Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 150 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39

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In sintesi

  • L'articolo disciplinava misure di internamento o di sorveglianza speciale applicabili agli stranieri considerati pericolosi per la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico.
  • