Autore: Andrea Marton

  • Art. 79 T.U. Stupefacenti – Agevolazione uso in locali

    Art. 79 T.U. Stupefacenti – Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo

    14. 2. Chiunque, avendo la disponibilita' di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con le stesse pene previste nel comma

    1. 3. La pena e' aumentata dalla meta' a due terzi se al convegno partecipa persona di eta' minore.

    4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

    5. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento motivato dall'autorita' giudiziaria precedente.

    6. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanita', quando l'esercizio e' aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziaria. Torna al sommario

  • Art. 103 DPR 230/2000 – Riduzioni di pena per la liberazione anticipata

    Art. 103 DPR 230/2000 – Riduzioni di pena per la liberazione anticipata

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    01. Ai fini di cui all' articolo 656, comma 10-bis del codice di procedura penale , nell'ordine di esecuzione sono specificamente indicate la pena finale, le detrazioni di cui il destinatario potrà godere ai sensi dell'articolo 54 della legge, e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non parteciperà all'opera di rieducazione.

    02. Nei casi di cui all'articolo 54, comma 2, nell'ordine di esecuzione sono indicate la pena finale, conteggiati i periodi di liberazione anticipata già riconosciuti e tenendo conto dei periodi di liberazione anticipata già oggetto di mancata concessione o revoca, nonché le detrazioni di cui il destinatario potrà ancora godere ai sensi dell'articolo 54 della legge e la pena finale derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54 con riferimento ai periodi di liberazione di cui il condannato può ancora godere, con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non parteciperà all'opera di rieducazione. 1. L'istanza di liberazione anticipata da parte dell'interessato detenuto è presentata al direttore dell'istituto e, in tutti gli altri casi, al direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. L'istanza è trasmessa senza ritardo al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione o di esecuzione della misura alternativa o della pena sostitutiva, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore dell'istituto o dell'ufficio accerta che la cartella personale sia completa, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 26, commi 5 e 6. 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 69-bis, comma 2, della legge, il direttore dell'istituto o dell'ufficio provvede ai sensi del comma 1 del presente articolo nel termine di trenta giorni dalla richiesta del magistrato di sorveglianza. 1-ter Nei casi di cui all'articolo 26, comma 5-bis, l'interessato è legittimato a proporre istanza al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-bis, comma 3, della legge. In questo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio. 2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.

    3. L'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione comunica al tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena.

    4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.

  • Art. 62 D.Lgs. 141/2024 – Trasmissione del manifesto del carico

    Art. 62 D.Lgs. 141/2024 – Trasmissione del manifesto del carico

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Con provvedimento dell’Agenzia sono individuati gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa doganale unionale assolti con la trasmissione del manifesto.

    2. Il manifesto è trasmesso con le modalità e tempistiche stabilite dalla normativa doganale unionale e dalle disposizioni tecniche individuate con provvedimento dell’Agenzia, nel quale sono stabiliti anche i casi di esonero dall’obbligo di trasmissione.

    3. Nei casi in cui non contenga le informazioni prescritte il manifesto, agli effetti del presente allegato, si considera come non trasmesso.

    4. L’Agenzia può richiedere ai capitani e ai comandanti di esibire tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando sono rilevate differenze tra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

  • Art. 34 TUIR: Determinazione del reddito agrario

    Art. 34 TUIR: Determinazione del reddito agrario

    Art. 34 TUIR – Determinazione del reddito agrario

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 1

    “1. Il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

    2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell’art. 25 . Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.

    3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli artt. 26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all’art. 27 possono essere presentate anche dall’affittuario o da uno degli associati.

    4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell’art. 25 .

    4-bis. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.”

