In sintesi
- Chi compie operazioni di pegno o conferisce commissioni ad agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari deve dimostrare la propria identità.
- L'identificazione avviene tramite carta d'identità o altro documento fotografico rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.
- La norma mira a prevenire il riciclaggio di beni di provenienza illecita attraverso circuiti di intermediazione.
- L'obbligo grava sul soggetto che si presenta all'agenzia, non sull'esercente (che è disciplinato dagli articoli successivi).
- Il documento deve essere ufficiale e con fotografia: non sono sufficienti documenti privi di foto o di provenienza privata.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 119 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 119 Cod. Amb. — principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici
- Art. 119 D.Lgs. 159/2011 — Entrata in vigore
- Art. 119 D.Lgs. 209/2005 — Doveri e responsabilità verso gli assicurati
- Art. 119 D.Lgs. 42/2004 — (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale)
- Art. 119 Codice Civile: Interdizione
- Articolo 119 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione nel sistema TULPS
L'articolo 119 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) si inserisce nel Titolo V, dedicato alle agenzie pubbliche di affari, ed esprime una delle preoccupazioni centrali del legislatore storico: impedire che i circuiti commerciali di intermediazione — monte dei pegni, agenzie d'affari, commissioni varie — diventassero canali opachi per la circolazione di beni di provenienza illecita o per l'occultamento di transazioni.
La disposizione introduce un obbligo di identificazione a carico del privato che si avvicina all'agenzia, non dell'esercente (cui sono dedicati gli artt. 120 e seguenti). Chi intende depositare un bene in pegno, affidare una commissione o avvalersi in altro modo di un'agenzia pubblica di affari deve presentarsi fornito di un documento idoneo a rendere certa la propria identità.
Il documento di identità richiesto
La norma richiede la carta d'identità oppure un altro documento munito di fotografia rilasciato dall'Amministrazione dello Stato. Il requisito della fotografia è essenziale: serve a rendere incontrovertibile la corrispondenza tra il documento e la persona che lo esibisce. Rientrano nella categoria, a titolo esemplificativo, la patente di guida (rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture), il passaporto, il libretto di pensione con foto, il porto d'armi. Non soddisfano invece il requisito i documenti di provenienza privata, i certificati anagrafici privi di foto o i tesserini di associazioni.
Il regolamento di esecuzione (R.D. 635/1940) specifica ulteriori modalità operative, rimettendo agli ufficiali di pubblica sicurezza la verifica puntuale dei documenti esibiti nelle operazioni sottoposte al controllo delle agenzie.
Ambito di applicazione
La norma si applica a due categorie di operazioni distinte:
1. Operazioni di pegno: si tratta tipicamente del pegno irregolare praticato dai monti di pegno pubblici e privati. Il pegno consente di ottenere un prestito a fronte della consegna di un bene mobile (gioielli, orologi, elettrodomestici, strumenti musicali). Chi consegna il bene è obbligato a identificarsi, così che si possa tracciare la provenienza dell'oggetto.
2. Commissioni alle agenzie pubbliche di affari: rientrano le agenzie di mediazione, le agenzie d'affari in genere che svolgono attività per conto terzi. Il soggetto che conferisce un incarico a tali strutture deve consentire la propria identificazione.
Profili pratici e rapporti con la normativa antiriciclaggio
Nella prassi odierna, la disposizione dell'art. 119 TULPS si intreccia profondamente con la normativa antiriciclaggio. Il D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 90/2017 in recepimento della IV Direttiva UE) impone agli esercenti attività finanziarie — inclusi i soggetti che gestiscono monti di pegno — obblighi di adeguata verifica della clientela ben più stringenti di quelli originariamente previsti dal TULPS. L'identificazione tramite documento fotografico richiesta dall'art. 119 rappresenta quindi oggi il minimo garantito dalle norme di pubblica sicurezza, affiancato dagli obblighi AML che impongono anche la verifica del titolare effettivo e la registrazione nelle apposite banche dati.
L'omissione dell'identificazione da parte del privato — ossia il rifiuto di esibire il documento — legittima l'esercente a non dar corso all'operazione. Se l'esercente, invece, accetta l'operazione senza procedere all'identificazione, integra una violazione degli obblighi a lui imposti dagli articoli successivi (in particolare l'art. 120), con le relative conseguenze sanzionatorie.
