Autore: Andrea Marton

  • Art. 134 RD 12/1941

    Art. 134 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 12 T.U.B. Obbligazioni bancarie garantite

    Art. 12 T.U.B. Obbligazioni bancarie garantite

    Art. 12 T.U.B. – Obbligazioni bancarie garantite

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dalla Legge 30/2003.

    1. Le banche possono emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

    2. Le banche possono emettere obbligazioni bancarie garantite secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130.

    3. La Banca d’Italia stabilisce le condizioni e i limiti per l’emissione di obbligazioni da parte di banche.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: orario di lavoro, tempi di guida e straordinari

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Orario di lavoro, tempi di guida e straordinari nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    L’orario di lavoro degli autisti di autobus turistici e NCC è regolato da due fonti distinte che si integrano tra loro: il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV), che fissa l’orario settimanale contrattuale, e il Regolamento CE n. 561/2006, che impone limiti di legge ai tempi di guida, alle pause e ai riposi. È fondamentale non confondere i due livelli normativi.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente fissa l’orario settimanale a 40 ore per autisti e personale di supporto, calcolate come media su 26 settimane. Gli autisti sono inoltre soggetti al Reg. CE 561/2006: max 9 ore di guida al giorno (10 ore eccezionali), 56 ore settimanali, 90 ore in due settimane consecutive, pausa obbligatoria di 45 minuti ogni 4,5 ore di guida. Il cronotachigrafo registra tutto e i controlli delle autorità sono frequenti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento CCNL
    Art. 24-27 CCNL 6 ottobre 2022 (orario di lavoro)
    Riferimento legge UE
    Regolamento CE n. 561/2006; Reg. UE 165/2014 (tachigrafo)
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa: orario contrattuale e limiti di guida

    Orario di lavoro e tempi di guida – CCNL Noleggio Autobus con Conducente e Reg. CE 561/2006
    Parametro Limite / Regola Fonte
    Orario settimanale contrattuale (autisti e personale mobile) 40 ore (media su 26 settimane) CCNL ANAV
    Orario max includendo straordinario Non oltre 48 ore settimanali in media su 26 settimane D.Lgs. 66/2003
    Impegno giornaliero (autisti) Di norma 12 ore (esclusi i pasti) CCNL ANAV
    Guida giornaliera massima 9 ore (eccez. 10 ore, max 2 volte/settimana) Reg. CE 561/2006
    Guida settimanale massima 56 ore Reg. CE 561/2006
    Guida in 2 settimane consecutive 90 ore Reg. CE 561/2006
    Pausa obbligatoria 45 min ogni 4,5 ore di guida (o 15+30 min) Reg. CE 561/2006
    Riposo giornaliero Almeno 11 ore consecutive (o 9 ore + compensazione) Reg. CE 561/2006
    Riposo settimanale Almeno 45 ore consecutive entro 6 giorni di lavoro Reg. CE 561/2006

    Distinzione fondamentale: il CCNL disciplina l’orario di lavoro contrattuale (40 ore, retribuzione straordinario, ROL). Il Reg. CE 561/2006 disciplina i tempi di guida e riposo, che sono limiti di sicurezza stradale imposti dalla legge UE indipendentemente dal contratto. Entrambe le fonti devono essere rispettate simultaneamente.

    L’orario di lavoro nel CCNL: la disciplina contrattuale

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente fissa l’orario di lavoro settimanale a 40 ore per il personale mobile (autisti e accompagnatori). L’orario si calcola come media su 26 settimane consecutive: ciò significa che nelle settimane di alta stagione turistica l’orario effettivo può superare le 40 ore settimanali, purché compensato nelle settimane di bassa stagione.

    L’impegno giornaliero dell’autista è di norma di 12 ore, dal quale è escluso il tempo dedicato ai pasti. L’impegno comprende:

    • i tempi di guida effettiva;
    • i tempi di attesa al volante o in servizio attivo;
    • le operazioni di verifica del veicolo, manutenzione ordinaria e sicurezza;
    • le operazioni di assistenza ai passeggeri (carico/scarico bagagli se a carico del conducente).

