Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Piano Casa Italia 2026: cosa prevede per l’edilizia sociale, esempio

    In sintesi

    • Il Piano Casa Italia è ampliato con interventi per giovani, giovani coppie, genitori separati e persone anziane.
    • Per i giovani e le giovani coppie sono previsti alloggi di edilizia sociale a canone agevolato, anche con contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (rent-to-buy).
    • Per gli anziani sono previsti alloggi a canone agevolato associati a contratti di permuta immobiliare e progetti di coabitazione.
    • Gli interventi dovranno integrarsi con i fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.
    • L’attuazione è condizionata al DPCM (da adottare di concerto tra Ministro delle Infrastrutture e MEF), non ancora pubblicato: nessuna domanda è al momento aperta.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 783 della L. 199/2025 modifica il Piano Casa Italia (art. 1, L. 207/2024) aggiungendo il coinvolgimento del MEF, definendo i fabbisogni sociali prioritari – giovani, giovani coppie, genitori separati e anziani – e coordinando gli interventi con i fondi strutturali europei 2021-2027. L’attuazione è subordinata al DPCM previsto, non ancora pubblicato.

    Approfondimento normativo completo: Comma 783 LB26: Piano casa Italia per giovani, anziani e genitor.

    Piano Casa Italia 2026: il quadro normativo e i destinatari

    Il comma 783 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) integra e amplia il Piano Casa Italia istituito dall’articolo 1 della legge n. 207/2024. La modifica più rilevante sul piano procedurale riguarda il coinvolgimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella fase di adozione del DPCM attuativo: il decreto dovrà essere emanato di concerto tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il MEF, oltre che su proposta del primo. Al momento il decreto non è stato pubblicato: non esistono ancora criteri di accesso, bandi né importi individuali certi. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto sarà disponibile.

    Sul piano sostanziale, il nuovo comma 402-bis inserito nella L. n. 207/2024 definisce quattro categorie di fabbisogno sociale prioritario che il Piano deve affrontare. La prima riguarda la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sociale a canone agevolato destinati a giovani, giovani coppie e genitori separati, anche attraverso contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (il cosiddetto rent-to-buy, disciplinato dall’art. 23 del D.L. n. 133/2014). I genitori separati sono esplicitamente inclusi per garantire l’esercizio del diritto di visita ai figli, in collegamento con l’art. 337-ter del Codice Civile. La seconda categoria riguarda gli anziani: il Piano prevede la realizzazione e l’adeguamento di unità abitative a canone agevolato, anche associate a contratti di permuta immobiliare e a progetti di coabitazione, in coerenza con il D.Lgs. n. 29/2024.

    Il comma 403-bis, anch’esso introdotto dal comma 783, stabilisce che le iniziative finanziate nell’ambito del Piano Casa Italia devono essere individuate favorendo la complementarietà e l’integrazione con i fondi strutturali europei 2021-2027, ivi incluso il nuovo obiettivo specifico «promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili» introdotto dal Regolamento UE n. 2025/1914. Questo approccio integrato mira a massimizzare l’impatto degli interventi evitando duplicazioni con le programmazioni regionali e nazionali già finanziate dai fondi FESR e Just Transition Fund.

    Cosa monitorare in attesa del decreto attuativo del Piano Casa Italia

    • Il DPCM attuativo (da adottare di concerto tra MIT e MEF): la sua pubblicazione avvierà ufficialmente il Piano e definirà criteri di accesso, importi e procedure.
    • I bandi delle aziende casa regionali (ATER, ACER e equivalenti regionali), che saranno i soggetti attuatori degli interventi sul territorio.
    • Le eventuali disposizioni regionali di coordinamento con i fondi strutturali europei 2021-2027 applicabili al territorio di interesse.
    • Le istruzioni operative per i contratti di rent-to-buy (art. 23 D.L. n. 133/2014) negli alloggi di edilizia sociale destinati ai giovani.
    • I chiarimenti ministeriali sui progetti di coabitazione per anziani, in raccordo con il D.Lgs. n. 29/2024 sulla non autosufficienza.

    Tizio, giovane fuori sede in cerca di affitto agevolato

    Scenario. Tizio ha 28 anni, lavora in una città diversa da quella di residenza dei genitori e non riesce a sostenere i canoni di mercato. Spera di accedere a un alloggio di edilizia sociale agevolato tramite il Piano Casa Italia.

    Come si legge in pratica. Il comma 783 inserisce i giovani tra i destinatari espliciti del Piano Casa Italia, prevedendo alloggi di edilizia sociale a canone agevolato, anche con contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (rent-to-buy). Tuttavia, finché il DPCM attuativo non sarà pubblicato, non esistono criteri di accesso definiti né bandi aperti. Tizio dovrà monitorare il proprio comune e l’azienda casa regionale competente per l’avvio delle procedure.

    Cosa può fare Tizio oggi

    • Verificare le liste d’attesa ERP (edilizia residenziale pubblica) già attive presso il proprio comune.
    • Controllare l’offerta di alloggi a canone concordato già disponibile tramite le agenzie territoriali.
    • Tenersi aggiornato sulla pubblicazione del DPCM che darà attuazione al Piano Casa Italia.
    • Valutare eventuali bandi regionali già attivi che anticipino le finalità del Piano.
    • In assenza del decreto, non esistono importi individuali né quote di alloggi già assegnate al Piano.

    Caia, genitore separato e il diritto di visita ai figli

    Scenario. Caia è una madre separata con due figli minori in affido condiviso. Dopo la separazione, abita in un appartamento in affitto a prezzo di mercato che le lascia poco margine economico. Vorrebbe accedere a un alloggio di edilizia sociale.

    Come si legge in pratica. Il comma 783 include esplicitamente i genitori separati tra i destinatari del Piano Casa Italia, in connessione con l’art. 337-ter del Codice Civile che tutela il diritto di visita del genitore non collocatario. L’obiettivo è garantire che entrambi i genitori dispongano di un’abitazione adeguata. Anche in questo caso, l’accesso agli alloggi è condizionato all’adozione del DPCM attuativo, non ancora pubblicato. Caia potrà presentare domanda solo dopo l’apertura dei bandi.

    Il quadro per i genitori separati

    • I genitori separati sono esplicitamente inclusi tra i destinatari del Piano Casa Italia dalla L. 199/2025.
    • Il fondamento normativo è l’art. 337-ter del Codice Civile (tutela del diritto di visita).
    • L’accesso agli alloggi richiede l’adozione del DPCM attuativo, non ancora disponibile.
    • I canoni saranno agevolati rispetto al mercato libero, secondo criteri da definire con il decreto.
    • È possibile anche il contratto di godimento con opzione di acquisto (rent-to-buy) per gli alloggi destinati a questa categoria.

