Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

In sintesi

I principali crediti di lavoro (retribuzioni, TFR, ferie non godute, straordinari) si prescrivono in 5 anni dall’insorgenza del diritto. La prescrizione decorre in costanza di rapporto solo se il lavoratore è tutelato contro il licenziamento arbitrario; altrimenti decorre dalla cessazione del rapporto.

Riferimento normativo

Art. 2948 Codice Civile

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Tabella riepilogativa

Prescrizione dei principali crediti di lavoro
Credito Termine Decorrenza
Retribuzioni (mensili, tredicesima, straordinari) 5 anni In costanza di rapporto (se tutelato) o dalla cessazione
TFR 5 anni Dalla cessazione del rapporto
Ferie non godute 5 anni Dalla cessazione del rapporto (orientamento prevalente)
Differenze retributive 5 anni Dalla singola scadenza (in costanza di rapporto, se tutelato)
Indennità di preavviso 5 anni Dalla cessazione del rapporto
Azione per impugnazione del licenziamento Impugnazione stragiudiziale: 60 giorni; ricorso giudiziale: 180 giorni (D.Lgs. 23/2015 e L. 604/1966) Dalla comunicazione del licenziamento

Il termine quinquennale e i crediti cui si applica

L’art. 2948 c.c. stabilisce che si prescrivono in cinque anni le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, gli interessi e, più in generale, le prestazioni periodiche. La giurisprudenza ha esteso l’applicazione ai principali crediti di lavoro: paghe, tredicesima, straordinari, ferie non godute, differenze retributive. Il TFR si prescrive anch’esso in 5 anni, decorrenti dalla cessazione del rapporto.

La decorrenza in costanza di rapporto

La questione più delicata riguarda la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 1980 e orientamento confermato) ha stabilito che la prescrizione decorre in costanza di rapporto solo quando il lavoratore è stabilmente tutelato contro il licenziamento arbitrario (ad esempio i lavoratori con tutela reale ex art. 18 St. Lav. o le tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015, nelle aziende sopra soglia). Per i lavoratori privi di tale tutela la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.

Interruzione e sospensione della prescrizione

La prescrizione si interrompe con qualsiasi atto che manifesti inequivocabilmente la volontà di esercitare il diritto: lettera di messa in mora, ricorso al giudice, richiesta di conciliazione. Dopo l’interruzione il termine ricomincia a decorrere da zero. Può essere sospesa in presenza di cause legali (minore età del creditore, interdizione) o convenzionali. È fondamentale inviare la diffida per iscritto (raccomandata o PEC) per conservare la prova dell’interruzione.

Casi pratici

Tizio – straordinari non pagati negli ultimi 3 anni

Tizio lavora in un’azienda con più di 15 dipendenti (tutela reale) e reclama straordinari non pagati degli ultimi 3 anni. Poiché è tutelato contro il licenziamento, la prescrizione decorre in costanza di rapporto: i crediti degli ultimi 5 anni sono ancora azionabili. Invia una lettera di messa in mora raccomandata per interrompere la prescrizione.

Caia – crediti di lavoro in piccola azienda

Caia lavora in un’impresa con 4 dipendenti (priva di tutela reale). La prescrizione dei suoi crediti matura a partire dalla cessazione del rapporto. Si dimette e ha 5 anni dalla data delle dimissioni per rivendicare eventuali crediti pregressi.

Sempronio – TFR non pagato dopo 6 anni

Sempronio è stato licenziato 6 anni fa e non ha mai reclamato il TFR. Il credito si è prescritto: sono trascorsi oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto senza atti interruttivi. Non può più agire in giudizio per ottenere il TFR, salvo che vi siano stati atti interruttivi validi.

Domande frequenti

In quanti anni si prescrivono le retribuzioni non pagate?

In 5 anni, ai sensi dell’art. 2948 c.c. Il termine decorre dalla singola scadenza mensile (in costanza di rapporto tutelato) o dalla cessazione del rapporto (per i lavoratori privi di tutela stabile).

Quando inizia a decorrere la prescrizione durante il rapporto?

Solo se il lavoratore è tutelato contro il licenziamento arbitrario (grandi aziende con tutela reale o crescente). In caso contrario la prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto.

Come si interrompe la prescrizione?

Con qualsiasi atto che manifesti la volontà di esercitare il diritto: lettera di messa in mora, diffida scritta (raccomandata o PEC), ricorso al giudice, richiesta di conciliazione. Dopo l’interruzione il termine quinquennale ricomincia da zero.

Il TFR ha la stessa prescrizione delle retribuzioni?

Sì: anche il TFR si prescrive in 5 anni, ma il termine decorre sempre dalla cessazione del rapporto, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda.

Cosa succede se il datore riconosce il debito?

