il CCNL puo prevedere integrazioni all’indennita INPS.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (accordo integrativo vigente; trattativa in corso per il rinnovo successivo)
    Vigenza
    2022-2025 prorogato in attesa di rinnovo
    Platea
    ~30.000 (settore piastrelle, sanitari, stoviglieria, refrattari, abrasivi)

    Tabella riepilogativa

    Maternita e congedi CCNL Ceramica – Schema riepilogativo 2026
    Istituto Durata Indennita INPS Integrazione CCNL
    Congedo maternita obbligatorio 5 mesi (2+3 o flessibile) 80% retribuzione Eventuale integrazione al 100%
    Congedo paternita obbligatorio 10 giorni (dal 2024) 100% retribuzione (INPS) Nessuna integrazione necessaria
    Congedo parentale facoltativo – madre Fino a 6 mesi 80% (1° mese), 60% (2°-3°), 30% oltre Eventuale integrazione aziendale
    Congedo parentale facoltativo – padre Fino a 6 mesi 80% (1° mese), 60% (2°-3°), 30% oltre Eventuale integrazione aziendale
    Congedo parentale cumulato coppia Max 9 mesi Vedi sopra
    Permessi allattamento 2 ore/giorno (1 ora se p.t. o lavoro < 6h) 100% (INPS)

    Congedo di maternita obbligatorio

    Il congedo di maternita obbligatorio dura 5 mesi e decorre di norma dai 2 mesi precedenti il parto ai 3 mesi successivi. La lavoratrice puo optare per il regime “flessibile” (lavorare fino al mese prima del parto con certificato medico e autorizzazione INPS) e usufruire di 4 mesi dopo il parto.

    L’indennita INPS e pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Ceramica, per le imprese del distretto, puo prevedere una integrazione datoriale che porta la copertura al 100% per tutto il periodo o per i primi due mesi.

    Il posto di lavoro e garantito per l’intera durata del congedo; il rientro avviene allo stesso livello e alle stesse mansioni, salvo accordo per diversa assegnazione migliorativa.

    Congedo di paternita obbligatorio

    Il congedo di paternita obbligatorio e stato portato a 10 giorni lavorativi (dal 2024) da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento. L’indennita e al 100% della retribuzione a carico INPS.

    Il padre puo fruire del congedo anche durante il congedo di maternita della madre. In caso di morte o grave infermita della madre, o di abbandono del neonato, il padre puo fruire dell’intero congedo di maternita obbligatorio al suo posto.

    Congedo parentale facoltativo e tutele antidiscriminatorie

    Il congedo parentale facoltativo (ex astensione facoltativa) spetta a entrambi i genitori fino al dodicesimo anno del figlio. La durata massima per ciascun genitore e di 6 mesi; il totale cumulato tra i due non puo superare 9 mesi (o 10 se il padre fruisce di almeno 3 mesi).

    Le indennita previste dal D.Lgs. 151/2001 come novellato dal D.Lgs. 105/2022 (recepimento direttiva 2019/1158/UE) sono: 80% per il primo mese, 60% per il secondo e terzo mese, 30% oltre.

