Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Apparecchi acustici: come si detraggono nella dichiarazione

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sulle spese per apparecchi acustici come dispositivi medici
    • Franchigia di 129,11 euro cumulativa con le altre spese sanitarie del rigo E1
    • Nessun obbligo di pagamento tracciabile: per i dispositivi medici è ammesso il contante
    • Rigo E1 del modello 730 per le spese ordinarie; rigo E3 se la persona ha una disabilità certificata
    • Per le persone con disabilità: detrazione del 19% sull’intero importo, senza franchigia
    • Documenti richiesti: fattura o scontrino parlante con codice fiscale e descrizione del prodotto

    Come funziona la detrazione per gli apparecchi acustici

    Gli apparecchi acustici sono classificati come dispositivi medici e danno diritto a una detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF 2026). La spesa va inserita nel quadro E tra le spese sanitarie. Dato che spesso si tratta di importi elevati, è utile conoscere esattamente le regole per non perdere nemmeno un euro di agevolazione.

    La regola base: il 19% si calcola sulla spesa eccedente la franchigia di 129,11 euro. Questa franchigia non si applica ogni volta che compri un accessorio, ma una volta sola sull’insieme di tutte le spese sanitarie indicate nel rigo E1. Se nell’anno hai anche visite mediche, farmaci o altri dispositivi medici, tutte queste spese si sommano prima di sottrarre la franchigia.

    C’è però un caso in cui la regola è diversa e più favorevole: se la persona che usa l’apparecchio acustico è riconosciuta come persona con disabilità ai sensi della legge 104/1992 (o da altra commissione medica pubblica), la spesa va indicata nel rigo E3 e la detrazione spetta sull’intero importo, senza franchigia. Questo vale per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione, categoria in cui rientrano gli apparecchi acustici.

    Una nota sul pagamento: per i dispositivi medici non vige l’obbligo del pagamento tracciabile introdotto nel 2020 per la maggior parte delle detrazioni. Puoi pagare l’apparecchio acustico anche in contanti e mantenere il diritto alla detrazione, a patto che il documento fiscale (fattura o scontrino parlante) sia corretto e completo.

    Detrazione apparecchi acustici 2026: schema riepilogativo
    Situazione Rigo 730 Franchigia Base di calcolo
    Persona senza disabilità certificata E1 129,11 euro (cumulativa) Spese sanitarie totali meno 129,11 euro
    Persona con disabilità certificata (L.104/1992) E3 Nessuna Intero importo della spesa
    Familiare a carico senza disabilità E1 129,11 euro (cumulativa) Stesso meccanismo del contribuente
    Pagamento in contanti E1 o E3 Come sopra Ammesso per dispositivi medici

    Esempio pratico

    • Esempio numerico: Tizio, 68 anni, non ha una certificazione di disabilità ex L.104 ma ha difficoltà uditive. Nel 2025 ha acquistato due apparecchi acustici digitali per 1.800 euro (fattura intestata a lui). Nel corso dell’anno ha anche speso 350 euro tra visite mediche e farmaci. In totale, rigo E1: 2.150 euro. La franchigia di 129,11 euro si sottrae una volta sola: base di calcolo = 2.150 meno 129,11 = 2.020,89 euro. Detrazione al 19% = circa 384 euro di risparmio fiscale. Se Tizio avesse la certificazione L.104, avrebbe invece indicato 1.800 euro nel rigo E3 senza franchigia, con una detrazione di 342 euro solo sull’apparecchio acustico, più il 19% sulle altre spese sanitarie in E1 (dopo franchigia).

    Documenti necessari

    • Fattura dell’audioprotesista o dello specialista otorinolaringoiatra con codice fiscale del destinatario
    • Prescrizione medica del medico specialista (non obbligatoria per la detrazione, ma utile in caso di controllo)
    • Certificazione L.104/1992 o di invalidità se si vuole indicare la spesa nel rigo E3 senza franchigia
    • Ricevuta di pagamento (anche in contanti: conservare la fattura basta per i dispositivi medici)
    • Certificazione Unica del datore di lavoro se la spesa è già annotata nei punti 341-352 (codice onere 1 o 3)

    Tizio: apparecchio acustico senza certificazione di disabilità

    Scenario. Tizio ha 71 anni e nel 2025 ha acquistato un apparecchio acustico digitale monoaurale del costo di 900 euro. Non ha una certificazione L.104. Ha pagato con bancomat. Nel 2025 non ha altre spese sanitarie.

    Come si applica. La spesa va indicata nel rigo E1. La franchigia di 129,11 euro si sottrae dal totale: base di calcolo = 900 meno 129,11 = 770,89 euro. La detrazione del 19% è di circa 146 euro. Tizio la recupererà come rimborso o riduzione dell’imposta dovuta.

    In pratica

    • Indica 900 euro nel rigo E1 del 730
    • La detrazione è il 19% di 770,89 euro = circa 146 euro
    • Conserva la fattura con codice fiscale: è il documento chiave

    Caio: disabilità certificata, apparecchi bilaterali

    Scenario. Caio ha 58 anni, ha una sordità bilaterale accertata dalla commissione medica ai sensi della L.104/1992. Nel 2025 ha acquistato due apparecchi acustici biaurali per un totale di 3.600 euro, pagando con carta.

    Come si applica. Grazie alla certificazione di disabilità, Caio indica i 3.600 euro nel rigo E3 (spese sanitarie per persone con disabilità). In questo caso la detrazione del 19% spetta sull’intero importo, senza detrarre la franchigia di 129,11 euro. La detrazione è 3.600 per 19% = 684 euro di risparmio fiscale diretto.