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: maternità e congedi

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: maternità e congedi

    Il sistema di tutela della genitorialità intreccia disposizioni di legge e clausole contrattuali. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 migliora il trattamento minimo legale del D.Lgs. 151/2001, integrando l’indennità INPS durante l’astensione obbligatoria e riconoscendo specifiche protezioni per la lavoratrice madre e il padre lavoratore.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 integra la disciplina del D.Lgs. 151/2001: l’indennità INPS dell’80% durante i 5 mesi di astensione obbligatoria è integrata dal datore fino al 100%. Il padre ha diritto al congedo obbligatorio di 10 giorni. I congedi parentali e i permessi per allattamento seguono la legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Riferimento legale
    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità e paternità) e D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105

    Tabella riepilogativa: maternità, paternità e congedi parentali

    Tutele per la genitorialità – impiegati agricoli CCNL 2024-2027
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte
    Astensione obbligatoria maternità (madre) 5 mesi (2 pre + 3 post) 80% INPS + integrazione CCNL fino al 100% Legge + CCNL
    Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% INPS D.Lgs. 105/2022
    Congedo parentale (facoltativo, madre o padre) Max 10 mesi totali (11 se padre ≥ 3 mesi) 80% primi 3 mesi, 60% altri 3, 30% residuo (INPS) D.Lgs. 151/2001 + D.Lgs. 105/2022
    Permessi per allattamento Fino al 1° anno di vita del figlio Retribuiti al 100% (INPS) D.Lgs. 151/2001
    Divieto di licenziamento Dal concepimento al 1° anno del figlio D.Lgs. 151/2001, art. 54

    Nota: Le percentuali dei congedi parentali si riferiscono alle disposizioni del D.Lgs. 105/2022, progressivamente applicabili. Le eventuali integrazioni contrattuale del CCNL vanno verificate nel testo dell’accordo 2024.

    L’astensione obbligatoria per maternità

    L’astensione obbligatoria per maternità è il periodo durante il quale la lavoratrice è obbligata per legge a non lavorare (artt. 16-22 D.Lgs. 151/2001). Dura 5 mesi e si articola in:

    • 2 mesi prima del parto (astensione pre-natale);
    • 3 mesi dopo il parto (astensione post-natale).

    Con la cosiddetta «flessibilità» (art. 20 D.Lgs. 151/2001), la lavoratrice in accordo con il proprio medico e il medico competente aziendale può spostare un mese dal pre-parto al post-parto (1+4 invece di 2+3), se le condizioni di salute e di lavoro lo consentono.

    Durante i 5 mesi obbligatori:

    • L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera calcolata sull’ultimo trimestre;
    • Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri integra il 20% mancante, garantendo alla lavoratrice la retribuzione piena (100%);
    • Maturano ferie, TFR, tredicesima e quattordicesima;
    • Il periodo è computato nell’anzianità di servizio ai fini di ogni istituto contrattuale.

    Il congedo di paternità obbligatorio

    Il D.Lgs. 105/2022 ha rafforzato il congedo di paternità obbligatorio portandolo a 10 giorni lavorativi (da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento). Il congedo è indipendente dall’astensione della madre e il padre è obbligato a fruirne: la mancata fruizione non è sostituibile con denaro.

    Il trattamento economico è a totale carico dell’INPS al 100% della retribuzione. Il padre deve comunicare al datore con almeno 5 giorni di anticipo le date di fruizione.

    I congedi parentali (astensione facoltativa)

    Dopo l’astensione obbligatoria, entrambi i genitori possono fruire di congedi parentali facoltativi nei primi 12 anni di vita del figlio (artt. 32-38 D.Lgs. 151/2001, come modificati dal D.Lgs. 105/2022):

    • A ciascun genitore spettano massimo 6 mesi di congedo parentale individuale (non cedibili all’altro genitore);
    • Il totale massimo tra entrambi i genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre ne fruisce almeno 3 mesi;
    • I congedi si possono fruire in modo continuativo o frazionato, anche a ore, previo accordo con il datore.

    Il trattamento economico durante il congedo parentale, a seguito del D.Lgs. 105/2022, è:

    • 80% della retribuzione per i primi 3 mesi (di ciascun genitore), elevato al 100% per i soli periodi sostitutivi del primo mese di astensione obbligatoria non fruiti;
    • 60% per altri 3 mesi (se l’altro genitore ne fruisce almeno 3);
    • 30% per i restanti periodi.

