Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza , con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali . La proposta di concordato è autorizzata dall'IVASS. 45 56 60 64
2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. L'IVASS può stabilire altre forme di pubblicità.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso dall'IVASS. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 254.
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.
7. Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualità di assuntore del concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, la CONSAP.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all' IVASS , che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L' IVASS può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 260.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall' IVASS per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 260, comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza , alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64
2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall'articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell'articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
Ritenuta del 26 per cento a titolo definitivo: sugli utili distribuiti da SRL a soci persone fisiche (partecipazioni non qualificate, formate da utili post 2017) la societa’ applica una ritenuta del 26 per cento che chiude il conto: il socio non deve dichiarare nulla.
Partecipazioni qualificate formate da utili post 2017: dal 1° gennaio 2018 anche queste sono soggette alla ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta, quindi non si dichiarano nella dichiarazione personale.
Quando si dichiara: devi inserire gli utili nella dichiarazione (quadro RL o RM) solo se la ritenuta non e’ stata applicata, o se si tratta di utili da paesi a fiscalita’ privilegiata, o se si rientra nei casi del regime transitorio pre-2018.
Certificazione degli utili: la SRL deve rilasciarti una certificazione con tutti i dati necessari. E’ il documento base da conservare.
Utili in natura: anche i beni o servizi ricevuti al posto del denaro contano come utili e seguono le stesse regole fiscali.
Come funziona la tassazione degli utili distribuiti da una SRL
Quando sei socio di una SRL e l’assemblea delibera di distribuire gli utili, ricevi un dividendo. La domanda piu’ comune e’: devo dichiararlo nella mia dichiarazione personale? La risposta, nel caso piu’ frequente, e’ no. La SRL funge da sostituto d’imposta e trattiene direttamente una ritenuta del 26 per cento prima di pagarti. Questo 26 per cento e’ definitivo: non devi fare altro.
Dal 1° gennaio 2018 questa regola si applica sia alle partecipazioni non qualificate sia a quelle qualificate, purche’ gli utili si siano formati dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Per i dividendi piu’ vecchi – cioe’ da utili prodotti fino al 2017 – potrebbe valere ancora la disciplina transitoria che prevedeva regole diverse.
Esistono pero’ casi in cui devi intervenire nella tua dichiarazione. Il piu’ comune riguarda le partecipazioni in societa’ a fiscalita’ privilegiata (paesi con bassa tassazione). In quel caso gli utili entrano nel reddito complessivo per l’intero importo. Un altro caso e’ quello in cui l’intermediario o la societa’ non ha applicato la ritenuta: devi allora dichiarare tu stesso il reddito nel quadro RL.
Tassazione degli utili SRL a seconda del tipo di partecipazione
Tipo di partecipazione / utili
Trattamento fiscale
Obbligo dichiarativo
Non qualificata, utili formati dopo il 2017 (societa' in paese non privilegiato)
Ritenuta 26% a titolo definitivo applicata dalla SRL
No, se la ritenuta e' gia' stata trattenuta
Qualificata, utili formati dopo il 2017 (societa' in paese non privilegiato)
Ritenuta 26% a titolo definitivo
No, se la ritenuta e' gia' stata trattenuta
Partecipazione in societa' a fiscalita' privilegiata (non quotata)
Concorrono al reddito complessivo per l'intero importo, ritenuta a titolo di acconto
Si', nel quadro RL
Utili da paesi non privilegiati percepiti senza ritenuta (es. tramite intermediario estero)
Imposta sostitutiva nel quadro RM, stessa aliquota della ritenuta italiana
Si', nel quadro RM
Esempio pratico
Caio possiede il 10 per cento di una SRL italiana (partecipazione non qualificata). Nel 2025 la societa’ distribuisce utili formati nel 2024: a Caio spettano 10.000 euro. La SRL trattiene il 26 per cento (2.600 euro) e versa a Caio 7.400 euro netti. Caio non deve fare nulla nella dichiarazione: la ritenuta e’ definitiva. Il commercialista potra’ verificarlo dalla certificazione degli utili che la SRL rilascia entro il 31 marzo 2026.
