Autore: Andrea Marton

  • Art. 148 T.U.B.: Esercizio abusivo dell’attività bancaria

    Art. 148 T.U.B.: Esercizio abusivo dell’attività bancaria

    Art. 148 T.U.B. – Esercizio abusivo dell’attività bancaria

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Chiunque esercita l’attività bancaria senza autorizzazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 a 10.329 euro.

    2. La stessa pena si applica a chiunque esercita la raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’articolo 11.

  • NASpI e apertura di partita IVA: regole e limiti

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    Aprire la partita IVA durante la NASpI è possibile, ma con vincoli precisi. Bisogna comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dall’avvio; se il reddito annuo resta sotto la soglia INPS, la NASpI continua in forma ridotta. Se il reddito supera la soglia, la NASpI decade.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015, art. 10

    Tabella riepilogativa

    NASpI e partita IVA – Schema operativo
    Scenario Effetto sulla NASpI
    Apertura partita IVA comunicata entro 30 giorni NASpI continua (ridotta) se il reddito annuo è sotto la soglia INPS
    Reddito annuo ≤ soglia INPS NASpI ridotta dell’80% del reddito eccedente il minimale INPS annuo
    Reddito annuo > soglia INPS Decadenza dalla NASpI; restituzione delle somme percepite in eccesso
    Omessa comunicazione entro 30 giorni Decadenza retroattiva dalla data di apertura + recupero indebito
    Alternativa: anticipazione in unica soluzione Liquidazione del residuo NASpI esente da tasse (art. 8)

    L'obbligo di comunicare entro 30 giorni

    Chi apre la partita IVA durante la NASpI deve comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dall’avvio dell’attività. La comunicazione avviene tramite il proprio cassetto previdenziale o il patronato, indicando la data di apertura e il reddito annuo presunto. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza retroattiva dalla data di apertura e il recupero delle somme indebitamente percepite.

    Come si riduce la NASpI

    Se il reddito presunto è sotto la soglia annua stabilita dall’INPS, la NASpI non decade ma viene ridotta dell’80% della quota di reddito che eccede il minimale INPS annuo. Questa riduzione si calcola in anticipo sul reddito presunto e viene conguagliata a fine anno sulla base del reddito effettivo dichiarato. Se il reddito effettivo supera la soglia, la NASpI decade e l’INPS recupera le somme.

    L'alternativa: l'anticipazione in unica soluzione

    In alternativa alla gestione mensile con riduzione, chi apre la partita IVA può optare per l’anticipazione in unica soluzione prevista dall’art. 8: riceve subito tutte le rate residue, esenti da tasse. È una scelta da valutare attentamente con un professionista, perché in caso di successivo rapporto dipendente comporta restituzione parziale.

    Casi pratici

    Tizio – apre partita IVA e comunica entro 30 giorni

    Tizio apre la partita IVA il 1° marzo e comunica all’INPS il 20 marzo (entro 30 giorni). Il suo reddito presunto è sotto la soglia INPS: la NASpI continua in misura ridotta. A fine anno l’INPS effettua il conguaglio sulla base del reddito effettivo.

    Caia – reddito supera la soglia a metà anno

    Caia ha comunicato l’apertura della partita IVA e percepisce una NASpI ridotta. A settembre il suo reddito supera la soglia annua INPS: la NASpI decade e dovrà restituire le rate percepite nel periodo in cui il reddito già superava la soglia.

    Sempronio – non comunica entro 30 giorni

    Sempronio apre la partita IVA il 5 gennaio ma non comunica nulla all’INPS. A marzo l’ente viene a conoscenza dell’apertura: la NASpI decade retroattivamente dal 5 gennaio e Sempronio deve restituire tutto il percepito da quella data.

    Domande frequenti

    Entro quando devo comunicare all'INPS l'apertura della partita IVA?

    Entro 30 giorni dall’avvio dell’attività. La comunicazione tardiva comporta la decadenza retroattiva dalla data di apertura.

    Quale soglia di reddito determina la decadenza dalla NASpI?