    Permessi per allattamento e cura del neonato

    La lavoratrice madre (o il padre in alternativa) ha diritto, fino al compimento del primo anno di vita del bambino, a due permessi giornalieri di un’ora ciascuno, retribuiti al 100% dall’INPS. Se l’orario di lavoro è uguale o inferiore a sei ore, i permessi si riducono a uno.

    I permessi possono essere fruiti in un’unica soluzione di due ore oppure suddivisi. Il padre può fruirne in alternativa alla madre nei casi previsti dalla legge (madre non lavoratrice, madre che ha rinunciato, figlio affidato al solo padre).

    Il divieto di licenziamento: estensione e eccezioni

    Il divieto di licenziamento per la lavoratrice madre decorre dal momento del concepimento (comunicato al datore con certificato medico) fino al compimento di un anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Analoghe tutele si applicano al padre che fruisce del congedo di paternità per l’intero periodo di fruizione.

    Il divieto cade nelle seguenti eccezioni tassative:

    • Giusta causa accertata e non riconducibile allo stato di gravidanza o puerperio;
    • Cessazione dell’attività aziendale;
    • Scadenza di un contratto a termine legittimamente stipulato;
    • Esito negativo del periodo di prova purché non vi sia correlazione con la gravidanza.

    Casi pratici

    Tizio (padre) – Congedo paternità obbligatorio durante la raccolta
    Tizio, perito agrario di 1ª categoria, è diventato padre in ottobre, nel pieno della raccolta delle olive. Ha diritto ai 10 giorni di congedo obbligatorio entro 5 mesi dalla nascita: può frazionarli o concentrarli, ma non può rinunciarvi. Comunica al datore con 5 giorni di anticipo le date prescelte. L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione per quei giorni; il datore non può negargli il congedo adducendo esigenze produttive.
    Caia – Integrazione CCNL durante la maternità obbligatoria
    Caia, contabile di 2ª categoria con retribuzione mensile 2025 di circa €1.570, è in astensione obbligatoria per 5 mesi. L’INPS le eroga l’80% della sua retribuzione media giornaliera: circa €1.256 mensili. Il datore, per obbligo contrattuale CCNL, integra il 20% mancante, portando la retribuzione complessiva a €1.570 mensili. Maturano regolarmente ferie, TFR (versato all’ENPAIA) e le quote di tredicesima e quattordicesima.
    Sempronio – Congedo parentale frazionato
    Sempronio, tecnico di 2ª categoria, decide di fruire del congedo parentale per 2 mesi (frazionati in 10 settimane non consecutive) nel primo anno di vita della figlia. I primi 3 mesi di congedo parentale sono retribuiti all’80% dall’INPS. Sempronio riceve circa €1.256 mensili (80% di €1.570) per ciascuno dei due mesi. Maturano comunque ferie (il congedo parentale vale ai fini del TFR) e scatti di anzianità.

    Domande frequenti

    Quanti mesi dura l’astensione obbligatoria per maternità?
    L’astensione obbligatoria dura 5 mesi (2 pre e 3 post parto), con possibilità di flessibilità 1+4. L’INPS eroga l’80% della retribuzione; il CCNL integra fino al 100%.
    Il padre impiegato agricolo ha diritto al congedo di paternità?
    Sì. Il D.Lgs. 105/2022 prevede un congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi entro 5 mesi dalla nascita, retribuito al 100% dall’INPS. Non può essere monetizzato né rinunciato.
    Cosa sono i congedi parentali?
    I congedi parentali (astensione facoltativa) consentono a ciascun genitore di astenersi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del figlio, per un massimo complessivo di 10 mesi. L’indennità INPS è all’80% per i primi 3 mesi di ciascun genitore, poi al 60% e al 30%.
    La lavoratrice in gravidanza può essere licenziata?
    No, salvo eccezioni tassative di legge (giusta causa non collegata alla gravidanza, cessazione aziendale, scadenza termine). Il divieto copre dal concepimento al compimento di un anno di vita del bambino.
    Quando si ha diritto ai permessi per allattamento?
    Fino al compimento del primo anno di vita del figlio spettano due ore di permesso giornaliero retribuito al 100% dall’INPS. Se l’orario è pari o inferiore a sei ore, il permesso è di un’ora. Possono essere fruiti anche dal padre in alternativa alla madre in alcuni casi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027) e alla normativa vigente (D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 105/2022). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 130 T.U.B.: Recesso del consumatore