Documenti necessari
Certificazione degli utili e dei proventi equiparati rilasciata dalla SRL (mod. CUPE o certificazione equivalente)
Delibera assembleare di distribuzione degli utili
Documentazione eventuale su utili da paesi a fiscalita’ privilegiata
Estratto conto bancario con il versamento del dividendo netto
Socio con partecipazione ordinaria: ritenuta definitiva, nulla da dichiarare
Scenario. Tizio e’ socio al 15 per cento di una SRL italiana. Nel 2025 riceve 8.000 euro di dividendi. La SRL ha trattenuto il 26 per cento (2.080 euro) e gli ha versato 5.920 euro netti. La SRL gli consegna la certificazione CUPE.
Come si applica. Tizio non deve inserire nulla nella propria dichiarazione dei redditi. La ritenuta del 26 per cento applicata dalla SRL e’ a titolo definitivo: chiude il conto fiscale sul dividendo. Deve pero’ conservare la certificazione CUPE per almeno cinque anni in caso di controlli.
In pratica
Verifica che la SRL abbia rilasciato la certificazione CUPE entro il 31 marzo 2026.
Non inserire questi dividendi nel 730 o nel quadro RL: sono gia’ tassati definitivamente.
Conserva la certificazione.
Utili da societa' in paese a fiscalita' privilegiata: obbligo dichiarativo
Scenario. Sempronio possiede quote di una SRL con sede in un paese a fiscalita’ privilegiata, non quotata sui mercati regolamentati. Nel 2025 riceve utili di 5.000 euro su cui non e’ stata applicata la ritenuta definitiva.
Come si applica. In questo caso le istruzioni AdE prevedono che gli utili concorrano alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare. La ritenuta eventualmente applicata e’ a titolo di acconto, non definitiva. Sempronio deve indicare i 5.000 euro nel quadro RL (rigo RL1) della dichiarazione Redditi PF 2026, specificando il codice corrispondente al tipo di partecipazione. Dovra’ pagare l’IRPEF su questi utili.
In pratica
Utili da paesi a fiscalita’ privilegiata vanno nel quadro RL, rigo RL1.
Concorrono al reddito per l’intero importo: si applica l’IRPEF ordinaria.
Verifica se il paese e’ incluso nella lista degli Stati a regime fiscale privilegiato.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Se la SRL ha gia' trattenuto il 26 per cento, devo comunque inserire i dividendi nel 730?
No. Se la ritenuta del 26 per cento e’ stata applicata dalla SRL a titolo definitivo, il reddito e’ gia’ tassato e non va indicato nel 730 o nel modello Redditi. Puoi verificarlo dalla certificazione CUPE rilasciata dalla societa’.
Cosa e' la certificazione CUPE e quando devo riceverla?
E’ la certificazione degli utili e dei proventi equiparati che le societa’ devono rilasciare ai soci. Serve a documentare quanto hai percepito e la ritenuta applicata. Di solito viene consegnata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di distribuzione.
Cosa cambia se ho una partecipazione qualificata in una SRL?
Dal 1° gennaio 2018, anche sugli utili da partecipazioni qualificate formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2017 si applica la ritenuta del 26 per cento a titolo definitivo. Per utili piu’ datati potrebbe valere ancora la disciplina transitoria: chiedi a un commercialista di verificare le date.
Gli utili in natura (beni invece di denaro) come si tassano?
Seguono le stesse regole degli utili in denaro. Il valore normale dei beni ricevuti dai soci conta come utile e viene assoggettato alle stesse ritenute.
Devo dichiarare i dividendi esteri percepiti direttamente senza intermediario italiano?
Si’. Se hai percepito utili di fonte estera senza il tramite di un intermediario residente in Italia, devi dichiararli nel quadro RM (imposta sostitutiva) o nel quadro RL, a seconda della fattispecie.
Art. 258 D.Lgs. 209/2005 – Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione o di riassicurazione se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'IVASS. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione e di riassicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'IVASS.
3. 3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine; b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione; c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche; e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
4. 4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione; b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).
4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli aventi diritto alle prestazione assicurative.
5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza . Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca. 45 56 60 64
6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza , in deroga a quanto disposto dall'articolo 307, comma 2, del medesimo codice , i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche. 45 56 60 64
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda, nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dall'atto di cessione.
3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'IVASS e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in corso non possono essere disdettati dall'impresa cessionaria a pena di nullità della disdetta.
5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'articolo 260, comma 5.
