Autore: Andrea Marton

  • Art. 145 bis T.U.B.: Procedure contenziose

    Art. 145 bis T.U.B.: Procedure contenziose

    Art. 145 bis T.U.B. – Procedure contenziose.

    In vigore dal 04/12/2011

    Modificato da: Decreto legislativo del 02/07/2010 n. 104 Allegato 4

    “1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi’ chiedere di essere sentiti personalmente.

    2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.

    3. (Comma abrogato)

    4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e’ trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.”

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  • Art. 43 D.Lgs. 159/2011 – Rendiconto di gestione

    Art. 43 D.Lgs. 159/2011 – Rendiconto di gestione

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. All'esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti , l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5.

    2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.

    3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.

    4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero.

    5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.

    5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione

  • Art. 42 D.Lgs. 1/2018 – Comitato nazionale del volontariato di protezione civile

    Art. 42 D.Lgs. 1/2018 – Comitato nazionale del volontariato di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, le

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell’ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni: a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell’elenco centrale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante; b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.

    3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l’attività della singola Commissione.

    4. Fino all’insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Misericordie ANPAS: orario di lavoro e straordinari 2024

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Misericordie ANPAS: orario di lavoro e straordinari 2024

    Il settore del soccorso e del trasporto sanitario è caratterizzato da turni, notti, week-end e reperibilità. Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie disciplina l’orario ordinario, la flessibilità settimanale, le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo e i limiti allo straordinario.

    In sintesi

    Il CCNL ANPAS-Misericordie fissa un orario settimanale ordinario di 38 ore su 5 o 6 giorni. I turni possono variare fra 28 e 44 ore settimanali in regime di flessibilità. Lo straordinario è maggiorato dal 20% (diurno feriale) al 50% (festivo notturno), con tetto annuo di 150 ore elevabile a 250.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
    Data firma
    2 febbraio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (prorogato tacitamente)
    Orario ordinario
    38 ore settimanali

    Tabella riepilogativa

    Orario, maggiorazioni e reperibilità – CCNL ANPAS-Misericordie 2024
    Istituto Parametro contrattuale
    Orario ordinario settimanale 38 ore su 5 o 6 giorni
    Range flessibilità settimanale 28 – 44 ore (media 38 ore)
    Media settimanale massima (D.Lgs. 66/2003) 48 ore su 12 mesi
    Riposo giornaliero minimo 11 ore consecutive ogni 24 ore
    Lavoro notturno (fascia) 22:00 – 06:00
    Indennità oraria notturna 2,50 € lordi per ora
    Indennità oraria festiva 2,00 € lordi per ora
    Maggiorazione straordinario diurno feriale +20% sulla tariffa oraria
    Maggiorazione straordinario notturno feriale +30%
    Maggiorazione straordinario festivo diurno +35%
    Maggiorazione straordinario festivo notturno +50%
    Tetto annuo straordinario ordinario 150 ore
    Tetto annuo straordinario elevato 250 ore
    Reperibilità: compenso orario 1,85 € per ora
    Reperibilità: durata standard 12 ore
    Reperibilità: massimo mensile Circa 8 giornate per dipendente

    Orario ordinario e distribuzione settimanale

    L’orario ordinario settimanale è fissato in 38 ore. La distribuzione avviene di norma su 6 giorni (lunedi-sabato), ma l’organizzazione può adottare la settimana corta su 5 giorni laddove le esigenze operative lo consentano. Data la natura del servizio di emergenza e trasporto sanitario, la distribuzione dei turni è articolata sull’intero arco della settimana, compresi i giorni festivi.

    Il CCNL prevede la possibilità di adottare regimi di flessibilità oraria: in determinati periodi l’orario settimanale può scendere a 28 ore o salire fino a 44 ore, a condizione che la media su base plurisettimanale resti pari a 38 ore. Ciò consente di gestire i picchi operativi tipici del settore (festivi, periodi estivi, emergenze).

    Lavoro notturno

    Si considera lavoro notturno quello svolto nella fascia 22:00-06:00. Il dipendente che presta servizio in queste ore ha diritto a un’indennità di 2,50 € lordi per ora, aggiuntiva rispetto alla retribuzione tabellare ordinaria.

    Le organizzazioni che impiegano sistematicamente lavoratori notturni (centrale operativa 118, ambulanze in turno notturno) devono rispettare anche le norme di legge sul lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003): visite mediche preventive e periodiche, priorità di trasferimento su turni diurni per lavoratrici gestanti e nei 12 mesi successivi al parto.

    Lavoro festivo e domenicale

    Il lavoro svolto nelle giornate festive (domeniche e festività nazionali) dà diritto a un’indennità di 2,00 € lordi per ora lavorata. Se il lavoro festivo è anche notturno, si sommano le due indennità (2,50 € per il notturno + 2,00 € per il festivo). Per il lavoratore che lavora abitualmente la domenica è garantito un giorno di riposo compensativo settimanale.

