Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Trading online: come si tassano azioni, ETF e CFD nel 730

    In sintesi

    • Imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze finanziarie realizzate dal 1° luglio 2014 (quadro T, Sezione II del 730).
    • Plusvalenza = incasso – costo di acquisto, aumentato delle commissioni di intermediazione e degli altri oneri inerenti.
    • Le minusvalenze si compensano con le plusvalenze della stessa sezione; l’eccedenza si riporta nei quattro anni successivi.
    • Con il regime dichiarativo sei tu a calcolare e versare l’imposta compilando il quadro T; col regime amministrato ci pensa l’intermediario (banca o broker).
    • Attenzione ai CFD e derivati: i differenziali positivi e negativi concorrono al risultato complessivo della sezione, quindi anche le perdite su CFD sono compensabili.
    • Se hai minusvalenze certificate dal broker puoi portarle in deduzione anche se si riferiscono ad anni precedenti, fino al quarto anno.

    Come funziona la tassazione delle plusvalenze finanziarie

    Quando vendi azioni, quote di ETF, CFD o altri strumenti finanziari a un prezzo superiore a quello che hai pagato, realizzi una plusvalenza, cioè un guadagno. In Italia queste plusvalenze sono tassate con un’imposta sostitutiva, che sostituisce l’IRPEF normale e che l’Agenzia delle Entrate fissa nella misura del 26 per cento per le operazioni realizzate dal 1° luglio 2014.

    Il meccanismo è semplice: la plusvalenza si calcola sottraendo al prezzo di vendita il costo di acquisto, comprese le commissioni che il broker ti ha addebitato. Se hai comprato 100 azioni a 10 euro ciascuna e le hai vendute a 13 euro, la tua plusvalenza lorda è 300 euro (meno le commissioni pagate). Su quella cifra netta paghi il 26 per cento.

    Esistono due modi per pagare questa imposta. Nel regime amministrato il broker italiano calcola e versa l’imposta in automatico: tu non devi compilare nulla nel 730. Nel regime dichiarativo, invece, sei tu a raccogliere i dati, a compilare il quadro T del 730 e a versare l’imposta con modello F24 (codice tributo 1100). I broker esteri o chi gestisce il conto in proprio usa quasi sempre il regime dichiarativo.

    Aliquote imposta sostitutiva plusvalenze finanziarie
    Periodo di realizzo Aliquota imposta sostitutiva
    Fino al 31 dicembre 2011 12,50% (corrispettivi e costi al 62,50%)
    Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 20% (Sezione I quadro T)
    Dal 1° luglio 2014 in poi 26% (Sezione II quadro T)

    Esempio pratico

    • Tizio apre un conto trading con un broker estero nel 2025. Compra 50 azioni a 20 euro (costo totale 1.000 euro, commissioni incluse) e le rivende a 28 euro incassando 1.400 euro. Plusvalenza = 400 euro. Imposta sostitutiva = 400 x 26% = 104 euro, da versare con F24 (codice tributo 1100) dopo aver compilato la Sezione II del quadro T del 730. Nello stesso anno Tizio aveva anche un CFD in perdita per 150 euro: quella perdita si porta in compensazione, abbassando la plusvalenza netta a 250 euro e l’imposta a 65 euro.

    Documenti necessari

    • Rendiconto annuale del broker con riepilogo di acquisti, vendite e commissioni
    • Certificazione delle minusvalenze rilasciata dall’intermediario (se disponibile)
    • Estratto conto o nota di eseguito per ogni operazione
    • Eventuale documentazione di acquisto per calcolare il costo di carico
    • Modello F24 con il codice tributo 1100 per il versamento dell’imposta sostitutiva

    Tizio usa un broker italiano con regime amministrato

    Scenario. Tizio ha un conto titoli presso una banca italiana che applica il regime del risparmio amministrato. Nel 2025 vende azioni in guadagno per 500 euro di plusvalenza.

    Come si applica. La banca trattiene e versa in automatico l’imposta sostitutiva del 26% (130 euro). Nel modello 730 di Tizio non compare nulla relativo a queste operazioni: il quadro T non va compilato perche’ l’intermediario ha gia’ assolto l’obbligo.

    In pratica

    • Con il regime amministrato il broker italiano gestisce tutto: non devi fare nulla in dichiarazione.
    • Ricorda pero’ di verificare nel rendiconto che l’imposta sia stata effettivamente trattenuta.

    Caio usa un broker estero con regime dichiarativo

    Scenario. Caio ha un conto presso un broker con sede fuori dall’Italia. Nel 2025 ha guadagnato 800 euro su ETF e perso 300 euro su CFD. Nessuna imposta e’ stata trattenuta.

    Come si applica. Caio deve compilare la Sezione II del quadro T del 730. Inserisce i corrispettivi totali e i costi di acquisto. La perdita sui CFD (300 euro) si compensa con la plusvalenza sugli ETF (800 euro), risultando in una plusvalenza netta di 500 euro. Imposta dovuta: 500 x 26% = 130 euro, da versare con F24 codice tributo 1100. Deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale del conto estero.

    In pratica

    • Con broker esteri devi calcolare tutto da solo e compilare il quadro T.
    • Non dimenticare il quadro W per dichiarare il conto estero al monitoraggio fiscale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare le plusvalenze se uso un broker italiano?

