Autore: Andrea Marton

  • Art. 1032 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità dell’ipoteca

    Art. 1032 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità dell’ipoteca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi domanda la pubblicità dell'ipoteca deve consegnare all'ufficio competente i documenti indicati nell'articolo 569. Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile munito di certificato d'immatricolazione, il richiedente deve esibire all'ufficio il certificato medesimo, perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che la pubblicità venga richiesta al ministero per l'aeronautica e tale esibizione non sia possibile perché l'aeromobile si trova altrove, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 869.

  • Art. 302 DPR 495/1992 – Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici trainate

    Art. 302 DPR 495/1992 – Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici trainate

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 58 del codice, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 t e non superiore a 6 t devono essere munite di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia della macchina operatrice trainata e la sua azione, nelle macchine operatrici trainate a due o più assi, può esplicarsi anche sulle sole ruote dell'asse anteriore.

    2. Ogni macchina operatrice trainata, di massa a pieno carico superiore a 6 t, deve essere munita di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa dalla energia cinetica della macchina operatrice trainata; la sua azione deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive di funzionamento nonché le modalità di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.

    3. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote della macchina operatrice trainata, espresso in daN, deve comunque essere uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico della macchina stessa espresso in kg.

    4. Ogni macchina operatrice trainata di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munita di un dispositivo di frenatura di stazionamento avente le stesse caratteristiche indicate all'articolo 276, comma 8.

  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Le causali e i casi di stagionalità sono integrati dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo nel qualificare una lavorazione come stagionale.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro i termini previsti. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 2 TUIR: Soggetti passivi

    Art. 2 TUIR: Soggetti passivi

    Art. 2 TUIR – Soggetti passivi (N.D.R.: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l’art.1, comma 89 legge 24 dicembre 2007 n.244.)

    In vigore dal 29/12/2023

    Modificato da: Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209 Articolo 1

    “1. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

    2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

    2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.”

    Commento del professionista

    l’articolo 2 del TUIR, che stabilisce chi sono i soggetti passivi dell’imposta: cioè tutte le persone fisiche, sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato. Questa distinzione è fondamentale perché cambia il modo in cui viene calcolata la base imponibile. Infatti, i soggetti residenti sono tassati su tutti i redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia.

    La nozione di residenza fiscale è definita sempre dall’articolo 2 del TUIR, secondo cui una persona è considerata residente se, per la maggior parte del periodo d’imposta, si verifica almeno una di queste condizioni: iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, presenza del domicilio in Italia oppure presenza della residenza in Italia secondo il codice civile. Questi tre criteri sono alternativi, quindi basta che se ne realizzi uno solo per essere considerati fiscalmente residenti.

    Un aspetto molto importante è che l’iscrizione all’anagrafe ha un valore particolarmente forte: la giurisprudenza la considera una presunzione assoluta di residenza fiscale. Questo significa che, se una persona risulta iscritta all’anagrafe italiana, è considerata residente fiscalmente in Italia anche se in realtà vive all’estero, finché non si cancella formalmente. Questo approccio è molto formale ed è stato criticato, ma serve a facilitare i controlli dell’amministrazione finanziaria.

    Diverso è il caso dell’iscrizione all’AIRE, cioè l’anagrafe degli italiani residenti all’estero. Essere iscritti all’AIRE non basta da solo a dimostrare che una persona non è più residente fiscalmente in Italia. Infatti, l’amministrazione può comunque verificare se il soggetto ha mantenuto in Italia il domicilio o la residenza. In altre parole, bisogna guardare alla situazione concreta.

    Per capire dove si trova la residenza fiscale, assumono grande importanza i concetti civilistici di domicilio e residenza. Il domicilio è il luogo in cui una persona ha il centro principale dei propri affari e interessi, mentre la residenza è il luogo in cui ha la dimora abituale. In ambito fiscale, il domicilio è spesso considerato il criterio più rilevante, perché include non solo gli interessi economici, ma anche quelli personali, familiari e sociali.

    Proprio per questo, la valutazione della residenza fiscale è complessa e richiede un’analisi complessiva di tutti i legami del soggetto. Ad esempio, si guarda dove vive la famiglia, dove si trovano i beni, dove si percepiscono i redditi, se si hanno cariche sociali o interessi economici in Italia. Anche se una persona lavora all’estero, potrebbe essere comunque considerata fiscalmente residente in Italia se mantiene qui il centro dei propri interessi.

    La giurisprudenza nel tempo ha avuto orientamenti diversi: in alcuni casi ha dato più peso ai legami familiari, in altri a quelli economici. Tuttavia, l’orientamento prevalente oggi è quello di una valutazione globale, senza dare automaticamente priorità a un solo tipo di legame.

