R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.
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In sintesi
Il confino di polizia ha una durata da uno a cinque anni, fissata nel provvedimento di assegnazione.
La misura si sconta con l'obbligo del lavoro, configurando il confino non come mero isolamento ma come regime di soggezione produttiva sotto il controllo delle autorità.
Il luogo di esecuzione è una colonia o un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato: la scelta mira a recidere i legami del soggetto pericoloso con l'ambiente di origine.
La norma rappresenta uno strumento emblematico del sistema di sicurezza preventiva del regime fascista, successivamente abrogato o svuotato dalla legislazione repubblicana.
Indice dei contenuti
Natura giuridica e contesto storico
Il confino di polizia era la misura di prevenzione personale di maggiore intensità prevista dal TULPS del 1931, posizionandosi al vertice di un sistema graduato che comprendeva l'ammonizione (artt. 166 ss.) e il controllo speciale. La sua introduzione avvenne in un preciso contesto politico: il regime fascista aveva bisogno di uno strumento extragiudiziario per neutralizzare gli oppositori politici, i sovversivi e i soggetti ritenuti socialmente pericolosi, senza dovere affrontare il rischio di proscioglimenti in sede penale. Il confino permetteva di allontanare il soggetto dal proprio ambiente per anni, senza processo e senza le garanzie del codice di procedura penale.
Durata: il quadro edittale da uno a cinque anni
L'art. 180 fissa un quadro edittale che va da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni. La determinazione concreta della durata spettava alla commissione provinciale per il confino di polizia (disciplinata dalle norme attuative del TULPS), organo di natura amministrativa composto da rappresentanti dell'autorità di pubblica sicurezza e della magistratura, che decideva senza le garanzie processuali ordinarie. La durata poteva essere prorogata in caso di persistente pericolosità del soggetto, rendendo il confino di fatto indeterminato nella sua durata effettiva, nonostante il limite formale dei cinque anni per ciascuna assegnazione.
L'obbligo del lavoro come elemento costitutivo
La norma specifica che il confino si sconta «con l'obbligo del lavoro». Questo elemento non era accessorio bensì essenziale alla misura: il confinato doveva prestare la propria attività lavorativa nel luogo di confino, in forma organizzata dalle autorità locali. L'obbligo del lavoro svolgeva una triplice funzione: tenere occupato il soggetto riducendone la capacità di nuocere, contribuire all'autosostentamento della colonia penale, e sottoporre l'individuo a un regime disciplinare continuo che doveva avere - nell'ideologia del regime - un effetto correttivo. Nei fatti, le condizioni di lavoro nelle colonie di confino erano spesso assai dure, soprattutto nelle isole (Lipari, Ventotene, Ponza, Favignana) dove venivano inviati i confinati politici.
Il luogo di esecuzione: colonie e comuni lontani dalla residenza
Il confino poteva essere scontato in due tipologie di luoghi: le colonie, generalmente isole o territori isolati dove i confinati erano segregati in modo praticamente totale, e i comuni del Regno diversi dalla residenza abituale del confinato. In quest'ultimo caso il soggetto viveva nel comune assegnato con l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità locali, senza poter lasciare il territorio del comune senza autorizzazione. La scelta del luogo era determinata dall'esigenza di recidere il confinato dai suoi legami ambientali, privandolo della rete di supporto familiare e sociale e delle connessioni con ambienti politici o criminali.
Il confino politico: uso emblematico della misura
Pur essendo formalmente una misura di pubblica sicurezza rivolta a categorie di soggetti «pericolosi», il confino di polizia fu sistematicamente impiegato dal regime fascista come strumento di repressione politica. Intellettuali, sindacalisti, comunisti, socialisti, oppositori di ogni orientamento furono inviati al confino - spesso in condizioni di miseria - sulla base di provvedimenti amministrativi non suscettibili di impugnazione davanti a un giudice indipendente. La memoria del confino è rimasta profondamente impressa nella storia civile italiana, anche grazie alle testimonianze di confinati illustri.
Abrogazione e superamento nell'ordinamento repubblicano
Con la caduta del regime fascista e l'entrata in vigore della Costituzione del 1948, il confino di polizia - nella sua versione originaria - divenne incompatibile con i principi di libertà personale (art. 13 Cost.), libertà di circolazione (art. 16 Cost.) e garanzie giurisdizionali. Il d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) ha organicamente ridisciplinato le misure di prevenzione personale, sostituendo il confino con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo di soggiorno, misure di prevenzione che richiedono il procedimento davanti al tribunale con garanzie difensive. Le norme del TULPS in materia di confino sono rimaste formalmente in vigore ma sono state svuotate di pratica applicazione dall'evoluzione del sistema costituzionale e dalla legislazione antimafia.
