Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 55 D.Lgs. 81/2015 – Abrogazioni e norme transitorie

    Art. 55 D.Lgs. 81/2015 – Abrogazioni e norme transitorie

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo che non sia diversamente disposto, sono abrogati:

    a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante disciplina del lavoro a tempo parziale in attuazione della direttiva 97/81/CE concernente l’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES;

    b) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;

    c) il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251;

    d) il decreto legislativo 26 aprile 2012, n. 62, recante norme per l’implementazione del sistema di garanzia per i giovani;

    e) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

    f) l’articolo 7-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

    g) i commi da 2 a 10 dell’articolo 46-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

    2. Ai contratti di lavoro a tempo parziale già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.

    3. Ai contratti di lavoro a tempo determinato già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili, e quelli già stipulati continuano ad avere efficacia ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla loro scadenza.

    4. Ai contratti di apprendistato già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e successive modificazioni.

    5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano a far data dal 1° gennaio 2016, con salvezza dei contratti già instaurati che restano in vigore fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.

  • Art. 54 D.Lgs. 81/2015 – Stabilizzazione dei collaboratori

    Art. 54 D.Lgs. 81/2015 – Stabilizzazione dei collaboratori

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Allo scopo di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, i datori di lavoro privati che procedano, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto possono estinguere i pregressi rapporti di collaborazione attraverso un atto scritto di conciliazione.

    2. Le parti, con la sottoscrizione dell’atto conciliativo, dichiarano estinti i rapporti di collaborazione intercorsi in precedenza tra loro, e il lavoratore rinuncia a qualsiasi pretesa in relazione ai pregressi rapporti, ivi compresa quella relativa alla loro qualificazione come rapporti di lavoro subordinato, e il datore di lavoro si impegna a non esercitare futura azione per il recupero delle somme eventualmente già versate al lavoratore in esecuzione dei pregressi rapporti di collaborazione.

    3. L’atto di conciliazione non è efficace se non depositato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, che lo approva con decreto.

    4. Nel caso in cui siano state già avviate azioni per il recupero di contributi previdenziali e assistenziali non versati, gli oneri previdenziali e assistenziali delle annualità precedenti all’assunzione si prescrivono entro il termine di cinque anni dalla data di conclusione dell’atto di conciliazione.

  • Ritenute riattribuite ai soci di società di persone: come funziona

    In sintesi

    • Cosa sono le ritenute riattribuite: le ritenute d’acconto che clienti o banche hanno trattenuto sui pagamenti alla società di persone vengono ‘girate’ ai soci, in proporzione alle quote, perche li usino nella propria dichiarazione.
    • Dove si indicano nella dichiarazione SP: le ritenute subite dalla societa compaiono nel quadro RO, sezione II, campo 12 di ogni socio. La somma va poi nel quadro RX (rigo RX51, colonna 3) della dichiarazione della societa.
    • Come le usa il socio: il socio persona fisica porta la propria quota di ritenuta nella dichiarazione IRPEF (modello Redditi PF o 730) come credito d’acconto, riducendo l’imposta dovuta o generando un rimborso.
    • Proporzionale alle quote: la riattribuzione avviene in base alla percentuale di partecipazione agli utili risultante dall’atto costitutivo o dalla scrittura privata autenticata.
    • Prospetto ai soci: la societa e obbligata a rilasciare a ogni socio un prospetto che indica, tra l’altro, le ritenute d’acconto imputabili, distinguendo tra ritenute effettivamente pagate e ritenute figurative.
    • Ritenute figurative: alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni riconoscono crediti per imposte estere anche se non effettivamente versate; anche questi crediti vanno comunicati ai soci nel prospetto.

    Perche la societa non usa da sola le ritenute che ha subito

    Immaginate che un cliente della SNC paghi una fattura trattenendo il 4% a titolo di ritenuta d’acconto. Quella somma finisce all’Agenzia delle Entrate, non alla SNC. Ma poiche la SNC non paga IRPEF (la pagano i soci), quella ritenuta deve in qualche modo tornare utile. Il meccanismo si chiama riattribuzione.