    Art. 130 T.U.B.: Recesso del consumatore

    Art. 130 T.U.B. – Recesso del consumatore

    In vigore dal 01/06/2011

    1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto o dal giorno in cui riceve le informazioni contrattuali di cui all’articolo 126, se tale data è posteriore.

    2. Il consumatore che esercita il diritto di recesso rimborsa al finanziatore il capitale e gli interessi maturati su di esso nel periodo tra la data di utilizzo del credito e la data di rimborso del capitale.

    3. Il diritto di recesso non si applica ai contratti di credito finalizzati all’acquisto di specifici beni o servizi in relazione ai quali il fornitore rinuncia al diritto di recesso.

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): orario di lavoro e straordinari

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: orario di lavoro, turni e maggiorazioni per straordinario

    Il CCNL Concia stabilisce l’orario ordinario a 40 ore settimanali e fissa le maggiorazioni per le prestazioni che superano tale limite o che si svolgono in orario notturno o festivo. Le peculiarità del ciclo conciario — con operazioni continuative di bagnatura e trattamento chimico — rendono frequente il ricorso ai turni e allo straordinario.

    In sintesi

    Il CCNL Concia fissa l’orario ordinario a 40 ore settimanali (divisore 173 per la tariffa oraria). Le maggiorazioni per straordinario variano dal 12% al 76% secondo la tipologia. Il ciclo conciario può richiedere lavoro su turni con specifiche indennità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026
    Norma quadro
    D.Lgs. 66/2003 (orario di lavoro); D.Lgs. 81/2008 (sicurezza turni notturni)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni retributive per prestazioni oltre l’orario ordinario – CCNL Concia
    Tipo di prestazione Maggiorazione indicativa Note
    Straordinario diurno (prime ore) +12% Calcolata sulla retribuzione oraria base
    Straordinario diurno (ore successive) +15% Percentuale progressiva oltre un certo limite
    Lavoro notturno ordinario +25–30% Per ore notturne nei turni previsti
    Straordinario notturno +50% Ore eccedenti l’orario in turno notturno
    Lavoro festivo diurno +30–35% Domeniche e festività nazionali
    Straordinario notturno festivo fino a +76% Combinazione delle maggiorazioni più onerose

    Avvertenza: le percentuali indicate sono desumibili dalla struttura standard dei CCNL del comparto manifatturiero tessile-concia. Le percentuali esatte sono fissate nel testo integrale del CCNL Concia e possono differire. Verificare sempre la norma contrattuale applicabile prima di calcolare le competenze.

    Orario ordinario: 40 ore settimanali e distribuzione

    Il CCNL Concia stabilisce l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, di norma distribuite su cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), con giornate da 8 ore. La distribuzione concreta dell’orario può essere modulata attraverso:

    • Accordi aziendali per settimane con distribuzione asimmetrica (es. 9 ore nei giorni feriali, riposo il sabato).
    • Orario multisettimana (flessibilità pluriperiodale): possibilità di superare le 40 ore in certi periodi e recuperare in altri, senza che le ore extra siano conteggiate come straordinario (entro i limiti previsti dal CCNL e dalle norme di legge).
    • Part-time: per i lavoratori a orario ridotto, le percentuali di straordinario si calcolano sulle ore effettivamente concordate nel contratto individuale.