    In linea generale no, se hai scelto il regime amministrato: il broker italiano trattiene l’imposta del 26% direttamente. Verifica pero’ nel rendiconto annuale che l’intermediario abbia effettivamente operato le ritenute.

    Posso compensare le perdite su CFD con i guadagni su azioni?

    Si’, entrambi rientrano nella stessa Sezione II del quadro T (o nella stessa sezione del regime amministrato). Le minusvalenze e i differenziali negativi si sommano algebricamente alle plusvalenze della medesima sezione.

    Per quanto tempo posso riportare le minusvalenze non compensate?

    Fino a quattro periodi d’imposta successivi a quello in cui si e’ verificata la perdita, a condizione di averla indicata nella dichiarazione relativa a quell’anno.

    Come calcolo il costo di acquisto se ho fatto piu' acquisti dello stesso titolo?

    Per i titoli non partecipativi si usa il criterio L.I.F.O. (last in, first out), cioe’ si considerano ceduti prima i titoli acquistati per ultimi. Il costo va aumentato di tutti gli oneri inerenti, come le commissioni.

    Dove trovo il codice tributo per versare l'imposta?

    Il codice tributo per le plusvalenze finanziarie (sia dalla Sezione I che dalla Sezione II del quadro T/RT) e’ il 1100, da indicare nel modello F24.

    Gli ETF armonizzati sono trattati come le azioni ai fini delle plusvalenze?

    Si’, le plusvalenze da cessione o rimborso di quote di OICVM (fondi ed ETF armonizzati) realizzate dal 1° luglio 2014 sono soggette all’imposta sostitutiva del 26%, da dichiarare nella Sezione II del quadro T.

  • Carburante: come si deduce e perché serve la fattura elettronica

    In sintesi

    • Tracciabilità obbligatoria: le spese di carburante si deducono solo se pagate con carte di credito, debito o prepagate – i contanti non bastano.
    • Fattura elettronica richiesta: il distributore deve emettere fattura elettronica (o scheda carburante elettronica). Lo scontrino fiscale non è sufficiente.
    • Veicoli strumentali: deduzione integrale (100%) per i veicoli esclusivamente strumentali all’attività (es. autocarri, furgoni da trasporto).
    • Imprese di autotrasporto: la deduzione del carburante è integrale per i veicoli strumentali all’attività di trasporto merci.
    • Uso promiscuo: il carburante per veicoli ad uso promiscuo (es. autovetture usate anche privatamente) segue le limitazioni dell’art. 164 TUIR.

    Quando il carburante è deducibile per un'impresa

    Ogni impresa che usa veicoli per la propria attività sostiene costi di carburante. Ma non basta pagare al distributore per poter dedurre la spesa: la legge impone due condizioni precise che devono verificarsi entrambe. La prima è la tracciabilità del pagamento: il carburante deve essere pagato con strumenti elettronici (carte di credito, carte di debito o prepagate). Il contante non è ammesso. La seconda condizione è la documentazione: il distributore deve emettere una fattura elettronica.

    Queste regole derivano dall’articolo 164 del TUIR, che disciplina la deducibilità delle spese relative ai veicoli d’impresa, lette insieme alle disposizioni sulla tracciabilità introdotte per contrastare l’evasione nel settore dei carburanti. In assenza di una di queste due condizioni – pagamento tracciabile o fattura elettronica – l’intera spesa di carburante è indeducibile, non solo in parte.

    La percentuale di deducibilità che poi si applica dipende dal tipo di veicolo. Per i veicoli esclusivamente strumentali all’attività – pensiamo a furgoni, autocarri, mezzi agricoli o veicoli specializzati – il carburante è deducibile al 100%. Per i veicoli ad uso promiscuo, come le autovetture usate sia per lavoro sia privatamente, si applicano le limitazioni previste dall’articolo 164 del TUIR. In ogni caso, senza pagamento tracciabile e fattura elettronica, non si deduce nulla.

    Deducibilità carburante per tipo di veicolo
    Tipo di veicolo Deducibilità carburante Condizione necessaria
    Veicoli esclusivamente strumentali (autocarri, furgoni, mezzi specializzati) 100% Pagamento tracciabile + fattura elettronica
    Veicoli imprese di autotrasporto merci 100% (integrale) Pagamento tracciabile + fattura elettronica
    Autovetture uso promiscuo (dipendenti e impresa) Limite art. 164 TUIR Pagamento tracciabile + fattura elettronica
    Qualsiasi veicolo con pagamento in contanti 0% – non deducibile Condizione di tracciabilità non soddisfatta

    Esempio pratico

    • Alfa SRL gestisce una flotta di 3 furgoni per le consegne (veicoli strumentali) e 2 autovetture usate dai commerciali (uso promiscuo). Nel 2025 spende 6.000 euro di carburante per i furgoni e 3.000 euro per le autovetture, tutto pagato con carta aziendale e documentato da fatture elettroniche. I 6.000 euro dei furgoni sono integralmente deducibili (100%). Per le autovetture si applica la limitazione dell’art. 164 TUIR. Se un singolo dipendente paga 50 euro di benzina in contanti senza fattura elettronica, quella spesa è completamente indeducibile anche se si tratta di un furgone strumentale.

