Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Art. 47-octies D.Lgs. 81/2015 – Osservatorio per i rider
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio permanente per le attività di consegna di beni per conto altrui, presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da tre esperti e da rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché da rappresentanti delle istituzioni locali.
2. L’Osservatorio ha il compito di monitorare il fenomeno delle attività di consegna di beni per conto altrui e di elaborare proposte normative.
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Ai fini dell’applicazione del suddetto decreto, i soggetti tenuti agli adempimenti relativi all’assicurazione sono individuati nei committenti di cui all’articolo 47-bis.
2. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis sono altresì assicurati contro le malattie in caso di durata dell’incapacità al lavoro superiore a sessanta giorni, la cui disciplina è demandata ai contratti collettivi di lavoro.
Art. 47-sexies D.Lgs. 81/2015 – Protezione dati personali rider
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto alla protezione dei dati personali in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. I sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni o a prendere decisioni rilevanti ai fini della determinazione del compenso nonché dell’erogazione, della gestione, della limitazione o della cessazione del servizio devono essere trasparenti, non discriminatori e verificabili.
Art. 47-quinquies D.Lgs. 81/2015 – Divieto di discriminazione rider
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere discriminati. È in particolare fatto divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla loro appartenenza a una categoria protetta, che sia svolta o meno tramite piattaforme digitali.
Il regime consente ai pensionati di fonte estera che trasferiscono la residenza in comuni del Mezzogiorno di pagare un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi prodotti all’estero.
I comuni ammessi devono avere una popolazione non superiore a 20.000 abitanti e trovarsi nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.
Per accedere al regime occorre non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diventa efficace.
Il trasferimento di residenza deve avvenire da Paesi con i quali l’Italia ha accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale.
L’agevolazione dura complessivamente dieci anni: il periodo di trasferimento più i nove periodi d’imposta successivi.
L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si trasferisce la residenza, compilando la sezione apposita del quadro M (rigo M51).
Come funziona il regime agevolato per i pensionati esteri
Dal 1° gennaio 2019 esiste in Italia un regime fiscale pensato apposta per attrarre chi percepisce una pensione dall’estero e vuole trascorrere gli anni della pensione nel Sud Italia. La regola di base è semplice: invece di applicare le normali aliquote IRPEF progressive su tutti i redditi esteri, il pensionato paga un’imposta sostitutiva unica del 7%, calcolata in modo forfettario sull’insieme dei redditi prodotti fuori dall’Italia.
Il regime è disciplinato dall’articolo 24-ter del TUIR ed è stato introdotto con l’obiettivo di spingere lo sviluppo demografico ed economico dei piccoli comuni del Mezzogiorno. Non si tratta di un’esenzione, ma di una tassazione agevolata e semplificata: si paga il 7% su tutto ciò che si produce all’estero, senza dover applicare le aliquote ordinarie (che nel 2025 arrivano fino al 43%) né calcolare detrazioni e deduzioni.
L’opzione si esercita direttamente nella dichiarazione dei redditi, compilando il rigo M51 del quadro M del Modello 730 (o del Modello Redditi PF), e rimane valida per dieci anni complessivi. Chi sceglie di revocarla può farlo in qualsiasi anno, con effetto dall’anno in cui esercita la revoca.
Requisiti e caratteristiche del regime al 7%
Elemento
Dettaglio
Aliquota
7% forfettaria su tutti i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero
Tipo di reddito agevolato
Redditi di qualunque categoria prodotti all'estero (pensione estera e altri redditi esteri)
Regioni ammesse
Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia
Dimensione del comune
Popolazione non superiore a 20.000 abitanti
Requisito di non residenza pregressa
Non residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti l'opzione
Paese di provenienza
Paese con accordo di cooperazione amministrativa in vigore con l'Italia
Durata dell'agevolazione
Il periodo di trasferimento + i 9 periodi d'imposta successivi (10 anni totali)
Esempio pratico
Tizio, pensionato tedesco, si trasferisce nel 2025 in un comune calabrese di 15.000 abitanti. Non ha mai risieduto in Italia prima. La sua pensione tedesca ammonta a 30.000 euro annui; ha inoltre un affitto in Germania da cui ricava 8.000 euro. Con il regime ordinario pagherebbe l’IRPEF su entrambi i redditi esteri in base agli scaglioni progressivi. Con il regime al 7%, invece, applica il 7% sull’intero reddito estero di 38.000 euro, pagando 2.660 euro di imposta sostitutiva. La scelta va esercitata nel 730/2026 compilando il rigo M51 e indicando il comune di residenza.
