Autore: Andrea Marton

  • Art. 39 D.Lgs. 286/1998 – Accesso ai corsi delle università

    Art. 39 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Accesso ai corsi delle università. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).

  • DIS-COLL: la disoccupazione per co.co.co e assegnisti

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e gli assegnisti di ricerca che perdono involontariamente il lavoro. Ha requisiti, durata e importo simili alla NASpI, ma con alcune differenze specifiche legate alla natura parasubordinata del rapporto.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015, art. 15

    Tabella riepilogativa

    DIS-COLL – Quadro di sintesi
    Elemento Regola
    Beneficiari Co.co.co. (anche a progetto), assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata INPS
    Requisito contributivo Almeno 1 mese contributivo nell’anno precedente + almeno 1 mese nell’anno della cessazione o nei 2 anni precedenti (regole dettagliate in circolare INPS)
    Stato richiesto Disoccupazione involontaria; non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
    Importo Calcolato sul reddito imponibile da collaborazione con percentuale e massimale (aggiornati annualmente dall’INPS)
    Durata Pari ai mesi di contribuzione nel biennio precedente; massimo 12 mesi (dal 1° gennaio 2022, L. 234/2021)
    Domanda All’INPS entro 68 giorni dalla cessazione, in via telematica

    Chi ha diritto alla DIS-COLL

    La DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e agli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata INPS che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Sono esclusi i collaboratori con partita IVA abituale, gli amministratori di società e chi è iscritto ad altre gestioni previdenziali obbligatorie (ad esempio dipendenti con co.co.co. secondaria che hanno una pensione in corso di godimento).

    Requisiti contributivi e differenze con la NASpI

    A differenza della NASpI, la DIS-COLL richiede un requisito contributivo riferito al biennio precedente la cessazione (anziché il quadriennio) con specifici mesi minimi. Le condizioni esatte sono definite annualmente dall’INPS in apposita circolare. La durata è pari ai mesi di contribuzione accreditati nel biennio e la durata massima è di 12 mesi (dal 1° gennaio 2022, per effetto della riforma degli ammortizzatori della L. 234/2021, che l’ha raddoppiata rispetto ai 6 mesi previgenti), comunque inferiore ai 24 mesi della NASpI.

    Importo e domanda

    L’importo si calcola sul reddito imponibile da collaborazione con una percentuale e un massimale mensile aggiornati annualmente dall’INPS. È soggetto a IRPEF e al meccanismo del décalage mensile (analoga riduzione progressiva). La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione, in via telematica tramite il sito INPS o il patronato.

    Casi pratici

    Tizio – co.co.co. di 18 mesi che non viene rinnovato

    Tizio ha una collaborazione coordinata e continuativa di 18 mesi che non viene rinnovata. Se ha i requisiti contributivi nel biennio precedente, ha diritto alla DIS-COLL. Deve presentare domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione e rendere la DID al Centro per l’impiego.

    Caia – assegnista di ricerca universitaria

    Caia termina un assegno di ricerca universitario. Gli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata rientrano tra i beneficiari della DIS-COLL: se soddisfa i requisiti contributivi, può presentare domanda.

    Sempronio – co.co.co. con dipendenza secondaria da pensionato

    Sempronio è pensionato e ha anche un co.co.co.: alla cessazione del co.co.co. non ha diritto alla DIS-COLL, perché la norma esclude chi è titolare di pensione in corso di godimento.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra DIS-COLL e NASpI?

    La DIS-COLL è per collaboratori parasubordinati (co.co.co., assegnisti) iscritti alla Gestione Separata; la NASpI è per lavoratori dipendenti. Durata massima, requisiti contributivi e calcolo dell’importo hanno alcune differenze, anche se il meccanismo di base è analogo.

    Chi è escluso dalla DIS-COLL?

    Sono esclusi i titolari di pensione, chi è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie e i collaboratori con partita IVA il cui reddito prevalente è da lavoro autonomo, oltre agli amministratori di società.

    La DIS-COLL dura quanto la NASpI?

    No. La durata massima della DIS-COLL è di 12 mesi dal 2022 (prima era 6), comunque inferiore ai 24 mesi della NASpI.

    Dove si presenta la domanda DIS-COLL?

    Telematicamente all’INPS (sito myINPS, app IO o patronato), entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione.

    Anche la DIS-COLL ha il décalage?

    Sì. Come la NASpI, la DIS-COLL prevede una riduzione mensile progressiva dell’importo a partire da un certo mese di fruizione, secondo le modalità indicate dall’INPS.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 16 D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

    Art. 16 D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all' IVASS .

    2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.

    3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

    4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.

  • Art. 155 RD 12/1941

    Art. 155 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 15-sexies D.Lgs. 28/2010 – Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata

    Art. 15-sexies D.Lgs. 28/2010 – Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l' articolo 99, commi 2 , 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 . (9) 10

  • Art. 47 D.Lgs. 286/1998 – Organismo nazionale di coordinamento integrazione

    Art. 47 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Organismo nazionale di coordinamento integrazione. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).

  • Art. 969 Codice della Navigazione – Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti

    Art. 969 Codice della Navigazione – Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I limiti previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968 .

  • Art. 32 D.Lgs. 159/2011 – Confisca della cauzione

    Art. 32 D.Lgs. 159/2011 – Confisca della cauzione

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

    2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

    3. Le spese relative all'esecuzione prevista dal comma 1 sono anticipate dallo Stato.

  • Art. 129-bis RD 12/1941

    Art. 129-bis RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.