Il riconoscimento del debito da parte del datore (anche tacito, ad esempio il pagamento parziale) interrompe la prescrizione, che riprende a decorrere da zero dalla data del riconoscimento.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • I principali crediti di lavoro (retribuzioni, straordinari, tredicesima, ferie non godute, TFR) si prescrivono in 5 anni ex art. 2948 c.c.
  • In costanza di rapporto la prescrizione decorre solo se il lavoratore gode di stabilità contro il licenziamento arbitrario; altrimenti decorre dalla cessazione.
  • Il TFR si prescrive in 5 anni dalla cessazione del rapporto.
  • La prescrizione si interrompe con ogni atto che manifesti la volontà di esercitare il diritto (messa in mora, ricorso, richiesta di conciliazione) e riparte da zero.
  • L'impugnazione del licenziamento segue termini propri: 60 giorni stragiudiziali e 180 per il ricorso giudiziale.
  • Conviene inviare per tempo una messa in mora scritta per bloccare il decorso prima della scadenza quinquennale.
Indice dei contenuti

La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto non esercitato entro un certo termine si estingue. Nel rapporto di lavoro assume un peso particolare, perché molti crediti maturano mese dopo mese e la loro perdita può essere significativa. La regola di base è il termine quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma la vera difficoltà sta nello stabilire da quando questo termine inizia a decorrere.

Il termine quinquennale e i crediti interessati

L'art. 2948 c.c. prevede la prescrizione in cinque anni delle retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese e, più in generale, delle prestazioni periodiche. La giurisprudenza ha esteso il termine ai principali crediti di lavoro: paghe, tredicesima e quattordicesima, straordinari, ferie non godute, differenze retributive. Anche il TFR si prescrive in cinque anni, ma con decorrenza dalla cessazione del rapporto.

La decorrenza in costanza di rapporto

Il punto più delicato è capire se il quinquennio corre già mentre si lavora o solo dopo la fine del rapporto. La distinzione dipende dalla stabilità del posto: se il lavoratore è tutelato in modo effettivo contro il licenziamento arbitrario, la prescrizione decorre già in costanza di rapporto; se invece manca una tutela stabile, il timore di ritorsioni giustifica il rinvio del decorso alla cessazione. L'evoluzione normativa sulle tutele (dall'art. 18 St. Lav. al D.Lgs. 23/2015) ha reso questa valutazione caso per caso, da verificare in base alla situazione concreta.

Interruzione: come fermare il decorso

La prescrizione si interrompe con qualsiasi atto che manifesti in modo inequivoco la volontà di far valere il diritto: una lettera di messa in mora, un ricorso al giudice, una richiesta di conciliazione. Dopo l'interruzione il termine riparte integralmente da zero. È lo strumento pratico più efficace: chi teme di avvicinarsi alla scadenza quinquennale deve inviare per tempo una richiesta scritta, conservando la prova della ricezione.

Sospensione della prescrizione

Diversa dall'interruzione è la sospensione, che congela temporaneamente il decorso senza azzerarlo, e opera in presenza di specifiche cause previste dalla legge. Al cessare della causa il termine riprende a contarsi sommandosi al periodo già trascorso.

Il TFR e la sua decorrenza

Per il TFR il quinquennio inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto, momento in cui il diritto diventa esigibile. Lo stesso vale per l'indennità di preavviso non corrisposta. È quindi importante non lasciar trascorrere cinque anni dalla fine del rapporto senza agire per il recupero di queste somme.

Impugnazione del licenziamento: termini diversi

Va tenuta distinta dalla prescrizione dei crediti la decadenza per l'impugnazione del licenziamento: l'atto va contestato entro 60 giorni dalla comunicazione e il ricorso giudiziale va depositato nei termini successivi previsti dalla legge. Sono termini di decadenza, più brevi e rigidi, che non si interrompono come la prescrizione.

Strategia pratica di tutela

Chi vanta crediti arretrati e teme la prescrizione dovrebbe agire prima della scadenza: inviare una diffida-messa in mora con elenco analitico delle somme, conservare buste paga e prospetti, e valutare il decreto ingiuntivo se i crediti risultano documentalmente. Un intervento tempestivo evita di perdere mensilità altrimenti recuperabili.

Domande frequenti

In quanto tempo si prescrivono gli stipendi non pagati?

In 5 anni, ai sensi dell'art. 2948 c.c. Lo stesso termine vale per straordinari, tredicesima, ferie non godute e differenze retributive.

La prescrizione corre mentre lavoro o solo dopo?

Dipende dalla stabilità del rapporto: se sei tutelato in modo effettivo contro il licenziamento arbitrario, decorre già in costanza di rapporto; altrimenti decorre dalla cessazione. È una valutazione da fare caso per caso.

Come blocco la prescrizione?

Con un atto interruttivo, ad esempio una lettera di messa in mora inviata con raccomandata A/R o PEC: da quel momento il termine riparte da zero.

Da quando si prescrive il TFR?

Il TFR si prescrive in 5 anni che decorrono dalla cessazione del rapporto, momento in cui diventa esigibile.

La prescrizione vale anche per impugnare il licenziamento?

No: per il licenziamento si applicano termini di decadenza (60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale e poi il deposito del ricorso giudiziale), non la prescrizione quinquennale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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