    Documenti necessari

    • Fatture elettroniche emesse dai distributori di carburante (formato XML via SDI)
    • Estratti conto della carta aziendale o carta di credito aziendale con dettaglio rifornimenti
    • Eventuale registro del parco auto con indicazione della destinazione d’uso di ciascun veicolo
    • Libretto di circolazione dei veicoli per classificazione (autoveicolo, autocarro, ecc.)
    • Contratti di leasing o documenti di acquisto dei veicoli (per identificare la tipologia fiscale)

    Gamma Srl: furgoni da consegna, tutto tracciato

    Scenario. Gamma Srl gestisce un piccolo magazzino e-commerce con 2 furgoni per le consegne. I rifornimenti vengono sempre pagati con la carta di credito aziendale al distributore convenzionato, che emette regolarmente fattura elettronica. L’amministratore vuole verificare se i costi di carburante siano interamente deducibili.

    Come si applica. I furgoni sono veicoli esclusivamente strumentali all’attività. I pagamenti sono tutti tracciabili (carta di credito) e la documentazione è in regola (fattura elettronica). Entrambe le condizioni di legge sono soddisfatte. Di conseguenza il carburante è deducibile al 100%. Non si applica nessuna limitazione percentuale. Gamma Srl può portare in deduzione l’intera spesa nel quadro RF del modello Redditi SC come costo ordinario d’impresa.

    In pratica

    • Furgoni e veicoli strumentali: 100% deducibile se pagamento tracciabile e fattura elettronica.
    • Conserva gli estratti conto della carta e le fatture elettroniche per almeno 5 anni.
    • Controlla ogni mese che il distributore abbia effettivamente emesso la fattura elettronica.

    Beta SNC: un rifornimento pagato in contanti

    Scenario. Beta SNC ha un autocarro per la propria attività artigianale. Un dipendente in trasferta fa un rifornimento da 80 euro in autostrada e paga in contanti perché non aveva la carta aziendale. Il responsabile chiede se quell’80 euro sia deducibile.

    Come si applica. No: il pagamento in contanti fa cadere la condizione di tracciabilità. Anche se il veicolo è strumentale e il rifornimento è avvenuto durante una trasferta di lavoro documentata, gli 80 euro sono completamente indeducibili. La norma non prevede soglie di tolleranza: qualsiasi pagamento in contanti esclude la deduzione. La società dovrebbe adottare una policy aziendale che vieti i pagamenti in contanti per il carburante e fornisca carte aziendali a tutti i dipendenti che usano i mezzi.

    In pratica

    • Un solo rifornimento in contanti fa perdere la deducibilità di quella spesa specifica.
    • Fornisci a tutti gli autisti una carta aziendale dedicata al carburante.
    • In caso di rifornimento d’emergenza senza carta, il costo non è recuperabile fiscalmente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso dedurre il carburante pagato in contanti?

    No. La legge richiede che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili (carta di credito, debito o prepagata). Il contante esclude completamente la deducibilità, indipendentemente dal tipo di veicolo.

    Basta lo scontrino fiscale del distributore?

    No. Serve la fattura elettronica emessa dal distributore tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Lo scontrino fiscale cartaceo non è sufficiente ai fini della deducibilità.

    I furgoni aziendali hanno il 100% di deducibilità del carburante?

    Sì, se si tratta di veicoli esclusivamente strumentali all’attività e il rifornimento è pagato con strumenti tracciabili documentati da fattura elettronica. La deduzione è integrale.

    Come faccio a verificare che il distributore abbia emesso la fattura elettronica?

    Puoi verificare nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite il gestionale contabile che riceve le fatture passive via SDI. Chiedi al distributore i dati della tua partita IVA prima del rifornimento.

    Le imprese di autotrasporto hanno regole diverse?

    Le imprese di autotrasporto e i veicoli esclusivamente strumentali all’attività di trasporto merci hanno la deduzione integrale del carburante, sempre nel rispetto della tracciabilità e della fattura elettronica.

    Cosa succede se non ho la fattura elettronica per alcuni rifornimenti?

    Quelle specifiche spese di carburante diventano indeducibili. Non è possibile sanare la mancanza di fattura elettronica con documentazione alternativa dopo il rifornimento.

    Vedi anche: Bollo sulla fattura elettronica, Fattura elettronica, Forfettario e fatturazione elettronica, Fattura elettronica scartata, descrizione generica e data errata, Bollo in fattura del forfettario e Bollo da 2 euro in fattura.

  • Art. 70 L. 392/1978 – Immobili per attivita’ particolari in proroga

    Art. 70 L. 392/1978 – Immobili per attivita’ particolari in proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Ai contratti di locazione di cui all’articolo 42 si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68.

  • Art. 69 L. 392/1978 – Prelazione e indennita’ avviamento commerciale

    Art. 69 L. 392/1978 – Prelazione e indennita’ avviamento commerciale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell’immobile.

    L’obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all’articolo 29.

    Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

    Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

    Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

    Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 24 mensilita’, ovvero a trenta per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

    Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore puo’, entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all’atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12 mensilita’ del canone offerto.

    Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore e’ dovuta l’indennita’ per l’avviamento commerciale nella misura di 24 mensilita’, ovvero di 30 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.

    In mancanza dell’offerta del nuovo canone da parte del conduttore nonche’ nei casi di rilascio dell’immobile per i motivi di cui all’articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), e’ dovuta l’indennita’ per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilita’, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell’immobile per i motivi di cui all’articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta indennita’ e’ calcolata con riferimento al canone corrisposto. L’indennita’ dovuta e’ complessivamente di 24 mensilita’, ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell’art. 34.

