Art. 39 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Accesso ai corsi delle università. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).
La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e gli assegnisti di ricerca che perdono involontariamente il lavoro. Ha requisiti, durata e importo simili alla NASpI, ma con alcune differenze specifiche legate alla natura parasubordinata del rapporto.
Tabella riepilogativa
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Beneficiari | Co.co.co. (anche a progetto), assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata INPS |
| Requisito contributivo | Almeno 1 mese contributivo nell’anno precedente + almeno 1 mese nell’anno della cessazione o nei 2 anni precedenti (regole dettagliate in circolare INPS) |
| Stato richiesto | Disoccupazione involontaria; non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie |
| Importo | Calcolato sul reddito imponibile da collaborazione con percentuale e massimale (aggiornati annualmente dall’INPS) |
| Durata | Pari ai mesi di contribuzione nel biennio precedente; massimo 12 mesi (dal 1° gennaio 2022, L. 234/2021) |
| Domanda | All’INPS entro 68 giorni dalla cessazione, in via telematica |
Chi ha diritto alla DIS-COLL
La DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e agli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata INPS che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Sono esclusi i collaboratori con partita IVA abituale, gli amministratori di società e chi è iscritto ad altre gestioni previdenziali obbligatorie (ad esempio dipendenti con co.co.co. secondaria che hanno una pensione in corso di godimento).
Requisiti contributivi e differenze con la NASpI
A differenza della NASpI, la DIS-COLL richiede un requisito contributivo riferito al biennio precedente la cessazione (anziché il quadriennio) con specifici mesi minimi. Le condizioni esatte sono definite annualmente dall’INPS in apposita circolare. La durata è pari ai mesi di contribuzione accreditati nel biennio e la durata massima è di 12 mesi (dal 1° gennaio 2022, per effetto della riforma degli ammortizzatori della L. 234/2021, che l’ha raddoppiata rispetto ai 6 mesi previgenti), comunque inferiore ai 24 mesi della NASpI.
Importo e domanda
L’importo si calcola sul reddito imponibile da collaborazione con una percentuale e un massimale mensile aggiornati annualmente dall’INPS. È soggetto a IRPEF e al meccanismo del décalage mensile (analoga riduzione progressiva). La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione, in via telematica tramite il sito INPS o il patronato.
Casi pratici
Tizio ha una collaborazione coordinata e continuativa di 18 mesi che non viene rinnovata. Se ha i requisiti contributivi nel biennio precedente, ha diritto alla DIS-COLL. Deve presentare domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione e rendere la DID al Centro per l’impiego.
Caia termina un assegno di ricerca universitario. Gli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata rientrano tra i beneficiari della DIS-COLL: se soddisfa i requisiti contributivi, può presentare domanda.
Sempronio è pensionato e ha anche un co.co.co.: alla cessazione del co.co.co. non ha diritto alla DIS-COLL, perché la norma esclude chi è titolare di pensione in corso di godimento.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra DIS-COLL e NASpI?
La DIS-COLL è per collaboratori parasubordinati (co.co.co., assegnisti) iscritti alla Gestione Separata; la NASpI è per lavoratori dipendenti. Durata massima, requisiti contributivi e calcolo dell’importo hanno alcune differenze, anche se il meccanismo di base è analogo.
Chi è escluso dalla DIS-COLL?
Sono esclusi i titolari di pensione, chi è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie e i collaboratori con partita IVA il cui reddito prevalente è da lavoro autonomo, oltre agli amministratori di società.
La DIS-COLL dura quanto la NASpI?
No. La durata massima della DIS-COLL è di 12 mesi dal 2022 (prima era 6), comunque inferiore ai 24 mesi della NASpI.
Dove si presenta la domanda DIS-COLL?
Telematicamente all’INPS (sito myINPS, app IO o patronato), entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione.
Anche la DIS-COLL ha il décalage?
Sì. Come la NASpI, la DIS-COLL prevede una riduzione mensile progressiva dell’importo a partire da un certo mese di fruizione, secondo le modalità indicate dall’INPS.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.