Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 178 TULPS – Ricovero del minore privo di famiglia o senza assistenza

    Art. 178 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.

    I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata.

  • Art. 176 TULPS – Durata e decorrenza dell’ammonizione

    Art. 176 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

    Se nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

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  • Art. 175 TULPS – Ammonizione e misure di sicurezza detentive

    Art. 175 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

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  • Art. 173 TULPS – Revoca e modifica dell’ammonizione

    Art. 173 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Contro le decisioni della Commissione non è ammesso ricorso.

    Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la Commissione può: a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;

    b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.

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  • Art. 174 TULPS: sanzioni per inosservanza dell’ammonizione

    Art. 174 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

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  • Art. 172 TULPS – Divieti comportamentali dell’ammonizione

    Art. 172 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    La Commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

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  • Art. 171 TULPS – Prescrizioni per la persona diffamata

    Art. 171 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la Commissione prescrive ad essa, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

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  • Art. 169 TULPS – Difesa, pronuncia e ricorso avverso l’ammonizione

    Art. 169 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.

    La Commssione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

    Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.

    Il ricorso non ha effetto sospensivo.

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  • Art. 170 TULPS – Prescrizioni dell’ammonizione

    Art. 170 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la Commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

    Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la Commissione, oltre alle prescrizioni suindicate può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.

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  • Art. 165 TULPS – Nozione di persona «diffamata» ai fini dell’ammonizione

    Art. 165 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:

    1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;

    2° del delitto di strage;

    3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;

    4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;

    5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;

    6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria ;

    7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale ;

    8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura ;

    9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;

    quando per tali reati sia stata sottoposta a precedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.

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  • Art. 166 TULPS – Commissione provinciale per l’ammonizione

    Art. 166 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata, da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice – designato dal presidente del tribunale – del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assisterà come segretarie.

    La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

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  • Art. 164 TULPS – Denuncia al prefetto per l’ammonizione

    Art. 164 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.

    Sono altresì denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

    La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.

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