    Sempronio, pensionato anziano e il progetto di coabitazione

    Scenario. Sempronio ha 74 anni, vive solo in un appartamento di proprietà di quattro locali, troppo grande per le sue esigenze, e vorrebbe liberare risorse economiche mantenendo una sistemazione adeguata vicino ai servizi.

    Come si legge in pratica. Per le persone anziane, il comma 783 prevede la realizzazione e l’adeguamento di unità abitative a canone agevolato, anche associate a contratti di permuta immobiliare e a progetti di coabitazione, in coerenza con il D.Lgs. n. 29/2024 sulla non autosufficienza. Sempronio potrebbe in linea di principio cedere il proprio immobile di grandi dimensioni tramite permuta e ottenere in cambio un alloggio di edilizia sociale adeguato alle sue esigenze, con un canone agevolato. I criteri operativi e le aziende casa attuatrici saranno definiti solo con il DPCM.

    Le opzioni per gli anziani nel Piano Casa Italia

    • Il Piano prevede alloggi a canone agevolato specificamente per le persone anziane.
    • È contemplata la permuta immobiliare come strumento per liberare il patrimonio abitativo.
    • Sono previsti progetti di coabitazione, in coerenza con il D.Lgs. n. 29/2024 sulla non autosufficienza.
    • L’attuazione richiede il DPCM MIT-MEF, non ancora adottato.
    • I bandi saranno gestiti dalle aziende casa regionali (ATER, ACER e simili).

    Quando conviene una verifica

    Per valutare le opzioni abitative disponibili oggi nell’ambito dell’edilizia sociale o per prepararsi all’accesso al Piano Casa Italia non appena il decreto attuativo sarà pubblicato, è consigliabile confrontarsi con un professionista specializzato. Consulta un esperto di diritto immobiliare e locazioni.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il Piano Casa Italia 2026 è già operativo? Posso fare domanda?

    No. Il comma 783 della L. 199/2025 definisce gli obiettivi e i destinatari del Piano Casa Italia, ma l’attuazione concreta è subordinata all’adozione del DPCM previsto dall’art. 1, comma 402, della L. n. 207/2024 (ora da adottare di concerto con il MEF). Finché questo decreto non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non esistono criteri di accesso, bandi aperti né importi individuali certi. Non è possibile presentare domanda.

    Quali categorie di persone sono destinatarie del Piano Casa Italia secondo la Legge di Bilancio 2026?

    Il nuovo comma 402-bis, introdotto dal comma 783 della L. 199/2025, individua quattro categorie prioritarie: giovani, giovani coppie, genitori separati (per garantire il diritto di visita ai figli) e persone anziane. Per queste ultime sono previsti anche contratti di permuta immobiliare e progetti di coabitazione, in coerenza con il D.Lgs. n. 29/2024 sulla non autosufficienza.

    Cosa si intende per rent-to-buy nell'ambito del Piano Casa Italia?

    Il comma 783 richiama i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione disciplinati dall’art. 23 del D.L. n. 133/2014. Si tratta di contratti in cui il conduttore occupa l’immobile corrispondendo un canone, una quota del quale viene imputata al prezzo di acquisto nel momento in cui esercita l’opzione di riscatto. Nel contesto del Piano Casa Italia, questo strumento è previsto per gli alloggi di edilizia sociale destinati ai giovani e alle giovani coppie.

    Come si integra il Piano Casa Italia con i fondi europei?

    Il comma 403-bis, introdotto dal comma 783, prevede che le iniziative del Piano siano individuate favorendo la complementarietà con i programmi dei fondi strutturali europei 2021-2027, incluso il nuovo obiettivo specifico «promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili» introdotto dal Regolamento UE n. 2025/1914. Questo meccanismo di coordinamento mira a evitare duplicazioni e a massimizzare l’utilizzo delle risorse europee già disponibili per le politiche abitative.

    Quale ruolo hanno le aziende casa regionali nell'attuazione del Piano?

    Le aziende casa regionali (ATER, ACER e i loro equivalenti nelle diverse regioni) sono i soggetti attuatori tradizionali dell’edilizia residenziale pubblica in Italia. Nel contesto del Piano Casa Italia, si prevede che siano loro a gestire i bandi, selezionare i beneficiari e realizzare gli interventi sul patrimonio abitativo. I criteri specifici di coinvolgimento e i meccanismi di finanziamento saranno definiti con il DPCM attuativo e con eventuali disposizioni regionali di coordinamento.

  • Redditi diversi nel quadro RL: quali sono e come si indicano

    In sintesi

    • Tre sezioni distinte: il quadro RL raccoglie redditi di capitale (sez. I), redditi diversi in senso stretto (sez. II) e redditi assimilati al lavoro autonomo come i diritti d’autore (sez. III).
    • Attività occasionale (rigo RL15): i compensi da lavoro autonomo non abituale vanno qui, al netto delle spese inerenti. Si applica il principio di cassa.
    • Affitto e usufrutto di aziende (righi RL8-RL9): i proventi dalla concessione in affitto o usufrutto di un’unica azienda rientrano nel quadro RL come redditi diversi.
    • Diritti d’autore per aventi causa (rigo RL13): chi ha acquisito a titolo oneroso i diritti di sfruttamento di opere dell’ingegno dichiara qui i relativi proventi, con deduzione forfettaria del 25%.
    • Cessione immobili nel quinquennio (rigo RL6): la plusvalenza sulla rivendita di un immobile acquistato da meno di 5 anni va indicata al rigo RL6, salvo che non si sia scelta l’imposta sostitutiva con il notaio.
    • Locazioni brevi (rigo RL10): i redditi da sublocazione o da locazione breve del comodatario vanno in questo quadro con eventuale opzione cedolare secca al 21% o al 26%.

    Che cosa sono i 'redditi diversi' e perché usare il quadro RL

    Il quadro RL del Modello Redditi PF 2026 è una specie di ‘cassetto’ per i redditi che non rientrano nelle categorie principali (lavoro dipendente, lavoro autonomo abituale, impresa, fabbricati, terreni). Ci finiscono situazioni molto diverse tra loro: hai venduto un appartamento acquistato tre anni fa? Hai percepito un compenso una tantum per una consulenza occasionale? Hai affittato l’unica azienda di famiglia? Hai dei diritti di sfruttamento su un’opera altrui? Tutte queste situazioni trovano posto nel quadro RL.