    La soglia è aggiornata annualmente dall’INPS. Per i valori in vigore nell’anno corrente consultare il sito inps.it o una circolare dell’anno.

    La NASpI ridotta dura fino alla scadenza originaria?

    Sì, se il reddito resta sotto soglia per tutto il periodo. La riduzione mensile si applica su ogni rata, ma la durata complessiva non viene accorciata.

    Conviene chiedere l'anticipazione in unica soluzione o tenere la NASpI ridotta?

    Dipende dalla stabilità dell’attività e dalle prospettive di reddito. L’anticipazione è esente da tasse ma impone restituzione in caso di nuovo lavoro dipendente; la NASpI ridotta è più flessibile ma soggetta a IRPEF. Valutare con un consulente del lavoro o fiscale.

    Posso aprire la partita IVA e chiedere anche la NASpI anticipata?

    Sì, sono alternativi: o si chiede l’anticipazione in unica soluzione (esente da tasse, NASpI finisce) oppure si mantiene la NASpI mensile ridotta comunicando entro 30 giorni. Non è possibile fare entrambe le cose.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 22 D.P.R. 115/2002

    Art. 22 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.

  • Art. 128 duodecies T.U.B.: Disposizioni procedurali

    Art. 128 duodecies T.U.B.: Disposizioni procedurali

    Art. 128 duodecies T.U.B. – Disposizioni procedurali .

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Per l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti ivi compreso l’elenco dei dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 128-novies, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 128-novies, comma 1, l’ostacolo alle attività ispettive o di controllo ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate ai sensi del presente comma, l’Organismo applica nei confronti degli iscritti:

    a) il richiamo scritto;

    a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato;

    b) la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno;

    c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.

    1-bis. L’organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all’ articolo 1 , comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all’articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 128-quater, comma 7-bis ne dà comunicazione alla Banca d’Italia per l’adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849 .

    1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l’Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:

    a) la gravità e la durata della violazione;

    b) il grado di responsabilità;

    c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;

    d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;

    e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

    f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l’Organismo;

    g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.

    h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

    i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.

    1-quater. L’Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 128-novies.1, comma 1, comunica l’intenzione dell’agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell’Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all’autorità competente dell’altro Stato membro; la comunicazione all’autorità competente comprende l’indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l’agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L’Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all’articolo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comunicazione all’autorità competente dell’altro Stato membro.

    1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull’operatività transfrontaliera di cui all’articolo 128-novies.1, l’Organismo informa i soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L’informazione è fornita prima dell’avvio dell’operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2.

    1-sexies. L’Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2. A questo fine può:

    a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall’Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;

    b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origine;

    c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo unico e dell’ articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ; se il destinatario dell’ordine non pone termine alla violazione, l’Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;

    d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all’autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;

    e) informare l’autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l’autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell’agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l’ordinato funzionamento dei mercati, l’Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all’ABE; l’Organismo può chiedere alla Banca d’Italia di ricorrere all’ABE ai sensi dell’articolo 6, comma 4;

    f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell’ articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 .

    1-septies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d’Italia, le forme e le modalità con le quali l’Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies.

    Abrogato [ 2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. ]

    3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:

    a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività;

    b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

    c) cessazione dell’attività;

    c-bis) mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo, non superiore a quarantacinque giorni, comunicato dall’Organismo degli agenti e mediatori (OAM) per l’adempimento tardivo, nonché delle altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi .

    Abrogato [ 3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d’Italia nell’esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell’abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d’Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l’efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore. ]

    4. I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione o esercitare attività di collaborazione, amministrazione, direzione, controllo oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell’articolo 128-novies, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

    4-bis. Nel caso di persone giuridiche, la disposizione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza.

    5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare, nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

    6. L’Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b) e c), e del comma 3 e pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito al decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.”

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  • Art. 45 D.Lgs. 198/2006 – Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale

    Art. 45 D.Lgs. 198/2006 – Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 3

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

    2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell’anno in cui l’iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l’impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all’articolo 8.

    3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all’ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.

  • CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Lavoratori dello Sport: orario di lavoro e straordinari

    Orario settimanale, lavoro straordinario, notturno, festivo e flessibilità per il personale di palestre, piscine e impianti sportivi: la disciplina del CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026, pensata per un settore che opera su ampie finestre orarie.

    In sintesi

    L’orario normale è di 40 ore settimanali su 5-6 giorni (45 per il personale discontinuo). Il limite annuo di straordinario è 250 ore. Le maggiorazioni vanno dal 15% (41ª-48ª ora) al 50% (straordinario notturno). Il CCNL prevede flessibilità plurisettimanale fino a 44-48 ore per periodi intensi (es. stagione, manifestazioni) con riposi compensativi e banca delle ore.

    Dati contrattuali

    Orario normale
    40 ore settimanali (art. 64 CCNL); 45 ore per personale discontinuo (art. 75)
    Straordinario massimo
    250 ore annue (art. 82 CCNL)
    Durata media massima
    48 ore per periodo di 7 giorni (D.Lgs. 66/2003, recepito art. 66)
    Riposo giornaliero
    11 ore consecutive nelle 24 (art. 65 CCNL)
    Festività retribuite
    13 giornate (art. 78 CCNL)

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Maggiorazioni per lavoro straordinario e lavoro in orari speciali – artt. 83-84 CCNL
    Tipo di prestazione Maggiorazione Base di calcolo
    Straordinario ordinario (41ª-48ª ora settimanale) 15% Quota oraria della normale retribuzione
    Straordinario eccedente la 48ª ora settimanale 20% Quota oraria della normale retribuzione
    Straordinario festivo 30% Quota oraria della normale retribuzione
    Straordinario notturno (ore 23-6) 50% Quota oraria della normale retribuzione
    Lavoro ordinario notturno (ore 23-6, non in turni regolari) 10% Quota oraria della retribuzione di fatto
    Lavoro domenicale ordinario (riposo in altro giorno) 10% Quota oraria della paga base + contingenza
    Lavoro supplementare part-time (feriale) 25% Quota oraria della retribuzione di fatto
    Lavoro supplementare part-time (festivo) 28% Quota oraria della retribuzione di fatto
    Lavoro supplementare part-time (notturno) 30% Quota oraria della retribuzione di fatto

    Nota: le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. La maggiorazione oraria si calcola sulla normale retribuzione (paga base + contingenza, art. 116 lett. a) del CCNL), non sulla retribuzione di fatto (che include tutti gli elementi retributivi continuativi). Il divisore convenzionale per la quota oraria è 173.

    L’orario nel settore sport: specificità operative

    Palestre, piscine e centri fitness operano per natura su orari estesi (spesso dalle 6:30 alle 22:30) e con picchi di affluenza che variano durante la giornata, la settimana e la stagione. Il CCNL tiene conto di questa specificità con diversi strumenti:

    • Turni spezzati: l’orario può essere distribuito in più frazioni nella giornata, ad esempio un istruttore che insegna corsi mattutini e serali.
    • Orario plurisettimanale (art. 67 CCNL): l’azienda può superare le 40 ore settimanali fino a 44 ore per un massimo di 16 settimane l’anno, compensando con ore di riduzione in periodi meno intensi. In questo regime lo straordinario scatta solo dalla prima ora successiva all’orario definito nel programma di flessibilità.
    • Flessibilità aggiuntiva (artt. 68-69 CCNL): mediante accordo di secondo livello è possibile estendere la flessibilità fino a 48 ore settimanali per 16-24 settimane, con maggiori permessi retribuiti in compenso.

    Personale discontinuo: le 45 ore

    L’art. 75 CCNL prevede un orario normale di 45 ore settimanali per il personale addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, purché eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale e non comportino continuità di lavoro. Rientrano in questa categoria: custodi, guardiani, portieri, uscieri, addetti al carico/scarico, sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro. Il divisore convenzionale per questi lavoratori è 195.