Casi pratici
Caso 1: Assegnazione al confino in un'isola: modalità di esecuzione
La commissione provinciale assegna Tizio, ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico, al confino di polizia per tre anni da scontarsi nell'isola di Ventotene. Tizio viene trasferito nell'isola, dove deve risiedere stabilmente, presentarsi giornalmente alle autorità locali e prestare attività lavorativa secondo le disposizioni impartite. Gli è vietato allontanarsi dall'isola senza autorizzazione. Trascorsi tre anni, se non emergono ragioni per prorogare il provvedimento, Tizio viene dimesso e può tornare nella propria residenza.
Caso 2: Confino in comune lontano dalla residenza
Caia, assegnata al confino per due anni, viene destinata a un comune del Sud Italia, lontano dalla sua residenza nel Nord dove ha i contatti considerati pericolosi. Nel comune assegnato, Caia deve trovare un alloggio, svolgere un'attività lavorativa autorizzata dalle autorità locali e presentarsi periodicamente al commissariato. Non può allontanarsi dal comune senza autorizzazione. Il vincolo di residenza forzata mira a spezzare i legami che avrebbero potuto alimentare la sua attività ritenuta pericolosa.
Caso 3: Confino che cessa per sopravvenuta assegnazione a misura diversa
Sempronio sta scontando un anno di confino di polizia quando sopravviene una condanna penale definitiva. La pena detentiva è più grave e incompatibile con la contestuale esecuzione del confino. L'autorità competente sospende il confino per la durata della detenzione. Una volta scontata la pena, se la pericolosità persiste e il confino non è nel frattempo cessato, il periodo residuo di confino riprende la sua esecuzione nel luogo originariamente assegnato a Sempronio.
Domande frequenti
Quanto dura il confino di polizia secondo l'art. 180 TULPS?
La durata va da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni, determinata nel provvedimento di assegnazione. Era possibile prorogare la misura in caso di persistente pericolosità.
Il confinato era obbligato a lavorare?
Sì. La norma prevede espressamente che il confino si sconta 'con l'obbligo del lavoro': il lavoro era un elemento essenziale e non accessorio della misura.
Dove veniva scontato il confino?
In una colonia (generalmente un'isola o un territorio isolato) oppure in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato, scelto per recidere i legami del soggetto con il proprio ambiente.
Il confino di polizia era utilizzato anche contro gli oppositori politici?
Sì. Nonostante la veste formale di misura di pubblica sicurezza, il confino fu sistematicamente impiegato dal regime fascista per neutralizzare oppositori politici, intellettuali e sindacalisti senza ricorrere a un processo penale.
Il confino di polizia esiste ancora nell'ordinamento italiano?
No nella sua forma originaria. Il d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) ha ridisciplinato le misure di prevenzione personale, sostituendole con la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno, soggetti a procedimento giudiziario con garanzie difensive.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Natura giuridica e contesto storico
Il confino di polizia era la misura di prevenzione personale di maggiore intensità prevista dal TULPS del 1931, posizionandosi al vertice di un sistema graduato che comprendeva l'ammonizione (artt. 166 ss.) e il controllo speciale. La sua introduzione avvenne in un preciso contesto politico: il regime fascista aveva bisogno di uno strumento extragiudiziario per neutralizzare gli oppositori politici, i sovversivi e i soggetti ritenuti socialmente pericolosi, senza dovere affrontare il rischio di proscioglimenti in sede penale. Il confino permetteva di allontanare il soggetto dal proprio ambiente per anni, senza processo e senza le garanzie del codice di procedura penale.
Durata: il quadro edittale da uno a cinque anni
L'art. 180 fissa un quadro edittale che va da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni. La determinazione concreta della durata spettava alla commissione provinciale per il confino di polizia (disciplinata dalle norme attuative del TULPS), organo di natura amministrativa composto da rappresentanti dell'autorità di pubblica sicurezza e della magistratura, che decideva senza le garanzie processuali ordinarie. La durata poteva essere prorogata in caso di persistente pericolosità del soggetto, rendendo il confino di fatto indeterminato nella sua durata effettiva, nonostante il limite formale dei cinque anni per ciascuna assegnazione.
L'obbligo del lavoro come elemento costitutivo
La norma specifica che il confino si sconta «con l'obbligo del lavoro». Questo elemento non era accessorio bensì essenziale alla misura: il confinato doveva prestare la propria attività lavorativa nel luogo di confino, in forma organizzata dalle autorità locali. L'obbligo del lavoro svolgeva una triplice funzione: tenere occupato il soggetto riducendone la capacità di nuocere, contribuire all'autosostentamento della colonia penale, e sottoporre l'individuo a un regime disciplinare continuo che doveva avere - nell'ideologia del regime - un effetto correttivo. Nei fatti, le condizioni di lavoro nelle colonie di confino erano spesso assai dure, soprattutto nelle isole (Lipari, Ventotene, Ponza, Favignana) dove venivano inviati i confinati politici.