    Il quadro si articola in tre sezioni. La sezione I raccoglie certi redditi di capitale (utili qualificati, interessi non soggetti a ritenuta ecc.) che devono essere tassati ordinariamente. La sezione II contiene i veri ‘redditi diversi’ dell’art. 67 del TUIR: plusvalenze su immobili, affitto d’azienda, attività occasionale commerciale o di lavoro autonomo. La sezione III accoglie i redditi assimilati al lavoro autonomo come i proventi da sfruttamento di opere dell’ingegno da parte dell’autore.

    La regola cardine è il principio di cassa: si dichiarano le somme effettivamente percepite nel 2025. Se hai diritto a un compenso ma lo incasserai nel 2026, non va in questa dichiarazione. Allo stesso modo, le spese si deducono solo se effettivamente pagate nell’anno.

    Principali voci del quadro RL e dove si indicano
    Tipologia di reddito Rigo Note
    Utili da partecipazioni qualificate (casi particolari) RL1 Solo se non soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
    Plusvalenza da lottizzazione terreni RL5 Corrispettivo meno spese di acquisto e costi inerenti
    Plusvalenza su immobile rivenduto entro 5 anni RL6 Salvo imposta sostitutiva applicata dal notaio
    Affitto o usufrutto dell'unica azienda posseduta RL9 Reddito diverso, non d'impresa
    Sublocazione o locazione breve (comodatario) RL10 Opzione cedolare secca 21% o 26%
    Diritti d'autore acquisiti a titolo oneroso RL13 Deduzione forfettaria del 25% delle spese
    Attività commerciale occasionale RL14 Corrispettivi meno spese documentate
    Lavoro autonomo occasionale RL15 Compensi meno spese; base per GS INPS se > 5.000 euro
    Obblighi di fare, non fare, permettere RL16 Compensi per prestazioni non abituali

    Esempio pratico

    • Tizio ha percepito nel 2025 un compenso di 3.500 euro per una consulenza occasionale (rigo RL15). Le spese documentate inerenti sono 200 euro (trasferte, materiali). Il reddito netto da dichiarare è 3.300 euro, che si somma agli altri redditi nel quadro RN. Poiché il totale dei redditi da lavoro autonomo non abituale non supera 5.000 euro, Tizio non deve versare contributi alla gestione separata INPS su questo compenso. Le ritenute d’acconto eventualmente subite (20%) vanno indicate al rigo RL18 e scomputate dall’IRPEF dovuta.

    Documenti necessari

    • Contratto o lettera d’incarico per la prestazione occasionale
    • Fatture o ricevute dei compensi percepiti nel 2025
    • Documentazione delle spese inerenti (scontrini, fatture)
    • Atto notarile o contratto di vendita per le plusvalenze immobiliari
    • Contratto di locazione o sublocazione per i redditi da RL9-RL10
    • Certificazione Unica 2026 se il committente ha operato ritenute

    Consulenza occasionale: lavoro autonomo non abituale

    Scenario. Caio è dipendente pubblico ma nel 2025 ha svolto una consulenza per una piccola impresa privata, percependo 8.000 euro. Non esercita attività professionale abituale.

    Come si applica. Caio indica gli 8.000 euro al rigo RL15. Può dedurre le spese documentate inerenti. Poiché il compenso supera 5.000 euro, la quota eccedente quella soglia è soggetta a contribuzione alla gestione separata INPS (da calcolare nel quadro RR). Le eventuali ritenute d’acconto del 20% subite sono scomputate dall’imposta finale.

    In pratica

    • Chiedi sempre la ricevuta o emetti una ricevuta con ritenuta d’acconto del 20% quando svolgi prestazioni occasionali per committenti che applicano le ritenute.
    • Se superi 5.000 euro di compensi occasionali nell’anno, devi iscriverti alla gestione separata INPS e versare i relativi contributi.

    Affitto dell'unica azienda di famiglia

    Scenario. Sempronio ha ereditato e poi concesso in affitto l’unica azienda agricola di famiglia a un conduttore, ricevendo nel 2025 un canone annuo di 15.000 euro. Non svolge attività d’impresa.

    Come si applica. Il canone di affitto dell’unica azienda, percepito da chi non esercita attività d’impresa, va indicato al rigo RL9 come reddito diverso. Il costo non ammortizzato dell’azienda ceduta in affitto va indicato nella colonna 2 come deduzione. Il risultato netto si somma agli altri redditi per il calcolo dell’IRPEF.

    In pratica

    • Conserva il contratto d’affitto d’azienda registrato: è il documento principale in caso di controllo.
    • La tassazione dell’affitto d’azienda come reddito diverso è diversa da quella di un semplice affitto immobiliare: non puoi optare per la cedolare secca.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'lavoro autonomo occasionale' ai fini fiscali?

    Si tratta di una prestazione di lavoro intellettuale o manuale svolta senza carattere di abitualità e continuità, senza una struttura organizzativa. Se hai solo un incarico sporadico all’anno e non hai una partita IVA professionale, il tuo compenso va al rigo RL15.

    La plusvalenza sulla vendita della casa in cui abito è tassata?

    No, se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita, la plusvalenza è esente. Se invece è un immobile che non hai usato come abitazione principale, la plusvalenza va dichiarata al rigo RL6 se acquistato da meno di 5 anni.

    Chi ha scritto un libro: dove dichiara i proventi?

    L’autore che sfrutta economicamente la propria opera dell’ingegno dichiara i proventi nella sezione III (rigo RL25), con una deduzione forfettaria del 25% delle spese (o del 40% se di età inferiore a 35 anni). Chi ha invece acquistato a titolo oneroso i diritti da un autore usa il rigo RL13, con deduzione forfettaria del 25%.

    I redditi da locazione breve vanno sempre nel quadro RL?

    I redditi da locazione breve (contratti fino a 30 giorni) vanno nel quadro RL quando il locatario non è il proprietario ma un comodatario, oppure nel quadro RB per il proprietario. In entrambi i casi è possibile optare per la cedolare secca.

    Ho percepito un compenso per 'obblighi di non fare': dove lo dichiaro?

    I compensi ricevuti per assumere obblighi di fare, non fare o permettere (ad es. accordo di non concorrenza) vanno al rigo RL16 del quadro RL come redditi diversi.

    Da leggere insieme

  • Art. 45 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato alta formazione e ricerca

    Art. 45 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato alta formazione e ricerca

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Possono essere assunti in apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, ivi compresi i dottorati di ricerca, diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori e per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

    2. La regolamentazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, anche pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri: durata del contratto non superiore a tre anni; previsione di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

    3. In assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione dell’apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, ivi compresi i dottorati di ricerca, o per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali, è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le istituzioni formative o di ricerca, anche pubbliche, ovvero con i rispettivi ordini o collegi professionali.