    La banca delle ore

    Nell’ambito dei regimi di flessibilità plurisettimanale (artt. 67-69 CCNL), le ore lavorate in eccesso rispetto all’orario contrattuale possono essere acumulate in una banca delle ore individuale. Il lavoratore può utilizzare le ore accumulate come riposi compensativi, con preavviso scritto di 5 giorni. La percentuale di lavoratori che può assentarsi contemporaneamente non deve superare il 10% della forza occupata. Al 31 dicembre di ogni anno l’azienda fornisce un estratto conto delle ore depositate. Le ore non fruite entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla maturazione vengono liquidate con la maggiorazione dello straordinario prevista per la collocazione oraria in cui si sono svolte.

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore che lavora la domenica

    Tizio è istruttore di sala pesi con riposo settimanale di legge il lunedì. La domenica presta servizio ordinario. Per ogni ora domenicale percepisce la quota oraria della retribuzione di fatto più una maggiorazione del 10% sulla quota oraria di paga base + contingenza (art. 77 CCNL). Se invece la domenica lavora ore straordinarie (oltre le 40 settimanali), si applica la maggiorazione del 30% per straordinario festivo.

    Caia — Receptionist part-time con ore supplementari

    Caia lavora 20 ore settimanali (part-time). In una settimana intensa lavora 25 ore, ovvero 5 ore supplementari. Queste 5 ore sono maggiorate del 25% (lavoro supplementare ordinario, art. 46 CCNL). Se le ore supplementari fossero state prestate di domenica, la maggiorazione sarebbe del 28%.

    Sempronio — Palestra con programma di flessibilità

    La palestra in cui lavora Sempronio applica l’orario plurisettimanale dell’art. 67 CCNL: in gennaio e settembre (periodi di picco) Sempronio lavora 44 ore settimanali per 10 settimane. In luglio (periodo di minore attività) lavora 36 ore per 10 settimane. Non percepisce maggiorazioni di straordinario perché le ore eccedenti rientrano nel programma di flessibilità formalmente comunicato. Riceverà invece un incremento di 20 minuti di permessi retribuiti per ciascuna settimana di superamento.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL sport per un istruttore?
    L’orario normale è di 40 ore settimanali su 5-6 giorni (art. 64 CCNL). I lavoratori discontinui (portieri, custodi) hanno 45 ore. Mediante flessibilità concordata si può arrivare a 44-48 ore in periodi intensi.
    Come viene retribuito il lavoro straordinario?
    15% per le ore dalla 41ª alla 48ª; 20% per le ore oltre la 48ª; 30% per straordinario festivo; 50% per straordinario notturno (23-6). Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria della normale retribuzione (paga base + contingenza).
    Esiste una banca delle ore nel CCNL sport?
    Sì, nell’ambito dei regimi di flessibilità plurisettimanale le ore eccedenti sono accumulate in una banca delle ore e recuperate come riposi compensativi. Se non fruite entro il 31 dicembre dell’anno successivo, vengono liquidate con maggiorazione di straordinario.
    Il lavoro domenicale deve essere compensato?
    Sì. Se il riposo settimanale non cade la domenica, ogni ora domenicale ordinaria è maggiorata del 10% della quota oraria di paga base + contingenza. Il diritto al riposo compensativo spetta il giorno successivo.
    Una palestra può chiedere orari spezzati?
    Sì. Il datore può organizzare l’orario in turni spezzati. Per orari superiori alle 40 ore si applica la disciplina della flessibilità plurisettimanale (artt. 67-69 CCNL), con comunicazione scritta ai lavoratori con preavviso di almeno 15 giorni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 288 D.Lgs. 209/2005 – (Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada)

    Art. 288 D.Lgs. 209/2005 – (Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. I danneggiati da veicoli assicurati con imprese con sede legale nel territorio della Repubblica che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti soggette a procedure di cui all'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, richiedendo l'indennizzo direttamente all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

    2. 2. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1, l'impresa designata: a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati o b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.

    3. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformità al comma 2, lettera a), l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta è imputata alla liquidazione definitiva del danno.

