Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 187 TULPS – Liberazione condizionale anticipata del confinato

    Art. 187 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.

  • Art. 183 TULPS – Trasmissione ordinanze di confino al Ministero

    Art. 183 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.

  • Art. 185 TULPS – Obbligo di lavoro e prescrizioni al confinato

    Art. 185 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Tanto nel caso di confino in un comune del Regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.

    L'autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità.

    L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

    Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato.

    Della consegna è redatto processo verbale.

  • Art. 182 TULPS – Procedimento di assegnazione al confino di polizia

    Art. 182 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'assegnazione al contino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all'art. 166, su rapporto motivato del questore.

    Nell'ordinanza è determinata la durata.

    La Commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.

    Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore .

  • Art. 16 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di lavoro nelle settimane ante/post parto

    Art. 16 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di lavoro nelle settimane ante/post parto

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. E’ vietato adibire al lavoro le donne:

    a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;

    b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

    c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;

    d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

    2. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

  • Art. 15 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni applicabili

    Art. 15 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni applicabili

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Al congedo di maternità si applicano, ove non espressamente previsto dal presente testo unico, le disposizioni del testo unico delle norme sugli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

  • Art. 168 TULPS – Termine a comparire e mancata presentazione del denunciato

    Art. 168 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il termine a comparire non è minore di giorni tre né maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento.

    Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarità; della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.

    Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per l'irreperibilità del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito.

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  • Art. 167 TULPS – Atto di comparizione e convocazione del denunciato

    Art. 167 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.

    L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata.

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  • Art. 181 TULPS – Categorie soggette al confino di polizia

    Art. 181 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

    1° gli ammoniti;

    2° le persone diffamate à termini dell'art. 165;

    3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, … .

    L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.

    L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto fatto , sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.

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  • Art. 179 TULPS – Ricorso avverso il provvedimento sul minore

    Art. 179 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello.

    Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.

    Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.

  • Art. 180 TULPS – Durata e modalità del confino di polizia

    Art. 180 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.

  • Art. 177 TULPS – Minore ozioso o vagabondo: denuncia e provvedimenti

    Art. 177 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal questore al presidente del Tribunale.

    Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui ; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire duemila a favore della Cassa delle ammende.

    Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

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