  • Art. 44 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato professionalizzante

    Art. 44 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato professionalizzante

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’apprendistato professionalizzante può essere instaurato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

    2. La regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, per i profili che attengono alla formazione, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    3. La regolamentazione dei contratti collettivi deve prevedere:

    a) la durata del contratto che non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento;

    b) la formazione aziendale e la relativa durata, anche tenuto conto delle competenze acquisite fuori dal contesto formale e informale, nonché le modalità di erogazione, che possono essere svolte nella impresa anche con modalità a distanza;

    c) le attribuzioni del tutor aziendale;

    d) il piano formativo individuale, anche in forma sintetica.

    4. La regolamentazione dell’offerta formativa pubblica connessa all’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

    a) durata e modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali;

    b) riconoscimento della formazione, eventualmente svolta presso altri datori di lavoro o in altri contesti di apprendimento anche non formale e informale.

    5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

  • Forfettario 2026: coefficienti di redditività per codice ATECO

    In sintesi

    • Il coefficiente di redditività è la percentuale che si applica ai tuoi ricavi o compensi per calcolare il reddito imponibile sul quale paghi l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le start-up).
    • Varia dal 40% all’86% a seconda del settore di attività: più basso per commercio e ristorazione (dove i costi sono alti), più alto per costruzioni e attività professionali.
    • Si usa ancora ATECO 2007: fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025, il reddito si calcola applicando il coefficiente dell’allegato 4 alla legge n. 190 del 2014 in base al codice ATECO 2007.
    • Attività prevalente conta: se svolgi più attività con codici ATECO diversi nello stesso gruppo, usi il coefficiente del gruppo e sommi tutti i compensi. Se le attività sono in gruppi diversi, compili righi separati (da LM22 a LM27).
    • Il coefficiente non è deducibile dai costi reali: nel forfettario non si deducono le spese effettive; il coefficiente le incorpora forfettariamente.

    Come funziona il coefficiente di redditività nel forfettario

    Se sei in regime forfettario, non dichiari i costi uno per uno. Il fisco ha già deciso, per ogni categoria di attività, quale percentuale dei tuoi ricavi rappresenta il tuo reddito netto. Questa percentuale si chiama coefficiente di redditività. La logica è semplice: un commerciante all’ingrosso ha costi molto alti (merce da acquistare, magazzino, ecc.), quindi il coefficiente è basso (40%); un avvocato o un medico ha costi fissi inferiori rispetto ai compensi, quindi il coefficiente è più alto (78%).

    Il calcolo del reddito imponibile è: compensi/ricavi dell’anno x coefficiente di redditività = reddito imponibile. Su questo importo si applica poi l’imposta sostitutiva del 15% (oppure 5% se sei nei primi cinque anni di attività e rispetti le condizioni di legge). I contributi previdenziali versati si deducono interamente dal reddito imponibile, riducendo la base su cui si calcola l’imposta.

    Attenzione: per l’anno d’imposta 2025 si continuano a usare i codici ATECO 2007 e i relativi coefficienti previsti dall’allegato 4 alla legge n. 190 del 2014. I nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025 entreranno in vigore solo dopo l’approvazione di un apposito decreto (art. 1, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81).

    Coefficienti di redditività per gruppo ATECO 2007 (allegato 4, legge 190/2014)
    Gruppo di settore Codici ATECO 2007 Coefficiente
    Industrie alimentari e delle bevande 10-11 40%
    Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45; da 46.2 a 46.9; da 47.1 a 47.7; 47.9 40%
    Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
    Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
    Costruzioni e attività immobiliari (41-42-43) – (68) 86%
    Intermediari del commercio 46.1 62%
    Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 55-56 40%
    Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-87-88) 78%
    Altre attività economiche (01-02-03)-(05..09)-(12..33)-(35)-(36..39)-(49..53)-(58..63)-(77..82)-(84)-(90..96)-(97-98)-(99) 67%

    Esempio pratico

    • Caio è un consulente informatico (ATECO 62.01, rientra nelle ‘Attività professionali e scientifiche’ con coefficiente 78%). Nel 2025 ha incassato compensi per 40.000 euro. Reddito imponibile: 40.000 x 78% = 31.200 euro. Ha versato contributi INPS per 3.500 euro: li deduce interamente. Base per l’imposta sostitutiva: 31.200 – 3.500 = 27.700 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 27.700 x 15% = 4.155 euro. Se Caio fosse al primo anno di attività e avesse i requisiti per l’aliquota ridotta al 5%, pagherebbe invece 27.700 x 5% = 1.385 euro.

    Documenti necessari

    • Codice ATECO 2007 dell’attività svolta (reperibile sul sito ISTAT o nell’atto di apertura della partita IVA)
    • Registro dei corrispettivi o fatture emesse per determinare il totale dei compensi percepiti nel 2025
    • Ricevute F24 dei contributi previdenziali versati nel 2025
    • Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 3, quadro LM, Sezione III (righi LM21-LM39)

    Caso 1: Tizio gestisce un ristorante (ATECO 56)

    Scenario. Tizio è in regime forfettario e ha incassato nel 2025 ricavi per 55.000 euro dalla sua attività di ristorazione (ATECO 56.10).

    Come si applica. Il settore ‘Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione’ (codice 55-56) ha un coefficiente di redditività del 40%. Reddito imponibile: 55.000 x 40% = 22.000 euro. Deduce i contributi INPS versati (supponiamo 4.000 euro), ottenendo 18.000 euro di base imponibile. Imposta sostitutiva al 15%: 2.700 euro.

    In pratica

    • Attività di ristorazione (ATECO 55-56): coefficiente 40%. Con 55.000 euro di ricavi, il reddito imponibile lordo è 22.000 euro.
    • Ricorda che anche il limite di ricavi per restare nel forfettario (85.000 euro) si verifica sul totale incassato nell’anno precedente.

    Caso 2: Sempronio fa l'agente di commercio (ATECO 46.1)

    Scenario. Sempronio è agente di commercio monomandatario, ATECO 46.19, in regime forfettario. Nel 2025 ha incassato provvigioni per 30.000 euro.

    Come si applica. Gli intermediari del commercio (ATECO 46.1) hanno un coefficiente del 62%. Reddito imponibile: 30.000 x 62% = 18.600 euro. Dopo la deduzione dei contributi INPS (es. 2.800 euro), la base è 15.800 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 2.370 euro.

    In pratica

    • Attenzione al codice ATECO corretto: 46.1 (intermediari del commercio, coeff. 62%) è diverso da 46.2-46.9 (commercio all’ingrosso, coeff. 40%).
    • Se svolgi più attività nello stesso gruppo, somma i compensi e usa il coefficiente del gruppo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come trovo il mio coefficiente di redditività se non ricordo il codice ATECO?