    Il CCNL Ceramica e la contrattazione aziendale nel distretto di Sassuolo prevedono tradizionalmente integrazioni all’indennita INPS nei primissimi mesi, in linea con la sensibilita del settore manifatturiero verso la conciliazione vita-lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo paternita obbligatorio 10 giorni
    Tizio (operaio specializzato, 3° livello) diventa padre a marzo 2026. Entro 5 mesi dalla nascita fruisce dei 10 giorni di congedo paternita obbligatorio, indennizzati al 100% da INPS. Non deve rinunciare a ferie o ROL; il congedo e un diritto autonomo.
    Caia – Congedo maternita con flessibilita
    Caia (impiegata qualificata) sceglie il regime flessibile: lavora fino alla 36a settimana con doppio certificato (ginecologo + INPS) e usufruisce di 4 mesi post-parto. L’azienda integra l’indennita INPS (80%) al 100% per i primi 2 mesi post-parto, come previsto dall’accordo integrativo aziendale.
    Sempronio – Congedo parentale facoltativo per secondo figlio
    Sempronio utilizza 2 mesi di congedo parentale nel primo anno di vita del secondo figlio. Percepisce l’80% del proprio stipendio per il primo mese (INPS) e il 60% per il secondo. L’azienda, per accordo integrativo, integra fino al 70% per entrambi i mesi.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di congedo paternita spettano nel 2026?
    10 giorni lavorativi obbligatori, indennizzati al 100% da INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita (legge di bilancio 2024 conferma il valore).
    L'indennita di maternita e al 100%?
    L’INPS eroga l’80%. Il CCNL Ceramica o gli accordi aziendali possono prevedere un’integrazione datoriale per portare la copertura al 100%; occorre verificare il contratto aziendale applicato.
    Il congedo parentale puo essere fruito a ore?
    Si: dal 2023 (D.Lgs. 105/2022) il congedo parentale puo essere fruito anche su base oraria, con autorizzazione del datore. La modalita oraria conta ai fini del monte ore massimo previsto per ciascun genitore.
    La lavoratrice puo essere licenziata durante la maternita?
    No: il divieto di licenziamento copre dal concepimento fino al compimento del primo anno del figlio (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Solo giusta causa o fallimento aziendale derogano al divieto.
    Il congedo parentale facoltativo riduce le ferie?
    No: congedo parentale e ferie sono istituti distinti e non si scalano a vicenda. Il lavoratore mantiene il diritto alle ferie maturate anche durante il periodo di congedo parentale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi tabellari per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Ceramica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 150 T.U.B.: Banche di credito cooperativo

    Art. 150 T.U.B.: Banche di credito cooperativo

    Art. 150 T.U.B. – Banche di credito cooperativo.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1 gennaio 1993 possono mantenere l’originaria denominazione purche’ integrata dall’espressione “credito cooperativo”.
    2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1 gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
    3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.
    4. Il comma 3 dell’art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, cosi’ come sostituito dal comma 9 dell’art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, e’ sostituito dal seguente: “3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.”.
    5. La Banca d’Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.
    6. Le disposizioni dettate dall’art. 37 si applicano a decorrere dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.”

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  • Art. 36 D.P.R. 115/2002

    Art. 36 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.

    2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.

    3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.

    4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.

  • Art. 277 D.Lgs. 209/2005 – (Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo)

    Art. 277 D.Lgs. 209/2005 – (Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta all'IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.

    2. Quando presso società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

    3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

    4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle società del gruppo è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.

    ))

  • Art. 124 TULPS – Vendita di materie esplodenti (abrogato)

    Art. 124 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311

  • Art. 37 D.P.R. 115/2002

    Art. 37 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura: a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58; b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62; c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.

  • Art. 3 D.Lgs. 159/2011 – Avviso orale

    Art. 3 D.Lgs. 159/2011 – Avviso orale

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

    2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

    3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

    3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.

    4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. (45)

    5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

    6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne è opponibile davanti al tribunale per i minorenni.

    6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o al tribunale per i minorenni nei casi di cui al comma 3-bis l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

    6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

    6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

  • Dimissioni in maternità: la convalida obbligatoria all’ITL

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Le dimissioni rassegnate durante la gravidanza e fino al primo anno di vita del figlio (o nei casi di adozione/affido) richiedono la convalida dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La convalida garantisce che la scelta sia libera e consapevole. Senza convalida le dimissioni sono prive di effetto. Spettano TFR e indennità di maternità.

    Riferimento normativo

    Art. 55 D.Lgs. 151/2001

    Tabella riepilogativa

    Dimissioni in periodo protetto – riepilogo obblighi
    Aspetto Regola
    Periodo di applicazione Gravidanza + primo anno di vita del figlio (o adozione/affido)
    Convalida Obbligatoria presso l’ITL competente
    Validità senza convalida Nessuna: le dimissioni sono prive di effetto
    TFR Spetta integralmente
    Indennità di maternità Spetta per il periodo eventualmente non ancora goduto
    NASpI Spetta (equiparata a cessazione involontaria in questo periodo)

    Perché è richiesta la convalida

    L’art. 55 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità) subordina l’efficacia delle dimissioni rassegnate durante la gravidanza e nei primi 365 giorni di vita del bambino (o nei periodi corrispondenti in caso di adozione o affidamento) alla convalida dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. La ratio è proteggere la lavoratrice (o il lavoratore padre che usufruisce di tutele equivalenti) da pressioni o scelte non consapevoli in un momento di particolare vulnerabilità.

