In sintesi
- Contro il provvedimento emesso dal presidente del Tribunale ai sensi degli artt. 177 e 178 TULPS è ammesso ricorso al primo presidente della Corte d'appello.
- Il ricorso può essere proposto sia da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, sia dal pubblico ministero.
- Prima di decidere sul ricorso, il primo presidente della Corte d'appello è obbligato a sentire il procuratore generale, garantendo un contraddittorio minimo con il rappresentante della pubblica accusa.
- La norma assicura dunque un grado di controllo sulle misure relative ai minori, ancorché nella forma semplificata del ricorso piuttosto che del giudizio ordinario di appello.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 179 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello.
Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.
Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione del rimedio
L'articolo 179 del TULPS introduce un meccanismo di controllo giurisdizionale sui provvedimenti adottati dal presidente del Tribunale nei confronti dei minori ai sensi degli artt. 177 e 178. In un sistema — quello del 1931 — in cui le misure di prevenzione erano spesso prive di adeguate garanzie procedurali, la previsione di un ricorso alla Corte d'appello rappresenta un correttivo, seppur minimo, alla discrezionalità del giudice di primo grado. Il rimedio si colloca nell'ambito della giurisdizione volontaria, non del processo contenzioso, riflettendo la natura amministrativo-tutelare dei provvedimenti impugnabili.
Il provvedimento impugnabile
L'oggetto del ricorso è il provvedimento con cui il presidente del Tribunale ha disposto la consegna del minore ai familiari con intimazione (art. 177) o il collocamento del minore presso una famiglia o in un istituto di correzione (art. 178). Non è invece previsto un ricorso autonomo avverso la semplice denuncia del questore, che ha natura di atto amministrativo di segnalazione e non incide direttamente sulla sfera giuridica del minore o dei suoi familiari.
Legittimazione attiva: chi può ricorrere
Il legislatore ha individuato due categorie di soggetti legittimati a proporre ricorso. La prima è quella di chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore: si tratta dei titolari dell'interesse familiare primario, i soggetti più direttamente toccati dal provvedimento che li priva della possibilità di tenere con sé il minore o che li grava di un'intimazione con conseguenze sanzionatorie. La seconda è il pubblico ministero, che agisce nell'interesse pubblico e può ricorrere sia per far riformare un provvedimento ritenuto insufficientemente protettivo del minore, sia per contestare misure ritenute eccessive o non adeguatamente motivate.
Notevole è l'assenza del minore stesso tra i soggetti espressamente legittimati: il TULPS del 1931 non riconosceva al minore una soggettività processuale autonoma, diversamente da quanto previsto dal diritto minorile contemporaneo, che attribuisce al minore capace di discernimento il diritto di essere ascoltato e, in certi casi, di agire direttamente in giudizio.
Il procedimento davanti al primo presidente della Corte d'appello
Il giudice competente a decidere sul ricorso è il primo presidente della Corte d'appello, non il collegio della sezione specializzata. La scelta di una figura monocratica di vertice riflette la natura urgente e semplificata del procedimento. Prima di pronunciarsi, il primo presidente è obbligato a sentire il procuratore generale: si tratta di un obbligo procedurale la cui violazione renderebbe il provvedimento di secondo grado viziato per difetto della formalità essenziale, con possibilità di ulteriore impugnazione.
Evoluzione del sistema di controllo dei provvedimenti sui minori
Con l'istituzione del Tribunale per i minorenni (r.d. 1404/1934) e della sezione per i minorenni della Corte d'appello, la competenza giurisdizionale in materia minorile è stata organicamente ridisegnata. I provvedimenti del Tribunale per i minorenni sono oggi impugnabili, a seconda della natura, davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello secondo le regole processuali ordinarie, con garanzie di contraddittorio assai più estese di quelle previste dall'art. 179 TULPS. Anche il minore, attraverso il curatore speciale o direttamente se capace di discernimento, ha oggi diritto di partecipare al procedimento. L'art. 179 TULPS conserva un interesse prevalentemente storico-ricostruttivo nell'evoluzione del diritto processuale minorile italiano.
Casi pratici
Caso 1: Ricorso del genitore contro il collocamento in istituto
Il presidente del Tribunale ha disposto il ricovero di Tizio, sedicenne, in un istituto di correzione. Il padre di Tizio, ritenendo il provvedimento eccessivo e rivendicando la propria capacità di provvedere all'educazione del figlio, propone ricorso al primo presidente della Corte d'appello. Il primo presidente, prima di decidere, sente il procuratore generale che esprime parere favorevole alla conferma del provvedimento. Il primo presidente, valutate le allegazioni del padre e il parere del procuratore generale, conferma il collocamento in istituto ritenendo adeguatamente motivata la decisione di primo grado.
Caso 2: Ricorso del pubblico ministero per misura insufficiente
Il presidente del Tribunale ha ordinato la semplice consegna di Caia, quattordicenne, alla madre con intimazione educativa. Il pubblico ministero, ritenendo il provvedimento insufficiente dato il grave stato di abbandono della minore, propone ricorso al primo presidente della Corte d'appello chiedendo il collocamento presso una famiglia o in istituto. Il primo presidente sente il procuratore generale, che condivide le preoccupazioni del PM, e riforma il provvedimento disponendo l'affidamento di Caia a una famiglia onesta individuata dai servizi competenti.
Caso 3: Omessa audizione del procuratore generale: vizio del procedimento
Il primo presidente della Corte d'appello, chiamato a decidere sul ricorso presentato dal tutore di Sempronio, provvede direttamente senza sentire il procuratore generale, ritenendo la formalità superflua per la brevità del procedimento. Il procuratore generale, informato della circostanza, solleva il vizio procedurale. Il provvedimento del primo presidente viene annullato per violazione dell'obbligo di audizione del procuratore generale imposto dall'art. 179 TULPS, e il ricorso viene rimesso per una nuova decisione nel rispetto della formalità omessa.
Domande frequenti
Chi può proporre ricorso contro il provvedimento del presidente del Tribunale sui minori?
Possono proporre ricorso sia chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, sia il pubblico ministero.
A chi si propone il ricorso?
Il ricorso va proposto al primo presidente della Corte d'appello competente per territorio.
Il primo presidente può decidere immediatamente?
No. Prima di provvedere sul ricorso, il primo presidente è obbligato a sentire il procuratore generale. L'omissione di questa formalità vizia il provvedimento.
Il minore può proporre il ricorso in prima persona?
L'art. 179 TULPS non legittima espressamente il minore, ma la normativa minorile successiva e i principi costituzionali riconoscono oggi al minore capace di discernimento il diritto di essere ascoltato e, in certi casi, di agire direttamente tramite curatore speciale.
L'art. 179 TULPS è ancora applicato oggi?
In linea generale no: il sistema di controllo dei provvedimenti sui minori è oggi retto dal Tribunale per i minorenni e dalla relativa sezione della Corte d'appello, con garanzie processuali ben più articolate rispetto all'originario schema del TULPS.
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