    Il codice ATECO è indicato nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate e nell’atto di apertura della tua partita IVA. Puoi anche consultare il sito ISTAT per la corrispondenza tra attività e codice. Una volta trovato il codice, cerca il gruppo di appartenenza nella tabella dell’allegato 4 alla legge 190/2014.

    Se svolgo due attività con ATECO diversi, quale coefficiente uso?

    Se le attività rientrano nello stesso gruppo della tabella, usi il coefficiente del gruppo e sommi tutti i compensi in un unico rigo LM22. Se invece appartengono a gruppi diversi, devi compilare un rigo separato (da LM22 a LM27) per ciascun gruppo, applicando il rispettivo coefficiente.

    Il coefficiente cambierà con ATECO 2025?

    Sì, ma non ancora per la dichiarazione 2026 (anno d’imposta 2025). Fino all’approvazione dei nuovi coefficienti, si applicano quelli dell’allegato 4 alla legge 190/2014 basati su ATECO 2007.

    I costi reali che ho sostenuto possono abbassare il reddito oltre il coefficiente?

    No. Nel forfettario i costi non si deducono analiticamente. L’unica deduzione aggiuntiva è quella dei contributi previdenziali obbligatori versati. Il coefficiente è forfettario e comprende già la stima dei costi del settore.

    Cosa succede se supero 100.000 euro di ricavi in corso d'anno?

    Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro. Devi determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta.

    Vedi anche: Bollo in fattura del forfettario, Associazioni e legge 398, Forfettario o SRL, IRAP deducibile dall’IRES, Redditi occasionali senza partita IVA e Uscita dal forfettario.

  • Art. 43 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato per qualifica e diploma

    Art. 43 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato per qualifica e diploma

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è stipulato con giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

    2. Il contratto è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale, di un diploma professionale, di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

    3. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni ovvero quattro anni nel caso del diploma quadriennale regionale.

    4. La regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Art. 42 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina generale apprendistato

    Art. 42 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina generale apprendistato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di apprendistato può essere stipulato con giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. I limiti di età di cui al presente comma non si applicano agli apprendisti che abbiano già conseguito la laurea, purché abbiano un’età non superiore a ventinove anni compiuti.

    2. L’assunzione di apprendisti è consentita ai datori di lavoro che abbiano mantenuto in servizio almeno il 20 per cento degli apprendisti al termine del periodo di apprendistato nell’ultimo triennio. A tale fine non si computano i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già in forza, o di un apprendista in caso di assenza di apprendisti in forza. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai datori di lavoro che occupino meno di tre dipendenti.

    3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso consentita l’assunzione di apprendisti in numero non superiore a tre.

    4. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 41, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi di cui al comma 7 del presente articolo, maggiorati del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

    5. In caso di inadempimento del datore di lavoro nella erogazione della formazione, il lavoratore ne dà comunicazione alla struttura pubblica territoriale di riferimento di cui all’articolo 43, comma 4, lettera b). Entro un mese dalla comunicazione del lavoratore, la struttura pubblica territoriale verifica, anche attraverso gli ispettori del lavoro, i motivi dell’inadempimento e promuove le iniziative necessarie per risolvere le eventuali difficoltà.

    6. Al lavoratore in apprendistato si applicano le disposizioni di legge e di contratto collettivo sulla disciplina del recesso dal contratto di lavoro, ove compatibili con la natura del contratto di apprendistato.

    7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

    8. Fermo quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, durante l’apprendistato trovano applicazione le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili al datore di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro, ivi incluse le disposizioni in materia di distacco.

  • Guadagni YouTube e AdSense: come dichiararli nel 730

    In sintesi

    • Guadagni AdSense = reddito da attivita’ commerciale occasionale o abituale: i proventi da pubblicita’ su YouTube sono qualificati come redditi diversi (attivita’ commerciale non esercitata abitualmente) se la produzione e’ sporadica, altrimenti si configura attivita’ d’impresa.
    • Rigo D5, codice 1 del quadro D (730): per i guadagni da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (causale V1 nella Certificazione Unica).
    • Partita IVA obbligatoria quando YouTube o AdSense diventa la tua attivita’ principale e continuativa, con produzione regolare di contenuti a scopo di lucro.
    • Regime forfettario: con ricavi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente e i requisiti di legge, imposta sostitutiva del 15% (5% per nuove attivita’).
    • Ritenuta d’acconto: Google/YouTube non e’ sostituto d’imposta italiano; i pagamenti AdSense arrivano al lordo. Il reddito va dichiarato interamente.
    • Dichiarazione in valuta estera: se i pagamenti sono in dollari o altra valuta, il cambio da applicare e’ quello della data di effettivo incasso.

    YouTube e AdSense: come funziona la tassazione in Italia

    Monetizzare un canale YouTube significa ricevere compensi da Google tramite il programma AdSense: ogni mille visualizzazioni di annunci ti frutta una quota variabile. In Italia, questi proventi sono redditi imponibili e vanno dichiarati. La domanda piu’ comune e’: si tratta di reddito occasionale o serve la partita IVA?

    I guadagni da AdSense derivano dalla cessione di spazi pubblicitari sul canale, un’attivita’ che rientra nelle attivita’ commerciali. Se la produzione di video e’ saltuaria e non organizzata come un’impresa, i proventi rientrano nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente: vanno dichiarati nel rigo D5 del quadro D del Modello 730, indicando il codice 1 (causale V1 nella Certificazione Unica, se presente). Se invece carichi video con regolarita’, investi in attrezzatura e tratti il canale come un’attivita’ strutturata, si configura un’attivita’ commerciale abituale che richiede la partita IVA.

    Un punto importante: Google (tramite Google Ireland o Google LLC) non e’ un sostituto d’imposta italiano e quindi non trattiene la ritenuta d’acconto sui pagamenti AdSense. Questo significa che ricevi l’importo lordo e sei tu a dover versare tutte le imposte in fase di dichiarazione, senza crediti da ritenute da scalare.

    Se i pagamenti arrivano in dollari o altra valuta, devi convertire in euro usando il tasso di cambio del giorno dell’effettivo incasso, oppure il tasso medio del mese, a seconda della documentazione disponibile. Conserva sempre gli estratti conto dei pagamenti ricevuti da Google AdSense come prova documentale.