    4. L'impresa designata non subordina il pagamento dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non è in grado o rifiuta di pagare, o a condizioni diverse da quelle stabilite nei commi 1, 2 e 3.

    5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.))

    70

  • Art. 160 RD 12/1941

    Art. 160 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 15-octies D.Lgs. 502/1992 – Contratti per l’attuazione di progetti finalizzati

    Art. 15-octies D.Lgs. 502/1992 – Contratti per l’attuazione di progetti finalizzati

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Per l’attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all’ articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista.

  • Provvedimenti disciplinari nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE): regole e tutele

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Provvedimenti disciplinari nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE): regole e tutele

    Nei servizi di cura, assistenza e formazione, dove sono in gioco la sicurezza degli utenti e la riservatezza dei dati, le mancanze del lavoratore possono portare a un provvedimento disciplinare. La legge impone al datore una procedura di garanzia — contestazione, difesa, proporzionalità — senza la quale la sanzione è nulla o annullabile.

    In sintesi

    Anche nei servizi di cura e assistenza la sanzione disciplinare segue l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare reso pubblico, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi. Le sanzioni conservative arrivano alla multa (max 4 ore) e alla sospensione (max 10 giorni); nei casi gravi si arriva al licenziamento. Vale la proporzionalità; impugnazione entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Sanzioni conservative ed espulsive · Difesa
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    Nei servizi alla persona la posta in gioco è alta, ma le garanzie dell’art. 7 dello Statuto valgono comunque: la sanzione è valida solo se rispetta la procedura.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Le infrazioni e le sanzioni devono essere previste da un codice disciplinare portato a conoscenza del personale; il dettaglio (ad esempio in tema di riservatezza e cura dell’utente) è rimesso al CCNL.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima della sanzione il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico e immediato. La contestazione delimita l’accusa: la sanzione non può poi fondarsi su fatti diversi.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore dispone di almeno 5 giorni per le giustificazioni e può farsi assistere da un rappresentante sindacale; la sanzione non è applicabile prima.

    4. Proporzionalità e gradualità

    La sanzione deve essere proporzionata (art. 2106 c.c.) e graduata; trascorsi 2 anni dall’applicazione, una sanzione non rileva più ai fini della recidiva.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — violazione della riservatezza
    A Tizio, operatore di una struttura assistenziale, viene contestato per iscritto di aver divulgato dati riservati di un utente. Presenta le giustificazioni entro 5 giorni; data la gravità e la proporzionalità rispetto al fatto, il datore applica una sospensione, nel limite massimo di 10 giorni previsto dalla legge.
    Caia — sanzione sproporzionata impugnata
    A Caia viene comminata una sospensione per un ritardo isolato. Ritenendo la sanzione sproporzionata, entro 20 giorni promuove l’impugnazione davanti al collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato del lavoro, che sospende l’esecuzione della sanzione.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Quanto può durare al massimo una sospensione disciplinare?
    La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può superare i 10 giorni (art. 7 Statuto). La multa non può eccedere le 4 ore di retribuzione. Sanzioni più gravi presuppongono il licenziamento disciplinare, con le relative tutele.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Quante ore lavorano portieri con e senza alloggio, riposo settimanale, reperibilità e straordinario.

    In sintesi

    Il CCNL distingue l’orario dei portieri con alloggio (48 ore settimanali su sei giorni) da quello dei portieri senza alloggio (45 ore settimanali). Sono previsti riposo settimanale, fasce di reperibilità per i profili con alloggio e maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo e notturno secondo le tabelle contrattuali.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    Un orario particolare

    L’orario di lavoro nel settore dei portieri ha una struttura tipica, diversa dalle 40 ore standard di molti contratti: tiene conto del fatto che il portiere con alloggio è presente nello stabile e deve garantire reperibilità oltre all’orario di lavoro vero e proprio. La distinzione fondamentale è tra portieri con e senza alloggio.