    L’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile e’ condizionata all’avvenuta corresponsione dell’indennita’ di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.

    Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.

  • Da ADI a Supporto Formazione e Lavoro nel 2026: il passaggio del comma 159

    In sintesi

    • Il comma 159 LB 2026 individua i nuclei cui si applicano le regole del D.L. 92/2025
    • Il criterio è il diciottesimo mese di percezione ADI che cade a novembre 2025
    • Le norme del D.L. 92/2025 (commi 1 e 2, art. 10-ter) riguardano la gestione della sospensione
    • In vigore dal 1° gennaio 2026, senza decreti attuativi aggiuntivi per la clausola di destinazione
    • I nuclei non rientranti nella finestra novembre 2025 seguono le regole generali vigenti

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 159 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, estende ai percettori del Supporto Formazione e Lavoro le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (conv. L. 113/2025), limitatamente ai nuclei familiari il cui diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione – calcolato prima della sospensione – ricade nel novembre 2025.

    Approfondimento normativo completo: Comma 159 LB26: assegno inclusione, regole D.L. 92/2025 per nucl.

    Il Supporto Formazione e Lavoro nel 2026: a chi si rivolgono le nuove regole

    La legge di bilancio 2026 interviene sul Supporto Formazione e Lavoro con il comma 159, individuando con precisione la platea di nuclei familiari cui si applicano le disposizioni contenute nell’art. 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113. La norma non modifica la struttura complessiva della misura, ma delimita la categoria di destinatari in funzione di un preciso riferimento temporale: il momento in cui matura il diciottesimo mese di fruizione.

    Il meccanismo introdotto dal D.L. 92/2025 aveva già disciplinato le conseguenze della sospensione del beneficio per alcune categorie di nuclei. Il comma 159 ne estende l’applicazione ai nuclei per i quali il diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione – calcolato anteriormente all’eventuale sospensione – ricade specificamente nel mese di novembre 2025. Si tratta di una clausola di coordinamento temporale, non di una misura autonoma di nuova istituzione.

    Per i nuclei non compresi in questa finestra temporale, continuano ad applicarsi le regole generali in materia di assegno di inclusione e Supporto Formazione e Lavoro già vigenti. Chi si trova nella situazione descritta dal comma 159 dovrà verificare la propria posizione presso l’INPS, che gestisce il calcolo dei mesi di percezione utili ai fini dell’applicazione della norma.

    Cosa verificare prima di presentare la domanda

    • Accertare il mese esatto di inizio della percezione dell’assegno di inclusione nel proprio nucleo
    • Verificare se il diciottesimo mese di percezione, ante sospensione, coincide con novembre 2025
    • Consultare il proprio fascicolo INPS per ricostruire la cronologia delle erogazioni e delle sospensioni
    • Controllare se il nucleo è già incluso tra i destinatari comunicati dall’INPS in applicazione del D.L. 92/2025
    • Richiedere assistenza a un patronato o a uno sportello CAF per il ricalcolo dei mesi rilevanti

    Caso 1: Tizio, nucleo con diciottesimo mese a novembre 2025

    Scenario. Tizio è capofamiglia di un nucleo composto da tre persone, con reddito ISEE idoneo alla percezione dell’assegno di inclusione. Il nucleo ha iniziato a percepire l’ADI nel mese di giugno 2024. Il diciottesimo mese di percezione, calcolato a partire dall’inizio dell’erogazione e senza considerare il periodo di sospensione, cade quindi nel mese di novembre 2025. Il comma 159 LB 2026 si applica direttamente a questo nucleo.

    Come si legge in pratica. Poiché il diciottesimo mese di percezione ADI ricade a novembre 2025, il nucleo di Tizio rientra esattamente nella finestra temporale individuata dal comma 159 della legge di bilancio 2026. Ciò significa che le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 92/2025 si applicano al suo caso: le regole sulla sospensione e sulla eventuale ripresa del beneficio sono quelle introdotte da quel decreto, ora estese dal comma 159 LB 2026. Tizio dovrà rivolgersi all’INPS o a un patronato per verificare lo stato della propria posizione e l’eventuale riapertura del procedimento di erogazione.

    Riepilogo Caso 1

    • Inizio percezione ADI: giugno 2024
    • Diciottesimo mese: novembre 2025 – rientra nella norma
    • Norma applicabile: commi 1 e 2 art. 10-ter D.L. 92/2025 per effetto del comma 159 LB 2026
    • Azione necessaria: verifica posizione INPS e stato della sospensione
    • Assistenza consigliata: patronato o sportello CAF

    Caso 2: Caia, nucleo con diciottesimo mese in ottobre 2025

    Scenario. Caia fa parte di un nucleo familiare che ha iniziato a percepire l’assegno di inclusione nel mese di maggio 2024. Contando diciotto mesi dall’inizio dell’erogazione, il diciottesimo mese cade in ottobre 2025, non in novembre 2025. La finestra temporale prevista dal comma 159 LB 2026 non copre il mese di ottobre.

