Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 144 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
Stesso numero, altri codici
- Art. 144 Cod. Amb. — tutela e uso delle risorse idriche
- Art. 144 D.Lgs. 209/2005 — Azione diretta del danneggiato
- Art. 144 D.Lgs. 42/2004 — Pubblicità e partecipazione
- Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residen
- Articolo 144 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 144 Codice del Consumo: Aggiornamenti
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 144 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era collocato nel Titolo VI e disciplinava il provvedimento di espulsione degli stranieri dal territorio dello Stato come misura di polizia amministrativa. La norma attribuiva al prefetto o all'autorità di pubblica sicurezza il potere di disporre l'allontanamento dello straniero in presenza di determinati presupposti, legati tanto alla pericolosità soggettiva del soggetto quanto alla violazione delle regole di soggiorno. L'espulsione era concepita come misura preventiva e di ordine pubblico, priva in origine di garanzie procedimentali adeguate rispetto agli standard successivamente affermatisi nel diritto internazionale e comunitario.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che ha integralmente riorganizzato la materia. Il nuovo testo unico ha introdotto una disciplina dettagliata dell'espulsione amministrativa, articolata in diverse tipologie (espulsione ministeriale, prefettizia, per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato), con previsione di garanzie procedimentali, di tutela giurisdizionale e di rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalle direttive comunitarie. Il regime attuale è disciplinato dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. 286/1998.