    In pratica la societa raccoglie tutte le ritenute subite nell’anno – da clienti, da banche sugli interessi attivi, da chiunque abbia effettuato una trattenuta – e le distribuisce ai soci come credito d’imposta, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Ogni socio inserisce poi quella quota nella propria dichiarazione IRPEF come acconto gia versato, e la scala dall’imposta dovuta.

    Le istruzioni Redditi SP 2026 dell’Agenzia delle Entrate regolano questo meccanismo nel quadro RO della dichiarazione SP. In particolare, la sezione II del quadro RO e dedicata all’elenco dei soci: per ciascuno si compila il campo 12 con l’importo delle ritenute riattribuite. La somma di tutti questi importi confluisce nel quadro RX (rigo RX51, colonna 3) della dichiarazione della societa, a bilancio del meccanismo.

    Un aspetto importante: nel prospetto che la societa rilascia al socio, le ritenute vanno indicate separatamente tra quelle ‘effettivamente pagate’ (ritenute ordinarie) e quelle ‘figurative’ (cioe crediti d’imposta riconosciuti da convenzioni internazionali contro la doppia imposizione anche senza versamento effettivo). Per il socio e una distinzione rilevante ai fini del calcolo del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero.

    Ritenute riattribuite: schema del flusso
    Fase Soggetto Cosa accade
    Cliente o banca effettua la ritenuta Terzo sostituto d'imposta Trattiene la ritenuta d'acconto e la versa all'Erario per conto della SNC
    Calcolo e indicazione nella dichiarazione SP SNC o SAS Indica nel quadro RO, campo 12 di ogni socio, la quota di ritenuta spettante; il totale va in RX51 col. 3
    Rilascio del prospetto SNC o SAS Consegna a ogni socio il prospetto con la quota di ritenute effettive e figurative
    Utilizzo nella dichiarazione personale Singolo socio Inserisce la propria quota di ritenuta come acconto IRPEF nella propria dichiarazione (Redditi PF o 730)
    Effetto finale Fisco La ritenuta gia versata dal terzo riduce il debito IRPEF del socio; se eccede, genera rimborso

    Esempio pratico

    • Alfa SNC (consulenza, due soci: Tizio al 60% e Caio al 40%) ha subito nel 2025 ritenute d’acconto totali per 6.000 euro (principalmente da clienti che pagano con ritenuta del 20% sui compensi). La SNC non le puo usare direttamente: le riattribuisce ai soci. Nel campo 12 del quadro RO, per Tizio indica 3.600 euro (60% di 6.000) e per Caio 2.400 euro (40% di 6.000). La SNC riporta in RX51 il totale di 6.000 euro. Tizio inserisce i suoi 3.600 euro come acconto nella propria dichiarazione IRPEF: se la sua imposta lorda ammonta a 10.000 euro, paga solo 6.400 euro. Caio fa lo stesso con i suoi 2.400 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione unica (CU) rilasciata dai clienti o dagli istituti di credito con le ritenute effettuate
    • Modello Redditi SP 2026 (quadro RO, sezione II, campo 12 per ogni socio; quadro RX rigo RX51)
    • Prospetto da rilasciare ai soci con ritenute effettive e figurative, distinte per anno e Stato estero se applicabile
    • Dichiarazione IRPEF del socio (modello Redditi PF o modello 730) dove inserire la quota di ritenute
    • Documentazione delle convenzioni internazionali se vi sono ritenute figurative da crediti d’imposta esteri

    Tizio socio di Alfa SNC: ritenuta da cliente aziendale compensa l'IRPEF

    Scenario. Alfa SNC eroga consulenze a un’azienda che applica la ritenuta d’acconto del 20% sulle fatture. Nel 2025 le ritenute subite sono 8.000 euro. I soci sono Tizio (quota 70%) e Caio (quota 30%). Tizio ha anche redditi da fabbricati.