    Non rientrano nell’orario di lavoro contrattuale: la consumazione dei pasti, le pause di riposo obbligatorie previste dal Reg. CE 561/2006, i periodi di semplice disponibilità non vincolata in cui il lavoratore può disporre liberamente del proprio tempo.

    I tempi di guida e riposo: il Reg. CE 561/2006

    Il Regolamento CE n. 561/2006, applicabile a tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone con più di 9 posti su strade pubbliche, impone limiti inderogabili ai tempi di guida e di riposo degli autisti. Questi limiti operano indipendentemente dal contratto collettivo e non possono essere derogati nemmeno da accordo tra le parti.

    Tempi di guida

    • Giornalieri: max 9 ore di guida (eccezionalmente 10 ore, non più di 2 volte nella stessa settimana).
    • Settimanali: max 56 ore di guida totali.
    • Bisettimanali: max 90 ore di guida nell’arco di due settimane consecutive.

    Pause obbligatorie

    Dopo 4,5 ore di guida continuativa, l’autista deve effettuare una pausa di almeno 45 minuti. Questa pausa può essere suddivisa in due intervalli: il primo di almeno 15 minuti, il secondo di almeno 30 minuti, rispettando l’ordine. Durante le pause il conducente non può svolgere altra attività di guida o lavoro.

    Riposi

    • Giornaliero: almeno 11 ore consecutive nelle 24 ore precedenti l’inizio della guida. Può essere ridotto a 9 ore (non più di 3 volte tra due riposi settimanali), con compensazione entro la settimana successiva.
    • Settimanale: almeno 45 ore consecutive di riposo da effettuare entro i 6 giorni successivi al termine del riposo settimanale precedente. Può essere ridotto a 24 ore, con compensazione entro la terza settimana successiva.

    Il cronotachigrafo: obbligo di utilizzo e conservazione

    Gli autobus soggetti al Reg. CE 561/2006 devono essere dotati di tachigrafo digitale (dal 2 agosto 2023, Smart Tachigrafo di seconda generazione per i nuovi veicoli immatricolati). L’autista è tenuto a:

    • inserire la propria carta tachigrafica all’inizio di ogni turno;
    • impostare correttamente la modalità (guida, lavoro, riposo, disponibilità);
    • conservare le stampe dei dati per almeno 28 giorni;
    • presentare la carta tachigrafica e i registri alle autorità di controllo (Polizia Stradale, Guardia di Finanza, ITL) su richiesta.

    Le violazioni ai tempi di guida e riposo comportano sanzioni amministrative pesanti (da 41 € a oltre 3.000 €) a carico sia del conducente sia dell’impresa. In caso di incidente, la violazione dei tempi di guida costituisce aggravante della responsabilità.

    Straordinario: regole contrattuali

    Il lavoro oltre le 40 ore settimanali è considerato straordinario e deve essere preventivamente autorizzato dall’impresa. Il CCNL prevede maggiorazioni sulla retribuzione oraria per il lavoro straordinario; le percentuali esatte sono definite dal contratto. Il limite annuo di straordinario è di 250 ore, salvo diverso accordo a livello aziendale o individuale nel rispetto dei limiti di legge (D.Lgs. 66/2003).

