Autore: Andrea Marton

  • Art. 116 TULPS – Cauzione a garanzia della licenza per agenzie

    Art. 116 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il questore, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.

    La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato.

    Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

  • Articolo 47 Bis del TUIR (TUIR): Legge in Chiaro

    Articolo 47 Bis del TUIR (TUIR): Legge in Chiaro

    Art. 47-bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati.

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 12

    “1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

    a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;

    b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e semprechè, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

    2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un’impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che:

    a) il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;

    b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.

    3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212.”

  • Art. 17 D.Lgs. 159/2011 – Titolarità della proposta

    Art. 17 D.Lgs. 159/2011 – Titolarità della proposta

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.

    2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

    3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

    3-bis. 3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a: a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19; b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini; c) dare comunicazione sintetica per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta. ; d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132 .

  • Il datore può cambiarmi l’orario all’improvviso?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Il datore può modificare la distribuzione dell’orario di lavoro nei limiti fissati dal CCNL e con un preavviso ragionevole, ma non può farlo in modo arbitrario o in violazione di accordi individuali. Cambiamenti che incidono sul turno, sui giorni di riposo o sull’articolazione settimanale devono rispettare le regole contrattuali collettive e, in mancanza, i principi di correttezza e buona fede.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 66/2003 – Orario di lavoro

    Tabella riepilogativa

    Regole sulla modifica dell’orario di lavoro
    Aspetto Regola
    Orario massimo settimanale 48 ore (media su 4 mesi, estendibile a 6 o 12 da CCNL) – art. 4 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale Almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni + 11 ore di riposo giornaliero
    Preavviso per modifica turni Non fissato dalla legge; il CCNL indica spesso 5-15 giorni lavorativi
    Lavoro straordinario Consentito nei limiti CCNL; oltre 250 h/anno richiede accordo o comunicazione
    Modifica stabile dell’orario Deve rispettare il contratto individuale e le clausole del CCNL

    Cosa può cambiare il datore e cosa no

    Il datore di lavoro ha il potere direttivo e organizzativo (art. 2094 c.c.), che include la gestione dei turni e dell’articolazione oraria. Tuttavia questo potere incontra precisi limiti: il contratto collettivo fissa la durata massima della prestazione, i turni ammessi, le modalità di rotazione e il preavviso minimo per le variazioni. Se il contratto individuale specifica orari particolari, modificarli in modo stabile richiede il consenso del lavoratore o un accordo sindacale.

    Una modifica unilaterale e improvvisa – ad esempio lo spostamento di turno senza avviso e senza base contrattuale – può configurare una condotta illegittima, con diritto del lavoratore a opporsi e a richiedere le tutele del caso.

    Il preavviso e la comunicazione

    Il D.Lgs. 66/2003 non prescrive un preavviso specifico per la modifica dei turni, ma la giurisprudenza riconosce il principio di buona fede e correttezza (art. 1375 c.c.), per cui cambiamenti repentini senza un congruo avviso possono essere contestati. La maggior parte dei CCNL prevede un preavviso da 5 a 15 giorni lavorativi; in mancanza di norma specifica, è prudente considerare ragionevole un preavviso di almeno 5 giorni.

    Le modifiche temporanee (ad esempio per esigenze produttive eccezionali) hanno in genere margini più ampi di quelle strutturali.

    Quando il lavoratore può rifiutarsi

    Il lavoratore può legittimamente rifiutare una modifica che: superi i limiti legali o contrattuali di orario; violi clausole del contratto individuale; avvenga in modo discriminatorio o ritorsivo; incida su orari protetti (ad esempio in caso di part-time verticale o accordi di lavoro agile). In tali casi è consigliabile contestare per iscritto la modifica, citando le norme violate, e rivolgersi al sindacato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – turno anticipato di due ore senza preavviso

    Tizio lavora nel commercio con turno pomeridiano stabilito da anni. Il responsabile lo avvisa il giorno prima di presentarsi alle 8.00. Il CCNL Terziario prevede un preavviso di 5 giorni per la variazione di turno: la comunicazione è tardiva e Tizio può contestarla per iscritto, continuando a presentarsi all’orario abituale.

    Caia – part-time e richiesta di ore aggiuntive

    Caia ha un contratto part-time di 20 ore settimanali. Il datore le chiede di restare anche la sera per emergenze produttive. Le ore aggiuntive oltre il contratto di lavoro supplementare richiedono il consenso di Caia (art. 6 D.Lgs. 81/2015), salvo diversa previsione del CCNL che fissa un plafond obbligatorio.

    Sempronio – modifica definitiva del turno notturno

    Sempronio è stato assunto con turno notturno fisso e il datore vuole spostarlo su turni diurni in modo definitivo. Trattandosi di modifica stabile del contratto individuale, occorre il consenso scritto di Sempronio o un accordo sindacale; un atto unilaterale sarebbe impugnabile.

    Domande frequenti

    Il datore può cambiare l'orario senza il mio consenso?

    Può farlo nei limiti del contratto collettivo e individuale, rispettando i preavvisi previsti dal CCNL. Modifiche stabili che alterano la struttura del contratto individuale richiedono in genere il consenso del lavoratore.

    Quale preavviso è dovuto per la variazione di turno?

    La legge non fissa un termine specifico; è il CCNL a stabilirlo (di solito 5-15 giorni). In mancanza di norma contrattuale, si applica il principio di buona fede: un preavviso ragionevole è comunque necessario.

    Posso rifiutare di fare straordinario?

    Lo straordinario è in linea di principio volontario, salvo che il CCNL o circostanze eccezionali lo rendano obbligatorio nei limiti legali. Un rifiuto motivato e non reiterato non giustifica di norma sanzioni disciplinari.

    Se il datore cambia i miei orari illegittimamente, cosa posso fare?

    Conviene contestare per iscritto la modifica, indicando la norma violata. Se il comportamento persiste è possibile rivolgersi al sindacato, presentare un esposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o agire in giudizio per la tutela dei diritti contrattuali.

    Il part-time può essere trasformato a tempo pieno dal datore?

    No. Il passaggio dal part-time al tempo pieno richiede il consenso del lavoratore; il datore non può imporlo unilateralmente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 295 DPR 495/1992 – Revisione delle macchine agricole in circolazione

    Art. 295 DPR 495/1992 – Revisione delle macchine agricole in circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.

    2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.

  • Art. 12 D.Lgs. 28/2010 – Efficacia esecutiva ed esecuzione

    Art. 12 D.Lgs. 28/2010 – Efficacia esecutiva ed esecuzione

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell' articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile . L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (9) (10)

    1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

    1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all' articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.

    2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. (9) (10)