Autore: Andrea Marton

  • Art. 70 D.Lgs. 141/2024 – Istituzione ed esercizio delle zone franche

    Art. 70 D.Lgs. 141/2024 – Istituzione ed esercizio delle zone franche

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le zone franche doganali previste dalla normativa doganale unionale sono istituite con legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l’autorità alla quale competono l’elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione.

    2. La perimetrazione di cui al comma 1 è approvata con provvedimento dell’Agenzia entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

    3. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere stabilite le condizioni per l’operatività della zona franca ed è individuato l’ufficio dell’Agenzia competente per la vigilanza e per ogni altro procedimento previsto dalla normativa doganale unionale.

  • Art. 13 T.U.B.: Albo

    Art. 13 T.U.B.: Albo

    Art. 13 T.U.B. – Albo

    In vigore dal 01/01/1994

    1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali in Italia delle banche comunitarie ed extracomunitarie.

    2. La Banca d’Italia rende pubblico l’albo.

  • Art. 63 L. 354/1975 – Centri di osservazione

    Art. 63 L. 354/1975 – Centri di osservazione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.
    I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell’articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti.
    Le risultanze dell’osservazione sono inserite nella cartella personale.
    Su richiesta dell’autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.
    I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.

  • Art. 27 D.Lgs. 148/2015 – Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

    Art. 27 D.Lgs. 148/2015 – Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. In alternativa al modello previsto dall’articolo 26, in riferimento ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all’ articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alle finalità perseguite dall’articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

    2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.

    3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle seguenti prestazioni: a) un assegno di durata e misura pari all’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1; b) l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. L’assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021.

    4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 4-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 2023. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° luglio 2023.

    5. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono: a) un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016; b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di cui al comma 1; c) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l’altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell’economia e l’esigenza dell’equilibrio finanziario del fondo di cui al comma 1; d) la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell’ articolo 118 della legge n. 388 del 2000; e) la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto dall’ articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016; f) la possibilità per il fondo di cui al comma 1 di avere le finalità di cui all’articolo 26, comma 9, lettere a) e b); g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al comma 1.

    6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono dettate disposizioni per determinare: a) criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi; b) requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi; c) criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; d) modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 139 TULPS – Collaborazione obbligatoria con la pubblica sicurezza

    Art. 139 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

  • Art. 30-septies D.Lgs. 209/2005 – (Esternalizzazione)

    Art. 30-septies D.Lgs. 209/2005 – (Esternalizzazione)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa che esternalizza funzioni o attività relative all'attività assicurativa o riassicurativa conserva la piena responsabilità dell'osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

    2. 2. L'impresa che esternalizza funzioni o attività essenziali o importanti garantisce che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti: a) arrecare un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario dell'impresa; b) determinare un indebito incremento del rischio operativo; c) compromettere la capacità dell'IVASS di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sull'impresa; d) compromettere la capacità dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione assicurativa.

    3. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS prima dell'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti nonché di significativi sviluppi successivi in relazione all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti.

    4. L'IVASS con regolamento stabilisce i termini e le condizioni per l'esternalizzazione delle funzioni o delle attività, di cui ai commi 2 e 3.

    5. 5. L'impresa che esternalizza una funzione o un'attività di assicurazione o di riassicurazione adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il fornitore del servizio cooperi con l'IVASS in relazione alla funzione o all'attività esternalizzata; b) l'impresa, i revisori e l'IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate; c) l'IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso.

    ))

  • Art. 975 Codice della Navigazione

    Art. 975 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 15-septies D.Lgs. 28/2010 – Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma

    Art. 15-septies D.Lgs. 28/2010 – Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.

    2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

    3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

    4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione. L'interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

    5. L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l' articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 . (9) (10)