Documenti necessari
Documentazione attestante la residenza nel comune del Mezzogiorno (certificato di residenza anagrafica)
Certificazione dei redditi da pensione estera (equivalente della Certificazione Unica, rilasciata dall’ente previdenziale estero)
Documentazione degli altri redditi prodotti all’estero (dichiarazioni fiscali estere, estratti conto, contratti di locazione estera)
Eventuali certificazioni delle imposte pagate all’estero sulle giurisdizioni per cui non si esercita l’opzione
Certificato storico di residenza o documentazione equivalente attestante la non residenza in Italia nei 5 anni precedenti
Pensionato che trasferisce la residenza nel primo anno di opzione
Scenario. Caio, pensionato britannico, si trasferisce nel 2025 in un comune siciliano di 12.000 abitanti. Non ha mai risieduto in Italia. Percepisce una pensione dal Regno Unito e affitta un appartamento a Londra.
Come si applica. Caio può esercitare l’opzione per il regime al 7% compilando il rigo M51 nel 730/2026. Indica come anno di primo esercizio il 2025. Nella colonna 4 dichiara di non essere stato residente in Italia nei cinque anni precedenti. Nel rigo M54 indica l’ammontare della pensione estera e degli altri redditi prodotti all’estero. Questi redditi non vanno inseriti negli altri quadri della dichiarazione: sono tassati solo tramite l’imposta sostitutiva al 7%.
In pratica
I redditi esteri coperti dall’opzione non si sommano al reddito complessivo IRPEF italiano.
Il regime copre sia la pensione estera sia gli altri redditi prodotti all’estero.
L’opzione ha effetto dall’anno del trasferimento e dura fino al decimo anno.
Pensionato che vuole escludere alcuni Paesi dall'opzione
Scenario. Sempronio, pensionato svizzero, si trasferisce in un comune pugliese. Ha redditi da pensione svizzera e dividendi da una società francese. Preferisce non includere la Francia nell’opzione per poter usufruire del credito d’imposta ordinario sui dividendi francesi.
Come si applica. Sempronio può esercitare l’opzione escludendo la Francia. Nel rigo M53 indica la Svizzera come giurisdizione di ultima residenza; nella sezione ‘Giurisdizioni non ricomprese nell’opzione’ indica il codice della Francia. Per i dividendi francesi si applicano le regole ordinarie IRPEF, con eventuale credito per le imposte pagate in Francia. Per i redditi svizzeri (pensione) si applica invece il 7% sostitutivo. Il credito d’imposta per i redditi esteri ordinari non è compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria.
In pratica
E’ possibile escludere uno o piu’ Paesi dall’opzione, anche in anni successivi al primo.
I redditi dei Paesi esclusi seguono le regole IRPEF ordinarie con eventuale credito per imposte estere.
Il credito per imposte estere dei Paesi esclusi non si compensa con l’imposta sostitutiva del 7%.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il regime al 7% vale anche per redditi prodotti in Italia?
No. L’imposta sostitutiva del 7% si applica solo ai redditi di qualunque categoria prodotti all’estero. I redditi prodotti in Italia continuano a essere tassati con le regole IRPEF ordinarie.
Cosa succede se cambio comune restando nel Mezzogiorno?
Il regime continua ad applicarsi purché il nuovo comune soddisfi i requisiti (regioni ammesse e popolazione non superiore a 20.000 abitanti). Se ci si trasferisce in un comune che non rispetta questi requisiti, l’opzione cessa di essere efficace.
Posso revocare l'opzione prima dei dieci anni?
Sì. La revoca si esercita barrando la colonna 6 del rigo M51 nella dichiarazione dei redditi dell’anno per il quale si intende cessare il regime. La revoca è efficace a partire dall’anno in cui viene esercitata.
Il regime al 7% si applica anche ai familiari che si trasferiscono con il pensionato?
Le istruzioni al quadro M rimandano all’Appendice per i dettagli sui familiari. Il regime principale riguarda il titolare della pensione estera; per l’estensione ai familiari conviventi occorre verificare le condizioni specifiche indicate nelle istruzioni per il Modello Redditi PF.
Devo continuare a presentare la dichiarazione nel Paese di origine?
Gli obblighi dichiarativi nel Paese estero dipendono dalla legislazione di quel Paese e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili. Il regime italiano al 7% non sostituisce eventuali obblighi fiscali esteri: occorre verificare caso per caso con un professionista.
Art. 47-quater D.Lgs. 81/2015 – Compenso dei rider
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto ad un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In assenza di contratti collettivi applicabili, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto ad una indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.
2. Non è ammessa la determinazione del compenso in base alle consegne effettuate.
Chi può usare la sostitutiva: solo i docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado.
Aliquota agevolata: 15% sul totale dei compensi da lezioni private (imposta sostitutiva, rigo RM37 del Modello Redditi PF).
Alternativa possibile: si può optare per la tassazione ordinaria barrando la casella apposita; in quel caso i compensi vanno nel rigo RL15 con codice 6.
Acconto dovuto: se l’imposta sostitutiva supera 51,65 euro, scatta l’obbligo di versare un acconto pari al 100% dell’imposta.
Modello da usare: il Modello 730 non basta per la sostitutiva sulle ripetizioni; serve il Modello Redditi PF (quadro RM37).
Ritenuta del sostituto: chi commissiona le ripetizioni non applica ritenute se il docente ha optato per la sostitutiva.
Come funziona l'imposta sostitutiva sulle lezioni private
Se sei un insegnante con cattedra in una scuola – elementare, media o superiore – e dai ripetizioni private, la legge prevede un regime fiscale agevolato: invece di pagare l’IRPEF ordinaria, puoi versare una imposta sostitutiva del 15% sul totale dei compensi percepiti.
Questo regime si chiama ‘sostitutiva’ proprio perché sostituisce l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali. Il vantaggio è evidente: se la tua aliquota marginale IRPEF è, per esempio, al 35%, con la sostitutiva paghi molto meno.
La scelta non è obbligatoria: puoi decidere di restare in tassazione ordinaria, dichiarando i compensi come redditi di lavoro autonomo occasionale nel quadro RL15 (o D5 del 730). La sostitutiva si applica solo se non eserciti la scelta contraria. Se hai dei dubbi su quale regime convenga nel tuo caso, parlane con un commercialista: dipende da quante detrazioni o deduzioni riesci a portare in compensazione.
Tizio, docente di liceo, ha guadagnato 3.000 euro con ripetizioni nel 2025. Sceglie la sostitutiva al 15%: paga 450 euro di imposta (3.000 x 15%). Se avesse optato per la tassazione ordinaria e avesse un reddito complessivo che lo colloca nell’aliquota del 35%, avrebbe pagato 1.050 euro sulla stessa somma. La sostitutiva gli fa risparmiare 600 euro.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026 rilasciata da chi ha erogato i compensi (causale M o O)
Registro dei compensi percepiti (prospetto da compilare e conservare)
Modello F24 degli acconti versati negli anni precedenti (codici tributo 1854 e 1855)
Contratti o ricevute delle singole prestazioni
Documento che attesta la qualifica di docente titolare di cattedra
Tizio: docente di medie con molte ripetizioni
Scenario. Tizio insegna matematica alle scuole medie e nel 2025 ha guadagnato 8.000 euro dando ripetizioni a studenti privati. Nessuno di questi genitori gli ha rilasciato una Certificazione Unica.
Come si applica. Poiché Tizio è un docente titolare di cattedra, può applicare la sostitutiva del 15%. Deve compilare il rigo RM37 del Modello Redditi PF indicando 8.000 euro in colonna 1. L’imposta sarà 1.200 euro (8.000 x 15%). Poiché supera 51,65 euro, dovrà versare anche un acconto del 100%, cioè altri 1.200 euro per il 2026. Attenzione: il rigo RM37 non è presente nel Modello 730, quindi Tizio deve usare il Modello Redditi PF anche se per tutto il resto userebbe il 730.
In pratica
Usa il Modello Redditi PF, rigo RM37, per la sostitutiva al 15%.
Se l’imposta supera 51,65 euro, versa l’acconto con F24 (codici 1854 e 1855).
Non dichiarare questi compensi nel quadro D del 730 se scegli la sostitutiva.
