Art. 165 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:
1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;
2° del delitto di strage;
3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;
4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;
5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;
6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria ;
7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale ;
8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura ;
9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;
quando per tali reati sia stata sottoposta a precedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.
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