Il luogo di esecuzione: colonie e comuni lontani dalla residenza
Il confino poteva essere scontato in due tipologie di luoghi: le colonie, generalmente isole o territori isolati dove i confinati erano segregati in modo praticamente totale, e i comuni del Regno diversi dalla residenza abituale del confinato. In quest'ultimo caso il soggetto viveva nel comune assegnato con l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità locali, senza poter lasciare il territorio del comune senza autorizzazione. La scelta del luogo era determinata dall'esigenza di recidere il confinato dai suoi legami ambientali, privandolo della rete di supporto familiare e sociale e delle connessioni con ambienti politici o criminali.
Il confino politico: uso emblematico della misura
Pur essendo formalmente una misura di pubblica sicurezza rivolta a categorie di soggetti «pericolosi», il confino di polizia fu sistematicamente impiegato dal regime fascista come strumento di repressione politica. Intellettuali, sindacalisti, comunisti, socialisti, oppositori di ogni orientamento furono inviati al confino - spesso in condizioni di miseria - sulla base di provvedimenti amministrativi non suscettibili di impugnazione davanti a un giudice indipendente. La memoria del confino è rimasta profondamente impressa nella storia civile italiana, anche grazie alle testimonianze di confinati illustri.
Abrogazione e superamento nell'ordinamento repubblicano
Con la caduta del regime fascista e l'entrata in vigore della Costituzione del 1948, il confino di polizia - nella sua versione originaria - divenne incompatibile con i principi di libertà personale (art. 13 Cost.), libertà di circolazione (art. 16 Cost.) e garanzie giurisdizionali. Il d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) ha organicamente ridisciplinato le misure di prevenzione personale, sostituendo il confino con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo di soggiorno, misure di prevenzione che richiedono il procedimento davanti al tribunale con garanzie difensive. Le norme del TULPS in materia di confino sono rimaste formalmente in vigore ma sono state svuotate di pratica applicazione dall'evoluzione del sistema costituzionale e dalla legislazione antimafia.
Casi pratici
Caso 1: Assegnazione al confino in un'isola: modalità di esecuzione
La commissione provinciale assegna Tizio, ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico, al confino di polizia per tre anni da scontarsi nell'isola di Ventotene. Tizio viene trasferito nell'isola, dove deve risiedere stabilmente, presentarsi giornalmente alle autorità locali e prestare attività lavorativa secondo le disposizioni impartite. Gli è vietato allontanarsi dall'isola senza autorizzazione. Trascorsi tre anni, se non emergono ragioni per prorogare il provvedimento, Tizio viene dimesso e può tornare nella propria residenza.
Caso 2: Confino in comune lontano dalla residenza
Caia, assegnata al confino per due anni, viene destinata a un comune del Sud Italia, lontano dalla sua residenza nel Nord dove ha i contatti considerati pericolosi. Nel comune assegnato, Caia deve trovare un alloggio, svolgere un'attività lavorativa autorizzata dalle autorità locali e presentarsi periodicamente al commissariato. Non può allontanarsi dal comune senza autorizzazione. Il vincolo di residenza forzata mira a spezzare i legami che avrebbero potuto alimentare la sua attività ritenuta pericolosa.
Caso 3: Confino che cessa per sopravvenuta assegnazione a misura diversa
Sempronio sta scontando un anno di confino di polizia quando sopravviene una condanna penale definitiva. La pena detentiva è più grave e incompatibile con la contestuale esecuzione del confino. L'autorità competente sospende il confino per la durata della detenzione. Una volta scontata la pena, se la pericolosità persiste e il confino non è nel frattempo cessato, il periodo residuo di confino riprende la sua esecuzione nel luogo originariamente assegnato a Sempronio.
Domande frequenti
Quanto dura il confino di polizia secondo l'art. 180 TULPS?
La durata va da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni, determinata nel provvedimento di assegnazione. Era possibile prorogare la misura in caso di persistente pericolosità.
Il confinato era obbligato a lavorare?
Sì. La norma prevede espressamente che il confino si sconta 'con l'obbligo del lavoro': il lavoro era un elemento essenziale e non accessorio della misura.
Dove veniva scontato il confino?
In una colonia (generalmente un'isola o un territorio isolato) oppure in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato, scelto per recidere i legami del soggetto con il proprio ambiente.
Il confino di polizia era utilizzato anche contro gli oppositori politici?
Sì. Nonostante la veste formale di misura di pubblica sicurezza, il confino fu sistematicamente impiegato dal regime fascista per neutralizzare oppositori politici, intellettuali e sindacalisti senza ricorrere a un processo penale.
Il confino di polizia esiste ancora nell'ordinamento italiano?
No nella sua forma originaria. Il d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) ha ridisciplinato le misure di prevenzione personale, sostituendole con la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno, soggetti a procedimento giudiziario con garanzie difensive.