Caio: docente universitario che preferisce la tassazione ordinaria
Scenario. Caio insegna all’università e nel 2025 ha incassato 1.800 euro da tre lezioni private. Ha molte detrazioni IRPEF (spese mediche, ristrutturazione) e ritiene che la tassazione ordinaria possa costargli meno.
Come si applica. Caio può optare per la tassazione ordinaria barrando la casella 6 del rigo RM37. In quel caso indica i 1.800 euro nel rigo RL15, colonna 2, con il codice 6 in colonna 1 ‘altri dati’. I compensi si sommano al reddito complessivo e vengono tassati alle aliquote IRPEF progressive. Le detrazioni che ha maturato si applicano sull’imposta complessiva, potenzialmente riducendola sotto il 15% effettivo.
In pratica
Per optare per la tassazione ordinaria, barra la casella 6 nel rigo RM37 del Modello Redditi PF.
Indica i compensi nel rigo RL15 con il codice 6 in ‘altri dati’.
Le detrazioni IRPEF si applicano normalmente e possono rendere conveniente la scelta ordinaria.
Quando rivolgersi a un professionista
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Chi può usare l'imposta sostitutiva del 15% sulle ripetizioni?
Solo i docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado. Un insegnante precario senza cattedra titolare non rientra in questo regime agevolato.
Posso dichiarare le ripetizioni con il Modello 730?
No, se scegli la sostitutiva al 15% devi usare il Modello Redditi PF (rigo RM37). Il 730 prevede la compilazione del rigo D5 solo per la tassazione ordinaria. Puoi però presentare il 730 per tutto il resto e il Redditi PF per il quadro RM37.
Quando devo versare l'acconto sull'imposta sostitutiva?
Se l’imposta calcolata (15% dei compensi) supera 51,65 euro, devi versare un acconto pari al 100% di quell’importo. Se inferiore a 257,52 euro, si versa in unica rata entro il 30 novembre 2026; se uguale o superiore, in due rate (40% entro il 30 giugno o 30 luglio 2026 con maggiorazione dello 0,40%, 60% entro il 30 novembre 2026).
Cosa succede se non sono titolare di cattedra ma do ripetizioni?
I compensi sono redditi di lavoro autonomo occasionale (redditi diversi). Vanno dichiarati nel rigo D5 del 730 o RL15 del Redditi PF. Non si applica la sostitutiva al 15%; il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF progressive.
Come si calcolano le spese deducibili sulle ripetizioni?
Le spese inerenti alla produzione del reddito possono essere dedotte. Il contribuente deve compilare e conservare un prospetto analitico con i compensi lordi, le spese per ogni prestazione e il reddito netto. Il prospetto va esibito su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
I compensi da ripetizioni entrano nel calcolo dell'ISEE?
Se si sceglie la sostitutiva del 15%, questi redditi non concorrono al reddito complessivo IRPEF. Tuttavia, per il calcolo dell’ISEE si considera il reddito complessivo ai fini IRPEF: verifica le specifiche regole ISEE con un CAF, poiché le modalità di calcolo possono variare.
Art. 47-ter D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale e informazioni per i rider
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. I contratti di cui all’articolo 47-bis, comma 1, sono stipulati in forma scritta, a pena di nullità.
2. Prima della stipula del contratto, il datore di lavoro o il committente fornisce al lavoratore le informazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e successive modificazioni. Il datore di lavoro o il committente, altresì, informa per iscritto il lavoratore con adeguato preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni, delle regole di assegnazione delle prestazioni, anche attraverso piattaforme digitali, incluse quelle relative alla tipologia e all’ammontare, anche non determinato, delle commissioni trattenute.
Art. 47-bis D.Lgs. 81/2015 – Scopo, oggetto e ambito di applicazione (rider)
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano sia nel caso in cui i lavoratori di cui al comma 1 siano assunti con contratto di lavoro subordinato sia nel caso in cui i medesimi svolgano attività lavorativa mediante contratto di lavoro autonomo, anche tramite intermediari, nonché in qualsiasi altra forma contrattuale.
Quasi tutta la plusvalenza è esente: grazie alla PEX (art. 87 TUIR), il 95% della plusvalenza da cessione di una partecipazione non concorre alla formazione del reddito IRES. Si tassa solo il 5% residuo.
Quattro requisiti cumulativi: holding period di almeno 12 mesi, classificazione in immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, partecipata non residente in Paese a fiscalità privilegiata, partecipata che esercita attività commerciale.