    Casi pratici

    Tizio – Gita scolastica di un giorno
    Tizio parte alle 6:00 con 50 studenti. Guida 4 ore fino alla destinazione, poi attende 5 ore (disponibilità non vincolata: non conta come guida). Nel pomeriggio guida 3,5 ore di ritorno. Totale guida: 7,5 ore, ben sotto il limite di 9 ore. La pausa obbligatoria del Reg. CE 561/2006 non scatta perché la guida del mattino si interrompe prima delle 4,5 ore continuative. L’orario lavorativo contrattuale della giornata è di circa 10 ore effettive (guida + attesa attiva), nei limiti delle 12 ore di impegno giornaliero del CCNL.
    Caia – Tour europeo settimanale
    Caia conduce un tour di 7 giorni in Europa. Ogni giorno guida tra le 8 e le 9 ore. Al quarto giorno, con 36 ore di guida cumulate nella settimana, il calcolo mostra che nelle 3 giornate rimanenti non può superare le 56 ore settimanali totali. Il tachigrafo digitale tiene il conto automaticamente. Deve pianificare il riposo settimanale di 45 ore entro il sesto giorno di lavoro consecutivo.
    Sempronio – Alta stagione e straordinario
    In agosto, Sempronio lavora in media 48 ore settimanali per 6 settimane. Il CCNL permette il calcolo come media su 26 settimane. A settembre e ottobre lavorerà 35-36 ore settimanali, compensando le ore eccedenti le 40 settimanali di luglio-agosto. Le ore di straordinario sono retribuite con la maggiorazione contrattuale prevista, previa autorizzazione dell’impresa.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali di lavoro prevede il CCNL Noleggio Autobus per gli autisti?
    Il CCNL fissa l’orario a 40 ore settimanali per gli autisti, calcolate come media su 26 settimane. L’orario giornaliero di impegno è di norma 12 ore, esclusi i pasti.
    Quante ore al giorno può guidare un autista di autobus?
    In base al Reg. CE 561/2006, il tempo di guida giornaliero non può superare 9 ore. Eccezionalmente può salire a 10 ore, ma non più di 2 volte nella settimana. Ogni 4,5 ore di guida è obbligatoria una pausa di 45 minuti.
    Il Regolamento CE 561/2006 si applica agli autobus turistici in noleggio?
    Sì. Il Reg. CE 561/2006 si applica a tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone con più di 9 posti (conducente incluso) che circolano su strade pubbliche in Italia e in tutta l’UE. Non rileva che si tratti di TPL o noleggio privato: il limite di guida vale per entrambi.
    Cosa è il cronotachigrafo e a cosa serve?
    Il tachigrafo digitale (cronotachigrafo) registra automaticamente i tempi di guida, riposo e disponibilità dell’autista. È obbligatorio per gli autobus soggetti al Reg. CE 561/2006. I dati sono controllabili dalle autorità e le violazioni comportano sanzioni sia per il conducente sia per l’impresa.
    Il lavoro notturno è regolato diversamente?
    Sì. Il lavoro notturno (di norma tra le 22:00 e le 6:00) è soggetto a specifiche limitazioni orarie ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e a maggiorazioni retributive previste dal CCNL. Gli autisti che svolgono regolarmente lavoro notturno hanno diritto a controlli sanitari periodici.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e all’accordo economico del 23 maggio 2025. Le norme sui tempi di guida (Reg. CE 561/2006) sono di derivazione UE e si applicano indipendentemente dal contratto collettivo. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

  • Capacita giuridica – Glossario giuridico

    Capacita giuridica: attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti soggettivi e obblighi giuridici, riconosciuta dall’ordinamento a ogni persona fisica dal momento della nascita.

    Significato giuridico

    L’art. 1 c.c. stabilisce che la capacita giuridica si acquista al momento della nascita. Si tratta di un attributo generale e astratto: la persona fisica, per il solo fatto di esistere, diventa centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sia attive (diritti) sia passive (obblighi). La capacita giuridica si distingue nettamente dalla capacita di agire: la prima indica l’idoneita a essere titolare di posizioni giuridiche, la seconda la facolta di esercitarle personalmente mediante atti giuridici validi. La capacita giuridica non puo essere limitata volontariamente ne revocata; eventuali limitazioni sono eccezionali e devono trovare fondamento nella legge. Il nascituro concepito ha una capacita giuridica condizionata: acquista diritti subordinatamente alla nascita (art. 1 c.c., comma 2). La morte estingue la capacita giuridica della persona fisica, mentre per le persone giuridiche l’estinzione avviene con la cancellazione dal registro competente.

    Esempio pratico

    Tizio, al momento della nascita, acquista automaticamente la capacita giuridica: puo ricevere un legato testamentario, essere beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita stipulato dai genitori, diventare proprietario di un bene per successione. Non e necessario alcun atto formale; e sufficiente che sia nato vivo. Anche il neonato che sopravvive pochi minuti alla nascita acquista e perde la capacita giuridica in quel breve arco di tempo, con conseguenze successorie rilevanti rispetto agli altri eredi.

    Differenze con istituti simili

    La capacita giuridica si distingue dalla capacita di agire (art. 2 c.c.): quest’ultima presuppone il compimento del diciottesimo anno e la sanita mentale, ed e necessaria per compiere personalmente atti giuridici validi. Un minore ha piena capacita giuridica (puo essere titolare di diritti e obblighi) ma capacita di agire limitata (agisce tramite i genitori o tutore). Si distingue inoltre dalla soggettivita giuridica delle persone giuridiche, che e riconosciuta per atto costitutivo e iscrizione nei registri, non per nascita biologica.

    Riferimenti normativi

    • art. 1 c.c. – acquisto della capacita giuridica al momento della nascita
    • art. 2 c.c. – maggiore eta e acquisto della capacita di agire
    • art. 462 c.c. – capacita di ricevere per testamento (anche nascituri concepiti)
  • Art. 101 Codice del Processo Amministrativo – Contenuto del ricorso in appello

    Art. 101 Codice del Processo Amministrativo – Contenuto del ricorso in appello

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il ricorso in appello deve contenere l’indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l’impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l’esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente ai sensi dell’articolo 22, comma 3, oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

    2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.

  • Art. 47 D.P.R. 115/2002

    Art. 47 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.

    2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell' articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , sempre che essi stessi non siano testimoni.

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: orario di lavoro e straordinari 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: orario di lavoro e straordinari

    Il settore dello spettacolo dal vivo ha un’organizzazione del tempo di lavoro profondamente diversa dagli uffici tradizionali: prove mattutine, recite serali, trasferte in tournée e montaggi notturni sono la norma. Il CCNL disciplina orario ordinario, straordinario, lavoro festivo e notturno con regole specifiche per dipendenti e scritturati.

    In sintesi

    Per i dipendenti fissi l’orario normale è di 39 ore settimanali, con 32 ore annue di riduzione (ROL). Il lavoro serale, notturno, festivo è compensato con maggiorazioni contrattuali. Per i lavoratori scritturati l’orario è definito dal programma di prove e recite fissato dalla produzione, con limiti giornalieri e settimanali e compensi aggiuntivi per gli sforamenti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Orario settimanale ordinario (dipendenti)
    39 ore settimanali effettive
    ROL annuo (dipendenti)
    32 ore all’anno
    Norma di legge di riferimento
    D.Lgs. 66/2003 (orario di lavoro); art. 2108 c.c. (lavoro straordinario)

    Orario ordinario dei dipendenti fissi

    La durata normale del lavoro per il personale dipendente fisso dei teatri e delle fondazioni lirico-sinfoniche è fissata in 39 ore settimanali effettive. A questo si aggiunge una riduzione dell’orario annuo pari a 32 ore da fruire come riposi individuali (ROL) nel corso dell’anno, concordate con il responsabile di reparto.

    L’orario giornaliero standard è di 7 ore e 48 minuti (per 5 giorni lavorativi) o di articolazioni diverse concordate a livello aziendale. La distribuzione può variare significativamente in funzione delle esigenze produttive del teatro: il personale tecnico di palcoscenico lavora prevalentemente in orario pomeridiano e serale, quello amministrativo in orario diurno.