    Infine, è importante sottolineare che l’accertamento della residenza fiscale è una questione di fatto, che non può essere risolta tramite interpello, ma solo attraverso un’eventuale attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria. Questo significa che ogni caso deve essere valutato concretamente, sulla base di tutti gli elementi disponibili.

    Il requisito temporale rappresenta un elemento essenziale nella determinazione della residenza fiscale in Italia, in quanto consente di verificare se il legame tra il contribuente e il territorio dello Stato sia stabile ed effettivo e non meramente occasionale. L’art. 2 del TUIR stabilisce infatti che i criteri di collegamento – iscrizione anagrafica, domicilio o residenza – devono sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta. Ciò significa, in concreto, che è considerato fiscalmente residente in Italia chi si trova in una di queste condizioni per almeno 183 giorni nell’anno (184 negli anni bisestili), anche non continuativi. Questa impostazione risponde all’esigenza, evidenziata anche dalla prassi amministrativa, di collegare l’obbligo contributivo alla presenza di un legame reale con il territorio, coerentemente con i principi costituzionali di solidarietà.

    Per determinare concretamente il numero di giorni rilevanti, l’Amministrazione finanziaria ha adottato il cosiddetto metodo della presenza fisica, mutuato dal modello OCSE. In base a tale criterio, nel computo rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le frazioni di giorno, i giorni festivi, quelli di arrivo e partenza, i periodi di malattia e le ferie trascorse in Italia, nonché le brevi interruzioni dell’attività lavorativa nel territorio dello Stato. Restano invece esclusi i periodi di permanenza inferiore alle 24 ore per semplice transito e le ferie o interruzioni svolte all’estero. Questo metodo consente una valutazione ampia e sostanziale della presenza nel territorio italiano.

    Un aspetto particolarmente rilevante è che il requisito della residenza fiscale si considera acquisito con effetto retroattivo sull’intero periodo d’imposta (ex tunc), una volta verificata, a fine anno, la sussistenza del requisito temporale. Ciò implica che non è possibile determinare con certezza la residenza fiscale prima della conclusione dell’anno solare. Tuttavia, questa impostazione può entrare in tensione con le regole previste in ambito internazionale, in particolare con le Convenzioni contro le doppie imposizioni, che in alcuni casi prevedono il frazionamento del periodo d’imposta (il cosiddetto “split year”) quando il contribuente trasferisce la residenza nel corso dell’anno.

    Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, la normativa interna italiana non consente tale frazionamento: la residenza fiscale vale per l’intero anno, senza possibilità di suddividerlo. Lo “split year” è ammesso solo se espressamente previsto da una Convenzione internazionale. In questi casi, le regole convenzionali possono portare a considerare il contribuente residente in uno Stato solo per una parte dell’anno, soprattutto per risolvere situazioni di doppia residenza attraverso le cosiddette tie-breaker rules, che fanno riferimento, in ordine gerarchico, all’abitazione permanente, al centro degli interessi vitali, al soggiorno abituale e alla nazionalità.

    Un ulteriore elemento di complessità deriva dal fatto che altri ordinamenti possono prevedere criteri diversi, consentendo l’acquisizione o la perdita della residenza fiscale in modo immediato. Questo può generare situazioni di doppia residenza nello stesso anno. In tali casi, assumono rilievo sia le norme convenzionali sia l’art. 169 del TUIR, secondo cui le disposizioni interne possono prevalere sugli accordi internazionali se più favorevoli al contribuente. Ciò può comportare, ad esempio, che un soggetto non venga considerato fiscalmente residente in Italia se non raggiunge la soglia dei 183 giorni, anche se una Convenzione consentirebbe una diversa soluzione.

    Accanto al requisito temporale, il legislatore ha introdotto specifiche disposizioni per contrastare fenomeni di trasferimento fittizio della residenza all’estero, in particolare verso Paesi a fiscalità privilegiata. In questi casi opera una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia per i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in tali Stati. Ciò comporta un’inversione dell’onere della prova: non è l’Amministrazione a dover dimostrare la residenza in Italia, ma è il contribuente a dover provare l’effettività del trasferimento all’estero.

    La prova contraria può essere fornita con qualsiasi elemento documentale idoneo a dimostrare la reale localizzazione della vita personale ed economica all’estero, come la disponibilità di un’abitazione, lo svolgimento di un’attività lavorativa stabile, la presenza della famiglia, l’iscrizione dei figli a scuola, o la gestione delle risorse economiche nel Paese estero. Tali elementi devono essere valutati complessivamente, in un’ottica sostanziale, per verificare se il contribuente abbia effettivamente reciso i legami con l’Italia e stabilito all’estero il centro dei propri interessi.

