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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 144 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sé.
Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'art. 144 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era collocato nel Titolo VI e disciplinava il provvedimento di espulsione degli stranieri dal territorio dello Stato come misura di polizia amministrativa. La norma attribuiva al prefetto o all'autorità di pubblica sicurezza il potere di disporre l'allontanamento dello straniero in presenza di determinati presupposti, legati tanto alla pericolosità soggettiva del soggetto quanto alla violazione delle regole di soggiorno. L'espulsione era concepita come misura preventiva e di ordine pubblico, priva in origine di garanzie procedimentali adeguate rispetto agli standard successivamente affermatisi nel diritto internazionale e comunitario.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che ha integralmente riorganizzato la materia. Il nuovo testo unico ha introdotto una disciplina dettagliata dell'espulsione amministrativa, articolata in diverse tipologie (espulsione ministeriale, prefettizia, per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato), con previsione di garanzie procedimentali, di tutela giurisdizionale e di rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalle direttive comunitarie. Il regime attuale è disciplinato dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. 286/1998.