    Come si legge in pratica. Il nucleo di Caia non rientra nell’ambito applicativo del comma 159 della legge di bilancio 2026, perché il diciottesimo mese di percezione ADI – calcolato prima della sospensione – cade in ottobre 2025 e non in novembre 2025. Al nucleo di Caia si applicano pertanto le regole generali in materia di assegno di inclusione, senza l’estensione prevista dal D.L. 92/2025 per effetto del comma 159. Caia dovrà comunque verificare la propria posizione INPS sulla base della normativa ordinaria, eventualmente rivolgendosi a un patronato per chiarire le conseguenze della sospensione subita.

    Riepilogo Caso 2

    • Inizio percezione ADI: maggio 2024
    • Diciottesimo mese: ottobre 2025 – fuori dalla finestra novembre 2025
    • Norma comma 159 LB 2026: non applicabile
    • Regime applicabile: regole generali ADI vigenti
    • Azione consigliata: verifica posizione INPS con assistenza di un patronato

    Caso 3: Sempronio, nucleo con percezione sospesa e mese di riferimento da ricostruire

    Scenario. Sempronio fa parte di un nucleo che ha percepito l’ADI con interruzioni: una prima fase di erogazione, poi una sospensione amministrativa per richiesta di documentazione, quindi una ripresa. Non è immediatamente chiaro se il diciottesimo mese di percezione – calcolato escludendo il periodo di sospensione – ricada o meno in novembre 2025. La norma richiede di calcolare i mesi ante sospensione.

    Come si legge in pratica. Il comma 159 LB 2026 è chiaro nel richiedere che il diciottesimo mese sia calcolato prima della sospensione: ciò significa che i mesi di interruzione amministrativa non vanno conteggiati. Nel caso di Sempronio, la ricostruzione della cronologia delle erogazioni è determinante. Se sommando solo i mesi di effettiva percezione si raggiunge il diciottesimo mese in novembre 2025, il comma 159 si applica. Questa verifica deve essere effettuata con l’ausilio dell’INPS o di un patronato, che dispongono dell’estratto conto delle erogazioni con le relative date di competenza.

    Riepilogo Caso 3

    • Percezione ADI: discontinua, con periodi di sospensione amministrativa
    • Criterio di calcolo: diciottesimo mese conteggiato solo sui mesi di effettiva percezione
    • Se il mese risultante è novembre 2025: comma 159 LB 2026 applicabile
    • Se il mese risultante è diverso da novembre 2025: norme generali applicabili
    • Documentazione necessaria: estratto conto INPS delle erogazioni ADI

    Quando conviene una verifica

    Hai dubbi sulla tua posizione ADI o SFL? Un esperto può aiutarti a ricostruire i mesi rilevanti. Parla con un patronato.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa stabilisce esattamente il comma 159 della legge di bilancio 2026?

    Il comma 159 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, estende le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (conv. L. 113/2025) ai nuclei familiari il cui diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione – calcolato prima della sospensione – ricade nel mese di novembre 2025. Non istituisce una nuova misura, ma delimita la platea di destinatari di regole già vigenti.

    Come si calcola il diciottesimo mese rilevante ai fini del comma 159?

    Il calcolo deve essere effettuato a partire dal primo mese di effettiva erogazione dell’assegno di inclusione, conteggiando solo i mesi in cui il beneficio è stato effettivamente corrisposto ed escludendo i periodi di sospensione. Il risultato deve essere il mese di novembre 2025 perché la norma si applichi. In caso di dubbi sulla ricostruzione, è necessario richiedere l’estratto conto delle erogazioni all’INPS.

    Il Supporto Formazione e Lavoro è coinvolto direttamente dal comma 159?

    Il comma 159 fa riferimento all’assegno di inclusione (ADI) come parametro temporale di riferimento (il diciottesimo mese di percezione ADI). Le disposizioni del D.L. 92/2025 che vengono estese dal comma 159 riguardano la disciplina della sospensione nell’ambito del sistema integrato ADI/SFL. Chi percepisce o ha percepito il Supporto Formazione e Lavoro deve verificare la propria posizione in relazione all’ADI precedentemente fruito dal nucleo familiare.

    Cosa succede ai nuclei il cui diciottesimo mese non cade a novembre 2025?

    I nuclei per i quali il diciottesimo mese di percezione ADI – calcolato prima della sospensione – non ricade nel mese di novembre 2025 non rientrano nell’ambito di applicazione del comma 159. A questi nuclei si applicano le regole generali in materia di assegno di inclusione e Supporto Formazione e Lavoro, senza l’estensione prevista dal comma 159 LB 2026.

    A chi rivolgersi per sapere se il comma 159 si applica al proprio nucleo?

    L’INPS è il soggetto istituzionalmente competente a verificare la cronologia delle erogazioni ADI e a determinare se il diciottesimo mese rilevante ricade nel novembre 2025. In alternativa, è possibile rivolgersi a un patronato riconosciuto o a uno sportello CAF, che offrono assistenza gratuita nel conteggio dei mesi di percezione e nella presentazione di istanze all’istituto previdenziale.

  • Art. 68 L. 392/1978 – Aumenti del canone commerciale in proroga

    Art. 68 L. 392/1978 – Aumenti del canone commerciale in proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo’ essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti: 1) non superiore al 15 per cento all’anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964; 2) non superiore al 10 per cento all’anno per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; 3) non superiore al 5 per cento all’anno per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

  • Art. 67 L. 392/1978 – Contratti commerciali in corso a proroga

    Art. 67 L. 392/1978 – Contratti commerciali in corso a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    I contratti di locazione di cui all’articolo 27 in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata: a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964; b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

    La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione; ove tale determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in vigore della presente legge.