    Infine, nelle ipotesi di conflitto tra ordinamenti, le Convenzioni internazionali assumono un ruolo fondamentale nel prevenire e risolvere i casi di doppia imposizione. In particolare, il Modello OCSE prevede criteri specifici per individuare la residenza fiscale nei casi di doppia residenza, da applicare in modo gerarchico. Tuttavia, anche in questo ambito, l’applicazione concreta richiede una valutazione caso per caso e spesso un confronto con l’Amministrazione finanziaria.

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  • Art. 43 D.Lgs. 1/2018 – Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione

    Art. 43 D.Lgs. 1/2018 – Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione ( Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. le

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione».

    2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alle pertinenti unità di voto dei relativi stati di previsione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 34 Codice Civile: Registrazione di atti

    Art. 34 Codice Civile: Registrazione di atti

    Art. 34 c.c. Registrazione di atti

    Articolo abrogato dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361

    [Abrogato]

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): orario di lavoro, turni e straordinari 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: orario di lavoro, ciclo continuo dei forni e straordinari

    L’industria del vetro è dominata dalla logica del forno sempre acceso: i forni fusori non possono essere spenti. Questo impone turni continui 24/7 e regole di orario particolari che il CCNL disciplina in dettaglio.

    In sintesi

    Il CCNL Vetro e Lampade prevede 40 ore settimanali su 5 giorni per i reparti ordinari. Nei reparti a ciclo continuo (forni sempre accesi) si lavora su turni a rotazione su 7 giorni, con 232,5 giornate annue e maggiorazioni specifiche per il lavoro notturno e domenicale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Orario ordinario
    40 ore/settimana su 5 giorni (reparti non continui)
    Ciclo continuo
    232,5 giornate annue; turni 24h su 7 giorni
    Riferimento legge
    D.lgs. 66/2003 (orario di lavoro); d.lgs. 66/2003 art. 13 (turnisti notturni)

    Il ciclo continuo: perché i forni non si spengono mai

    La caratteristica più peculiare dell’industria del vetro è il ciclo continuo di fusione. I forni che fondono la miscela vetrificabile (silice, soda, calce) operano a temperature tra 1.400 e 1.600 gradi centigradi. Un’interruzione non programmata — anche solo per un’emergenza tecnica o per il fermo festivo — provocherebbe la solidificazione del vetro nel forno, con danni strutturali irreparabili e costi di campagna forno enormi.

    Per questo motivo il CCNL tratta il lavoro a ciclo continuo come una categoria distinta da quella ordinaria, con regole proprie su orario, turni, riposi e maggiorazioni retributive. Il principio è riconosciuto anche dal d.lgs. 66/2003, che consente deroghe all’orario standard per le industrie con processi di lavoro a ciclo continuo (art. 17).

    Tabella riepilogativa: orario e maggiorazioni

    Orario di lavoro e maggiorazioni retributive — CCNL Vetro e Lampade
    Tipologia di lavoro Orario Maggiorazione indicativa Note
    Orario ordinario (reparti non continui) 40 h/settimana, 5 giorni Di norma distribuzione lun-ven
    Turno diurno (ciclo continuo) Incluso nelle 40 h settimanali Prima squadra, orari 6-14 circa
    Turno pomeridiano Incluso nelle 40 h Indennità di turno Seconda squadra, 14-22 circa
    Turno notturno (22-6) Incluso nelle 40 h Maggiorazione turno notte Terza squadra; sorveglianza sanitaria obbligatoria
    Lavoro domenicale (ciclo continuo) Turno di domenica Maggiorazione domenicale Il riposo settimanale si sposta ad altro giorno
    Straordinario (ore 41-48 settimanali) Ore eccedenti le 40 18-22% circa sul minimo Autorizzazione datoriale; limite annuale contrattuale
    Straordinario (oltre 48 ore/settimana) Ore eccedenti le 48 22-30% circa sul minimo Maggiorazione aggiuntiva crescente

    Avvertenza: le percentuali di maggiorazione indicate sono orientative sulla base del testo contrattuale 2023-2025. Le percentuali precise — che variano anche per sotto-settore — sono definite dal testo integrale del CCNL. Per quelle esatte riferirsi alle organizzazioni sindacali o al testo contrattuale.

    I 232,5 giorni annui del ciclo continuo

    Nel settore meccanizzato a ciclo continuo, il contratto individua in 232,5 giornate lavorative annue il parametro di riferimento per il lavoratore turnista. Questo numero si ottiene sottraendo dal totale dei giorni dell’anno le domeniche, i riposi settimanali compensativi, le ferie, i permessi e i festivi. È un indicatore importante per calcolare:

    • la retribuzione proporzionale in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno;
    • il budget di ferie e ROL (Riduzione Orario di Lavoro) del turnista;
    • gli eventuali straordinari rispetto al monte ore contrattuale.

