Testo dell'articoloVigente
Art. 181 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:
1° gli ammoniti;
2° le persone diffamate à termini dell'art. 165;
3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, … .
L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.
L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto fatto , sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.
(6)
In sintesi
Indice dei contenuti
Struttura della disposizione e funzione sistematica
L'articolo 181 del TULPS individua le categorie soggettive che possono essere destinate al confino di polizia, completando la disciplina dettata dall'art. 180 sulla durata e le modalità di esecuzione. La norma non pone l'appartenenza a una categoria come condizione sufficiente per il confino, ma richiede la valutazione aggiuntiva della pericolosità per la sicurezza pubblica: il legislatore del 1931 ha dunque strutturato la misura su un doppio requisito, categoriale e soggettivo, che in teoria lasciava un margine di valutazione alle autorità competenti.
Le categorie dei destinatari
La prima categoria è quella degli ammoniti: soggetti già sottoposti alla misura preventiva minore dell'ammonizione e che, evidentemente, non hanno interrotto la propria condotta pericolosa o l'hanno aggravata al punto da rendere insufficiente l'ammonizione. Il confino si pone dunque come misura di escalation nel sistema preventivo.
La seconda categoria riguarda le persone diffamate ai sensi dell'art. 165 TULPS: si tratta di soggetti già notori nell'ambiente criminale o pericoloso, la cui reputazione nell'ambito della delinquenza è tale da giustificare un trattamento più severo dell'ammonizione.
La terza categoria è quella politicamente più rilevante e storicamente più controversa: coloro che svolgono o «abbiano manifestato il proposito» di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato, o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato. La formulazione è deliberatamente ampia: non è necessario che l'attività sovversiva sia già in atto, essendo sufficiente la manifestazione del «proposito». Questa previsione fu lo strumento principale attraverso cui il regime fascista giustificò il confino degli oppositori politici, intellettuali, sindacalisti e militanti di partiti diversi dal PNF.
Effetto estintivo sull'ammonizione
Il secondo comma stabilisce che l'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione eventualmente in corso. La ratio è logica: il confino è una misura di maggiore intensità che include e supera la funzione preventiva dell'ammonizione. Mantenere in vita l'ammonizione mentre il soggetto è già confinato sarebbe ridondante e privo di effetto pratico. L'estinzione dell'ammonizione opera automaticamente, senza necessità di un provvedimento formale di revoca.
Il divieto di cumulo con il procedimento penale
Il terzo comma introduce una regola fondamentale in materia di rapporti tra misura di prevenzione e processo penale: il confino non può essere ordinato quando, per lo stesso fatto, sia già stato avviato un procedimento penale. Se il confino è già stato disposto e successivamente si inizi un procedimento penale per lo stesso fatto, la misura rimane sospesa per tutta la durata del procedimento.
La ratio è quella di evitare il cumulo punitivo: che il medesimo comportamento venga contemporaneamente perseguito in via penale (con le garanzie del processo) e in via amministrativo-preventiva (senza quelle garanzie) sarebbe incompatibile con i principi di ne bis in idem e con la logica garantistica minima che il legislatore del 1931 volle comunque preservare, almeno formalmente. Nella pratica, questa regola fu spesso aggirata o interpretata restrittivamente, applicando il confino per fatti diversi da quelli oggetto di procedimento penale.
Abrogazione e legislazione attuale
Come già evidenziato per l'art. 180, il confino di polizia nella sua versione originaria è stato definitivamente superato dall'ordinamento costituzionale repubblicano e dalla legislazione antimafia. Il d.lgs. 159/2011 prevede misure di prevenzione personale - sorveglianza speciale con o senza obbligo di soggiorno, divieto di soggiorno - che si applicano a categorie di soggetti individuate dalla legge con procedimento davanti al tribunale, con contraddittorio e diritto di difesa. La regola di non cumulo con il procedimento penale ha trovato parziale accoglimento nell'art. 14 d.lgs. 159/2011, che disciplina i rapporti tra misure di prevenzione e procedimento penale pendente.
Casi pratici
Caso 1: Escalation dall'ammonizione al confino
Tizio, già ammonito dal questore, continua a frequentare ambienti criminali e viene segnalato come elemento di particolare pericolosità. La commissione provinciale valuta che l'ammonizione sia divenuta insufficiente e dispone la sua assegnazione al confino di polizia per due anni. Dal momento dell'assegnazione, l'ammonizione cessa automaticamente: Tizio è soggetto esclusivamente alla misura del confino, più intensa e più limitativa della libertà personale.
Caso 2: Confino sospeso per sopravvenuto procedimento penale
La commissione dispone il confino di Caia per fatti ritenuti sovversivi. Pochi giorni dopo, la procura apre un procedimento penale per gli stessi fatti. L'autorità competente, preso atto della pendenza del procedimento penale per lo stesso fatto, dispone la sospensione del confino. Il procedimento penale si conclude con sentenza di assoluzione. Venuta meno la pendenza penale, le autorità valutano se le condizioni di pericolosità di Caia sussistano ancora per riprendere l'esecuzione del confino o se revocarlo.
Caso 3: Confino per manifesta intenzione sovversiva
Sempronio non ha ancora compiuto alcun atto materiale, ma in riunioni pubbliche ha più volte dichiarato apertamente la propria intenzione di combattere gli ordinamenti dello Stato con ogni mezzo. Il questore trasmette una relazione alla commissione provinciale. La commissione, accertato il requisito della pericolosità e ritenendo sufficientemente manifesto il «proposito» di attività sovversiva, dispone l'assegnazione di Sempronio al confino per tre anni in un comune del Sud Italia. Non essendo pendente alcun procedimento penale per gli stessi fatti, il confino è immediatamente eseguito.
Domande frequenti
Chi può essere assegnato al confino di polizia ai sensi dell'art. 181 TULPS?
Gli ammoniti, le persone diffamate ai sensi dell'art. 165 TULPS, e coloro che svolgano o abbiano manifestato il proposito di svolgere attività sovversive degli ordinamenti politici, economici o sociali, purché siano pericolosi per la sicurezza pubblica.
L'assegnazione al confino estingue l'ammonizione?
Sì. L'art. 181, comma 2, stabilisce che l'assegnazione al confino fa cessare automaticamente l'ammonizione, in quanto misura più intensa che assorbe quella preventiva minore.
Il confino può essere disposto mentre è in corso un processo penale per lo stesso fatto?
No. L'art. 181, comma 3, vieta che il confino sia ordinato quando per lo stesso fatto sia già stato avviato un procedimento penale. Se il confino è già stato disposto, rimane sospeso per la durata del procedimento penale.
La sola manifestazione del proposito sovversivo era sufficiente per il confino?
Secondo la lettera dell'art. 181, sì: la norma contempla espressamente chi 'abbia manifestato il proposito' di svolgere attività sovversiva, senza richiedere atti materiali concreti. Questa formulazione fu usata ampiamente dal regime fascista contro gli oppositori politici.
Il confino di polizia previsto dall'art. 181 TULPS è ancora applicabile?
No nella sua forma originaria. Le misure di prevenzione personale vigenti sono disciplinate dal d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), che richiede un procedimento davanti al tribunale con garanzie difensive e individua categorie soggettive diverse da quelle del TULPS del 1931.
Qual è la differenza tra il confino e la sorveglianza speciale prevista dalla legislazione antimafia?
Il confino era una misura amministrativa disposta da una commissione senza garanzie giurisdizionali. La sorveglianza speciale prevista dal d.lgs. 159/2011 è invece applicata dal tribunale con contraddittorio, difesa e possibilità di impugnazione, in un quadro di garanzie assai più ampio.