Art. 134 RD 12/1941
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.

Art. 12 T.U.B. – Obbligazioni bancarie garantite
In vigore dal 01/01/1994. Modificato dalla Legge 30/2003.
1. Le banche possono emettere obbligazioni e altri titoli di debito.
2. Le banche possono emettere obbligazioni bancarie garantite secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130.
3. La Banca d’Italia stabilisce le condizioni e i limiti per l’emissione di obbligazioni da parte di banche.
L’orario di lavoro degli autisti di autobus turistici e NCC è regolato da due fonti distinte che si integrano tra loro: il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV), che fissa l’orario settimanale contrattuale, e il Regolamento CE n. 561/2006, che impone limiti di legge ai tempi di guida, alle pause e ai riposi. È fondamentale non confondere i due livelli normativi.
Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente fissa l’orario settimanale a 40 ore per autisti e personale di supporto, calcolate come media su 26 settimane. Gli autisti sono inoltre soggetti al Reg. CE 561/2006: max 9 ore di guida al giorno (10 ore eccezionali), 56 ore settimanali, 90 ore in due settimane consecutive, pausa obbligatoria di 45 minuti ogni 4,5 ore di guida. Il cronotachigrafo registra tutto e i controlli delle autorità sono frequenti.
| Parametro | Limite / Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Orario settimanale contrattuale (autisti e personale mobile) | 40 ore (media su 26 settimane) | CCNL ANAV |
| Orario max includendo straordinario | Non oltre 48 ore settimanali in media su 26 settimane | D.Lgs. 66/2003 |
| Impegno giornaliero (autisti) | Di norma 12 ore (esclusi i pasti) | CCNL ANAV |
| Guida giornaliera massima | 9 ore (eccez. 10 ore, max 2 volte/settimana) | Reg. CE 561/2006 |
| Guida settimanale massima | 56 ore | Reg. CE 561/2006 |
| Guida in 2 settimane consecutive | 90 ore | Reg. CE 561/2006 |
| Pausa obbligatoria | 45 min ogni 4,5 ore di guida (o 15+30 min) | Reg. CE 561/2006 |
| Riposo giornaliero | Almeno 11 ore consecutive (o 9 ore + compensazione) | Reg. CE 561/2006 |
| Riposo settimanale | Almeno 45 ore consecutive entro 6 giorni di lavoro | Reg. CE 561/2006 |
Distinzione fondamentale: il CCNL disciplina l’orario di lavoro contrattuale (40 ore, retribuzione straordinario, ROL). Il Reg. CE 561/2006 disciplina i tempi di guida e riposo, che sono limiti di sicurezza stradale imposti dalla legge UE indipendentemente dal contratto. Entrambe le fonti devono essere rispettate simultaneamente.
Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente fissa l’orario di lavoro settimanale a 40 ore per il personale mobile (autisti e accompagnatori). L’orario si calcola come media su 26 settimane consecutive: ciò significa che nelle settimane di alta stagione turistica l’orario effettivo può superare le 40 ore settimanali, purché compensato nelle settimane di bassa stagione.
L’impegno giornaliero dell’autista è di norma di 12 ore, dal quale è escluso il tempo dedicato ai pasti. L’impegno comprende:
Non rientrano nell’orario di lavoro contrattuale: la consumazione dei pasti, le pause di riposo obbligatorie previste dal Reg. CE 561/2006, i periodi di semplice disponibilità non vincolata in cui il lavoratore può disporre liberamente del proprio tempo.
Il Regolamento CE n. 561/2006, applicabile a tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone con più di 9 posti su strade pubbliche, impone limiti inderogabili ai tempi di guida e di riposo degli autisti. Questi limiti operano indipendentemente dal contratto collettivo e non possono essere derogati nemmeno da accordo tra le parti.
Dopo 4,5 ore di guida continuativa, l’autista deve effettuare una pausa di almeno 45 minuti. Questa pausa può essere suddivisa in due intervalli: il primo di almeno 15 minuti, il secondo di almeno 30 minuti, rispettando l’ordine. Durante le pause il conducente non può svolgere altra attività di guida o lavoro.