    Straordinario: regole e limiti

    Si considera straordinario ogni prestazione che eccede le 38 ore settimanali. Il CCNL prevede un tetto ordinario di 150 ore annue per lavoratore, elevabile a 250 ore in caso di esigenze tecnico-organizzative straordinarie concordate con le RSU o le organizzazioni sindacali territoriali.

    Le maggiorazioni applicabili sulla tariffa oraria base sono:

    • +20% per straordinario diurno feriale
    • +30% per straordinario notturno feriale
    • +35% per straordinario festivo diurno
    • +50% per straordinario festivo notturno

    La tariffa oraria base si calcola dividendo il minimo mensile per 26 (giorni) e per 6,33 (ore giornaliere convenzionali).

    La reperibilità

    Nel settore del soccorso, la reperibilità è un istituto ricorrente: il lavoratore è obbligato a tenersi disponibile fuori orario per essere chiamato in servizio. Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede un compenso di 1,85 € per ora di reperibilità, per una durata standard di 12 ore per turno. Il massimo mensile è di circa 8 giornate di reperibilità per dipendente. Quando il lavoratore viene effettivamente chiamato durante la reperibilità, si applicano le tariffe ordinarie o straordinarie a seconda dell’orario di intervento.

    Casi pratici

    Tizio – Autista soccorritore con turno festivo notturno
    Tizio lavora il 25 dicembre dalle 22:00 alle 06:00. La sua tariffa oraria base (categoria B3, minimo 1.511,15 €) è di circa 9,18 €. Per 8 ore lavorate percepisce: tariffa base 8 × 9,18 € = 73,44 € + indennità festiva 8 × 2,00 € = 16,00 € + indennità notturna 8 × 2,50 € = 20,00 €. Se è anche straordinario rispetto alle 38 ore settimanali, si aggiunge la maggiorazione del 50% sulla tariffa base.
    Caia – Infermiera con reperibilità non utilizzata
    Caia è in reperibilità per 12 ore (sabato notte) ma non viene chiamata. Percepisce comunque 12 × 1,85 € = 22,20 € lordi come compenso di reperibilità, indipendentemente dall’effettiva chiamata. Se fosse stata chiamata, il compenso di reperibilità si sarebbe cumulato con la retribuzione per le ore di servizio effettuate.
    Sempronio – Operatore con flessibilità oraria
    Sempronio lavora 44 ore nella settimana di ferragosto (periodo di picco) e solo 32 ore nelle due settimane successive. La media sulle 3 settimane è di (44+32+32)/3 = 36 ore, ben sotto le 38 ore medie previste. Non matura straordinario perché il regime di flessibilità concordato consente queste variazioni, a condizione che la media nel periodo di riferimento non superi le 38 ore.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL ANPAS-Misericordie?
    L’orario ordinario è fissato in 38 ore settimanali, articolato di norma su 6 giorni o su 5 giorni quando possibile. Nei regimi di flessibilità l’orario può variare tra 28 e 44 ore settimanali.
    Come viene pagato lo straordinario nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    Lo straordinario è maggiorato sulla tariffa oraria base: 20% per il diurno feriale, 30% per il notturno feriale, 35% per il festivo diurno, 50% per il festivo notturno. Il tetto annuo è di 150 ore, elevabile a 250.
    Come viene retribuito il turno notturno?
    Il lavoro nella fascia 22:00-06:00 dà diritto a un’indennità di 2,50 € lordi per ora, aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria.
    Cos’è la reperibilità nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    La reperibilità è l’obbligo di tenersi disponibile per essere chiamato in servizio fuori orario. Il CCNL prevede un compenso di 1,85 € per ora per una durata standard di 12 ore, con un massimo mensile di circa 8 giornate per dipendente.
    Quali sono i limiti al lavoro straordinario?
    Il tetto ordinario è di 150 ore annue per lavoratore, elevabile a 250 ore per esigenze straordinarie. La media settimanale non può comunque superare le 48 ore nel periodo di riferimento di 12 mesi (D.Lgs. 66/2003).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 30-bis D.Lgs. 209/2005 – (Sistema di gestione dei rischi)

    Art. 30-bis D.Lgs. 209/2005 – (Sistema di gestione dei rischi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi.

    2. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e correttamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa o altre funzioni fondamentali.

    3. 3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter, comma 5, nonché i rischi che sono integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalità di cui al comma 1, il sistema considera almeno le seguenti aree: a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche; b) gestione integrata delle attività e delle passività (asset-liability management); c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili; d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione; e) gestione dei rischi operativi; f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.

    4. 4. La politica scritta sul sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30, comma 5, comprende le politiche sulle aree di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3.

    5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, predispone un piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti.

    6. 6. Per quanto riguarda la gestione integrata delle attività e passività l'impresa valuta regolarmente: a) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater; b) in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies: 1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b), e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili; 2) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della composizione del portafoglio di attivi dedicato; 3) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento di congruità; c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies: 1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento per la volatilità e i possibili effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una vendita forzata di attivi; 2) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.