    Tabella riepilogativa – Maggiorazioni per tipo di lavoro

    Maggiorazioni retributive per lavoro straordinario, notturno e festivo (valori indicativi CCNL settore spettacolo)
    Tipo di prestazione Maggiorazione indicativa Note
    Straordinario diurno (feriale) 25-30% sulla retribuzione oraria Oltre le 39 ore settimanali
    Straordinario notturno 35-40% Prestazioni oltre le ore 22:00
    Lavoro festivo (domenica/festività) 30-35% Con o senza riposo compensativo
    Lavoro notturno ordinario (turni) 20-25% Per il personale di palcoscenico in turno serale
    Recita straordinaria (scritturati) Compenso aggiuntivo per recita Oltre il numero settimanale previsto dalla scrittura
    Montaggio/smontaggio notturno 35-40% Operazioni tecnico-scenografiche fuori orario ordinario

    Le percentuali indicate sono indicative e si basano sulla struttura tipica del CCNL di settore. Le maggiorazioni esatte sono quelle del testo contrattuale vigente; accordi integrativi aziendali possono prevedere percentuali superiori.

    Il regolamento di palcoscenico e l’orario dei tecnici

    Il personale tecnico di palcoscenico (macchinisti, elettricisti, fonici, sarte, direttori di scena) è soggetto a un regolamento di palcoscenico allegato al CCNL, che disciplina in modo specifico l’organizzazione delle prove, delle recite e delle operazioni di montaggio e smontaggio delle scene.

    Il regolamento stabilisce in particolare:

    • Il numero massimo di ore di prova al giorno e nella settimana.
    • Le pause obbligatorie tra una sessione di lavoro e la successiva (di norma almeno 11 ore consecutive tra la fine di una giornata e l’inizio della seguente, in conformità al D.Lgs. 66/2003).
    • Le modalità di convocazione per le recite e le prove straordinarie.
    • I compensi aggiuntivi per le recite che eccedono il numero settimanale ordinario.

    L’orario dei lavoratori scritturati

    Per i lavoratori scritturati (attori, danzatori, cantanti, tecnici di produzione), l’orario non è misurato in ore settimanali fisse ma è definito dal programma di prove e recite concordato dalla produzione. Il CCNL fissa tuttavia limiti importanti:

    • Durata massima delle prove giornaliere: di norma non superiore a 5-6 ore consecutive, con pausa obbligatoria di almeno 30 minuti.
    • Recite settimanali: il numero di recite settimanali comprese nel compenso contrattuale è definito dalla scrittura. Le recite aggiuntive generano un compenso supplementare per recita.
    • Riposo minimo: il lavoratore scritturato ha diritto a un giorno di riposo settimanale (che nel settore teatrale coincide spesso con il lunedì, giorno di chiusura dei teatri).
    • Prove in trasferta e tournée: sono disciplinate dalla scrittura con previsione di diaria e, se del caso, di rimborso delle spese di viaggio e alloggio.

    Lavoro notturno e festivo: regole di legge e miglioramenti contrattuali

    Il D.Lgs. 66/2003 fissa i limiti legali al lavoro notturno (8 ore nelle 24 ore per chi lavora di notte) e garantisce il riposo minimo di 11 ore consecutive tra una prestazione e la successiva. Il CCNL migliora la legge prevedendo:

    • Maggiorazioni retributive superiori ai minimi di legge per le prestazioni notturne (oltre le ore 22:00) e festive.
    • Il riconoscimento del riposo compensativo per il lavoratore chiamato a prestare servizio nel suo giorno di riposo settimanale.
    • Indennità specifiche per il personale che svolge stabilmente turni di palcoscenico in orario serale.

