Autore: Andrea Marton

  • Art. 1 D.Lgs. 159/2011 – Soggetti destinatari

    Art. 1 D.Lgs. 159/2011 – Soggetti destinatari

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto , comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa , che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

  • CCNL Occhialeria: orario di lavoro e straordinari 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: orario di lavoro e straordinari 2026

    Il CCNL Occhialeria fissa a 40 ore l’orario settimanale normale e disciplina le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Il rinnovo 2026-2028 rafforza la sicurezza sul lavoro e introduce strumenti sperimentali di flessibilità oraria.

    In sintesi

    Il CCNL Occhialeria fissa l’orario normale in 40 ore settimanali. Le maggiorazioni per lavoro straordinario sono del 25% (diurno), 45% (notturno) e 40% (festivo). Il divisore orario è 173 (o 156 per i turnisti 6×6). Il CCNL 2026 rafforza le norme sulla sicurezza e sperimenta strumenti per la riduzione e redistribuzione dell’orario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Norma di legge
    D.lgs. 66/2003 (orario di lavoro); art. 2108 c.c. (maggiorazioni)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni retributive per tipologia di lavoro – CCNL Occhialeria
    Tipologia Maggiorazione Note
    Straordinario diurno +25% Ore in eccesso oltre le 40 settimanali, in orario diurno
    Lavoro notturno ordinario (in turno) +30% Lavoro inserito regolarmente nel turno notturno
    Straordinario notturno +45% Ore straordinarie in orario notturno
    Lavoro festivo +40% Lavoro nelle domeniche e nelle festività nazionali
    Straordinario festivo notturno +70% Combinazione di straordinario, festività e notturno

    Divisori: quota oraria = retribuzione mensile ÷ 173 (orario normale) oppure ÷ 156 (turnisti 6×6). Quota giornaliera = retribuzione mensile ÷ 26.

    L’orario normale: 40 ore settimanali

    Il orario contrattuale normale nel CCNL Occhialeria è di 40 ore settimanali, di regola articolate su 5 giorni (lunedì-venerdì, 8 ore al giorno). Alcune aziende del distretto bellunese adottano turni su 6 giorni o cicli continui, in base alle esigenze produttive e agli accordi aziendali.

    Il limite legale stabilito dal D.lgs. 66/2003 è di 48 ore settimanali medie calcolate su un periodo di 4 mesi (estensibile a 6 o 12 mesi da accordi collettivi). Il superamento di tale limite è vietato e sanzionabile.

    Lavoro straordinario: regole e limiti

    Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali. La disciplina prevede:

    • Limite massimo: 250 ore annue ai sensi del D.lgs. 66/2003. Il CCNL non modifica questo tetto.
    • Consenso del lavoratore: il lavoro straordinario richiede il consenso del lavoratore, salvo nei casi di necessità produttiva urgente e non prevedibile.
    • Registrazione: le ore straordinarie devono essere registrate nel Libro Unico del Lavoro e remunerate nel cedolino del mese in cui sono state prestate.
    • Alternativa al pagamento: le aziende possono, previo accordo sindacale, convertire le ore di straordinario in riposi compensativi (banca ore).

    Lavoro notturno e turni

    Il lavoro notturno nel CCNL Occhialeria è regolato in coerenza con il D.lgs. 66/2003, che definisce come notturno il lavoro prestato tra le 22.00 e le 6.00. Le principali regole sono:

    • I lavoratori notturni non possono essere adibiti a più di 8 ore per notte in media in un periodo di 24 ore.
    • Le lavoratrici in stato di gravidanza (e nei 7 mesi successivi al parto) non possono essere adibite al lavoro notturno.
    • I lavoratori notturni hanno diritto a sorveglianza sanitaria periodica a carico del datore di lavoro.

    Nelle aziende con produzione a ciclo continuo (turni 6×6), il divisore orario scende a 156, in quanto l’orario è distribuito su più giorni nell’arco del mese.