    Turni nel ciclo conciario

    La lavorazione delle pelli richiede operazioni continue che non possono essere interrotte a metà ciclo (bagnatura, calcinazione, concia al cromo): per questa ragione molte concerie di medie e grandi dimensioni organizzano la produzione su due o tre turni. Le caratteristiche del lavoro a turni nel CCNL Concia:

    • Turno mattina (es. 6:00-14:00), turno pomeriggio (14:00-22:00), turno notte (22:00-6:00).
    • I lavoratori in turno di notte hanno diritto alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 66/2003.
    • Il passaggio dal turno diurno a quello notturno o viceversa richiede un adeguato periodo di riposo (almeno 11 ore consecutive tra una prestazione e l’altra).
    • I lavoratori notturni abituali non possono essere impiegati in tale orario oltre i limiti settimanali fissati dalla legge e dal CCNL.

    Straordinario: limite annuo e procedure

    Il D.Lgs. 66/2003 fissa in 250 ore annue il limite massimo di straordinario per lavoratore (salvo diverso limite stabilito dalla contrattazione collettiva, anche in senso migliorativo). Nel settore conciario, la stagionalità della domanda (picchi legati alle fiere del pellame e alle campagne calzatura/pelletteria) porta a concentrare lo straordinario in certi periodi dell’anno.

    Dal punto di vista procedurale:

    • Lo straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
    • Le ore straordinarie devono essere documentate nel libro unico del lavoro e retribuite nel cedolino del mese in cui sono state prestate.
    • Il lavoratore può richiedere, in alternativa al pagamento, il recupero in riposo compensativo, se previsto da accordo aziendale.

    Sicurezza e orario nelle lavorazioni chimiche

    Le operazioni di concia al cromo, tintura e rifinizione implicano esposizione a sostanze chimiche che richiedono specifiche misure di protezione. In relazione all’orario di lavoro, rilevano in particolare:

    • Pause obbligatorie nelle lavorazioni con agenti chimici particolarmente irritanti (es. solfuri di calcio nella fase di calcinazione).
    • Rotazione delle mansioni per ridurre l’esposizione cumulata a sostanze come il cromo esavalente, ove presente.
    • Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi chimici, biologici o di natura cancerogena, con periodicità stabilita dal medico competente aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – straordinario notturno nella settimana di punta
    Tizio è un operaio D1 addetto al reparto concia al cromo. A ottobre, in vista della fiera di Lineapelle, l’azienda lo chiama a svolgere 3 ore di straordinario notturno per due sere consecutive. Tizio ha diritto alla maggiorazione per straordinario notturno, che è la più elevata tra quelle previste dal CCNL. Le ore vanno autorizzate formalmente e retribuite nel cedolino di ottobre.
    Caia – turno di notte e sorveglianza sanitaria
    Caia lavora stabilmente in turno notturno (22:00-6:00) nel reparto rifinizione. Ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e 81/2008, ha diritto a una visita medica periodica (sorveglianza sanitaria per lavoratrice notturna) a carico del datore di lavoro. Il rifiuto della sorveglianza da parte del datore è una violazione di legge, indipendentemente dal CCNL applicato.
    Sempronio – recupero dello straordinario in riposo
    Sempronio, impiegato B2, ha accumulato 12 ore di straordinario diurno in novembre. L’accordo aziendale della conceria prevede la facoltà di recuperare le ore in riposo compensativo entro il primo trimestre dell’anno successivo. Sempronio sceglie il recupero invece del pagamento: prende tre giornate di riposo aggiuntivo a gennaio.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Concia?
    L’orario ordinario di lavoro è di 40 ore settimanali. Il divisore convenzionale per il calcolo della retribuzione oraria è 173.
    Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno?
    Le percentuali di maggiorazione variano per tipologia e sono fissate nel testo integrale del CCNL: indicativamente il 12% per le prime ore di straordinario diurno, con percentuali progressive. Verificare sempre le cifre esatte nel contratto.
    Cosa si intende per lavoro notturno nel CCNL Concia?
    Il lavoro notturno è quello svolto nella fascia oraria definita dal D.Lgs. 66/2003 (di norma 22:00-6:00). I lavoratori notturni hanno diritto a maggiorazioni retributive e a sorveglianza sanitaria periodica.
    Il ciclo conciario prevede lavoro su turni?
    Sì, nelle concerie medio-grandi il ciclo produttivo può essere organizzato su due o tre turni. I lavoratori su turni notturni o a ciclo continuo hanno diritto alle maggiorazioni contrattuali e alle tutele del D.Lgs. 66/2003.
    Posso rifiutare lo straordinario?
    In linea generale il lavoratore può essere chiamato a svolgere straordinario nei limiti del CCNL e del D.Lgs. 66/2003 (massimo 250 ore annue). L’impossibilità a prestare straordinario per gravi motivi personali o familiari può essere giustificata: è opportuno comunicarla tempestivamente al datore di lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. Le percentuali di maggiorazione indicate sono orientative: per i valori esatti è necessario consultare il testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 166 D.Lgs. 174/2016 – Consulente tecnico