    Casi pratici

    Tizio – Macchinista: doppio servizio nella stessa giornata
    Tizio (livello 4b, macchinista) è chiamato a una prova pomeridiana (ore 15-18) e a una recita serale (ore 20-23) nella stessa giornata. Ha lavorato 6 ore effettive, di cui 1 ora oltre le ore 22:00 (notturna). Avrà diritto alla maggiorazione per l’ora notturna e, se le 6 ore vanno a sommarsi al resto della settimana oltre le 39 ore, al compenso straordinario per le ore eccedenti.
    Caia – Attrice scritturata: recita aggiuntiva
    La scrittura di Caia prevede 5 recite settimanali incluse nel compenso mensile. Per esigenze di palinsesto, la produzione ne aggiunge una sesta. Caia ha diritto a un compenso supplementare per la sesta recita, come previsto dal CCNL e dalla sua scrittura individuale. Rifiutare non costituisce inadempimento, salvo diversa previsione contrattuale.
    Sempronio – Direttore di scena in tournée
    Sempronio partecipa a una tournée di 10 giorni. Viaggia in bus notturno per raggiungere la prima data. Il CCNL prevede che le ore di viaggio notturno siano almeno parzialmente remunerate o compensate con riposo, e che la diaria copra le spese di vitto e alloggio. Tra la fine del viaggio e l’inizio delle operazioni di montaggio devono intercorrere almeno 11 ore di riposo, salvo accordo scritto diverso.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Spettacolo dal Vivo?
    Per i dipendenti fissi l’orario normale è di 39 ore settimanali effettive, più 32 ore annue di ROL. Per i lavoratori scritturati l’orario è determinato dal programma di prove e recite, nel rispetto dei limiti giornalieri e settimanali fissati dal CCNL.
    Come funziona lo straordinario nel settore teatrale?
    Lo straordinario è ammesso per eccezionali esigenze produttive e compensato con maggiorazioni contrattuali (indicativamente 25-30% per il diurno, 35-40% per il notturno e il festivo). I limiti al numero di ore straordinarie settimanali e annuali sono fissati dal CCNL e dal D.Lgs. 66/2003.
    Come è regolato l’orario dei lavoratori di palcoscenico?
    Il personale di palcoscenico segue il regolamento di palcoscenico allegato al CCNL, che disciplina prove, recite, montaggi e trasferimenti. Le prestazioni serali, notturne e festive generano maggiorazioni specifiche e il rispetto del riposo minimo di 11 ore tra una giornata e la successiva è obbligatorio per legge.
    I lavoratori scritturati hanno un orario standard?
    No. Per gli scritturati l’orario è determinato dal programma di prove e recite. Il CCNL fissa limiti alla durata delle prove giornaliere e alle recite settimanali incluse nel compenso, oltre le quali scatta il diritto a compensi aggiuntivi per recita.
    Come funziona il lavoro durante le tournée?
    Durante le tournée i lavoratori hanno diritto alla diaria (rimborso forfettario per vitto e alloggio). Le ore di viaggio e le prestazioni festive o notturne in tournée generano le maggiorazioni previste dal contratto. Il riposo minimo di 11 ore consecutive deve essere rispettato anche in trasferta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. Le percentuali di maggiorazione indicate sono indicative. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 39 D.Lgs. 159/2011 – Assistenza legale alla procedura

    Art. 39 D.Lgs. 159/2011 – Assistenza legale alla procedura

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.

    1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista

  • Art. 146 TULPS – Stranieri: divieto di ingresso (abrogato)

    Art. 146 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): orario di lavoro e straordinari

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: orario di lavoro, turni e straordinari

    Le emittenti locali operano spesso H24 e nei fine settimana: il CCNL Aeranti-Corallo disciplina turni, orario flessibile e maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo.

    In sintesi

    Il CCNL Aeranti-Corallo fissa l’orario normale a 40 ore settimanali (o 39 per i turni notturni), distribuibili su 5 o 6 giorni. Lo straordinario è compensato con maggiorazioni che vanno dal 33% (diurno feriale) al 74% (festivo notturno). I turni avvicendati comportano una maggiorazione del 7-15%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriale)
    Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
    Parti firmatarie (sindacali)
    CISAL Terziario con assistenza CISAL
    Vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    D.Lgs. 66/2003 (orario di lavoro); D.Lgs. 104/2022

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo – CCNL settore radiotelevisivo
    Tipo di prestazione Maggiorazione
    Straordinario diurno feriale (fino a 48 ore/settimana) + 33%
    Straordinario diurno feriale (oltre 48 ore/settimana) + 34%
    Straordinario notturno + 43%
    Straordinario notturno oltre 48 ore + 44%
    Lavoro festivo (ore ordinarie) + 30%
    Straordinario festivo diurno + 53%
    Straordinario festivo notturno + 69% / 74%
    Turni avvicendati fascia 6-22 + 7%
    Turni avvicendati fascia notturna 22-6 + 15%

    Le percentuali si applicano alla quota oraria della retribuzione normale (minimo tabellare + contingenza + scatti). Non sono cumulabili tra loro per la stessa ora di lavoro: si applica la maggiorazione più elevata.