    Smart working e sicurezza: le novità 2026

    Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha confermato le linee guida sullo smart working introdotte nel rinnovo 2023, applicabili alle mansioni compatibili con il lavoro da remoto. Contestualmente, ha rafforzato la disciplina della sicurezza sul lavoro:

    • L’agibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente (RLSA) è aumentata da 40 a 72 ore annue nelle aziende con più di 15 dipendenti.
    • Sono stati introdotti strumenti di mappatura dei rischi («hazard alert» e «near miss») come buone pratiche di prevenzione.
    • Il CCNL prevede «accomodamenti ragionevoli» per i lavoratori con disabilità, in attuazione della normativa europea sull’accessibilità.
    • La formazione continua obbligatoria prevede 8 ore annue per ogni lavoratore (24 nel triennio 2026-2028).

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo dello straordinario diurno
    Tizio (livello 4, minimo 2.042,96 €) lavora lunedì 10 ore anziché 8. Le 2 ore eccedenti le 40 settimanali sono straordinario diurno, maggiorato del 25%. La sua retribuzione oraria è 2.042,96 ÷ 173 = 11,81 €. Lo straordinario vale 11,81 × 1,25 = 14,76 € per ora. Per le 2 ore: 29,52 € aggiuntivi in busta.
    Caia – Turno notturno fisso
    Caia lavora nel turno notturno (22:00-6:00) di un’azienda di lenti oftalmica di Agordo. Il suo turno è ordinario (non straordinario) e le spetta la maggiorazione del 30% per ogni ora notturna. Con minimo 1.945,65 € (livello 3) e retribuzione oraria 11,25 €, ogni ora notturna è retribuita a 11,25 × 1,30 = 14,62 €. L’azienda è tenuta a effettuare sorveglianza sanitaria periodica a carico proprio.
    Sempronio – Banca ore invece del pagamento
    Sempronio (livello 5S) ha accumulato 20 ore di straordinario diurno nel mese di marzo 2026. L’azienda, in base a un accordo sindacale aziendale, propone di convertire le ore in riposi compensativi (banca ore) invece del pagamento immediato. Sempronio acconsente: le 20 ore vengono accreditate nella banca ore e potranno essere fruite come riposi aggiuntivi nei mesi successivi, in accordo con l’organizzazione produttiva.

    Domande frequenti

    Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Occhialeria?
    L’orario normale è di 40 ore settimanali. Il limite legale massimo (D.lgs. 66/2003) è di 48 ore medie in 4 mesi, incluso lo straordinario.
    Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno?
    Il lavoro straordinario diurno è maggiorato del 25% sulla retribuzione oraria (minimo mensile diviso 173). Lo straordinario notturno è maggiorato del 45%, il festivo del 40%, il festivo notturno del 70%.
    Il lavoro notturno prevede maggiorazioni anche se ordinario?
    Sì. Il lavoro notturno inserito regolarmente nel turno (non straordinario) è maggiorato del 30% sulla retribuzione oraria, in base al CCNL Occhialeria.
    Quante ore di straordinario si possono fare nel CCNL Occhialeria?
    Il limite legale è di 250 ore annue (D.lgs. 66/2003). Il CCNL non abbassa questo limite. Le ore vanno autorizzate, registrate e retribuite con le maggiorazioni previste.
    È possibile convertire lo straordinario in riposi?
    Sì, purché vi sia un accordo aziendale (di norma con la RSU o le organizzazioni sindacali) che istituisca una «banca ore». In tal caso le ore di straordinario vengono accreditate e fruite come riposi in periodi di minore attività produttiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le maggiorazioni retributive riportate (straordinario diurno 25%, notturno 45%, festivo 40%, festivo notturno 70%) sono tratte dal testo storico del CCNL, confermato dai rinnovi successivi. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 107 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione con i paesi terzi

    Art. 107 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione con i paesi terzi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le autorità competenti degli Stati membri, ove necessario, concludono accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni con tali autorità di vigilanza e all’applicazione degli obblighi di cui al presente regolamento in tali paesi terzi. Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficiente di informazioni che consente alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Un’autorità competente informa l’ABE, l’ESMA e le altre autorità competenti quando intende concludere un accordo di questo tipo.