Gli autobus soggetti al Reg. CE 561/2006 devono essere dotati di tachigrafo digitale (dal 2 agosto 2023, Smart Tachigrafo di seconda generazione per i nuovi veicoli immatricolati). L’autista è tenuto a:
Le violazioni ai tempi di guida e riposo comportano sanzioni amministrative pesanti (da 41 € a oltre 3.000 €) a carico sia del conducente sia dell’impresa. In caso di incidente, la violazione dei tempi di guida costituisce aggravante della responsabilità.
Il lavoro oltre le 40 ore settimanali è considerato straordinario e deve essere preventivamente autorizzato dall’impresa. Il CCNL prevede maggiorazioni sulla retribuzione oraria per il lavoro straordinario; le percentuali esatte sono definite dal contratto. Il limite annuo di straordinario è di 250 ore, salvo diverso accordo a livello aziendale o individuale nel rispetto dei limiti di legge (D.Lgs. 66/2003).
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e all’accordo economico del 23 maggio 2025. Le norme sui tempi di guida (Reg. CE 561/2006) sono di derivazione UE e si applicano indipendentemente dal contratto collettivo. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Capacita giuridica: attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti soggettivi e obblighi giuridici, riconosciuta dall’ordinamento a ogni persona fisica dal momento della nascita.
L’art. 1 c.c. stabilisce che la capacita giuridica si acquista al momento della nascita. Si tratta di un attributo generale e astratto: la persona fisica, per il solo fatto di esistere, diventa centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sia attive (diritti) sia passive (obblighi). La capacita giuridica si distingue nettamente dalla capacita di agire: la prima indica l’idoneita a essere titolare di posizioni giuridiche, la seconda la facolta di esercitarle personalmente mediante atti giuridici validi. La capacita giuridica non puo essere limitata volontariamente ne revocata; eventuali limitazioni sono eccezionali e devono trovare fondamento nella legge. Il nascituro concepito ha una capacita giuridica condizionata: acquista diritti subordinatamente alla nascita (art. 1 c.c., comma 2). La morte estingue la capacita giuridica della persona fisica, mentre per le persone giuridiche l’estinzione avviene con la cancellazione dal registro competente.
Tizio, al momento della nascita, acquista automaticamente la capacita giuridica: puo ricevere un legato testamentario, essere beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita stipulato dai genitori, diventare proprietario di un bene per successione. Non e necessario alcun atto formale; e sufficiente che sia nato vivo. Anche il neonato che sopravvive pochi minuti alla nascita acquista e perde la capacita giuridica in quel breve arco di tempo, con conseguenze successorie rilevanti rispetto agli altri eredi.
La capacita giuridica si distingue dalla capacita di agire (art. 2 c.c.): quest’ultima presuppone il compimento del diciottesimo anno e la sanita mentale, ed e necessaria per compiere personalmente atti giuridici validi. Un minore ha piena capacita giuridica (puo essere titolare di diritti e obblighi) ma capacita di agire limitata (agisce tramite i genitori o tutore). Si distingue inoltre dalla soggettivita giuridica delle persone giuridiche, che e riconosciuta per atto costitutivo e iscrizione nei registri, non per nascita biologica.
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. Il ricorso in appello deve contenere l’indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l’impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l’esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente ai sensi dell’articolo 22, comma 3, oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.
2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.
2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell' articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , sempre che essi stessi non siano testimoni.
Il settore dello spettacolo dal vivo ha un’organizzazione del tempo di lavoro profondamente diversa dagli uffici tradizionali: prove mattutine, recite serali, trasferte in tournée e montaggi notturni sono la norma. Il CCNL disciplina orario ordinario, straordinario, lavoro festivo e notturno con regole specifiche per dipendenti e scritturati.
Per i dipendenti fissi l’orario normale è di 39 ore settimanali, con 32 ore annue di riduzione (ROL). Il lavoro serale, notturno, festivo è compensato con maggiorazioni contrattuali. Per i lavoratori scritturati l’orario è definito dal programma di prove e recite fissato dalla produzione, con limiti giornalieri e settimanali e compensi aggiuntivi per gli sforamenti.