    Orario normale: 40 ore settimanali

    La durata massima dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali effettive e di 8 ore giornaliere. La distribuzione può avvenire su 5 giorni (8 ore/die) o su 6 giorni (circa 6 ore e 40 minuti). Per i lavoratori adibiti stabilmente a turni notturni, l’orario settimanale si riduce a 39 ore, in ragione della maggiore gravosità della prestazione.

    Il limite di legge di 48 ore settimanali (art. 4, D.Lgs. 66/2003) – incluso lo straordinario – si calcola come media su un periodo di riferimento. Il CCNL consente una distribuzione flessibile dell’orario: nei periodi di maggiore attività (campagne elettorali, eventi sportivi, coperture straordinarie) l’orario può temporaneamente salire fino a 48 ore settimanali, con compensazione nelle settimane successive.

    Straordinario: limiti e compensazione

    Il lavoro straordinario è quello svolto oltre le 40 ore settimanali ordinarie. Il CCNL del settore radiotelevisivo fissa un tetto massimo di straordinario annuo (generalmente indicato come 200 ore per contratto) oltre il quale occorre un accordo specifico.

    Lo straordinario può essere compensato alternativamente:

    • Con il pagamento della maggiorazione sulle ore eccedenti (percentuali indicate nella tabella sopra).
    • Con riposo compensativo, d’accordo tra le parti, nelle settimane successive (recupero ore).

    Il consenso del lavoratore allo straordinario è richiesto dalla legge (art. 5, D.Lgs. 66/2003), salvo casi di forza maggiore o esigenze eccezionali di produzione.

    Turni nelle emittenti: una specificità del settore

    Le emittenti radiotelevisive locali trasmettono spesso dalle prime ore del mattino alla mezzanotte o oltre, sette giorni su sette. Per questo il lavoro a turni avvicendati è una caratteristica strutturale del settore. Il CCNL disciplina:

    • Il diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive (preferibilmente la domenica, ma spostabile per le esigenze di palinsesto).
    • La maggiorazione specifica per i turni: 7% per le ore in fascia 6-22 in regimi di turni avvicendati, 15% per le ore notturne 22-6.
    • L’adeguamento dell’orario (39 ore/settimana) per chi è stabilmente in turnazione notturna.