    2. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, agevola e coordina, ove possibile, l’elaborazione di accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.

    3. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono un modello di documento per gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1 destinato a essere utilizzato dalle autorità competenti degli Stati membri ove possibile. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    4. L’ESMA inoltre, in stretta cooperazione con l’ABE, agevola e coordina, ove possibile, lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che potrebbero essere rilevanti ai fini dell’adozione di misure nell’ambito del capo 3 del presente titolo.

    5. Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se le informazioni divulgate sono soggette a garanzie di segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 100. Tale scambio di informazioni è finalizzato all’assolvimento delle funzioni di dette autorità competenti a norma del presente regolamento.

  • Art. 31 D.P.R. 115/2002

    Art. 31 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.

    2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

  • Art. 967 Codice della Navigazione – Danni da spostamento d’aria o altra causa analoga

    Art. 967 Codice della Navigazione – Danni da spostamento d’aria o altra causa analoga

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le stesse norme di cui all'articolo 966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale. ———— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[…] art. 967, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila; art. 967, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni lire trecentosettantacinquemilioni".

  • Art. 26 D.P.R. 115/2002

    Art. 26 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

    2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.

    3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

  • Art. 33 D.P.R. 115/2002

    Art. 33 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.

    2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.

    3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.

    4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.

  • Art. 128 sexies T.U.B.: Mediatori creditizi

    Art. 128 sexies T.U.B.: Mediatori creditizi

    Art. 128 sexies T.U.B. – Mediatori creditizi (1).

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. E’ mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza ovvero tramite canale informatico, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V o altri soggetti autorizzati o abilitati all’erogazione del credito, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

    1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 140-bis, non costituisce esercizio di mediazione creditizia l’attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all’erogazione del credito, a un mediatore creditizio o a un agente in attività finanziaria prestata a titolo accessorio, nell’ambito di una prestazione svolta nell’attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.

    2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.

    2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2.

    3. Il mediatore creditizio di cui al comma 1 può svolgere esclusivamente l’attività indicata al medesimo comma, nonché attività connesse o strumentali.

    3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l’attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente.

    4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.”

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  • Art. 53 D.Lgs. 171/2005 – Violazioni commesse con unità da diporto

    Art. 53 D.Lgs. 171/2005 – Violazioni commesse con unità da diporto

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

    2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. L’organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.

    3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito all’articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.

    4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall’autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

    5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all’articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

    6. Chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d’acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all’atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.

    7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato dall’autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

    8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l’autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

    9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per: a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6; b) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto si mantiene a una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento del subacqueo; c) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

    10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica è revocata. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 65 TUIR: Beni relativi all’impresa

    Art. 65 TUIR: Beni relativi all’impresa

    Art. 65 TUIR – Beni relativi all’impresa (NDR: ex art. 77.)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Ripristino Contiene anche le modifiche ex art. 94 L. n. 388 del 2000. Contiene anche modif ex art.37 L.n.342 del 2000. “1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all’impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e
    b) del comma 1 dell’articolo 85, a quelli strumentali per l’esercizio dell’impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa stessa, i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attivita’ relative all’impresa nell’inventario tenuto a norma dell’articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 43 si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario; per i soggetti indicati nell’articolo 66, tale indicazione puo’ essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalita’ di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.
    2. Per le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all’impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le societa’ di fatto.
    3. Per le societa’ di fatto si considerano relativi all’impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 85, i crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa e i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa.
    3-bis. Per i beni strumentali dell’impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore e’ riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attivita’ relative all’impresa nell’inventario di cui all’articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all’articolo 66, nel registro dei cespiti armmortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione.”

  • Art. 1006 Codice della Navigazione – Abbandono dell’aeromobile

    Art. 1006 Codice della Navigazione – Abbandono dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurato può abbandonare all'assicuratore l'aeromobile ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

    a) quando l'aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi;

    b) quando l'aeromobile si presume perito;

    c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni sofferti dall'aeromobile raggiunge i quattro quinti del suo valore assicurabile.