    Come si applica. La SNC riattribuisce a Tizio 5.600 euro (70% di 8.000) e a Caio 2.400 euro. Tizio indica i 5.600 euro nel quadro dedicato alle ritenute della propria dichiarazione IRPEF. La sua IRPEF lorda e 15.000 euro: dopo le detrazioni standard e la ritenuta riattribuita di 5.600 euro, il saldo da versare scende a circa 9.000 euro. Caio, con un’imposta lorda di 3.000 euro, usa i suoi 2.400 euro come acconto: versera solo 600 euro.

    In pratica

    • Le ritenute riattribuite si inseriscono nella dichiarazione del socio come se lui stesso avesse subito quelle ritenute: funzionano esattamente come gli acconti d’imposta versati direttamente.
    • Se le ritenute riattribuite eccedono l’IRPEF dovuta dal socio, la differenza genera un credito d’imposta che il socio puo chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione negli anni successivi.

    Caio e il credito figurativo da redditi esteri: il prospetto SP e fondamentale

    Scenario. Beta SAS ha incassato nel 2025 proventi da una partecipazione estera in uno Stato con cui l’Italia ha una convenzione contro la doppia imposizione che prevede ritenute figurative. Caio e socio al 50%.

    Come si applica. Le ritenute figurative (quelle che la convenzione riconosce anche se lo Stato estero non le ha effettivamente prelevate) vengono indicate dalla SAS nel prospetto rilasciato a Caio, separatamente dalle ritenute ordinarie. Caio utilizza queste informazioni per calcolare il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero nella propria dichiarazione. Il prospetto deve indicare: l’anno di percezione del reddito estero, l’ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato e la relativa imposta (effettiva o figurativa) riferita alla quota di partecipazione del socio.

    In pratica

    • Il prospetto che la societa rilascia al socio e un documento fondamentale: senza di esso il socio non puo correttamente calcolare il credito d’imposta per i redditi esteri ne inserire le ritenute nella dichiarazione.
    • Le ritenute figurative non sono una anomalia: le prevedono espressamente molte convenzioni bilaterali e le istruzioni Redditi SP le disciplinano nel punto 6 del prospetto da rilasciare ai soci.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La societa di persone deve versare qualcosa all'Agenzia delle Entrate per le ritenute subite?

    No. Le ritenute le versa il sostituto d’imposta (il cliente o la banca) direttamente all’Erario. La societa non deve fare nulla di ulteriore: deve solo raccogliere le Certificazioni Uniche ricevute e ripartire le ritenute tra i soci nel quadro RO della dichiarazione SP.

    Cosa succede se la societa non rilascia il prospetto ai soci?

    Il prospetto e obbligatorio per legge. Senza di esso i soci non possono inserire correttamente le ritenute nelle proprie dichiarazioni, rischiando di pagare piu IRPEF del dovuto o di perdere crediti d’imposta spettanti.

    Le ritenute si ripartiscono sempre in base alle quote di partecipazione agli utili?

    Si. La quota di ritenute spettante a ogni socio segue la stessa percentuale di partecipazione agli utili indicata nell’atto costitutivo o nella scrittura privata autenticata. Se le quote non sono documentate si presumono proporzionali ai conferimenti, e se nemmeno quelli sono noti, si presumono uguali tra tutti i soci.

    Il socio accomandante di una SAS riceve anche lui le ritenute riattribuite?

    Si. L’imputazione delle ritenute segue la quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla qualita di socio accomandante o accomandatario. Tutti i soci ricevono la propria quota di ritenute nel prospetto.

    Se le ritenute riattribuite superano l'IRPEF del socio, cosa fa il socio?

    Il socio indica comunque le ritenute nella propria dichiarazione. Se l’imposta netta risultante e negativa (cioe le ritenute superano l’IRPEF dovuta), il socio puo scegliere di chiedere il rimborso della differenza oppure di usarla come credito d’imposta da scomputare nell’anno successivo.

    Devono essere riattribuite solo le ritenute d'acconto o anche le ritenute a titolo d'imposta?

