Autore: Andrea Marton

  • Art. 85 T.U. Stupefacenti – Pene accessorie

    Art. 85 T.U. Stupefacenti – Pene accessorie

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice puo' disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

    2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

    3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonche' quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze. Torna al sommario

  • Art. 42 T.U.IVA: Costruzioni rurali

    Art. 42 T.U.IVA: Costruzioni rurali

    Art. 42 TUIR – Costruzioni rurali

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/2001

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Contiene anche le modifiche apportate dall’art. 10 del DLG 168/2001. Contiene anche le modifiche apportate dall’art. 13 del DLG 47/2000. “1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate:
    a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;
    b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
    c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
    d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell’articolo 32.”

  • Art. 147 T.U.B.: Altri poteri delle autorità creditizie

    Art. 147 T.U.B.: Altri poteri delle autorità creditizie

    Art. 147 T.U.B. – Altri poteri delle autorita’ creditizie.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Le autorita’ creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall’art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall’art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 12 D.Lgs. 209/2005 – Operazioni vietate

    Art. 12 D.Lgs. 209/2005 – Operazioni vietate

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.

    2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa.

  • Art. 160-bis D.Lgs. 174/2016 – Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice

    Art. 160-bis D.Lgs. 174/2016 – Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l’integrazione del contraddittorio.

    2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

    3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 156.

    4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice.

  • Art. 949-ter Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 949-ter Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione. Sezione II Del trasporto di cose

  • Art. 47 D.Lgs. 198/2006 – Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive

    Art. 47 D.Lgs. 198/2006 – Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive ( decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 10, c

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle pari opportunità e su indicazione del Comitato di cui all’articolo 8, determina, con apposito decreto, eventuali modifiche nelle modalità di presentazione delle richieste di cui all’articolo 45, comma 1, nelle procedure di valutazione di verifica e di erogazione, nonché nei requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere.

    2. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al comma 1. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 18 D.P.R. 115/2002

    Art. 18 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Agli atti e provvedimenti del processo penale , con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario , soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. (27)

    2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1. (32)

  • Art. 71 D.Lgs. 36/2023 – Pubblicazione degli avvisi di pre-informazione

    1. Le stazioni appaltanti rendono nota l’intenzione di programmare l’aggiudicazione di appalti mediante la pubblicazione di un avviso di pre-informazione.
  • Art. 59 T.U.IVA: Ricorsi

    Art. 59 T.U.IVA: Ricorsi

    Art. 59 T.U.IVA – Ricorsi

    In vigore dal 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2024 n. 175 Articolo 130

    Nota:(1) Per l’abrogazione dei commi 1 e 2, vedi l’art. 130 del Testo unico 14 novembre 2024, n. 175.

    “Abrogato [Il contribuente puo’ ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.] (1)

    Abrogato [ La nullita’ degli avvisi per l’omissione o l’insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. ] (1)

    I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata