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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 114 TULPS vieta l'inserzione nei giornali e negli scritti periodici di avvisi o corrispondenze che si riferiscano, anche indirettamente o sotto pretesto scientifico, a mezzi per impedire la procreazione o procurare l'aborto.
  • È vietata altresì l'inserzione di corrispondenze o avvisi a morosi, strumento di pressione privata veicolato attraverso la stampa.
  • È proibita la pubblicazione di ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti, a tutela della dignità delle vittime e per ragioni di ordine pubblico.
  • In caso di violazione, il giornale o lo scritto periodico può essere sequestrato in via amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 114 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

È vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto. 40

È altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi a morosi. (36)

È, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.

I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza.(13)

Commento

Ratio e contesto della norma

L'art. 114 TULPS (R.D. 773/1931) introduce una serie di divieti specificamente rivolti alla stampa periodica, intesa come canale privilegiato di comunicazione di massa nell'ordinamento del 1931. La norma si affianca alle disposizioni della legge sulla stampa (L. 47/1948, successivamente adottata) e si inserisce nel quadro dei controlli pubblicistici sull'informazione tipici del periodo storico in cui fu emanata. Oggi molte delle sue prescrizioni devono essere rilette alla luce della Costituzione e delle normative speciali intervenute, ma il dispositivo formalmente rimane in vigore.

Il divieto relativo alla procreazione e all'aborto

Il primo comma vieta l'inserzione di avvisi o corrispondenze che, anche in modo indiretto, simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano a mezzi per impedire la procreazione o procurare l'aborto. Questa disposizione era funzionale al sistema demografico e natalista del regime fascista. Nel contesto attuale, la sua applicabilità è estremamente limitata: la L. 194/1978 ha riconosciuto il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza e legittimato l'informazione in materia; parimenti, la libera circolazione di informazioni sui contraccettivi è garantita da fonti costituzionali e da obblighi di diritto europeo. Il divieto sopravvive, in via residuale, per comunicazioni commerciali che promuovano prodotti abortivi non autorizzati o pratiche illegali.

Il divieto di avvisi a morosi

Il secondo comma vieta la pubblicazione di «corrispondenze o avvisi a morosi». Questa pratica — diffusa nella prima metà del Novecento — consisteva nel pubblicare sui giornali l'identità dei soggetti inadempienti verso creditori, come strumento di pressione reputazionale extragiudiziale. Il divieto tutela la dignità della persona e si coordina oggi con le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) in materia di trattamento dei dati personali a fini di recupero crediti, nonché con le norme sul trattamento illecito di dati. La norma mantiene una sua attualità concettuale, per quanto gli strumenti tecnici siano mutati.

Il divieto di pubblicazione di ritratti

Il terzo comma vieta la pubblicazione di ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti. La ratio è duplice: da un lato, ragioni di ordine pubblico e tutela del sentimento pubblico; dall'altro, protezione della privacy e della dignità dei soggetti coinvolti e dei loro familiari. Questa disposizione è oggi in tensione con la libertà di cronaca garantita dall'art. 21 Cost. e con il diritto di informazione. La giurisprudenza civile e penale ha elaborato criteri di bilanciamento fondati sulla verità della notizia, sulla pertinenza rispetto al fatto di cronaca e sulla proporzionalità dell'esposizione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affrontato questioni analoghe nell'ambito dell'art. 8 e 10 CEDU. Nella prassi, il divieto letterale del TULPS è in larga misura superato dal sistema di bilanciamento giurisprudenziale.

Il sequestro amministrativo della pubblicazione

L'ultimo comma attribuisce all'autorità locale di pubblica sicurezza il potere di sequestro amministrativo del giornale o dello scritto periodico che violi le disposizioni dell'articolo. Si tratta di una misura particolarmente incisiva, poiché colpisce non il singolo materiale vietato ma l'intera pubblicazione periodica. Tale potere, nella vigente disciplina costituzionale, deve essere esercitato nel rigoroso rispetto dell'art. 21, quarto comma, Cost., che ammette il sequestro della stampa solo nei casi previsti dalla legge e con intervento giudiziario contestuale o immediato, salvo il caso di urgenza. La compatibilità del sequestro amministrativo ex art. 114 TULPS con l'art. 21 Cost. è stata oggetto di discussione dottrinale e giurisprudenziale.