    Le ritenute che la societa riattribuisce ai soci sono quelle a titolo d’acconto, cioe quelle che non estinguono l’obbligazione tributaria ma rappresentano un pagamento parziale anticipato dell’imposta. Le ritenute a titolo d’imposta definitivo, se applicabili, non si riattribuiscono perche esauriscono gia il prelievo sulla specifica fonte di reddito.

    Vedi anche: art. 5-bis IRAP, Ritenute non versate dal sostituto, Ritenute del condominio sugli appalti, Ritenuta d’acconto su provvigioni di agenti e rappresentanti, Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20% e Ritenuta d’acconto.

  • Art. 53 D.Lgs. 81/2015 – Superamento associazione in partecipazione

    Art. 53 D.Lgs. 81/2015 – Superamento associazione in partecipazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’articolo 2549, secondo comma, del codice civile è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, l’apporto di quest’ultimo non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»

    2. In ogni caso, i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in vigore fino alla loro scadenza naturale e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.

  • Art. 52 D.Lgs. 81/2015 – Superamento del contratto a progetto

    Art. 52 D.Lgs. 81/2015 – Superamento del contratto a progetto

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, con salvezza delle collaborazioni coordinate e continuative nella forma del lavoro a progetto o con programma di lavoro o fase di esso stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che restano in vigore fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.

    2. Sono fatte salve le specifiche discipline delle collaborazioni coordinate e continuative comunque denominate previste in accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Palestra e abbonamenti sportivi degli adulti: si detraggono?

    In sintesi

    • Nessuna detrazione ordinaria per gli adulti: la legge prevede la detrazione sportiva esclusivamente per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni.
    • Limite di 210 euro per ragazzo: la detrazione del 19% si calcola su un importo massimo di 210 euro per ciascun ragazzo iscritto ad attività sportiva dilettantistica.
    • Palestre, piscine e associazioni sportive: la detrazione copre iscrizioni annuali e abbonamenti a strutture destinate alla pratica sportiva dilettantistica.
    • Eccezione sanitaria per gli adulti: se il medico prescrive attività fisica come parte di un percorso terapeutico, le relative spese mediche possono rientrare nelle spese sanitarie detraibili al 19%.
    • Pagamento tracciabile richiesto: per fruire della detrazione il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili e il documento deve contenere dati precisi.
    • Detrazione soggetta al riordino: per chi ha un reddito superiore a 75.000 euro, questa detrazione rientra tra quelle soggette ai nuovi limiti introdotti dalla legge di Bilancio 2025.

    La detrazione per attività sportiva: a chi spetta davvero

    Se stai cercando una detrazione fiscale per la tua palestra, la tua piscina o il tuo abbonamento sportivo, la risposta diretta è: per gli adulti non esiste. La detrazione prevista per le attività sportive riguarda esclusivamente i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni che praticano sport dilettantistico. La norma non prevede alcuna agevolazione analoga per le spese sportive sostenute dai genitori o da qualsiasi persona maggiorenne che non rientri in quella fascia d’età.

    La detrazione sportiva vale il 19% della spesa, ma su un importo massimo di 210 euro per ciascun ragazzo. In pratica, il risparmio fiscale massimo per figlio è di circa 40 euro (il 19% di 210 euro). La struttura deve essere un’associazione sportiva, una palestra, una piscina o un altro impianto sportivo destinato alla pratica dilettantistica. Conta anche la fascia d’età: la detrazione spetta per l’intero anno d’imposta anche se i 5 o i 18 anni vengono compiuti nel corso del 2025.

    Per gli adulti l’unica via per recuperare qualcosa è attraverso il canale sanitario: se un medico prescrive un’attività fisica specifica come parte di un percorso terapeutico – ad esempio riabilitazione motoria, fisioterapia in piscina o un programma di esercizio terapeutico certificato – le spese per quelle prestazioni possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili al 19% nel rigo E1. Ma si tratta di prestazioni cliniche, non di un abbonamento in palestra.