Minusvalenze: nessuna deduzione: se la partecipazione è PEX-eligible, l’eventuale minusvalenza da cessione è indeducibile. Il regime è simmetrico.
Reddito minimo delle società di comodo: i dividendi e le plusvalenze PEX-esenti confluiscono tra le esclusioni dal reddito minimo (art. 30, comma 1, L. 724/1994), riducendo la base su cui si calcola il minimo da dichiarare.
Non è una scelta: la PEX si applica automaticamente se tutti i 4 requisiti sono soddisfatti. Non occorre optare.
Che cos'è la PEX e perché esiste
Immagina che una società italiana (la capogruppo) detenga una partecipazione in un’altra società e decida di venderla realizzando una plusvalenza – cioè un guadagno rispetto al costo di acquisto. Senza una norma speciale, questa plusvalenza sarebbe pienamente tassabile come reddito d’impresa, con IRES al 24%. Ma la società aveva già finanziato la partecipata con utili che erano già stati tassati in capo alla partecipata stessa. Tassare ancora sarebbe una forma di doppia imposizione.
Per evitarla, l’art. 87 del TUIR introduce la Participation Exemption (PEX): se la partecipazione rispetta quattro requisiti, il 95% della plusvalenza è esente da IRES. Solo il 5% viene inserito nel reddito imponibile e tassato ordinariamente. In pratica, per ogni 100.000 euro di plusvalenza, solo 5.000 euro concorrono alla base imponibile IRES.
La PEX è una delle norme più importanti della fiscalità d’impresa italiana per chi gestisce strutture di gruppo. Comprenderla bene permette di pianificare correttamente la cessione di partecipazioni e di evitare errori che costano caro – soprattutto sull’aspetto simmetrico: le minusvalenze su partecipazioni PEX-eligible sono completamente indeducibili.
I 4 requisiti PEX – art. 87 TUIR
Requisito
Contenuto
Attenzione
Holding period
Possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione (12 mesi)
Un solo giorno in meno e il requisito cade
Classificazione in immobilizzazioni finanziarie
Nel primo bilancio di possesso, la partecipazione deve essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie (non nell'attivo circolante)
La classificazione iniziale è decisiva e difficile da modificare
Residenza della partecipata
La partecipata non deve essere residente in un Paese a fiscalità privilegiata (ex black list)
Il requisito va verificato per tutto il periodo di possesso
Attività commerciale
La partecipata deve esercitare un'impresa commerciale (non una mera holding patrimoniale di soli immobili o beni non commerciali)
Le società immobiliari di puro godimento raramente soddisfano questo requisito
Esempio pratico
Alfa SRL acquista il 30% di Beta SRL nel gennaio 2022 per 200.000 euro, classificandola subito tra le immobilizzazioni finanziarie. Beta SRL è residente in Italia ed esercita attività commerciale. Nel marzo 2025 (dopo oltre 12 mesi di possesso) Alfa SRL cede la partecipazione per 500.000 euro. La plusvalenza è 300.000 euro. Con la PEX, il 95% = 285.000 euro è esente; solo il 5% = 15.000 euro entra nel reddito imponibile IRES di Alfa SRL. IRES dovuta sulla plusvalenza: 15.000 × 24% = 3.600 euro invece di 300.000 × 24% = 72.000 euro.
Documenti necessari
Atto di acquisto della partecipazione (con data certa per il holding period)
Bilancio del primo esercizio di possesso con evidenza della classificazione in immobilizzazioni finanziarie
Documentazione sulla residenza fiscale della partecipata e sull’attività commerciale esercitata
Atto di cessione della partecipazione con indicazione del corrispettivo
Modello Redditi SC 2026 – quadro RF (variazioni in diminuzione per la quota esente)
Caso 1 – Tizio cede una partecipazione con tutti i requisiti PEX: risparmio fiscale
Scenario. Alfa SRL, amministrata da Tizio, ha detenuto per 3 anni il 40% di Gamma SRL (residente in Italia, attività commerciale, immobilizzazioni finanziarie dal primo bilancio). Vende la partecipazione realizzando una plusvalenza di 400.000 euro.