    Orario settimanale per profilo

    • Portieri con alloggio (A2, A4 e profili equiparati): orario di 48 ore settimanali, distribuite tipicamente su sei giorni, con fasce di reperibilità aggiuntive.
    • Portieri senza alloggio (A1, A3 e profili equiparati): orario di 45 ore settimanali.
    • Addetti, operai, impiegati (profili B e C): orario secondo le previsioni del CCNL per il profilo, normalmente articolato su base settimanale con riposo.

    Tabella riepilogativa

    Orario settimanale per tipologia di portiere
    Profilo Alloggio Orario settimanale Giorni
    A1, A3 e simili No 45 ore distribuite su 6 giorni
    A2, A4 e simili 48 ore + reperibilità 6 giorni
    Profili B/C No secondo CCNL per profilo con riposo settimanale

    Reperibilità: per i portieri con alloggio, oltre all’orario di lavoro, sono previste fasce di reperibilità durante le quali il lavoratore deve poter rispondere alle esigenze dello stabile (apertura portone, emergenze). La reperibilità non coincide con l’orario di lavoro effettivo.

    Riposo settimanale e giornaliero

    Spettano il riposo settimanale (di norma la domenica) e il riposo giornaliero secondo il d.lgs. 66/2003. Per i portieri con alloggio l’organizzazione del riposo tiene conto della presenza nello stabile; le ore di mera reperibilità non sono lavoro effettivo, ma l’eventuale intervento durante la reperibilità è retribuito come prestazione.

    Straordinario, festivo e notturno

    Le ore eccedenti l’orario contrattuale sono lavoro straordinario e danno diritto alle maggiorazioni previste dalle tabelle del CCNL, con percentuali più elevate per il lavoro festivo e notturno. Lo straordinario deve essere richiesto dal datore e contenuto entro i limiti di legge e contrattuali.

    Casi pratici

    Tizio – portiere con alloggio (48 ore)
    Tizio è portiere A4 con alloggio: il suo orario di lavoro è di 48 ore settimanali su sei giorni, oltre alle fasce di reperibilità serali per le emergenze del condominio. Se interviene durante la reperibilità (ad esempio per un guasto notturno), quelle ore vanno retribuite come prestazione effettiva.
    Caia – portiera senza alloggio (45 ore)
    Caia è portiera A3 senza alloggio: lavora 45 ore settimanali. Una settimana l’amministratore le chiede 4 ore in più per una pulizia straordinaria: quelle ore sono straordinario e vanno pagate con la maggiorazione prevista dal CCNL.
    Sempronio – lavoro in un giorno festivo
    Sempronio presta servizio in un giorno festivo per un’esigenza dello stabile. Le ore festive sono retribuite con la maggiorazione per lavoro festivo prevista dalle tabelle del contratto, superiore a quella dello straordinario ordinario.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un portiere a settimana?
    Dipende dalla presenza dell’alloggio: 48 ore settimanali su sei giorni per i portieri con alloggio (A2, A4 e simili), 45 ore per i portieri senza alloggio (A1, A3 e simili). Per i portieri con alloggio si aggiungono le fasce di reperibilità.
    La reperibilità è orario di lavoro?
    No, la mera reperibilità non è lavoro effettivo: è il tempo in cui il portiere con alloggio deve poter rispondere alle esigenze dello stabile. L’eventuale intervento concreto durante la reperibilità va invece retribuito come prestazione.
    Come viene pagato lo straordinario?
    Le ore eccedenti l’orario contrattuale sono straordinario e danno diritto alle maggiorazioni previste dalle tabelle del CCNL, più alte per il lavoro festivo e notturno. Lo straordinario deve essere richiesto dal datore.
    Il portiere ha diritto al riposo settimanale?
    Sì, spetta il riposo settimanale (di norma la domenica) e il riposo giornaliero secondo il d.lgs. 66/2003, anche per i portieri con alloggio, la cui organizzazione tiene conto della presenza nello stabile.
    Chi pulisce le scale ha lo stesso orario del portiere?
    No. Gli addetti alle pulizie e gli altri profili B/C seguono l’orario previsto dal CCNL per il loro profilo, distinto dalle 45/48 ore dei portieri, sempre con riposo settimanale e diritto allo straordinario.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.