Reddito diverso finanziario: la vendita di oro da investimento e altri metalli preziosi genera una plusvalenza tassabile come reddito diverso di natura finanziaria.
Aliquota del 26%: per le cessioni effettuate dal 1 luglio 2014 si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
Regola del 25% senza scontrino: se non hai il documento d’acquisto, per le vendite effettuate fino al 31 dicembre 2023 la plusvalenza si calcola su un quarto del prezzo di vendita (il restante 75% viene riconosciuto come costo forfettario).
Dal 2024 cambia tutto: per le cessioni poste in essere dal 1 gennaio 2024, se manca la documentazione del costo, la plusvalenza coincide con l’intero corrispettivo ricevuto.
Dove si dichiara: nel quadro T del Modello 730 (sezione II) oppure nel quadro RT del Modello Redditi PF, sezione II-A.
Codice tributo: il versamento dell’imposta sostitutiva si effettua con il codice tributo 1100.
Quando la vendita di oro diventa tassabile
Molte persone pensano che vendere le monete d’oro della nonna o qualche lingottino comprato anni fa non abbia conseguenze fiscali. Non e’ cosi’: la plusvalenza, cioe’ il guadagno ricavato dalla vendita rispetto al prezzo pagato a suo tempo, e’ un reddito diverso di natura finanziaria e va dichiarato.
Il meccanismo e’ semplice: paghi il 26 per cento sulla differenza tra quanto hai incassato dalla vendita e quanto hai speso per comprare il metallo. Se hai tenuto la ricevuta d’acquisto, sottrai il costo documentato dal corrispettivo incassato e calcoli l’imposta sulla differenza. Se invece non hai piu’ la documentazione, entra in gioco una regola forfettaria stabilita dall’Agenzia delle Entrate.
La regola forfettaria varia a seconda dell’anno in cui hai effettuato la vendita. Per le cessioni fino al 31 dicembre 2023 il fisco riconosce automaticamente il 75 per cento del prezzo di vendita come costo: quindi solo il 25 per cento del ricavato diventa plusvalenza imponibile. Per le vendite dal 1 gennaio 2024 in poi, invece, se manchi la documentazione la plusvalenza coincide con l’intero corrispettivo: conviene dunque conservare sempre la ricevuta d’acquisto.
La dichiarazione va presentata nel quadro T del Modello 730, sezione II (plusvalenze al 26 per cento), oppure nel corrispondente quadro RT del Modello Redditi PF se non puoi usare il 730.
Regole di calcolo della plusvalenza da cessione di metalli preziosi
Situazione
Come si calcola la base imponibile
Aliquota
Hai la documentazione del costo d'acquisto
Corrispettivo incassato meno costo documentato
26%
Manca doc., vendita fino al 31/12/2023
25% del corrispettivo (il 75% e' riconosciuto come costo)
26%
Manca doc., vendita dal 1/1/2024
Intero corrispettivo della cessione
26%
Vendite effettuate dal 1/1/2012 al 30/6/2014
Stesso criterio ma aliquota diversa
20%
Vendite fino al 31/12/2011
Corrispettivi e costi al 62,50% del loro ammontare
12,50%
Esempio pratico
Tizio ha venduto nel 2025 un lingotto d’oro per 8.000 euro ma non riesce a trovare la fattura d’acquisto. Poiche’ la vendita e’ avvenuta dal 1 gennaio 2024 in poi, la regola forfettaria non e’ piu’ applicabile: la plusvalenza e’ pari all’intero corrispettivo, cioe’ 8.000 euro. L’imposta sostitutiva del 26 per cento ammonta quindi a 2.080 euro. Se invece Tizio avesse conservato la fattura originaria che attestava un costo di 5.000 euro, la plusvalenza sarebbe stata solo 3.000 euro e l’imposta 780 euro. Questo esempio mostra quanto sia importante tenere i documenti d’acquisto.
Documenti necessari
Fattura o ricevuta d’acquisto del metallo prezioso (per documentare il costo)
Contratto o ricevuta di vendita con indicazione del prezzo incassato
Estratto conto del intermediario se la vendita e’ avvenuta tramite banca o dealer
Documentazione del valore al 31 dicembre 2011 se ci si e’ avvalsi dell’affrancamento
Caio vende monete d'oro con fattura d'acquisto
Scenario. Caio ha acquistato nel 2020 dieci monete d’oro pagando in totale 6.000 euro, fattura alla mano. Nel 2025 le rivende a un rivenditore numismatico per 9.500 euro.