    Questa distinzione è importante: un abbonamento mensile in palestra pagato da un adulto, anche se fa bene alla salute, non è detraibile. Lo diventano solo le prestazioni sanitarie rese da professionisti abilitati – fisioterapista, medico dello sport – nell’ambito di un trattamento terapeutico, documentato da fattura che indica la prestazione e la figura professionale.

    Detrazione sportiva: chi può e chi non può
    Soggetto Detrazione sportiva Note
    Ragazzo 5-18 anni (sport dilettantistico) Sì, 19% su max 210 euro/ragazzo Codice 16, rigo E8-E10
    Adulto over 18 con abbonamento palestra No Nessuna detrazione specifica
    Adulto con prescrizione medica (fisioterapia, riabilitazione) Sì, come spesa sanitaria al 19% Rigo E1, franchigia 129,11 euro

    Esempio pratico

    • Tizio ha due figli: uno di 10 anni iscritto a nuoto (quota annua 350 euro) e uno di 20 anni appassionato di calcetto. Lui stesso ha un abbonamento in palestra da 600 euro l’anno. Per il figlio di 10 anni, Tizio indica nel 730 l’importo massimo consentito di 210 euro (non 350, perche il limite per ragazzo e proprio 210 euro): la detrazione del 19% e pari a 39,90 euro. Per il figlio di 20 anni e per il proprio abbonamento non spetta alcuna detrazione sportiva, perche entrambi hanno piu di 18 anni. Se invece Tizio avesse pagato 12 sedute di fisioterapia in piscina prescritte dal medico, quelle spese andrebbero nel rigo E1 come spese sanitarie, con la franchigia di 129,11 euro.

    Documenti necessari

    • Per la detrazione sportiva ragazzi: bollettino bancario o postale, fattura o ricevuta da cui risultino la denominazione e la sede della struttura sportiva, la causale del pagamento, l’attivita sportiva praticata, l’importo pagato, i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi paga
    • Per le prestazioni sanitarie (adulti con prescrizione medica): fattura o ricevuta del professionista sanitario (fisioterapista, medico) con indicazione della prestazione e della figura professionale
    • Ricevuta del pagamento tracciabile (bonifico, estratto conto, ricevuta carta) per entrambe le tipologie di spesa

    Genitore che iscrive il figlio a calcio: quanto recupera?

    Scenario. Caio ha un figlio di 13 anni iscritto a una societa sportiva dilettantistica di calcio. Ha pagato l’iscrizione annuale di 300 euro e il costo del materiale (tuta, scarpe) di 150 euro. Ha pagato tutto con bonifico bancario.

    Come si applica. La detrazione spetta solo per la quota di iscrizione annuale o abbonamento, non per l’acquisto di attrezzature o abbigliamento sportivo. Il limite per ragazzo e di 210 euro: Caio potra indicare nel 730 soltanto 210 euro (non 300). La detrazione del 19% su 210 euro e pari a 39,90 euro. Le 150 euro per la tuta e le scarpe non danno diritto ad alcuna agevolazione.

    In pratica

    • Detrai al massimo 210 euro per ragazzo: se hai pagato di piu, l’eccedenza non conta.
    • Solo iscrizioni e abbonamenti alla struttura sportiva: attrezzature, abbigliamento e trasferte non sono detraibili.
    • Conserva il documento di pagamento con tutti i dati richiesti: denominazione societa, attivita sportiva, dati del ragazzo e del pagante.

    Adulto con problema alla schiena: la palestra non basta

    Scenario. Sempronio, 45 anni, ha un abbonamento annuale in palestra da 720 euro per fare ginnastica su consiglio del medico a causa di una lombalgia cronica. Il medico gli ha anche prescritto 10 sedute di fisioterapia (500 euro totali).

    Come si applica. L’abbonamento in palestra da 720 euro non e detraibile: per gli adulti non esiste una detrazione per le spese di palestra, nemmeno se consigliate dal medico. Le 10 sedute di fisioterapia (500 euro), invece, sono detraibili al 19% come spese sanitarie nel rigo E1, perche si tratta di prestazioni rese da un professionista sanitario abilitato. La detrazione si calcola sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro applicata sul totale delle spese sanitarie dell’anno.