    Art. 166 D.Lgs. 174/2016 – Consulente tecnico

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici ai sensi dell’articolo 97.

    2. Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente e in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale.

  • CNLG 2026: previdenza, INPGI confluito in INPS e assistenza sanitaria Casagit

    CCNL Giornalisti

    In sintesi

    Dal 1° luglio 2022 l’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) e confluito nell’INPS per la gestione sostitutiva. I giornalisti dipendenti sono ora iscritti alla gestione INPS come i lavoratori dipendenti ordinari. Rimane operativa la Casagit per l’assistenza sanitaria integrativa e il fondo di previdenza complementare di settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (trattative per il nuovo ciclo in corso a maggio 2026)
    Vigenza
    Prorogato nelle more del rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

    Tabella riepilogativa

    Sistema previdenziale e assistenziale dei giornalisti dipendenti – 2026
    Ente / Istituto Funzione Stato 2026
    INPS (ex INPGI gestione sostitutiva) Pensione obbligatoria, malattia, maternita, NASPI Operativo dal 1° luglio 2022; aliquote INPS ordinarie
    INPGI gestione separata Previdenza dei giornalisti autonomi/pubblicisti non dipendenti Ancora operativa per la componente autonoma
    Casagit Salute Assistenza sanitaria integrativa (rimborso cure, visite, ricoveri) Operativa; finanziata da contributo editore + giornalista
    Fondo previdenza complementare Pensione integrativa di settore Disponibile; alimentato da TFR + contributo volontario
    Contratto assicurativo INAIL Infortuni sul lavoro e malattie professionali Ora gestito tramite INPS per i dipendenti ex-INPGI

    La confluenza INPGI-INPS del 2022: cosa e cambiato

    La L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha disposto la confluenza della gestione sostitutiva INPGI nell’INPS a partire dal 1° luglio 2022. Da quella data, i giornalisti dipendenti iscritti alla ex gestione sostitutiva INPGI sono stati trasferiti all’INPS come qualsiasi lavoratore dipendente del settore privato.

    Le conseguenze principali: (1) le aliquote contributive sono ora quelle INPS ordinarie (33% ripartite tra datore e dipendente); (2) la pensione e calcolata con le regole INPS (sistema contributivo o misto); (3) malattia, maternita e NASPI sono gestite direttamente dall’INPS. Le anzianita contributive maturate presso l’INPGI sono state integralmente trasferite e riconosciute dall’INPS.

    Casagit: l'assistenza sanitaria integrativa dei giornalisti

    La Casagit Salute e la cassa di assistenza sanitaria integrativa dei giornalisti, operativa da decenni. E finanziata da contributi congiunti dell’editore e del giornalista dipendente, definiti dal CNLG e dagli accordi attuativi. La Casagit rimborsa, entro massimali definiti, spese per: visite specialistiche, ricoveri ospedalieri, esami diagnostici, odontoiatria, fisioterapia, protesi.

