← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Subordina a comunicazione al Questore l'apertura e la conduzione di agenzie di prestiti su pegno e di ogni altra agenzia di affari, qualunque ne sia l'oggetto o la durata (vendite, esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili).
  • La stessa comunicazione è richiesta per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore (mediazione).
  • La comunicazione vale solo per i locali indicati ed è ammessa la rappresentanza.
  • Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette a vera e propria licenza del Questore, valida senza limiti territoriali.
  • Sono previsti obblighi di trasparenza e tracciabilità: comunicazione dell'elenco degli agenti e dell'ambito territoriale, tenuta del registro delle operazioni, esibizione della licenza e informazione al committente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 115 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore .

La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35

.

La comunicazione vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza.

Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.

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Commento

Ratio: il controllo di polizia sulle attività di affari

L'articolo 115 è una delle norme cardine del controllo amministrativo che il TULPS esercita sulle attività economiche idonee a esporre il pubblico a rischi di abuso, frode o turbativa dell'ordine. La logica non è quella di una licenza commerciale in senso stretto, ma di una vigilanza preventiva di pubblica sicurezza: l'autorità deve poter conoscere chi gestisce attività di intermediazione e di affari, dove le svolge e con quali collaboratori, così da prevenire usura, ricettazione, raggiri e attività illecite mascherate da agenzie di servizi.

Le agenzie di affari soggette a comunicazione

Il primo comma assoggetta a comunicazione al Questore l'apertura o la conduzione di agenzie di prestiti su pegno e, più in generale, di ogni agenzia di affari, «quali che siano l'oggetto e la durata». La formula è volutamente ampia: vi rientrano le agenzie di disbrigo pratiche, le agenzie di vendita, le agenzie matrimoniali, di pubblicità, di organizzazione di esposizioni, mostre e fiere campionarie e ogni attività analoga di intermediazione professionale tra soggetti privati. L'elenco non è tassativo, perché il legislatore intende coprire qualunque schema in cui un soggetto si interpone professionalmente nella conclusione o nell'agevolazione di affari altrui.

Va segnalato che, per molte di queste attività, la comunicazione ha progressivamente sostituito il regime di licenza preventiva in attuazione delle politiche di semplificazione: la dichiarazione (oggi tipicamente confluita nella SCIA presentata allo sportello unico) consente l'avvio immediato dell'attività, salvo il potere dell'autorità di intervenire successivamente quando difettino i presupposti soggettivi o ricorrano ragioni di pubblica sicurezza. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto dei requisiti soggettivi dell'articolo 11.

Il mestiere di sensale o intromettitore

Il secondo comma estende la comunicazione all'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore, ossia all'attività di mediazione. La disposizione va letta tenendo conto dell'evoluzione successiva: la mediazione tipica (immobiliare, mercantile, creditizia, ecc.) è oggi disciplinata da una normativa di settore specifica con requisiti professionali e iscrizioni dedicate. La previsione del TULPS conserva rilievo come fondamento storico del controllo di pubblica sicurezza sull'intermediazione e per le figure di intromissione che non trovino una disciplina speciale.

Efficacia territoriale e rappresentanza

La comunicazione vale esclusivamente per i locali in essa indicati: ogni nuova sede o unità operativa richiede una distinta comunicazione. Il legislatore ammette inoltre espressamente la rappresentanza, consentendo che l'attività sia svolta tramite delegati, fermo restando che il titolare risponde dell'osservanza degli obblighi.

Il recupero stragiudiziale dei crediti

Il sesto comma disciplina un'attività di particolare delicatezza: il recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi. A differenza delle agenzie di affari, questa attività è soggetta a una vera e propria licenza del Questore, che abilita all'esercizio senza limiti territoriali, nel rispetto delle prescrizioni di legge, di regolamento e di quelle disposte dall'autorità. La scelta si spiega con il rischio elevato di pratiche moleste o intimidatorie verso i debitori: il controllo più stringente serve a presidiare la correttezza dell'attività e a evitare degenerazioni che possono sconfinare nell'illecito penale (molestie, minacce, esercizio arbitrario delle proprie ragioni).

Obblighi di trasparenza e tracciabilità

Gli ultimi commi costruiscono un sistema di trasparenza. Per il recupero crediti, l'onere di affissione delle tariffe previsto dall'articolo 120 può essere assolto mediante esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con indicazione delle operazioni consentite e delle tariffe. Il titolare deve inoltre comunicare preventivamente l'elenco dei propri agenti, con il rispettivo ambito territoriale, e tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. Gli agenti, a loro volta, devono esibire copia della licenza a ogni richiesta della polizia e dichiarare alle persone con cui trattano la propria qualità e l'agenzia per cui operano. Si tratta di obblighi che consentono il controllo continuativo dell'attività e identificano con chiarezza chi opera sul campo.