Come si applica. Tutti e quattro i requisiti PEX sono soddisfatti. L’art. 87 TUIR si applica: il 95% di 400.000 euro = 380.000 euro è esente. Solo 20.000 euro (il 5%) concorrono al reddito imponibile IRES. Alfa SRL paga IRES su 20.000 × 24% = 4.800 euro. Senza PEX avrebbe pagato 400.000 × 24% = 96.000 euro. Risparmio effettivo: 91.200 euro.
In pratica
Il risparmio PEX è tanto più significativo quanto più è alta la plusvalenza: la norma è stata progettata proprio per favorire le ristrutturazioni societarie e le cessioni di partecipazioni all’interno di gruppi.
La classificazione iniziale in immobilizzazioni finanziarie è il requisito più ‘sottovalutato’: se in sede di primo bilancio la partecipazione è finita nell’attivo circolante, il beneficio è perso.
La quota esente (95%) va indicata come variazione in diminuzione nel quadro RF del Modello Redditi SC.
Caso 2 – Caio cede una partecipazione in perdita: minusvalenza indeducibile
Scenario. Beta SRL, gestita da Caio, ha detenuto per 5 anni il 20% di una start-up italiana classificata in immobilizzazioni finanziarie. La start-up ha avuto difficoltà e la partecipazione viene ceduta a 30.000 euro, contro un costo di acquisto di 100.000 euro. Minusvalenza: 70.000 euro.
Come si applica. La partecipazione soddisfa i requisiti PEX: holding period > 12 mesi, immobilizzazioni finanziarie, partecipata italiana con attività commerciale. Per effetto del principio di simmetria dell’art. 87 TUIR, la minusvalenza di 70.000 euro è completamente indeducibile. Non può essere portata in variazione in aumento né usata per compensare altri redditi.
In pratica
La simmetria PEX è la trappola più frequente: chi pianifica la cessione di una partecipazione pensando di ‘recuperare’ la minusvalenza si trova invece a non poter dedurre nulla.
Se si prevede di realizzare una minusvalenza, conviene verificare se i requisiti PEX sono tutti soddisfatti: se manca anche solo uno (es. classificazione nell’attivo circolante), la minusvalenza potrebbe essere deducibile.
Beta SRL non ha alcuna variazione fiscale utile: la perdita di 70.000 euro è solo civilistica, non fiscale.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
No. La Participation Exemption dell’art. 87 TUIR si applica ai soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali). Le società di persone (SNC, SAS) e i soggetti IRPEF seguono regole diverse per le plusvalenze da partecipazioni.
Cosa succede se la partecipazione è detenuta da meno di 12 mesi?
Se il periodo di possesso è inferiore a 12 mesi ininterrotti, il requisito del holding period non è soddisfatto e la plusvalenza è interamente tassabile come reddito d’impresa ordinario, senza alcuna esenzione.
Come si calcola il 5% tassato se la plusvalenza è molto piccola?
Il calcolo è sempre proporzionale: il 5% della plusvalenza realizzata, indipendentemente dall’importo. Non esiste una soglia minima al di sotto della quale si applica un regime diverso.
La PEX vale anche per le partecipazioni in società estere?
Sì, purché la partecipata non sia residente in un Paese a fiscalità privilegiata (individuato in base ai criteri dell’art. 47-bis TUIR). Se la partecipata è in un Paese black list, il requisito di residenza non è soddisfatto e la PEX non si applica.
Le plusvalenze PEX esenti vanno dichiarate nel Modello Redditi?
Sì: la plusvalenza totale va inclusa nel quadro RF tra i proventi, ma il 95% esente viene poi portato in variazione in diminuzione. Solo il 5% rimane nell’imponibile. È importante documentare correttamente l’operazione.
Cosa significa 'attività commerciale' per la partecipata?
La partecipata deve svolgere un’attività d’impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 TUIR. Una holding che detiene solo immobili a uso personale o partecipazioni non qualificanti non soddisfa questo requisito. In caso di dubbio, è utile valutare l’interpello all’Agenzia delle Entrate.
Art. 47 D.Lgs. 81/2015 – Disposizioni finali apprendistato
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato compatibile con la natura del contratto di apprendistato.
3. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni in materia di apprendistato si applicano secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Art. 46 D.Lgs. 81/2015 – Standard professionali e formativi
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, definisce le linee guida per gli standard formativi dell’apprendistato e le modalità di raccordo dei percorsi di apprendistato con il sistema scolastico, universitario e di istruzione e formazione professionale.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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