    L’iscrizione alla Casagit e obbligatoria per i giornalisti dipendenti coperti dal CNLG. Il contributo dell’editore e parte integrante del costo del lavoro, ma non comparisce nella busta paga come voce retributiva diretta.

    Previdenza complementare: fondo di settore e scelte individuali

    I giornalisti dipendenti possono alimentare la previdenza complementare con quote di TFR e/o contributi volontari. Il settore ha un fondo di riferimento negoziato da FIEG e FNSI; in alternativa i giornalisti possono aderire a fondi pensione aperti o PIP (Piani Individuali Pensionistici). Con la confluenza INPGI-INPS, la previdenza complementare ha acquisito maggiore rilevanza per i giornalisti, poiche la pensione INPS tendenzialmente sostituisce una quota del reddito inferiore rispetto al passato INPGI.

    Casi pratici

    Tizio – Pensione con anzianita maturata in parte all’INPGI
    Tizio ha lavorato dal 2000 al 2022 con contributi all’INPGI e dal 2022 al 2030 con contributi all’INPS. Il calcolo della pensione unifica le due anzianita: i periodi INPGI sono stati trasferiti all’INPS e valorizzati con le regole del sistema contributivo. Tizio riceverà una pensione INPS calcolata sull’intera carriera, con rivalutazione dei contributi versati secondo il tasso di crescita del PIL.
    Caia – Casagit e rimborso spese dentistiche
    Caia si sottopone a cure ortodontiche per 2.000 euro. La Casagit rimborsa, entro i massimali del piano assistenziale, una quota delle spese odontoiatriche documentate. Caia presenta la documentazione al portale Casagit entro i termini previsti e ottiene un rimborso parziale secondo la tabella dei massimali vigente.
    Sempronio – TFR al fondo pensione complementare di settore
    Sempronio ha conferito il TFR annuo al fondo pensione complementare di settore sin dal 2007. Il fondo gestisce un comparto bilanciato e un comparto obbligazionario. Sempronio sta per compiere 65 anni: puo richiedere la prestazione pensionistica complementare in forma di rendita (o in parte come capitale, fino al 50% del montante) per integrare la pensione INPS.

    Domande frequenti

    I giornalisti dipendenti vanno ancora all'INPGI?
    No: dal 1° luglio 2022 la gestione sostitutiva INPGI e confluita nell’INPS. I giornalisti dipendenti sono ora iscritti all’INPS come qualsiasi lavoratore del settore privato.
    Cosa rimane dell'INPGI?
    La gestione separata INPGI rimane operativa per i giornalisti autonomi e i pubblicisti non dipendenti che non rientrano nella gestione sostitutiva. Questa componente non e confluita nell’INPS nel 2022.
    La Casagit e obbligatoria?
    Si per i giornalisti dipendenti coperti dal CNLG: l’iscrizione e automatica e il contributo e a carico congiunto dell’editore e del giornalista.
    Cosa rimborsa la Casagit?
    Visite specialistiche, ricoveri ospedalieri, esami diagnostici, odontoiatria, fisioterapia, protesi, entro i massimali del piano assistenziale in vigore. I massimali sono periodicamente aggiornati dalla Casagit.
    La pensione INPS del giornalista tiene conto dei contributi versati all'INPGI?
    Si: le anzianita contributive maturate presso l’INPGI fino al 30 giugno 2022 sono state integralmente trasferite all’INPS e valorizzate nel calcolo pensionistico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente e TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 57 T.U.IVA: Termine per gli accertamenti

    Art. 57 T.U.IVA: Termine per gli accertamenti

    Art. 57 T.U.IVA – Termine per gli accertamenti (1) (2)

    In vigore dal 01/01/2016

    Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

    “1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione.

    2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

    3. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e’ formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e’ differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

    4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita’, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 130 legge 28 dicembre 2015 n. 208. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi il comma 132 dell’art. 1 della citata legge n. 208 del 2015.

    (2) Per la proroga dei termini di decadenza per l’accertamento, vedi il comma 14 dell’art. 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.”

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