Sanzioni e responsabilità
Il TULPS non prevede una sanzione espressa a carico del privato che si rifiuti di esibire il documento nella sede dell'art. 119. Tuttavia, l'esercente che accetti l'operazione senza aver acquisito l'identificazione è passibile delle sanzioni previste dall'art. 17-bis TULPS per le violazioni amministrative in materia di pubblica sicurezza, nonché delle sanzioni antiriciclaggio se rientri nell'ambito soggettivo del D.Lgs. 231/2007. L'Autorità di pubblica sicurezza può inoltre segnalare la condotta alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) qualora emergano elementi di sospetto.
Casi pratici
Caso 1: Pegno di gioielli senza documento
Tizio si reca al monte di pegno comunale per depositare un orologio d'oro e ottenere un prestito. Alla richiesta di esibire un documento di identità, Tizio dichiara di aver dimenticato il documento a casa e mostra solo il tesserino di una palestra. L'esercente è tenuto a rifiutare l'operazione, in quanto il tesserino non è un documento rilasciato dall'Amministrazione dello Stato né è fornito di fotografia ufficiale. Tizio dovrà tornare munito di carta d'identità o passaporto.
Caso 2: Commissione ad agenzia d'affari con documento scaduto
Caia intende affidare a un'agenzia pubblica di affari l'incarico di vendere per suo conto alcuni mobili antichi. All'atto del conferimento della commissione, esibisce la carta d'identità scaduta da sei mesi. L'esercente verifica che, ai sensi della normativa vigente, la carta d'identità scaduta è comunque valida come documento di riconoscimento per i soli fini interni (non per l'espatrio) e che la fotografia consente l'identificazione certa della persona. L'operazione può essere conclusa, fermo restando che l'agenzia annoterà i dati del documento negli appositi registri.
Caso 3: Operazione di pegno e segnalazione sospetta
Sempronio si presenta ripetutamente, nell'arco di due settimane, allo stesso monte di pegno depositando ogni volta diversi monili in oro di valore elevato. Pur esibendo regolarmente la propria carta d'identità in osservanza dell'art. 119 TULPS, la frequenza e il valore delle operazioni insospettisce l'esercente. Quest'ultimo, in quanto soggetto obbligato ai sensi del D.Lgs. 231/2007, adempie all'obbligo di adeguata verifica approfondita e valuta l'opportunità di una segnalazione di operazione sospetta alla UIF, indipendentemente dalla formale corretta identificazione di Sempronio.
Domande frequenti
Quali documenti sono accettati per l'identificazione ex art. 119 TULPS?
Sono accettati la carta d'identità e qualsiasi altro documento munito di fotografia rilasciato dall'Amministrazione dello Stato: passaporto, patente di guida, porto d'armi, libretto di pensione con foto. Non sono idonei documenti privi di foto o di provenienza privata.
Cosa succede se il privato si rifiuta di esibire il documento?
L'esercente è tenuto a non dar corso all'operazione. Se la accetta ugualmente, risponde delle violazioni previste dall'art. 120 TULPS e dalle norme antiriciclaggio. Non è prevista una sanzione diretta a carico del privato nella norma di pubblica sicurezza.
L'art. 119 TULPS si applica anche alle compravendite online tramite agenzie digitali?
Il perimetro originario della norma riguarda le agenzie fisiche. Tuttavia, le piattaforme che svolgono attività di intermediazione rientranti nella nozione di agenzia d'affari soggette a licenza ex art. 115 TULPS devono rispettare anche le disposizioni del Titolo V, adeguando le procedure di identificazione al contesto digitale.
Una carta d'identità scaduta soddisfa l'obbligo di identificazione?
In linea di principio sì, purché la fotografia sia ancora riconoscibile e il documento sia stato rilasciato dall'Amministrazione dello Stato. La scadenza incide sull'utilizzo per l'espatrio, non necessariamente sulla valenza identificativa in ambito interno.
Quali sono i rapporti tra l'art. 119 TULPS e la normativa antiriciclaggio?
L'art. 119 TULPS rappresenta il minimo di pubblica sicurezza. Il D.Lgs. 231/2007 aggiunge obblighi più stringenti per i soggetti obbligati (adeguata verifica, registrazione, segnalazione sospetta). Le due normative operano in parallelo e si sommano.
Vedi anche