    E’ in facolta delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.

  • Rinuncia all’eredità: come fare e fac-simile (art. 519 c.c.)

    Modelli e fac-simile · Famiglia e persone

    In sintesi

    La rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.) è una dichiarazione formale che va resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione. Serve a non subentrare nei debiti del defunto. Non è una semplice lettera.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per non accettare un’eredità (specie con debiti)
    Forma
    Atto pubblico (notaio o cancelliere del tribunale)
    Invio consigliato
    Resa davanti a notaio o cancelliere; iscrizione nel registro
    Riferimenti
    Artt. 519, 525 c.c.

    Cos’è e quando si usa

    La rinuncia all’eredità è l’atto con cui il chiamato all’eredità dichiara di non voler subentrare nella posizione del defunto. Si usa soprattutto quando l’eredità è gravata da debiti superiori all’attivo. Attenzione: non è una lettera privata. L’art. 519 c.c. richiede una dichiarazione resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (l’ultimo domicilio del defunto), inserita nel registro delle successioni.

    Il fac-simile qui sotto riproduce il contenuto tipico della dichiarazione, ma il documento valido è quello redatto e ricevuto dal pubblico ufficiale. La rinuncia può essere fatta finché non si è accettato (anche tacitamente, ad esempio disponendo dei beni); chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato e la sua quota si devolve agli altri.

    Cosa deve contenere

    • Dati del rinunciante e qualità di chiamato all’eredità
    • Dati del defunto, data e luogo del decesso e dell’ultimo domicilio
    • Dichiarazione espressa di rinuncia all’eredità
    • Indicazione del notaio o del tribunale competente
    • Documenti: certificato di morte, eventuale testamento, dati anagrafici

    Fac-simile: dichiarazione di rinuncia all'eredità

    Fac-simile da compilare
    DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'EREDITÀ
    (da rendere davanti al notaio o al cancelliere del Tribunale di [SEDE], art. 519 c.c.)
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE],
    
    PREMESSO
    
    che in data [DATA DECESSO] è deceduto/a a [LUOGO] il/la Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME DEL DEFUNTO], con ultimo domicilio in [LUOGO], alla cui eredità sono chiamato/a in qualità di [GRADO DI PARENTELA / per testamento],
    
    DICHIARO
    
    di RINUNCIARE puramente e semplicemente all'eredità del predetto/a, ai sensi dell'art. 519 c.c., con ogni conseguenza di legge.
    
    Chiedo l'inserimento della presente dichiarazione nel registro delle successioni.
    
    [LUOGO], [DATA]
    
    [FIRMA]
    (da apporre davanti al pubblico ufficiale)

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Recati da un notaio oppure presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (l’ultimo domicilio del defunto) per rendere la dichiarazione: solo così la rinuncia è valida e viene iscritta nel registro delle successioni. Porta con te il certificato di morte, i tuoi documenti, il codice fiscale del defunto e l’eventuale testamento. Sono dovuti imposta di registro e diritti.

    Attento ai comportamenti che valgono come accettazione tacita: vendere o usare i beni del defunto, riscuotere crediti, voltura di immobili. Se hai il possesso dei beni ereditari, valgono termini stretti per inventario e decisione. Se nell’asse ci sono debiti rilevanti o sei tra i chiamati ulteriori (figli minori, ecc.), fatti assistere da un notaio o da un avvocato.

    Errori da evitare

    • Pensare che basti una lettera o una PEC: serve l’atto davanti a notaio/cancelliere
    • Compiere atti che valgono come accettazione tacita prima di rinunciare
    • Ignorare che, rinunciando tu, la quota può passare ai tuoi figli (anche minori)
    • Trascurare i termini quando si è nel possesso dei beni ereditari

    Domande frequenti

    Posso rinunciare all'eredità con una semplice lettera?
    No. La rinuncia richiede una dichiarazione formale resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione, poi iscritta nel registro delle successioni.
    Entro quando devo rinunciare?
    Se non sei nel possesso dei beni, puoi rinunciare finché non hai accettato e nel termine di prescrizione del diritto (dieci anni). Se sei nel possesso dei beni ereditari, valgono termini brevi per fare l’inventario e decidere.
    Se rinuncio, i debiti passano ai miei figli?
    La tua quota si devolve agli altri chiamati, che possono essere i tuoi discendenti per rappresentazione. Per questo, in presenza di debiti, spesso rinunciano anche loro: è bene pianificarlo con un professionista.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 66 L. 392/1978 – Oneri accessori conglobati nel canone

    Art. 66 L. 392/1978 – Oneri accessori conglobati nel canone

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani

    Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a carico del conduttore e conglobati nel canone, non possono essere computati in misura superiore al 10 per cento del canone pattuito qualora il contraente interessato non ne provi l’importo effettivo

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Art. 65 L. 392/1978 – Contratti abitativi in corso non a proroga

    Art. 65 L. 392/1978 – Contratti abitativi in corso non a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga, detraendosi, per la determinazione della durata prevista all’articolo 1, il tempo gia’ trascorso dall’inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.

    La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione.

    Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti di cui al presente articolo a partire dall’inizio del secondo anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, ed il canone e’ adeguato in relazione all’eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

    Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo’ essere aumentato su richiesta del locatore a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge nella misura del 50 per cento della differenza risultante fra il canone definito ai sensi dell’articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.

    Se il canone attualmente corrisposto e’ superiore a quello definito ai sensi dell’articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell’articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo all’entrata in vigore della presente legge.

    Ai contratti di locazione di cui all’articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Fino alla scadenza di cui al primo comma il canone puo’ essere modificato, su richiesta del locatore, soltanto mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

  • Art. 64 L. 392/1978 – Particolari contratti soggetti a proroga

    Art. 64 L. 392/1978 – Particolari contratti soggetti a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani

    Ai contratti di locazione di cui all’articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, si applicano per la durata le disposizioni dell’articolo 58.

    Fino al termine di tale durata il canone può essere modificato a richiesta del locatore mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell’anno precedente

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Rimanenze di magazzino: come si valutano ai fini fiscali

    In sintesi

    • Rimanenze finali = componente positivo: il valore delle rimanenze di magazzino a fine esercizio aumenta il reddito imponibile; quelle iniziali lo riducono (art. 92 TUIR).
    • LIFO come valore minimo fiscale: la legge impone un valore minimo di iscrizione calcolato con il metodo LIFO a scatti annuali; si puo usare FIFO o costo medio ponderato, ma solo se danno un valore non inferiore al minimo LIFO.
    • Metodi alternativi ammessi: FIFO (primo entrato, primo uscito) e costo medio ponderato sono entrambi accettati fiscalmente, purche il valore risultante non scenda sotto la soglia LIFO.
    • Primo esercizio: se non ci sono rimanenze iniziali (primo anno di attivita o primo anno di produzione di quella tipologia di beni), il valore minimo e determinato in base al costo dei beni presenti al termine dell’esercizio.
    • Impatto dichiarativo: le variazioni di rimanenze che non coincidono con la valutazione fiscale vanno indicate nel rigo RF13 del quadro RF con variazione in aumento o in diminuzione.

    Come funziona la valutazione fiscale delle rimanenze di magazzino

    Le rimanenze di magazzino sono i beni che un’impresa non ha ancora venduto alla fine dell’esercizio. Dal punto di vista fiscale, queste scorte non sono un costo sospeso: sono un componente positivo di reddito. Il ragionamento e semplice: se hai comprato della merce e non l’hai ancora venduta, non puoi dedurre il costo come se l’avessi ‘consumata’. Le rimanenze finali entrano quindi nel calcolo del reddito d’impresa come valore positivo, mentre le rimanenze iniziali (quelle dell’anno precedente) entrano come valore negativo.

    L’art. 92 del TUIR disciplina le regole di valutazione. Il principio cardine e che il fisco vuole evitare che le imprese sopravvalutino le rimanenze iniziali o sottovalutino quelle finali per ridurre artificialmente il reddito. Per questo motivo la norma fissa un valore minimo fiscale: quello calcolato con il metodo LIFO a scatti annuali (Last In, First Out, cioe ‘ultimo entrato, primo uscito’). Sotto quella soglia non si puo scendere.

    Nella pratica le imprese usano spesso criteri di bilancio diversi dal LIFO: il metodo FIFO (First In, First Out, cioe ‘primo entrato, primo uscito’) o il costo medio ponderato. Entrambi sono fiscalmente accettati, ma solo se il valore che producono non risulta inferiore al minimo LIFO. Se il valore di bilancio e piu alto del minimo LIFO, si usa il valore di bilancio; se e piu basso, occorre apportare una variazione in aumento nella dichiarazione.

    Il punto critico per molte piccole imprese e capire quando sorge un obbligo di variazione fiscale. Nella maggior parte dei casi in cui si usa il costo medio ponderato o il FIFO con prezzi stabili o in aumento, il valore di bilancio e uguale o superiore al minimo LIFO e non occorre alcun aggiustamento. Il problema si pone nei periodi di deflazione o di forte calo dei prezzi, quando il LIFO potrebbe dare un valore piu basso di quello di bilancio.

    Metodi di valutazione rimanenze – confronto fiscale (art. 92 TUIR)
    Metodo Ammesso fiscalmente? Condizione
    LIFO a scatti annuali Si (e il valore minimo fiscale) Sempre ammesso; definisce il pavimento sotto cui non si puo scendere
    FIFO (primo entrato, primo uscito) Si Solo se il valore risultante non e inferiore al minimo LIFO
    Costo medio ponderato (CMP) Si Solo se il valore risultante non e inferiore al minimo LIFO
    Valore normale di mercato (se inferiore al costo) Si, in casi specifici Ammesso se il valore di realizzo e inferiore al costo; richiede documentazione

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha rimanenze finali 2024 (= rimanenze iniziali 2025) di 100.000 euro valutate a costo medio ponderato. Nel corso del 2025 acquista nuovi beni per 200.000 euro. A fine 2025 le rimanenze fisiche residue ammontano a 80 unita. Con il costo medio ponderato il valore di bilancio e 90.000 euro. Con il metodo LIFO a scatti il valore minimo fiscale sarebbe 85.000 euro. Poiche 90.000 > 85.000, non occorre alcuna variazione in dichiarazione: il valore di bilancio supera il minimo. Se invece – in uno scenario di prezzi in calo – il costo medio ponderato avesse dato 80.000 euro (sotto il minimo LIFO di 85.000), Alfa SRL avrebbe dovuto indicare nel rigo RF13 una variazione in aumento di 5.000 euro.

