Autore: Andrea Marton

  • Art. 13 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione

    Art. 13 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.

    2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.

    3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.

  • Art. 30 D.P.R. 115/2002

    Art. 30 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa con le modalità di cui all'articolo 197, comma 1-bis i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (81) (84)

    2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

  • Art. 1015 Codice della Navigazione – Diritti del terzo danneggiato verso l’assicuratore

    Art. 1015 Codice della Navigazione – Diritti del terzo danneggiato verso l’assicuratore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. L'assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo. In ogni altro caso di scioglimento del contratto, l'assicuratore è tenuto verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al momento in cui la nota di assicurazione viene ritirata dal ministero per l'aeronautica, ma comunque non oltre quindici giorni da quello nel quale l'assicuratore ha notificato al ministero l'avvenuto scioglimento. L'assicuratore è inoltre tenuto a risarcire il terzo anche nel caso che il danno sia da ritenersi escluso ai sensi del terzo comma dell'articolo 1012. Al di fuori delle eccezioni previste nei comma precedenti, l'assicuratore può opporre al terzo tutte le eccezioni opponibili all'esercente, nonché quelle che l'esercente medesimo può opporre al danneggiato.

  • Art. 1033 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità

    Art. 1033 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pubblicità si esegue dall'ufficio nei modi previsti nell'articolo 870.

  • Art. 5-quinquies D.Lgs. 28/2010 – Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione

    Art. 5-quinquies D.Lgs. 28/2010 – Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

    2. Ai fini della valutazione di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

    3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

    4. Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione. (9) 10

  • Art. 318 Cod. Amb. – norme transitorie e finali

    Art. 318 Cod. Amb. – norme transitorie e finali

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre

    2003. 2. Sono abrogati: a) l’ articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , ad eccezione del comma 5; b) l’ articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; c) l’ articolo 1, commi 439 , 440 , 441 , 442 e 443 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .

    3. In attuazione dell’ articolo 14 della direttiva 2004/35/CE , con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive, sono adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell’offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne l’utilizzo da parte degli operatori interessati ai fini dell’assolvimento delle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto.

    4. Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri dell’Unione europea, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere un’azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio italiano, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se il Ministro individua entro i confini del territorio nazionale un danno la cui causa si è invece verificata al di fuori di tali confini, esso ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro interessato; il Ministro può raccomandare l’adozione di misure di prevenzione o di riparazione e può cercare, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di recuperare i costi sostenuti in relazione all’adozione delle misur e di prevenzione o riparazione.

  • Art. 1007 Codice della Navigazione – Abbandono delle merci

    Art. 1007 Codice della Navigazione – Abbandono delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurato può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

    a) quando le merci sono andate totalmente perdute;

    b) quando l'aeromobile si presume perito;

    c) quando, nei casi previsti dalla lettera a dell'articolo precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della innavigabilità quindici giorni per le merci deperibili, o trenta giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate e fatte proseguire a destinazione;

    d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.

  • Art. 24 TUIR: Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti

    Art. 24 TUIR: Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti

    Art. 24 TUIR – Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti (NDR: ex art.21.)

    In vigore dal 01/01/2016

    Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

    “1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.

    2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 10.

    3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonche’ quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell’articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.

    3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta e’ determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma (1).”

    (1) In attuazione delle disposizioni del presente comma vedasi il decreto 21 settembre 2015.

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