    Sicurezza e caldo: il Protocollo Clima recepito nel 2026

    Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha recepito il Protocollo Clima del luglio 2025, che introduce misure specifiche per i lavoratori esposti al calore dei forni. Le principali previsioni riguardano:

    • la possibilità di modificare l’organizzazione dei turni durante le ondate di calore intenso;
    • il diritto del lavoratore di segnalare condizioni di lavoro che superino i limiti di sicurezza termica;
    • la previsione di pause aggiuntive nei periodi di esposizione prolungata ad alte temperature.

    Questo è particolarmente rilevante per i lavoratori a diretto contatto con i forni fusori e con le linee di formatura del vetro caldo.

    ROL e banca ore

    I lavoratori del settore vetro accumulano ore di Riduzione dell’Orario di Lavoro (ROL) ogni anno. Il monte ore ROL varia per sotto-settore: indicativamente 56 ore annue nel settore meccanizzato e 64 ore nei settori trasformazione e lampade. Le ore ROL non godute entro l’anno possono essere cedute a una banca ore o, in alcuni contratti aziendali, monetizzate in sede di secondo livello.

    Casi pratici

    Tizio — Turnista al forno categoria C
    Tizio lavora al forno di fusione su tre turni a rotazione (mattina, pomeriggio, notte). La sua settimana tipo: lun-mer mattina (6-14), gio-sab pomeriggio (14-22), poi una settimana di notte (22-6). La domenica eventualmente lavorata è retribuita con la maggiorazione domenicale prevista dal CCNL, con riposo compensativo spostato a un altro giorno della settimana. La sorveglianza sanitaria è svolta annualmente per il turno notte.
    Caia — Impiegata amministrativa cat. B, orario ordinario
    Caia lavora negli uffici amministrativi dello stesso stabilimento, lun-ven dalle 8 alle 17 con un’ora di pausa. Il suo orario è di 40 ore settimanali, senza turni. Se richiesta di straordinario, le prime 8 ore mensili sono retribuite con la maggiorazione ordinaria del CCNL; le ore aggiuntive con una percentuale maggiore. Caia non è soggetta al regime del ciclo continuo.
    Sempronio — Operaio di notte esposto al calore
    Sempronio lavora al reparto formatura in turno notturno vicino alla linea di uscita del vetro fuso (temperature vicine ai 600 gradi). Con il recepimento del Protocollo Clima del 2026, Sempronio ha diritto a pause aggiuntive nelle notti in cui la temperatura esterna supera determinate soglie, come previsto dall’accordo. Segnala al RSPP condizioni anomale e riceve risposta tempestiva sulla modifica del turno.

    Domande frequenti

    Che cos’è il ciclo continuo nel settore vetro?
    Il ciclo continuo indica che il processo produttivo non si interrompe mai, perché i forni fusori non possono essere spenti senza danni irreversibili. I lavoratori si alternano in turni per coprire le 24 ore per 7 giorni.
    Quali sono le maggiorazioni per il lavoro notturno nel CCNL Vetro?
    Il CCNL riconosce una maggiorazione per il turno notturno (tra le 22 e le 6). L’importo è superiore rispetto al turno diurno e si aggiunge al minimo tabellare. Il rinnovo 2026 ha recepito il Protocollo Clima introducendo tutele per esposizione al calore.
    Quante ore di straordinario si possono fare nel CCNL Vetro?
    Il CCNL prevede limiti annuali allo straordinario. Le maggiorazioni crescono con il numero di ore: indicativamente 18-22% per le prime ore oltre la 40a e 22-30% oltre le 48 ore settimanali.
    Come funziona la programmazione dei turni nel ciclo continuo?
    Tipicamente su quattro squadre a rotazione con orari di 8 ore. Ogni squadra alterna turni mattina, pomeriggio e notte. Il calendario deve essere comunicato con adeguato preavviso.
    Il lavoratore di notte ha diritto a tutele speciali?
    Sì, il d.lgs. 66/2003 prevede sorveglianza sanitaria obbligatoria per i turnisti notturni, con visita medica periodica e possibilità di trasferimento al turno diurno in caso di problemi di salute documentati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Le percentuali di maggiorazione indicate sono orientative; per i valori esatti consultare il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 159 D.Lgs. 42/2004 – Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica

    Art. 159 D.Lgs. 42/2004 – Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009 .

    2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

    3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495 .

    4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

    5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.

    6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.

    7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell' articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 , e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.

    8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 , fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 .

    9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 , e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.