Attualità e raccordo normativo

L'art. 114 TULPS ha oggi un'applicazione marginale rispetto al quadro normativo complessivo della stampa, governato dalla L. 47/1948, dal D.Lgs. 196/2003, dal Codice deontologico dei giornalisti e, per i contenuti digitali, dal regolamento DSA (UE) 2022/2065. Le violazioni in materia di stampa periodica vengono generalmente perseguite attraverso il sistema penale (diffamazione a mezzo stampa, art. 57 c.p., ecc.) o civile (risarcimento del danno) più che attraverso il sequestro amministrativo. La norma conserva tuttavia un valore sistematico come presidio della dignità delle persone coinvolte in fatti di cronaca.

Casi pratici

Caso 1: Pubblicazione di avviso a moroso su giornale locale

Tizio, titolare di una piccola impresa, decide di pubblicare su un giornale locale un avviso in cui nomina Sempronio, suo debitore inadempiente, chiedendogli pubblicamente di saldare il debito. Il direttore del giornale, informato della richiesta, rifiuta la pubblicazione richiamando il divieto dell'art. 114 TULPS e le norme del D.Lgs. 196/2003, che qualificano tale pubblicazione come trattamento illecito di dati personali. Tizio è così costretto a ricorrere alle ordinarie vie legali per il recupero del credito.

Caso 2: Ritratto di persona condannata su rivista di cronaca

Una rivista di cronaca pubblica la fotografia di Caia, condannata in primo grado per un grave delitto, accompagnandola con un articolo dettagliato sul caso. I familiari di Caia presentano una segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza invocando l'art. 114 TULPS. La Questura, pur ricevendo la segnalazione, valuta che il fatto di cronaca sia di interesse pubblico e che la pubblicazione del ritratto sia proporzionata rispetto alla notorietà del caso, escludendo i presupposti per il sequestro amministrativo e rinviando la tutela alla sede civile.

Caso 3: Inserzione pubblicitaria su prodotto abortivo non autorizzato

Una rivista di settore riceve dall'azienda di Sempronio una richiesta di inserzione pubblicitaria per un integratore presentato come capace di interrompere la gravidanza nelle prime settimane. Il responsabile legale della rivista, consapevole del divieto dell'art. 114 TULPS — il quale colpisce anche le inserzioni che si riferiscano a tali mezzi sotto pretesto terapeutico — rifiuta l'inserzione. La segnalazione viene inoltrata all'AIFA per le verifiche di competenza sulla commercializzazione del prodotto non autorizzato.

Domande frequenti

L'art. 114 TULPS vieta ancora la pubblicazione di informazioni sui contraccettivi?

Il divieto letterale subsiste, ma è largamente inapplicato alla luce della L. 194/1978 e dei principi costituzionali che garantiscono la libertà di informazione in materia sanitaria. Rimane applicabile solo per comunicazioni commerciali di prodotti abortivi non autorizzati o pratiche illecite.

Cosa si intende per 'avvisi a morosi' vietati dall'art. 114?

Sono le inserzioni con cui un creditore rende pubblica l'identità del debitore inadempiente sulla stampa periodica, a scopo di pressione reputazionale. Il divieto si coordina oggi con le norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003), che qualificano tale pratica come trattamento illecito di dati personali.

Un giornale può pubblicare la fotografia di un imputato?

La risposta dipende da un bilanciamento tra libertà di cronaca e diritto all'immagine. Il divieto dell'art. 114 TULPS deve essere letto insieme ai criteri giurisprudenziali di verità, pertinenza e proporzionalità. La pubblicazione è generalmente ammessa per fatti di rilevante interesse pubblico, con i limiti posti dalla presunzione di innocenza.

Chi può disporre il sequestro del giornale ex art. 114?

L'autorità locale di pubblica sicurezza. Tuttavia, per la stampa, la Costituzione (art. 21, co. 4) richiede intervento dell'autorità giudiziaria o almeno convalida immediata. Il sequestro puramente amministrativo della stampa periodica è costituzionalmente problematico e nella prassi raramente utilizzato.

Il divieto di ritratti si applica anche ai contenuti online?

Il testo dell'art. 114 fa riferimento alla stampa periodica. Per i contenuti online si applicano le norme speciali del D.Lgs. 196/2003, del Codice deontologico dei giornalisti digitali e del regolamento europeo DSA. Il TULPS non è direttamente applicabile ai media digitali.

La pubblicazione del ritratto di un suicida può essere vietata in sede civile?

Sì. I familiari possono agire per risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. invocando la lesione del diritto all'immagine e alla riservatezza del defunto. Il Garante per la protezione dei dati personali ha inoltre adottato linee guida specifiche per la cronaca su casi di suicidio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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