Autore: Andrea Marton

  • Domicilio – Glossario giuridico

    Domicilio: il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, indipendentemente dalla dimora abituale (art. 43 c.c.).

    Significato giuridico

    L’art. 43, comma 1, c.c. definisce il domicilio come la sede principale degli affari e degli interessi della persona. Si tratta di un concetto prevalentemente economico e patrimoniale, non necessariamente coincidente con il luogo di vita quotidiana. Il domicilio puo essere generale (unico per tutto il soggetto) o speciale, detto anche domicilio eletto: quest’ultimo viene scelto volontariamente per specifici affari o atti giuridici (ad esempio, l’elezione di domicilio presso il proprio avvocato per la ricezione degli atti del processo, ex art. 141 c.p.c.). Il domicilio rileva in molti contesti: notifiche degli atti processuali, competenza territoriale, comunicazioni commerciali. Il minore ha il domicilio nel luogo in cui risiedono i genitori esercenti la responsabilita genitoriale (art. 45 c.c.).

    Esempio pratico

    Caio, imprenditore, vive stabilmente a Napoli (residenza) ma ha il proprio studio, i conti correnti, i principali contratti e l’attivita commerciale a Milano. Il suo domicilio generale e a Milano. Quando viene convenuto in giudizio per una controversia contrattuale, il giudice competente territorialmente sara, in via generale, quello del luogo in cui e sorta o deve eseguirsi l’obbligazione, ma per le notifiche si fa riferimento al domicilio.

    Differenze con istituti simili

    Il domicilio si distingue dalla residenza: la residenza e il luogo di dimora abituale (elemento fattuale), il domicilio e la sede degli interessi (elemento intenzionale-patrimoniale). Si distingue dalla dimora, che e la presenza temporanea in un luogo senza stabilita. Il domicilio eletto (o speciale) e la scelta volontaria di un luogo per determinati affari o atti, con efficacia limitata a quel contesto specifico.

    Riferimenti normativi

    • art. 43 c.c. – domicilio e residenza
    • art. 45 c.c. – domicilio del minore e dell’interdetto
    • art. 141 c.p.c. – notificazione nel domicilio eletto
  • Art. 140 D.Lgs. 259/2003 – Attività di radioamatore all’estero

    Art. 140 D.Lgs. 259/2003 – Attività di radioamatore all’estero

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.

    2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.

    3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 21 D.Lgs. 286/1998 – Determinazione dei flussi di ingresso

    Art. 21 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Determinazione dei flussi di ingresso. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).

  • Art. 150 quater T.U.B.: Disposizioni in materia di partecipazion

    Art. 150 quater T.U.B.: Disposizioni in materia di partecipazion

    Art. 150 quater T.U.B. – Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari.

    In vigore dal 25/07/2021

    Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 23 ter

    “1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.

    2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilita’ come capitale di qualita’ primaria. L’emissione deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia.

    3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validita’ delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

    4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile”

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  • Art. 4 D.Lgs. 28/2010 – Accesso alla mediazione

    Art. 4 D.Lgs. 28/2010 – Accesso alla mediazione

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito. (9) 10

    2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. (9) 10

    3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. (4) (9) 10

  • Art. 128 ter T.U.B.: Misure inibitorie

    Art. 128 ter T.U.B.: Misure inibitorie

    Art. 128 ter T.U.B. – Misure inibitorie

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Qualora nell’esercizio dei controlli previsti dall’articolo 128 emergano irregolarità , la Banca d’Italia può:

    a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

    b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;

    c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;

    d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d’Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell’intermediario .”

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  • Art. 127 bis T.U.B.: Spese addebitabili

    Art. 127 bis T.U.B.: Spese addebitabili

    Art. 127 bis T.U.B. – Spese addebitabili

    In vigore dal 11/01/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 07/12/2023 n. 207 Articolo 3

    “1. Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 118 e dell’articolo 118-bis sono sempre gratuite qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato.

    2. Il contratto puo’ prevedere che, se il cliente richiede informazioni o comunicazioni ulteriori o piu’ frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente.

    3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall’intermediario finanziario o dal prestatore di servizi di pagamento.

    4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati puo’ essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.

    5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 119, comma 4 e, per i servizi di pagamento, dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.”

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  • Art. 58 L. 218/1995 – Promessa unilaterale

    Art. 58 L. 218/1995 – Promessa unilaterale

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 117 T.U.B.: Forma dei contratti

    Art. 117 T.U.B.: Forma dei contratti

    Art. 117 T.U.B. – Forma dei contratti

    In vigore dal 01/01/1994

    1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

    2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

    3. Nel caso in cui il contratto prevede una facoltà di recesso, il cliente può sempre recedere senza penalità e senza spese nei casi previsti dalla legge.

    4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

    5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

  • Art. 108 Reg. (UE) 2023/1114 – Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti

    Art. 108 Reg. (UE) 2023/1114 – Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le autorità competenti istituiscono procedure che consentano ai clienti e alle altre parti interessate, comprese le associazioni dei consumatori, di presentare loro reclami in merito alle presunte violazioni del presente regolamento da parte degli offerenti, delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione, degli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica, o dei prestatori di servizi per le cripto-attività. I reclami sono accettati per iscritto, anche in forma elettronica, e in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è presentato il reclamo o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

    2. Le informazioni sulle procedure di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione sul sito web di ciascuna autorità competente e sono comunicate all’ABE e all’ESMA. L’ESMA pubblica i collegamenti ipertestuali alle sezioni dei siti web delle autorità competenti relative alle procedure di trattamento dei reclami nel registro delle cripto-attività di cui all’articolo 109.

  • Art. 30-quater D.Lgs. 209/2005 – (Sistema di controllo interno)

    Art. 30-quater D.Lgs. 209/2005 – (Sistema di controllo interno)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.

    2. Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, l'organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell'impresa, nonché l'istituzione della funzione di verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

    3. La funzione di verifica della conformità svolge l'attività di consulenza al consiglio di amministrazione sull'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili, effettua la valutazione del possibile impatto sulle attività dell'impresa derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e valuta il rischio di non conformità.

    ))

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.