La durata normale del lavoro per il personale dipendente fisso dei teatri e delle fondazioni lirico-sinfoniche è fissata in 39 ore settimanali effettive. A questo si aggiunge una riduzione dell’orario annuo pari a 32 ore da fruire come riposi individuali (ROL) nel corso dell’anno, concordate con il responsabile di reparto.
L’orario giornaliero standard è di 7 ore e 48 minuti (per 5 giorni lavorativi) o di articolazioni diverse concordate a livello aziendale. La distribuzione può variare significativamente in funzione delle esigenze produttive del teatro: il personale tecnico di palcoscenico lavora prevalentemente in orario pomeridiano e serale, quello amministrativo in orario diurno.
| Tipo di prestazione | Maggiorazione indicativa | Note |
|---|---|---|
| Straordinario diurno (feriale) | 25-30% sulla retribuzione oraria | Oltre le 39 ore settimanali |
| Straordinario notturno | 35-40% | Prestazioni oltre le ore 22:00 |
| Lavoro festivo (domenica/festività) | 30-35% | Con o senza riposo compensativo |
| Lavoro notturno ordinario (turni) | 20-25% | Per il personale di palcoscenico in turno serale |
| Recita straordinaria (scritturati) | Compenso aggiuntivo per recita | Oltre il numero settimanale previsto dalla scrittura |
| Montaggio/smontaggio notturno | 35-40% | Operazioni tecnico-scenografiche fuori orario ordinario |
Le percentuali indicate sono indicative e si basano sulla struttura tipica del CCNL di settore. Le maggiorazioni esatte sono quelle del testo contrattuale vigente; accordi integrativi aziendali possono prevedere percentuali superiori.
Il personale tecnico di palcoscenico (macchinisti, elettricisti, fonici, sarte, direttori di scena) è soggetto a un regolamento di palcoscenico allegato al CCNL, che disciplina in modo specifico l’organizzazione delle prove, delle recite e delle operazioni di montaggio e smontaggio delle scene.
Il regolamento stabilisce in particolare:
Per i lavoratori scritturati (attori, danzatori, cantanti, tecnici di produzione), l’orario non è misurato in ore settimanali fisse ma è definito dal programma di prove e recite concordato dalla produzione. Il CCNL fissa tuttavia limiti importanti:
Il D.Lgs. 66/2003 fissa i limiti legali al lavoro notturno (8 ore nelle 24 ore per chi lavora di notte) e garantisce il riposo minimo di 11 ore consecutive tra una prestazione e la successiva. Il CCNL migliora la legge prevedendo:
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. Le percentuali di maggiorazione indicate sono indicative. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.
La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.
| Forma | In che cosa consiste | Regime fiscale |
|---|---|---|
| Mensa aziendale / convenzioni | Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi | Non concorre al reddito (esente, senza limite) |
| Buono pasto cartaceo | Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata | Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Buono pasto elettronico | Ticket su card/app | Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Indennità sostitutiva di mensa | Somma in denaro al posto del servizio | Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione |
Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.
La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.
Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.
La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.
È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia
1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.
1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
Le emittenti locali operano spesso H24 e nei fine settimana: il CCNL Aeranti-Corallo disciplina turni, orario flessibile e maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo.
Il CCNL Aeranti-Corallo fissa l’orario normale a 40 ore settimanali (o 39 per i turni notturni), distribuibili su 5 o 6 giorni. Lo straordinario è compensato con maggiorazioni che vanno dal 33% (diurno feriale) al 74% (festivo notturno). I turni avvicendati comportano una maggiorazione del 7-15%.
| Tipo di prestazione | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno feriale (fino a 48 ore/settimana) | + 33% |
| Straordinario diurno feriale (oltre 48 ore/settimana) | + 34% |
| Straordinario notturno | + 43% |
| Straordinario notturno oltre 48 ore | + 44% |
| Lavoro festivo (ore ordinarie) | + 30% |
| Straordinario festivo diurno | + 53% |
| Straordinario festivo notturno | + 69% / 74% |
| Turni avvicendati fascia 6-22 | + 7% |
| Turni avvicendati fascia notturna 22-6 | + 15% |
Le percentuali si applicano alla quota oraria della retribuzione normale (minimo tabellare + contingenza + scatti). Non sono cumulabili tra loro per la stessa ora di lavoro: si applica la maggiorazione più elevata.