    Come si ottiene la convalida

    La lavoratrice deve recarsi personalmente (o tramite delega motivata) presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro della provincia in cui è situata l’azienda. L’ITL convoca un colloquio per accertarsi che la decisione sia spontanea e consapevole, acquisisce la dichiarazione e rilascia il provvedimento di convalida. Solo a quel punto le dimissioni producono effetti giuridici. In assenza di convalida il rapporto prosegue come se le dimissioni non fossero state mai rassegnate.

    Cosa spetta economicamente

    Anche in caso di dimissioni convalidate in maternità spettano: TFR integrale maturato, ferie residue e ratei di tredicesima. La lavoratrice ha inoltre diritto all’indennità di maternità per la parte eventualmente non ancora goduta al momento delle dimissioni, e può accedere alla NASpI, perché la legge equipara queste dimissioni a una perdita involontaria del lavoro ai fini dell’indennità di disoccupazione.

    Casi pratici

    Tizio padre – dimissioni nel primo anno del figlio

    Tizio usufruisce del congedo parentale per il figlio di 8 mesi. Vuole dimettersi per seguire un progetto autonomo. Anche lui, in quanto padre che ha usufruito delle tutele parentali nel primo anno, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 55 e deve ottenere la convalida ITL prima che le dimissioni producano effetti.

    Caia – gravidanza al terzo mese

    Caia è incinta di tre mesi e vuole lasciare l’azienda. Dopo aver trasmesso le dimissioni telematicamente, si reca all’ITL per la convalida. L’ispettore accerta che la decisione è libera; emette la convalida. Caia avrà diritto a TFR, ferie e, soprattutto, all’indennità di maternità INPS per i restanti cinque mesi di astensione obbligatoria.

    Sempronio – tenta di dimettersi senza convalida

    La compagna di Sempronio è incinta e lui ha un lavoro dipendente. Vorrebbe semplicemente non presentarsi più al lavoro. Senza convalida ITL le dimissioni sono inefficaci: il rapporto di lavoro prosegue e l’assenteismo ingiustificato potrebbe essere sanzionato disciplinarmente. La procedura corretta prevede dimissioni telematiche seguite dalla convalida.

    Domande frequenti

    Le dimissioni in maternità sono valide senza convalida ITL?

    No. Senza convalida dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro le dimissioni sono prive di effetto giuridico: il rapporto continua come se non fossero mai state rassegnate.

    Fino a quando si applica l'obbligo di convalida?

    Durante l’intera gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino (o nei periodi corrispondenti per adozione e affidamento).

    Ho diritto alla NASpI se mi dimetto in maternità con convalida?

    Sì. La legge equipara queste dimissioni alla perdita involontaria del lavoro, quindi la NASpI spetta se sono soddisfatti i requisiti contributivi ordinari.

    La convalida ITL vale anche per il padre?

    Sì, se il padre usufruisce di tutele equivalenti nei confronti del figlio di età inferiore a un anno (es. congedo parentale), le sue dimissioni nello stesso periodo richiedono ugualmente la convalida.

    Cosa succede se il datore «accetta» le dimissioni senza convalida?

    L’accettazione del datore non sana l’assenza di convalida: le dimissioni restano inefficaci. Solo la convalida ITL rende valide le dimissioni in questo periodo protetto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 43 D.Lgs. 504/1995 – Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche

    Art. 43 D.Lgs. 504/1995 – Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all’accertamento o al pagamento dell’accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l’esenzione.

    2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodoti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all’accertamento….

    3. L’esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell’esenzione concessa.

    4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l’alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.