    Lavoro domenicale e festivo

    Il lavoro nella domenica e nelle festività nazionali (1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre, patrono locale) dà diritto a una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria ordinaria. Se il lavoratore non può godere del riposo nella domenica, ha diritto a un giorno di riposo compensativo in altra giornata della settimana.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico audio in turno notturno fisso
    Tizio lavora in una radio locale con turno fisso dalle 22 alle 6 del mattino (8 ore), 5 giorni su 7. Avendo un turno stabile in fascia notturna, il suo orario settimanale contrattuale è di 39 ore (non 40). Ogni ora lavorata in quella fascia è maggiorata del 15% rispetto alla quota oraria del suo minimo tabellare. Questa maggiorazione si somma alla retribuzione ordinaria e concorre al calcolo del TFR.
    Caia – Operatrice di regia costretta a prolungare il turno
    Caia lavora 8 ore ordinarie (dalle 14 alle 22) in una televisione locale. A causa di una diretta prolungata, rimane in servizio fino alle 24: 2 ore di straordinario. Le prime 2 ore di straordinario sono in fascia serale (22-24), quindi notturno. La maggiorazione applicata è del 43% sulla quota oraria. Caia firma il registro dello straordinario e il compenso compare nel cedolino del mese.
    Sempronio – Montatore chiamato a lavorare la domenica
    Sempronio è convocato per montare un servizio urgente la domenica (giorno festivo). Lavora 6 ore. Le prime 40 ore settimanali già le ha coperte nei giorni precedenti, quindi queste 6 ore sono straordinario festivo. La maggiorazione applicata è del 53% (straordinario festivo diurno). In alternativa al compenso monetario, può concordare con il datore un giorno di riposo compensativo nella settimana successiva.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Radio TV Aeranti-Corallo?
    L’orario normale è di 40 ore settimanali effettive, su 5 o 6 giorni. Per i lavoratori in turno notturno stabile, l’orario si riduce a 39 ore settimanali.
    Quanto si paga lo straordinario nel settore radiotelevisivo?
    Le maggiorazioni variano: 33% per lo straordinario diurno feriale fino a 48 ore settimanali, 43% per quello notturno, 53% per il festivo e fino al 74% per il festivo notturno.
    Un’emittente può distribuire l’orario in modo flessibile?
    Sì. Nei periodi di punta l’orario può salire fino a 48 ore settimanali, compensate con una riduzione nelle settimane successive, purché la media rispetti il limite contrattuale.
    Cosa prevede il CCNL per il lavoro festivo?
    Chi lavora nei giorni festivi ha diritto a una maggiorazione del 30% per le ore ordinarie. Se lo straordinario è svolto in giorno festivo, la maggiorazione è del 53% (diurno) o 69-74% (notturno).
    I turni notturni sono pagati di più?
    Sì. Il lavoro nelle ore notturne (22-6) comporta una maggiorazione del 15% per i lavoratori a turni avvicendati; per il lavoro notturno straordinario la maggiorazione è del 43%.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Soggetto di diritto – Glossario giuridico

    Soggetto di diritto: centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sia attive (diritti, facolta, poteri) sia passive (obblighi, oneri, soggezioni), riconosciuto dall’ordinamento come tale.

    Significato giuridico

    La nozione di soggetto di diritto e fondamentale nella teoria generale del diritto: indica qualsiasi entita – persona fisica o ente collettivo – alla quale l’ordinamento attribuisce la capacita di essere titolare di posizioni giuridiche. Nell’ordinamento italiano sono soggetti di diritto le persone fisiche (dalla nascita), le persone giuridiche (associazioni riconosciute, fondazioni, societa di capitali), gli enti privi di personalita giuridica con soggettivita limitata (associazioni non riconosciute, comitati, societa di persone). La soggettivita giuridica non e un dato naturale ma una scelta dell’ordinamento: il nascituro concepito, ad esempio, ha soggettivita condizionata alla nascita. La riflessione giuridica contemporanea discute se possano essere soggetti di diritto anche entita non umane quali animali o sistemi di intelligenza artificiale, questione ancora aperta de iure condendo.

    Esempio pratico

    Tizio, persona fisica, e soggetto di diritto: puo essere proprietario di un immobile, debitore di una banca, parte di un contratto. Anche la societa fondata da Tizio e Caio e soggetto di diritto: ha un proprio patrimonio, stipula contratti in nome proprio, puo essere convenuta in giudizio separatamente dai soci.

    Differenze con istituti simili

    Il soggetto di diritto si distingue dall’oggetto del diritto, che e il bene o l’interesse su cui il diritto soggettivo insiste (un immobile, un credito, un’opera dell’ingegno). Si distingue altresi dalla nozione di parte in senso processuale: la parte e il soggetto che agisce o e convenuto in un processo, ma non ogni soggetto di diritto e necessariamente parte in ogni procedimento.

    Riferimenti normativi

    • art. 1 c.c. – capacita giuridica delle persone fisiche
    • artt. 11-35 c.c. – persone giuridiche private
    • artt. 36-42 c.c. – associazioni non riconosciute e comitati