La durata massima dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali effettive e di 8 ore giornaliere. La distribuzione può avvenire su 5 giorni (8 ore/die) o su 6 giorni (circa 6 ore e 40 minuti). Per i lavoratori adibiti stabilmente a turni notturni, l’orario settimanale si riduce a 39 ore, in ragione della maggiore gravosità della prestazione.
Il limite di legge di 48 ore settimanali (art. 4, D.Lgs. 66/2003) – incluso lo straordinario – si calcola come media su un periodo di riferimento. Il CCNL consente una distribuzione flessibile dell’orario: nei periodi di maggiore attività (campagne elettorali, eventi sportivi, coperture straordinarie) l’orario può temporaneamente salire fino a 48 ore settimanali, con compensazione nelle settimane successive.
Il lavoro straordinario è quello svolto oltre le 40 ore settimanali ordinarie. Il CCNL del settore radiotelevisivo fissa un tetto massimo di straordinario annuo (generalmente indicato come 200 ore per contratto) oltre il quale occorre un accordo specifico.
Lo straordinario può essere compensato alternativamente:
Il consenso del lavoratore allo straordinario è richiesto dalla legge (art. 5, D.Lgs. 66/2003), salvo casi di forza maggiore o esigenze eccezionali di produzione.
Le emittenti radiotelevisive locali trasmettono spesso dalle prime ore del mattino alla mezzanotte o oltre, sette giorni su sette. Per questo il lavoro a turni avvicendati è una caratteristica strutturale del settore. Il CCNL disciplina:
Il lavoro nella domenica e nelle festività nazionali (1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre, patrono locale) dà diritto a una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria ordinaria. Se il lavoratore non può godere del riposo nella domenica, ha diritto a un giorno di riposo compensativo in altra giornata della settimana.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Soggetto di diritto: centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sia attive (diritti, facolta, poteri) sia passive (obblighi, oneri, soggezioni), riconosciuto dall’ordinamento come tale.
La nozione di soggetto di diritto e fondamentale nella teoria generale del diritto: indica qualsiasi entita – persona fisica o ente collettivo – alla quale l’ordinamento attribuisce la capacita di essere titolare di posizioni giuridiche. Nell’ordinamento italiano sono soggetti di diritto le persone fisiche (dalla nascita), le persone giuridiche (associazioni riconosciute, fondazioni, societa di capitali), gli enti privi di personalita giuridica con soggettivita limitata (associazioni non riconosciute, comitati, societa di persone). La soggettivita giuridica non e un dato naturale ma una scelta dell’ordinamento: il nascituro concepito, ad esempio, ha soggettivita condizionata alla nascita. La riflessione giuridica contemporanea discute se possano essere soggetti di diritto anche entita non umane quali animali o sistemi di intelligenza artificiale, questione ancora aperta de iure condendo.
Tizio, persona fisica, e soggetto di diritto: puo essere proprietario di un immobile, debitore di una banca, parte di un contratto. Anche la societa fondata da Tizio e Caio e soggetto di diritto: ha un proprio patrimonio, stipula contratti in nome proprio, puo essere convenuta in giudizio separatamente dai soci.
Il soggetto di diritto si distingue dall’oggetto del diritto, che e il bene o l’interesse su cui il diritto soggettivo insiste (un immobile, un credito, un’opera dell’ingegno). Si distingue altresi dalla nozione di parte in senso processuale: la parte e il soggetto che agisce o e convenuto in un processo, ma non ogni soggetto di diritto e necessariamente parte in ogni procedimento.