    7. L'impresa presenta le valutazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), ogni anno all'IVASS nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 47-quater. Qualora l'azzeramento dell'aggiustamento di congruità o dell'aggiustamento per la volatilità si risolva nel mancato rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l'impresa presenta anche un elenco di misure da applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in regola con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    8. Ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la politica scritta sulla gestione dei rischi, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto aggiustamento.

    9. Con riferimento al rischio di investimento, l'impresa osserva le disposizioni degli articoli 35-bis, 37-ter, 38 e 41.

    10. L'impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.

    11. L'impresa quando utilizza rating creditizi esterni può rivolgersi esclusivamente ad un'ECAI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter). L'impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario.

    12. Onde evitare un'eccessiva dipendenza dalle agenzie di rating del credito, l'impresa, quando utilizza rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, verifica l'idoneità dei rating esterni nel quadro della propria gestione del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari per evitare ogni dipendenza automatica dai rating esterni.

    13. L'IVASS può fornire con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7, indicazioni sulle procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni di cui al comma 12.

    14. 14. Nel caso in cui l'impresa utilizzi un modello interno completo o parziale, approvato conformemente agli articoli 46-bis e 46-ter, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti ulteriori compiti: a) costruire e applicare il modello interno; b) testare e validare il modello interno; c) documentare il modello interno e le eventuali modifiche successivamente apportate; d) analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche sull'analisi effettuata; e) informare il consiglio di amministrazione sui risultati del funzionamento del modello interno, formulando proposte in merito alle aree suscettibili di miglioramento ed aggiornando tale organo sulle misure adottate al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate in precedenza.

    ))

  • Art. 992 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 992 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate. Del ritrovamento di relitti

  • Art. 41-quater D.Lgs. 159/2011 – (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate)

    Art. 41-quater D.Lgs. 159/2011 – (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate)

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    ((

    1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-ter, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell' articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.

    2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al comma 1, risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefici di cui all'articolo 41-bis.

    3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa))

  • Art. 53 T.U.B.: Vigilanza regolamentare

    Art. 53 T.U.B.: Vigilanza regolamentare

    Art. 53 T.U.B. – Vigilanza regolamentare

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

    a) l’adeguatezza patrimoniale;

    b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

    c) le partecipazioni detenibili;

    d) l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

    e) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere precedenti.

    2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che particolari operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia.

    3. La Banca d’Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1.

  • Art. 14 D.P.R. 115/2002 – (L) Obbligo di pagamento

    Art. 14 D.P.R. 115/2002 – (L) Obbligo di pagamento

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

    1-bis. La parte che fa istanza a norma dell' articolo 492-bis , secondo comma , del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. (40)

    2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile , senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

    3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. 3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge .

    3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. (27)

    3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell' articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . Nei ricorsi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.

  • Art. 126 ter et vicies T.U.B.: Recesso

    Art. 126 ter et vicies T.U.B.: Recesso

    Art. 126 ter et vicies T.U.B. – Recesso (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Il consumatore puo’ esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 126-septies, commi 1 e 3.

    2. Il prestatore di servizi di pagamento puo’ recedere dal contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o piu’ delle seguenti condizioni:

    a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;

    b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3;

    c) l’accesso al conto di base e’ stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;

    d) il consumatore non soggiorna piu’ legalmente nell’Unione europea;

    e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall’allegato A.

    3. In caso di recesso, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato. Si applicano l’articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione delle motivazioni del recesso, l’articolo 126 e le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

    4. Nella comunicazione del recesso il consumatore e’ informato delle procedure di reclamo disponibili, della sua facolta’ di inviare un esposto alla Banca d’Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’articolo 128-bis.

    5. Fermo restando il divieto di concedere aperture di credito o sconfinamenti sul conto di base, il prestatore di servizi di pagamento puo’ disporre, per eventuali situazioni di incapienza, la sospensione dei servizi collegati al conto fino al ripristino dei fondi.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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  • Art. 54 T.U.IVA: Rettifica delle dichiarazioni

    Art. 54 T.U.IVA: Rettifica delle dichiarazioni

    Art. 54 T.U.IVA – Rettifica delle dichiarazioni.

    In vigore dal 01/01/2011

    Modificato da: Legge del 13/12/2010 n. 220 Articolo 1

    “L’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

    L’infedelta’ della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita’ delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell’art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche’ queste siano gravi, precise e concordanti.

    L’ufficio puo’ tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita’ del contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell’articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche’ da altri atti e documenti in suo possesso.

    (Comma abrogato)

    Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 57, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita` istruttorie di cui all’articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4), nonche’ dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, puo’ limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l’imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonche’ l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

    (Comma abrogato)

    Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

    Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall’ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.”

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  • Art. 131 ter T.U.B. Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento

    Art. 131 ter T.U.B. Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento

    Art. 131 ter T.U.B. – Abusiva attivita’ di prestazione di servizi di pagamento

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 2

    “1. Chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-sexies senza essere autorizzato ai sensi dell’articolo 114-novies e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.”

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