Come si applica. La plusvalenza e’ pari a 9.500 meno 6.000, cioe’ 3.500 euro. Caio applica il 26 per cento e ottiene un’imposta sostitutiva di 910 euro. Indica il corrispettivo (9.500 euro) nella colonna 1 del rigo T11 e il costo documentato (6.000 euro) nella colonna 2. Il saldo di 3.500 euro confluisce nel calcolo dell’imposta nel rigo T12 e seguenti.
In pratica
Conserva sempre la fattura d’acquisto: e’ la tua prova del costo.
Indica corrispettivo e costo nel quadro T, sezione II del 730.
L’imposta sostitutiva del 26% si versa con il codice tributo 1100.
Sempronia vende lingotti senza documentazione nel 2025
Scenario. Sempronia ha ereditato alcuni lingotti d’argento e non ha mai avuto una ricevuta d’acquisto. Li vende nel 2025 per complessivi 4.000 euro.
Come si applica. Poiche’ la vendita avviene nel 2025 (quindi dal 1 gennaio 2024 in poi) e manca la documentazione del costo, la plusvalenza coincide con l’intero corrispettivo: 4.000 euro. L’imposta sostitutiva e’ il 26 per cento di 4.000 euro, pari a 1.040 euro. Se avesse venduto gli stessi lingotti nel 2023, avrebbe potuto usare il criterio forfettario (25% di 4.000 = 1.000 euro di plusvalenza, imposta 260 euro). La data della vendita cambia radicalmente il carico fiscale in assenza di documenti.
In pratica
Dal 1 gennaio 2024 senza ricevuta paghi il 26% sull’intero incasso.
Per eredita’, il costo e’ il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione.
Se i lingotti erano in un conto deposito bancario, chiedi all’intermediario la certificazione del costo.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Devo dichiarare anche la vendita di pochi grammi d'oro?
Si’, non esiste una soglia di esenzione per i metalli preziosi: qualsiasi plusvalenza realizzata dalla cessione va dichiarata, indipendentemente dall’importo.
Cosa succede se vendo oro acquistato prima del 2012?
Per le vendite il cui costo risale a prima del 31 dicembre 2011, i corrispettivi e i costi si riportano in dichiarazione nella misura del 62,50 per cento del loro ammontare, con aliquota del 12,50 per cento. Se hai esercitato l’opzione di affrancamento al valore del 31 dicembre 2011, puoi usare quel valore come costo.
Posso compensare una minusvalenza sui metalli con plusvalenze su azioni?
Si’, le minusvalenze sui metalli preziosi rientrano nella stessa categoria delle plusvalenze finanziarie ‘ordinarie’ (art. 67, comma 1, da c-bis a c-quinquies TUIR) e possono essere compensate con plusvalenze della stessa sezione, ma non con quelle derivanti da cessione di partecipazioni qualificate.
Ho venduto l'oro tramite banca: devo comunque compilare il quadro T?
Se la banca ha applicato l’imposta sostitutiva in qualita’ di sostituto d’imposta (regime del risparmio amministrato), non devi compilare il quadro T: la banca ha gia’ trattenuto e versato l’imposta per te.
L'oro da gioielleria e' tassato allo stesso modo?
Le istruzioni AdE si riferiscono ai metalli preziosi allo stato grezzo o monetato. Per i gioielli personali la questione puo’ essere diversa; in caso di dubbio e’ opportuno verificare con un consulente la natura esatta del bene ceduto.
Le minusvalenze non compensate nell'anno si perdono?
No, le minusvalenze non compensate vanno indicate nel rigo T101 o T102 (secondo la sezione di provenienza) e possono essere riportate in deduzione nei quattro periodi d’imposta successivi.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dal codice della crisi e dell'insolvenza e dal codice di procedura civile . 45 56 60 64
Art. 254 D.Lgs. 209/2005 – Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9.
2. L'opposizione è disciplinata dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64
Art. 253 D.Lgs. 209/2005 – Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.
2. L'avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti dall'articolo 252, comma 5, e delle opposizioni previste dall'articolo 254, comma 1. L'avviso indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell'articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prevista dall'articolo 247, comma 1.
5. L' IVASS determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l'informazione dei creditori.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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