Profili sanzionatori

L'esercizio senza la comunicazione o, per il recupero crediti, senza la licenza, espone alle sanzioni penali e amministrative previste dal TULPS per le attività svolte in difetto del titolo, oltre alla possibile cessazione dell'attività. La violazione degli obblighi accessori (registro, comunicazione degli agenti, esibizione della licenza) può legittimare l'adozione di prescrizioni e, nei casi più gravi, provvedimenti incidenti sulla prosecuzione dell'attività.

Casi pratici

Caso 1: Apertura di un'agenzia di disbrigo pratiche

Tizio intende aprire un'agenzia di disbrigo pratiche amministrative e di intermediazione di servizi. Pur trattandosi di un'attività di affari, non deve attendere una licenza preventiva: presenta allo sportello competente la comunicazione (oggi nella forma della SCIA), che vale però soltanto per i locali indicati. Quando, mesi dopo, Tizio apre una seconda sede in un'altra via, deve presentare una nuova comunicazione, poiché quella iniziale non copre i nuovi locali.

Caso 2: Società di recupero crediti senza licenza

Caia avvia un'attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto di una finanziaria, inviando solleciti e contattando i debitori. Ritiene sufficiente una semplice comunicazione, come per le agenzie di affari. In realtà il recupero crediti per conto di terzi richiede la specifica licenza del Questore: operando senza, Caia esercita l'attività in difetto del titolo prescritto e si espone alle sanzioni del TULPS, oltre alla cessazione dell'attività. Ottenuta la licenza, potrà operare senza limiti territoriali, ma dovrà comunicare l'elenco degli agenti e tenere il registro delle operazioni.

Caso 3: Controllo dell'agente sul territorio

Sempronio è un agente incaricato del recupero crediti per un'agenzia regolarmente licenziata. Durante un controllo, gli ufficiali di pubblica sicurezza gli chiedono di qualificarsi: Sempronio deve esibire copia della licenza dell'agenzia per cui opera e dichiarare la propria qualità e l'ambito territoriale assegnato. Se non è in grado di farlo, o se il suo nominativo non risulta nell'elenco comunicato preventivamente all'ufficio, emergono violazioni degli obblighi di trasparenza che possono dar luogo a prescrizioni e contestazioni a carico del titolare.

Domande frequenti

Per aprire un'agenzia di affari serve una licenza o basta la comunicazione?

Per le agenzie di affari l'articolo 115 richiede una comunicazione al Questore, oggi tipicamente confluita nella SCIA presentata allo sportello unico, che consente l'avvio immediato dell'attività salvo l'intervento successivo dell'autorità. La comunicazione vale solo per i locali indicati. Diversa è la disciplina del recupero crediti, che richiede una vera licenza.

Il recupero crediti per conto di terzi richiede un titolo specifico?

Sì. A differenza delle agenzie di affari, l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi è soggetta a una vera e propria licenza del Questore, che abilita all'esercizio senza limiti territoriali nel rispetto delle prescrizioni di legge e di quelle disposte dall'autorità.

La licenza per il recupero crediti vale in tutta Italia?

Sì. La licenza del Questore per il recupero crediti abilita allo svolgimento dell'attività senza limiti territoriali. Il titolare deve però comunicare preventivamente l'elenco dei propri agenti con il relativo ambito territoriale e tenere a disposizione della polizia il registro delle operazioni.

Quali obblighi di trasparenza ha l'agenzia di recupero crediti?

Deve comunicare preventivamente l'elenco degli agenti e il loro ambito territoriale, tenere il registro delle operazioni a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e informare il committente sulle operazioni consentite e sulle tariffe. Gli agenti devono esibire copia della licenza e dichiarare la propria qualità.

Cosa si intende per 'agenzia di affari' ai sensi dell'articolo 115?

È una nozione ampia che comprende ogni attività professionale di intermediazione tra privati: disbrigo pratiche, vendite, esposizioni, mostre, fiere campionarie, agenzie matrimoniali, pubblicitarie e simili, qualunque ne sia l'oggetto o la durata. L'elenco non è tassativo.

Devo presentare una comunicazione per ogni sede dell'agenzia?

Sì. La comunicazione vale esclusivamente per i locali in essa indicati. Per ogni nuova sede o unità operativa occorre presentare una distinta comunicazione. È comunque ammessa la rappresentanza, ossia lo svolgimento dell'attività tramite delegati.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.