    Come si dichiarano i guadagni AdSense/YouTube
    Situazione Qualifica fiscale Dove si dichiara
    Produzione sporadica, pochi video all'anno Attivita' commerciale non abituale (reddito diverso) Quadro D, rigo D5, codice 1 (730)
    Canale attivo con upload regolari, attivita' strutturata Attivita' commerciale abituale (impresa) Quadro RF o RG (Redditi PF) oppure LM (forfettario)
    Regime forfettario (ricavi anno prec. ≤ 85.000 euro) Reddito forfettizzato Quadro LM del Modello Redditi PF
    Imposta sostitutiva forfettaria standard 15% sul reddito imponibile Quadro LM, rigo LM39
    Imposta sostitutiva nuova attivita' 5% (primi 4 anni se requisiti) Quadro LM, rigo LM39 con casella barrata

    Esempio pratico

    • Tizio gestisce un canale YouTube di cucina e nel 2025 ha ricevuto da Google AdSense 1.800 euro (incassati in piu’ rate). Carica un video alla settimana ma non ha partita IVA perche’ considera l’attivita’ un hobby redditizio. I 1.800 euro rappresentano un reddito da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente e vanno dichiarati nel rigo D5 del quadro D del 730, codice 1, colonna 2, per l’importo lordo di 1.800 euro. Non ci sono ritenute da indicare perche’ Google non ha trattenuto nulla. Tizio dovra’ versare le imposte calcolate in sede di dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Estratti conto dei pagamenti AdSense (scaricabili dal pannello Google AdSense)
    • Documentazione delle fatture o pagamenti ricevuti da YouTube/Google
    • Cambio euro/valuta estera alla data degli incassi (per pagamenti non in euro)
    • Contratti o accordi con brand per eventuali sponsorizzazioni aggiuntive
    • Certificazione Unica di eventuali committenti italiani che abbiano applicato ritenute

    Caso 1: youtuber hobbistico con guadagni sotto soglia

    Scenario. Caio ha un canale gaming con 8.000 iscritti. Nel 2025 ha ricevuto 900 euro da AdSense. Carica video senza cadenza fissa, non ha attrezzatura professionale e considera il canale un passatempo.

    Come si applica. I 900 euro sono un reddito da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (codice 1, causale V1). Caio li dichiara nel rigo D5 del quadro D del 730, colonna 2, con importo lordo di 900 euro. Non avendo subito ritenute (Google non e’ sostituto d’imposta italiano), la colonna 4 delle ritenute rimane a zero. Il reddito concorre alla formazione del suo reddito complessivo ai fini IRPEF.

    In pratica

    • Rigo D5, codice 1, importo lordo 900 euro nel quadro D del 730
    • Colonna 4 ritenute: zero (nessuna ritenuta applicata da Google)
    • Conservare gli estratti pagamento dal pannello AdSense

    Caso 2: youtuber con attivita' strutturata e regime forfettario

    Scenario. Sempronia ha un canale di finanza personale con 200.000 iscritti. Nel 2024 ha incassato 40.000 euro tra AdSense e sponsorizzazioni dirette. Ha aperto la partita IVA nel 2023 con regime forfettario. Nel 2025 i ricavi totali arrivano a 55.000 euro.

    Come si applica. Con ricavi 2024 di 40.000 euro, sotto il limite di 85.000 euro, Sempronia resta in regime forfettario nel 2025. Il codice ATECO della sua attivita’ rientra nelle ‘Altre attivita’ economiche’ con coefficiente di redditivita’ del 67%. Sul reddito imponibile (55.000 x 67% = 36.850 euro) paga l’imposta sostitutiva del 15%. Se nel corso del 2025 superasse 100.000 euro di incassi, il regime forfettario cesserebbe nell’anno stesso.

    In pratica

    • Compilare il quadro LM del Modello Redditi PF
    • Verificare il corretto codice ATECO per identificare il coefficiente di redditivita’
    • Se i ricavi superano 100.000 euro nell’anno, il forfettario cessa nello stesso anno

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I guadagni AdSense vanno sempre dichiarati?

    Si’, qualsiasi importo incassato tramite AdSense e’ reddito imponibile in Italia e va dichiarato, anche se si tratta di poche centinaia di euro. Non esiste una soglia di esenzione per questo tipo di reddito.

    Google non trattiene le tasse: come funziona?

    Google (soggetto estero) non e’ un sostituto d’imposta italiano e non applica la ritenuta d’acconto. Ricevi l’importo lordo e sei tu a dover calcolare e versare le imposte in sede di dichiarazione annuale.

    Posso detrarre i costi (telecamera, microfono, luci)?

    Se hai la partita IVA in regime ordinario, puoi dedurre i costi inerenti all’attivita’. In regime forfettario non si deducono le spese analiticamente: il coefficiente di redditivita’ forfettizza gia’ i costi. Nel caso di reddito occasionale (quadro D), le spese inerenti sono deducibili se documentate.

    Devo aprire la partita IVA se guadagno con YouTube?

    Non necessariamente: se l’attivita’ e’ sporadica e non organizzata, puoi restare nel regime occasionale (quadro D del 730). L’obbligo della partita IVA scatta quando l’attivita’ diventa continuativa e strutturata. La distinzione si valuta caso per caso.

    Cosa succede se supero 85.000 euro di ricavi nel regime forfettario?

    Il limite per restare nel regime forfettario e’ che nell’anno precedente i ricavi non abbiano superato 85.000 euro. Se nel corso dell’anno i ricavi superano 100.000 euro, il regime cessa nell’anno stesso e il reddito va determinato con le modalita’ ordinarie per l’intero periodo.

    Come si trattano i pagamenti in dollari?

    I pagamenti AdSense in valuta estera vanno convertiti in euro al tasso di cambio della data di effettivo incasso. Conserva la documentazione dei pagamenti dal pannello AdSense e la prova del cambio applicato.

  • Come si tassa una SRL: IRES 2026 e dividendi ai soci

    In sintesi

    • IRES al 24%: l’aliquota ordinaria applicata al reddito imponibile della società (art. 77 TUIR).
    • La SRL paga per sé: il reddito prodotto dalla società è tassato in capo alla società stessa, non ai soci.
    • IRES premiale al 20%: chi rispetta determinati requisiti (patrimonializzazione, investimenti, nuove assunzioni) può applicare l’aliquota ridotta per il periodo d’imposta 2025.
    • Dividendi tassati in capo al socio: quando la SRL distribuisce gli utili, il socio paga un’ulteriore imposta sulla quota ricevuta.
    • La SRL dichiara con Redditi SC: il modello dedicato alle società di capitali per il periodo d’imposta 2025 (anno d’imposta).
    • Diversa dalla trasparenza: nella tassazione per trasparenza il reddito viene imputato direttamente ai soci; nella SRL ‘opaca’ la società paga l’IRES e i soci pagano solo sui dividendi.