    In pratica

    • Indica 3.600 euro nel rigo E3 (non nel rigo E1): nessuna franchigia
    • La detrazione è 684 euro (19% di 3.600 euro)
    • Allega o conserva la certificazione L.104 per eventuali controlli

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Gli apparecchi acustici si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi?

    Sì. Sono dispositivi medici e danno diritto alla detrazione del 19% come spese sanitarie. Il calcolo si applica sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro (rigo E1), oppure sull’intero importo se la persona ha una disabilità certificata (rigo E3).

    Qual è la differenza tra rigo E1 e rigo E3 per gli apparecchi acustici?

    Il rigo E1 è per tutti i contribuenti: la detrazione del 19% si calcola sulla spesa eccedente la franchigia di 129,11 euro. Il rigo E3 è riservato alle persone con disabilità certificata (L.104/1992): la detrazione spetta sull’intero importo senza franchigia.

    Serve la ricetta del medico per avere la detrazione?

    La prescrizione medica non è obbligatoria per la detrazione fiscale, ma è consigliabile conservarla. Il documento fondamentale è la fattura dell’audioprotesista con il codice fiscale del beneficiario.

    Posso detrarre l'apparecchio acustico acquistato per mia madre a carico?

    Sì. Se tua madre è fiscalmente a carico, puoi detrarre le spese che hai sostenuto per lei. Il documento di spesa deve essere intestato a te o a tua madre.

    Gli accessori dell'apparecchio acustico (batterie, custodia, ecc.) sono detraibili?

    Solo se classificati come dispositivi medici. Le batterie specifiche per apparecchi acustici sono generalmente detraibili; accessori generici potrebbero non esserlo. Verifica la classificazione sul documento di acquisto.

    Quanto risparmio in media su un apparecchio acustico da 1.000 euro?

    Con il rigo E1 e senza altre spese sanitarie: la base di calcolo è 1.000 meno 129,11 = 870,89 euro, con una detrazione di circa 165 euro. Con disabilità certificata (rigo E3): 19% di 1.000 = 190 euro.

  • Art. 5 D.Lgs. 81/2015 – Forma e contenuto del contratto part-time

    Art. 5 D.Lgs. 81/2015 – Forma e contenuto del contratto part-time

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. In esso è indicata la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

    2. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione in forma programmata dei turni di lavoro soddisfa il requisito della collocazione temporale dell’orario di cui al comma 1.

    3. Copia del contratto è inviata entro trenta giorni al competente Centro per l’impiego.

    4. In caso di mancanza della forma scritta del contratto, ovvero in caso di omessa indicazione dell’orario, questo è considerato a tempo pieno.

  • Art. 4 D.Lgs. 81/2015 – Definizione lavoro a tempo parziale

    Art. 4 D.Lgs. 81/2015 – Definizione lavoro a tempo parziale

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è il contratto di lavoro subordinato in cui l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale di lavoro, risulta inferiore all’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

    2. Il contratto a tempo parziale può essere:

    a) orizzontale, quando la riduzione di orario è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;

    b) verticale, quando risulta previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;

    c) misto, quando la prestazione lavorativa si articola secondo le forme di cui alle lettere a) e b).

  • Art. 3 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina delle mansioni

    Art. 3 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina delle mansioni

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 2103 (Prestazione del lavoro). – Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

    In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

    Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui al presente comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

    Il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, in deroga alle previsioni del contratto collettivo, anche aziendale, applicato, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore anche in via concordata con il lavoratore medesimo, nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, ovvero avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In tali casi, si applica quanto previsto al terzo comma. Nelle sedi di cui al precedente periodo possono essere altresì stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

    Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in diritto alla conservazione del posto, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

    Al lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere l’esecuzione della prestazione in forma scritta.»

  • Art. 2-bis D.Lgs. 81/2015 – Ampliamento tutele iscritti gestione separata

    Art. 2-bis D.Lgs. 81/2015 – Ampliamento tutele iscritti gestione separata

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e alla legge 22 luglio 1966, n. 614, si applicano le disposizioni in materia di NASpI di cui agli articoli 1, 4, 8, 10, 14, 15, 16 e 18 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

  • Art. 75 L. 184/1983 – L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l’assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge (abrogato)

    Art. 75 L. 184/1983 – L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l’assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge

    L. 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore a una famiglia

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l’attività di assistenza di quest’ultimo è da ritenersi cessata.

    Si applica la disposizione di cui all’ articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533

  • Art. 2 D.Lgs. 81/2015 – Collaborazioni organizzate dal committente

    Art. 2 D.Lgs. 81/2015 – Collaborazioni organizzate dal committente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

    2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

    a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

    b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

    c) alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

    d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché alle fondazioni costituite dalla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e dalle leghe calcistiche professionistiche.

    3. Fino al 31 dicembre 2015 restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per quanto non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

  • Art. 1 D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale comune

    Art. 1 D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale comune

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

  • Art. 105 L. 633/1941

    Art. 105 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

    Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

    Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa .

    Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art.

    92.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 83 L. 392/1978 – Relazione al Parlamento

    Art. 83 L. 392/1978 – Relazione al Parlamento

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il Ministro di grazie giustizia, di concerto com Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo all’entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente legge.

  • Art. 82 L. 392/1978 – Giudizi in corso alla data di entrata in vigore

    Art. 82 L. 392/1978 – Giudizi in corso alla data di entrata in vigore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti.

  • Art. 81 L. 392/1978 – Pubblicazione dati ISTAT in Gazzetta Ufficiale

    Art. 81 L. 392/1978 – Pubblicazione dati ISTAT in Gazzetta Ufficiale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall’ISTAT sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.