    Documenti necessari

    • Inventario di magazzino al 31 dicembre, firmato dal legale rappresentante
    • Libro degli inventari (per le imprese in contabilita ordinaria)
    • Prospetto di calcolo del valore delle rimanenze con il metodo adottato in bilancio
    • Prospetto di calcolo del valore minimo LIFO (se il metodo usato in bilancio e diverso dal LIFO)
    • Fatture di acquisto dei beni in rimanenza (per documentare il costo)

    Alfa SRL: primo anno di produzione di un nuovo prodotto

    Scenario. Alfa SRL, che produce componenti meccanici, lancia nel 2025 una nuova linea di prodotti. A fine 2025 ha in magazzino 500 pezzi di questo nuovo articolo, mai presente negli anni precedenti. Il costo unitario di produzione e 40 euro, per un totale di 20.000 euro.

    Come si applica. Poiche non ci sono rimanenze iniziali del nuovo prodotto (e il primo anno di produzione di quella tipologia), il valore minimo LIFO coincide con il costo dei beni presenti a fine esercizio: 20.000 euro. Non occorre alcuna variazione in dichiarazione se il valore di bilancio e uguale o superiore a 20.000 euro. Le rimanenze finali da 20.000 euro entrano nel quadro RF come componente positivo, aumentando il reddito imponibile dell’esercizio. Le stesse rimanenze diventeranno rimanenze iniziali 2026 e ridurranno il reddito di quell’anno.

    In pratica

    • Documentare il costo unitario di produzione con i dati di costo industriale (materie prime, manodopera, costi diretti)
    • Verificare che il valore di bilancio non sia inferiore al costo effettivo: in caso di svalutazione a valori di mercato occorre valutare l’impatto fiscale
    • Indicare le rimanenze finali nel conto economico e, se divergono dalla valutazione fiscale, apportare la variazione nel rigo RF13

    Beta SNC: prezzi in calo, metodo CMP sotto il minimo LIFO

    Scenario. Beta SNC, grossista di materie prime, usa il costo medio ponderato. A fine 2025 il valore di bilancio delle rimanenze e 120.000 euro. Il calcolo del minimo LIFO a scatti, considerando che nello strato 2025 i prezzi sono scesi rispetto agli anni precedenti, da un minimo fiscale di 130.000 euro.

    Come si applica. Il valore di bilancio (120.000 euro) e inferiore al minimo LIFO (130.000 euro). Beta SNC deve apportare una variazione in aumento di 10.000 euro nel rigo RF13 del quadro RF della dichiarazione. In questo modo il reddito imponibile cresce di 10.000 euro rispetto a quanto risulterebbe dal solo conto economico. Questa differenza si ‘recupera’ negli anni successivi quando le rimanenze iniziali (valorizzate a 130.000) riducono il reddito di 130.000 euro invece di 120.000.

    In pratica

    • Calcolare ogni anno il valore minimo LIFO a scatti e confrontarlo con il valore di bilancio prima di chiudere la dichiarazione
    • Se il valore di bilancio e inferiore al minimo LIFO, indicare la differenza come variazione in aumento nel rigo RF13
    • Conservare il prospetto di calcolo del LIFO tra la documentazione fiscale dell’esercizio

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa significa che le rimanenze finali sono un componente positivo di reddito?

    Significa che il valore delle merci non ancora vendute a fine anno aumenta il reddito imponibile. Se un’impresa compra 100.000 euro di merce e ne vende solo la meta, non puo dedurre tutto il costo: le rimanenze da 50.000 euro (circa) vengono ‘restituite’ al reddito come componente positivo. Si recupereranno come costo (componente negativo) l’anno successivo, quando saranno rimanenze iniziali.

    Qual e il metodo di valutazione obbligatorio ai fini fiscali?

    Non esiste un unico metodo obbligatorio, ma esiste un valore minimo obbligatorio: quello calcolato con il LIFO a scatti annuali. Si puo usare FIFO o costo medio ponderato, ma solo se il valore che producono non scende sotto quel minimo. Se scende, occorre una variazione in aumento nella dichiarazione.

    Cosa succede se il valore di bilancio e superiore al minimo LIFO?

    Niente di speciale: si usa il valore di bilancio. Non occorre alcuna variazione. Il problema sorge solo quando il valore di bilancio e inferiore al minimo LIFO, situazione che si verifica tipicamente in periodi di calo dei prezzi.

    Le rimanenze di prodotti finiti si valutano allo stesso modo di quelle di merci?

    L’art. 92 TUIR si applica in linea generale ai beni alla cui produzione o al cui scambio e diretta l’attivita dell’impresa. Per i prodotti finiti il costo da considerare e il costo di produzione, non il solo costo di acquisto delle materie prime. Le regole di confronto con il minimo LIFO sono le stesse.

    Come si indicano le rimanenze nella dichiarazione dei redditi?

    Se il valore di bilancio coincide con quello fiscale, non occorre alcuna variazione: le rimanenze finali entrano direttamente nel conto economico. Se invece c’e una differenza (valore di bilancio inferiore al minimo LIFO), la variazione in aumento va indicata nel rigo RF13 del quadro RF del modello Redditi SC.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.