R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 18 novembre 1981, n. 659. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.
La licenza può essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.
Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.
La licenza stessa vale solamente per i Comuni nell’ambito della provincia in cui è rilasciata
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi
L'articolo rientrava nel Titolo IV del TULPS e imponeva specifici obblighi agli esercenti di alberghi e locande nei confronti degli ospiti stranieri.
La norma richiedeva la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dei dati identificativi degli stranieri alloggiati, in funzione di controllo dei movimenti sul territorio.
Abrogato dalla L. 18 novembre 1981, n. 659, che intervenne sulla disciplina degli stranieri contenuta nel TULPS, anticipando la successiva riforma organica della materia immigratoria.
L'art. 156 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) era collocato nel Titolo IV del testo unico, dedicato alla vigilanza degli stranieri. In coerenza con l'impostazione di ordine pubblico propria del periodo in cui il TULPS fu redatto, la disposizione imponeva agli esercenti di strutture ricettive particolari obblighi di segnalazione nei confronti degli ospiti stranieri, al fine di consentire alle autorità di pubblica sicurezza il monitoraggio dei movimenti di cittadini non nazionali sul territorio.
Abrogazione. La norma è stata abrogata dalla L. 18 novembre 1981, n. 659. Tale legge costituisce uno degli interventi parziali che, nel corso degli anni Ottanta, hanno progressivamente eroso la disciplina degli stranieri contenuta nel TULPS, in attesa della prima riforma organica realizzata dalla legge Martelli (D.L. 416/1989, conv. L. 39/1990) e poi confluita nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione). La comunicazione dei dati degli alloggiati stranieri alle autorità di pubblica sicurezza rimane comunque un obbligo in vigore, oggi regolato dalla normativa di pubblica sicurezza successiva e dalle disposizioni attuative del T.U. immigrazione.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
L'art. 156 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) era collocato nel Titolo IV del testo unico, dedicato alla vigilanza degli stranieri. In coerenza con l'impostazione di ordine pubblico propria del periodo in cui il TULPS fu redatto, la disposizione imponeva agli esercenti di strutture ricettive particolari obblighi di segnalazione nei confronti degli ospiti stranieri, al fine di consentire alle autorità di pubblica sicurezza il monitoraggio dei movimenti di cittadini non nazionali sul territorio.
Abrogazione. La norma è stata abrogata dalla L. 18 novembre 1981, n. 659. Tale legge costituisce uno degli interventi parziali che, nel corso degli anni Ottanta, hanno progressivamente eroso la disciplina degli stranieri contenuta nel TULPS, in attesa della prima riforma organica realizzata dalla legge Martelli (D.L. 416/1989, conv. L. 39/1990) e poi confluita nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione). La comunicazione dei dati degli alloggiati stranieri alle autorità di pubblica sicurezza rimane comunque un obbligo in vigore, oggi regolato dalla normativa di pubblica sicurezza successiva e dalle disposizioni attuative del T.U. immigrazione.