    Come funziona l'IRES per una SRL

    Quando una Società a Responsabilità Limitata (SRL) produce un utile, non è il singolo socio a pagare le tasse su quell’utile: è la società stessa. Questo sistema si chiama tassazione societaria separata, e l’imposta che si applica è l’IRES, l’Imposta sul Reddito delle Società.

    L’aliquota ordinaria dell’IRES è fissata al 24 per cento. Significa che se la SRL ha un reddito imponibile di 100.000 euro, versa all’Erario 24.000 euro a titolo di IRES. Il reddito ‘netto’ resta in azienda sotto forma di riserva, oppure viene distribuito ai soci come dividendo.

    Per il periodo d’imposta 2025, la legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto la cosiddetta IRES premiale: chi investe, assume nuovo personale e patrimonializza l’azienda può beneficiare di un’aliquota ridotta al 20 per cento sul reddito d’impresa. Si tratta di una riduzione di quattro punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria.

    Quando la SRL distribuisce gli utili ai soci, scatta una seconda tassazione in capo al socio stesso. La SRL e il socio sono soggetti fiscali distinti: la società paga l’IRES sul reddito prodotto, poi ciascun socio paga la propria imposta sul dividendo ricevuto. Questo meccanismo si chiama doppia imposizione economica, ed è il tratto distintivo della tassazione delle società di capitali rispetto alle società di persone o alla tassazione per trasparenza.

    Aliquote IRES applicabili al periodo d'imposta 2025
    Regime Aliquota Condizioni
    IRES ordinaria 24% Tutti i soggetti IRES senza agevolazioni
    IRES premiale 20% Patrimonializzazione + investimenti rilevanti + incremento occupazionale + assenza ammortizzatori (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL chiude il 2025 con un reddito imponibile di 200.000 euro, calcolato nel quadro RF. Applicando l’aliquota ordinaria del 24 per cento, versa 48.000 euro di IRES. Se la SRL soddisfa i requisiti dell’IRES premiale, l’aliquota scende al 20 per cento: l’imposta dovuta sarebbe di 40.000 euro, con un risparmio di 8.000 euro. Gli utili residui, una volta pagata l’IRES, potranno essere distribuiti ai soci oppure mantenuti in riserva.

    Documenti necessari

    • Bilancio d’esercizio approvato dall’assemblea (conto economico e stato patrimoniale)
    • Modello Redditi SC 2026 (quadri RF e RN)
    • Verbale di assemblea di approvazione del bilancio con data di approvazione
    • Documentazione per IRES premiale (decreto ministeriale 8 agosto 2025)
    • Deleghe F24 per acconto e saldo IRES (codici tributo 2002 e 2003)

    Alfa SRL con tassazione ordinaria

    Scenario. Alfa SRL produce utili per 150.000 euro nel 2025. L’assemblea approva il bilancio e delibera di distribuire 100.000 euro ai due soci (Tizio e Caio in parti uguali), tenendo 50.000 euro a riserva.

    Come si applica. La SRL calcola il proprio reddito imponibile nel quadro RF del Modello Redditi SC, apportando al risultato del conto economico le variazioni fiscali previste dal TUIR. Sul reddito imponibile applica l’aliquota IRES del 24 per cento. Poi, quando distribuisce i 100.000 euro, Tizio e Caio ricevono ciascuno 50.000 euro su cui pagheranno la propria imposta (ritenuta a titolo di acconto o definitiva a seconda della natura della partecipazione).

    In pratica

    • La SRL paga l’IRES sul reddito complessivo: la tassazione avviene in capo alla società, non ai soci.
    • I soci pagano ulteriormente soltanto quando l’utile viene distribuito come dividendo.

    Beta SpA con IRES premiale

    Scenario. Beta SpA ha rispettato nel 2025 tutti i requisiti per l’IRES premiale: ha incrementato il capitale, effettuato investimenti rilevanti e assunto nuovo personale a tempo indeterminato. Il reddito imponibile ammonta a 500.000 euro.

    Come si applica. Beta SpA compila la casella ‘IRES premiale’ nel frontespizio del Modello Redditi SC e indica nel rigo RN8A il reddito soggetto all’aliquota agevolata del 20 per cento. L’imposta dovuta sarà di 100.000 euro invece dei 120.000 che avrebbe pagato con l’aliquota ordinaria del 24 per cento. Per accedere all’agevolazione occorre rispettare le condizioni previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2025.

    In pratica

    • L’IRES premiale vale solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi per il 2025.
    • In caso di decadenza dall’agevolazione, la SRL deve versare la differenza di imposta entro il termine del saldo IRES.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è l'aliquota IRES per una SRL nel 2026?

    L’aliquota ordinaria dell’IRES è il 24 per cento. Per il periodo d’imposta 2025 (dichiarazione 2026) esiste l’IRES premiale al 20 per cento, riservata a chi soddisfa specifici requisiti di patrimonializzazione, investimento e occupazione previsti dalla legge di Bilancio 2025.

    La SRL paga le tasse anche se i soci non ricevono dividendi?

    Sì. L’IRES si paga sul reddito imponibile della società, indipendentemente dalla distribuzione degli utili. I dividendi danno origine a una tassazione aggiuntiva soltanto quando vengono effettivamente distribuiti.

    Che differenza c'è tra IRES e trasparenza fiscale?

    Con l’IRES ordinaria la società paga le tasse sul proprio reddito e i soci pagano solo sui dividendi ricevuti. Con la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 TUIR) il reddito viene invece imputato direttamente ai soci proporzionalmente alla partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione.

    Cosa sono i dividendi per la SRL che li riceve?

    Se una SRL riceve dividendi da un’altra societa’ soggetta a IRES, il 95 per cento di quegli utili e’ escluso dalla base imponibile (art. 89 TUIR), in modo da evitare una tassazione a cascata tra societa’.

    Entro quando si versa l'IRES?

    Il saldo IRES e gli acconti si versano nei termini ordinari per le dichiarazioni dei redditi delle societa’. Il saldo (codice tributo 2003) e il primo acconto scadono generalmente entro il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio, salvo proroga. Verificare i termini aggiornati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

  • Art. 41 D.Lgs. 81/2015 – Definizione apprendistato

    Art. 41 D.Lgs. 81/2015 – Definizione apprendistato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

    2. Il contratto di apprendistato è definito da un piano formativo individuale redatto in forma sintetica, in conformità alla normativa regionale, ai profili formativi e agli standard professionali definiti ai sensi dell’articolo 46.

    3. L’apprendistato è articolato nelle seguenti tipologie:

    a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

    b) apprendistato professionalizzante;

    c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

  • Art. 40 D.Lgs. 81/2015 – Sanzioni per somministrazione irregolare

    Art. 40 D.Lgs. 81/2015 – Sanzioni per somministrazione irregolare

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di lavoro al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giornata di lavoro, nel caso in cui il contratto di somministrazione manchi dei requisiti di forma di cui all’articolo 33.