    In pratica

    • L’abbonamento in palestra per adulti non si detrae, nemmeno con il consiglio del medico: manca una norma specifica.
    • Le sedute di fisioterapia prescritte dal medico si detraggono al 19% come spese sanitarie nel rigo E1.
    • Il confine e tra ‘prestazione sanitaria’ (fisioterapia, riabilitazione) e ‘attivita sportiva autonoma’ (palestra, piscina): solo la prima e detraibile per gli adulti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso detrarre la palestra se sono adulto?

    No. La detrazione per attivita sportiva e prevista solo per ragazzi tra 5 e 18 anni che praticano sport dilettantistico, con un limite di 210 euro per ragazzo. Non esiste una norma analoga per gli adulti.

    Fino a che importo si puo detrarre lo sport per i figli?

    Il limite massimo e di 210 euro per ragazzo. La detrazione del 19% su questo importo corrisponde a un risparmio fiscale massimo di circa 39,90 euro per figlio. Se hai due figli iscritti a sport diversi, il limite di 210 euro si applica a ciascuno separatamente.

    La piscina o la palestra sono detraibili per i ragazzi solo se sono associazioni sportive?

    La detrazione spetta per iscrizioni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La struttura deve rilasciare un documento con tutti i dati richiesti (denominazione, attivita praticata, dati del ragazzo, importo, codice fiscale del pagante).

    Posso detrarre le sedute in piscina prescritte dal medico se sono adulto?

    Dipende dalla natura della prestazione. Se si tratta di fisioterapia o riabilitazione in acqua svolta da un fisioterapista, la spesa e detraibile come spesa sanitaria nel rigo E1. Se invece e un normale abbonamento alla piscina, anche con consiglio medico, non e detraibile.

    La detrazione sportiva per i ragazzi e soggetta al riordino delle detrazioni per redditi alti?

    Si. Le spese per attivita sportive dei ragazzi rientrano nel riordino delle detrazioni introdotto dalla legge di Bilancio 2025 per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. A differenza delle spese sanitarie, questa detrazione non e esclusa dal riordino.

    Cosa devo conservare per detrarre lo sport del figlio?

    Il bollettino di pagamento, la fattura o la ricevuta deve indicare: denominazione e sede della struttura sportiva, causale del pagamento, attivita sportiva praticata, importo pagato, dati anagrafici del ragazzo e codice fiscale di chi paga. Il pagamento deve essere tracciabile.

    Vedi anche: Congedo parentale, Sport bonus e impianti sportivi pubblici, Genitori a carico, Detrazione attività sportiva ragazzi e Part-time prioritario per i genitori con tre figli.

  • Art. 51 D.Lgs. 81/2015 – Rinvio ai contratti collettivi

    Art. 51 D.Lgs. 81/2015 – Rinvio ai contratti collettivi

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

  • Art. 50 D.Lgs. 81/2015 – Coordinamento informativo a fini previdenziali (abrogato)

    Art. 50 D.Lgs. 81/2015 – Coordinamento informativo a fini previdenziali

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all’articolo 49, l’INPS e l’INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

  • Art. 27 L. 91/1992

    Art. 27 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI articolo precedente

  • Gli integratori alimentari si possono detrarre?

    In sintesi

    • Gli integratori alimentari non sono farmaci: in linea generale non si detraggono nel Modello 730.
    • La detrazione del 19% spetta sui medicinali, cioè prodotti con codice alfanumerico di farmaco sulla confezione.
    • Per i farmaci è obbligatorio lo scontrino parlante con codice fiscale, natura/quantità e codice alfanumerico.
    • La franchigia è di €129,11: la detrazione si calcola solo sulla parte di spesa che supera questa soglia.
    • Alcune spese sanitarie correlate a patologie documentate dal medico possono avere trattamento diverso: verifica caso per caso.
    • Il pagamento in contanti è ammesso per i medicinali, ma non per le prestazioni sanitarie rese da privati.

    Perché gli integratori di solito non si detraggono

    Ogni anno molti contribuenti si chiedono se possano inserire nel 730 la spesa per vitamine, probiotici, proteine in polvere, omega-3 e altri integratori acquistati in farmacia o in erboristeria. La risposta, nella quasi totalità dei casi, è no: gli integratori alimentari non danno diritto alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie.

    Il motivo è preciso: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello 730/2026 ammettono la detrazione sull’acquisto di medicinali, documentato da scontrino parlante o fattura in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Gli integratori alimentari non sono classificati come medicinali: non hanno un codice alfanumerico di farmaco sulla confezione e rientrano nella categoria degli alimenti, non in quella dei prodotti medicinali. Di conseguenza manca il presupposto normativo per la detrazione.

    Esiste però una distinzione importante che vale la pena conoscere. Alcuni prodotti venduti in farmacia hanno una forma simile a quella degli integratori ma sono classificati come farmaci: in quel caso la confezione riporta il codice alfanumerico, lo scontrino parlante può essere emesso correttamente e la spesa è detraibile. Se hai dubbi su un prodotto specifico, chiedi al farmacista se è classificato come medicinale o come integratore alimentare: la distinzione è stampata sulla confezione e nella banca dati dell’AIFA.

    Farmaci vs integratori: riepilogo del trattamento fiscale
    Prodotto Classificazione Detraibile 19% Documento richiesto
    Farmaco con codice alfanumerico (es. antidolorifici, antibiotici) Medicinale Sì (sopra franchigia €129,11) Scontrino parlante o fattura
    Integratore alimentare (vitamine, probiotici, omega-3) Alimento No, in linea generale Non rilevante
    Farmaco da banco (OTC) con codice alfanumerico Medicinale Sì (sopra franchigia €129,11) Scontrino parlante o fattura
    Prodotto erboristico / fitoterapico senza codice farmaco Alimento/integratore No Non rilevante

    Esempio pratico

    • Caio spende durante il 2025 €180 in integratori di vitamina D e magnesio acquistati in farmacia, e €220 in farmaci veri e propri (antinfiammatori, antibiotici) per i quali ottiene lo scontrino parlante. Nel 730/2026 può indicare solo i €220 di farmaci nel rigo E1. La detrazione si calcola sulla parte che supera la franchigia di €129,11: €220 – €129,11 = €90,89, per un risparmio fiscale del 19% pari a circa €17,27. I €180 di integratori non entrano nel conteggio e non abbattono l’imposta.

    Documenti necessari

    • Scontrino parlante per i medicinali (codice fiscale + natura/quantità + codice alfanumerico del farmaco)
    • Fattura del farmacista o del medico, in alternativa allo scontrino
    • Documentazione medica (utile in caso di contestazione, per dimostrare la natura terapeutica di un prodotto specifico)

    Caso 1: Tizio compra vitamina D su consiglio del medico

    Scenario. Il medico di Tizio riscontra una carenza di vitamina D e gli consiglia di acquistare un integratore specifico in farmacia. Tizio spende €35 e vuole detrarre la somma nel 730.

    Come si applica. Il consiglio del medico non basta a rendere detraibile un integratore alimentare. Ciò che conta è la classificazione del prodotto: se sulla confezione non compare un codice alfanumerico di farmaco e il prodotto non è registrato come medicinale, la spesa non è detraibile. Tizio dovrebbe verificare con il farmacista se esiste un’alternativa classificata come farmaco per lo stesso principio attivo. In quel caso, con lo scontrino parlante, la spesa sarebbe detraibile. In caso contrario, la spesa rimane fuori dalla dichiarazione.

    In pratica

    • Chiedi al farmacista se il prodotto consigliato è classificato come medicinale o come integratore.
    • Controlla la confezione: se non ha un codice alfanumerico di farmaco, non è detraibile.
    • Una prescrizione medica non trasforma automaticamente un integratore in un medicinale detraibile.