  • Dirigente del terziario: definizione, inquadramento e CCNL Manageritalia

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    Il dirigente del terziario e il lavoratore che, per responsabilita e autonomia, promuove, coordina e gestisce la realizzazione degli obiettivi aziendali. Il CCNL applicabile e quello stipulato tra Confcommercio e Manageritalia. La qualifica e attribuita dal datore di lavoro e non dipende da soglie retributive fisse, ma da requisiti sostanziali di autonomia e responsabilita.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Tabella riepilogativa

    CCNL Dirigenti del Terziario – Caratteristiche principali
    Aspetto Contenuto
    Parti stipulanti Confcommercio (datori) · Manageritalia (dirigenti)
    Ambito di applicazione Commercio, distribuzione, servizi, turismo (imprese Confcommercio)
    Platea stimata ~40.000 dirigenti
    Qualifica dirigenziale Attribuita dal datore; non scala di livelli come impiegati/operai
    Minimo contrattuale Trattamento minimo complessivo annuo (TMCA) garantito indipendentemente dalla retribuzione globale
    Previdenza complementare Fondo Mario Negri (obbligatorio)
    Assistenza sanitaria Fasdac (obbligatorio)
    Previdenza/assicurazione integrativa Associazione Antonio Pastore

    Chi e il dirigente del terziario

    Il dirigente del terziario e il lavoratore subordinato che, con elevata autonomia e responsabilita, promuove, coordina e gestisce la realizzazione degli obiettivi aziendali, ricoprendo un ruolo di rilevante importanza per la vita e lo sviluppo dell’impresa.

    La qualifica di dirigente non dipende dall’esistenza di subordinati da coordinare, ma dalla natura sostanziale delle funzioni: autonomia decisionale, delega da parte dell’imprenditore, incidenza sulle strategie aziendali.

    La contrattazione collettiva di riferimento e il CCNL per i dirigenti del terziario della distribuzione e dei servizi, stipulato tra Confcommercio (associazione datoriale) e Manageritalia (organizzazione dei dirigenti del terziario).

    Differenza tra dirigente e quadro apicale

    La distinzione tra dirigente e quadro (I livello del CCNL Commercio Confcommercio) e talvolta sottile nella prassi, ma rilevante sul piano giuridico ed economico:

    • Il quadro e inquadrato nel CCNL Commercio Confcommercio (lavoratori), gode di tutele specifiche ma non rientra nel CCNL Manageritalia.
    • Il dirigente e soggetto al CCNL Manageritalia, con regime di orario esente, nessun diritto alla retribuzione per straordinari, tutele specifiche in caso di licenziamento (indennita supplementare) e accesso ai fondi previdenziali/sanitari del circuito Manageritalia.

    L’attribuzione erronea della qualifica dirigenziale (c.d. dirigente apicale/di comodo) puo essere contestata in giudizio, con conseguente applicazione del CCNL Commercio per i periodi controversi.

    Normativa di riferimento

    Le principali fonti normative che regolano il rapporto del dirigente del terziario sono:

    • Codice civile, artt. 2086, 2094 ss. (lavoro subordinato), 2095 (categorie), 2119 (recesso per giusta causa).
    • L. 604/1966 e L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori): si applicano in parte, con le deroghe tipiche della dirigenza.
    • D.Lgs. 66/2003: esclude i dirigenti dall’orario massimo di 48 ore e dal regime delle pause obbligatorie.
    • CCNL Dirigenti Terziario Confcommercio-Manageritalia: fonte principale per retribuzione, preavviso, indennita supplementare, fondi integrativi.

    Casi pratici

    Tizio – Attribuzione della qualifica dirigenziale
    Tizio e responsabile della divisione e-commerce di una grande catena distributiva, con budget autonomo e potere di firma per contratti fino a 500.000 euro. L’azienda lo inquadra come I livello (quadro). Tizio, su consiglio legale, contesta l’inquadramento: le funzioni svolte corrispondono alla declaratoria dirigenziale del CCNL Manageritalia. Il Tribunale del Lavoro riconosce la qualifica e dispone l’applicazione del CCNL Manageritalia con effetto retroattivo, incluso il versamento dei contributi al Fondo Mario Negri.
    Caia – Dirigente di comodo
    Caia e nominata ‘direttrice di filiale’ di un piccolo punto vendita con 3 dipendenti, senza autonomia decisionale reale. L’azienda le applica il CCNL Manageritalia per sottrarsi alle tutele del CCNL Commercio. Caia impugna l’inquadramento: il giudice accerta che le mansioni sono di fatto di I livello impiegatizio e applica il CCNL Commercio, con riconoscimento dei diritti relativi (tredicesima, quattordicesima, straordinari arretrati).
    Sempronio – Passaggio da quadro a dirigente
    Sempronio e quadro di I livello e viene promosso a direttore operativo con piena autonomia gestionale. L’azienda gli propone un accordo individuale che recepisce il CCNL Manageritalia. Sempronio verifica con Manageritalia che il trattamento proposto rispetti il TMCA contrattuale e che siano attivati Fondo Mario Negri, Fasdac e Associazione Antonio Pastore. Dopo verifica positiva, sottoscrive il nuovo contratto individuale.

    Domande frequenti

    Chi applica il CCNL Manageritalia?
    Le imprese associate a Confcommercio che occupano dirigenti nel commercio, nella distribuzione e nei servizi. Si applica ai dirigenti in senso sostanziale, non ai soli titolari del titolo formale.
    Il dirigente ha diritto agli straordinari?
    No. Il dirigente e escluso dalla disciplina sull’orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003): non matura straordinari ne godimento di riposi compensativi obbligatori per eccedenza oraria.
    Cosa e il TMCA?
    Il Trattamento Minimo Contrattuale Annuo e la soglia retributiva minima garantita dal CCNL Manageritalia, indipendentemente dalla struttura della retribuzione individuale. Comprende fisso, variabile garantita e quota welfare obbligatoria.
    Qual e la differenza tra Manageritalia e Federmanager?
    Manageritalia rappresenta i dirigenti del terziario (commercio, distribuzione, servizi). Federmanager rappresenta i dirigenti dell’industria (CCNL Confapi/Confindustria). I due contratti hanno strutture simili ma fondi previdenziali e sanitari distinti.
    Il dirigente puo essere licenziato senza causale?
    No. Anche per i dirigenti e necessaria una giusta causa o un giustificato motivo. In mancanza, si applica l’indennita supplementare prevista dal CCNL Manageritalia, in aggiunta all’indennita di preavviso.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.