    Caso 2: Sempronia acquista proteine e integratori per sport

    Scenario. Sempronia segue un programma di allenamento e acquista proteine in polvere, aminoacidi ramificati e multivitaminici per un totale di €200 nel 2025. Si chiede se può detrarre queste spese come spese sanitarie.

    Come si applica. No. I prodotti sportivi come proteine, aminoacidi e multivitaminici non sono medicinali: non hanno codice alfanumerico di farmaco e non rientrano tra le spese sanitarie detraibili. Non è rilevante che siano acquistati in farmacia invece che in un negozio sportivo: la classificazione del prodotto non cambia in base al canale di vendita. Le spese per integratori sportivi non vanno indicate nel rigo E1 del 730.

    In pratica

    • Prodotti sportivi (proteine, aminoacidi, creatina) non sono spese sanitarie: non si detraggono.
    • Il luogo di acquisto (farmacia, parafarmacia, negozio) non influisce sulla detraibilità.
    • Indica nel 730 solo farmaci con codice alfanumerico, certificati da scontrino parlante.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso detrarre gli integratori di vitamina C o D acquistati in farmacia?

    In linea generale no, perché gli integratori non sono classificati come medicinali e non hanno il codice alfanumerico di farmaco. Se esiste una versione dello stesso principio attivo registrata come farmaco (con tanto di codice alfanumerico sulla confezione), quella versione è detraibile: chiedi al farmacista.

    Cosa succede se il mio medico mi prescrive un integratore?

    La prescrizione medica non cambia la classificazione fiscale del prodotto. Se l’integratore non è un medicinale, non è detraibile anche se prescritto. La detrazione dipende dalla classificazione del prodotto, non dall’indicazione del medico.

    Gli integratori per celiaci si possono detrarre?

    Gli alimenti senza glutine acquistati da persone con celiachia certificata seguono regole specifiche, diverse da quelle degli integratori ordinari. Consulta l’articolo dedicato alla celiachia per i dettagli su questa agevolazione.

    Cosa si può detrarre in farmacia oltre ai farmaci?

    In farmacia si possono acquistare prodotti detraibili diversi dai farmaci, come i dispositivi medici (ad esempio bende, siringhe, misuratori di pressione con marcatura CE di dispositivo medico). Anche in quel caso è necessario lo scontrino o la fattura con la natura del prodotto, e si applica la franchigia di €129,11 sul totale annuo delle spese sanitarie.

    Qual è la franchigia per le spese sanitarie?

    La franchigia è di €129,11: la detrazione del 19% si applica solo sulla parte di spesa che supera questa soglia. La franchigia è unica per tutto l’anno e si calcola sul totale delle spese sanitarie (farmaci, visite, ecc.), non separatamente per ogni tipo di spesa.

    Come faccio a sapere se un prodotto è un farmaco o un integratore?

    Guarda la confezione: se è un medicinale, riporta un codice alfanumerico (il cosiddetto ‘codice ministeriale’) e la dicitura ‘medicinale’. Se è un integratore, in genere riporta ‘integratore alimentare’ o ‘complemento alimentare’. In caso di dubbio chiedi al farmacista o consulta il sito dell’AIFA.

  • Art. 49 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina del lavoro accessorio (abrogato)

    Art. 49 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina del lavoro accessorio

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

    I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

    2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

    3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

    I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

    Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

    In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

    Non si applica la procedura di diffida di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 .

    4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all’accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.

    Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

    5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all’INPS, alla gestione separata di cui all’ articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l’importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

    La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS.

    6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

    7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

    In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell’INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1 , 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 .

    8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto

  • Art. 48 D.Lgs. 81/2015 – Definizione e campo di applicazione (abrogato)

    Art. 48 D.Lgs. 81/2015 – Definizione e campo di applicazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

    Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

    2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

    L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

    3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’ articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

    4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

    5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all’articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

    6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    7. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001

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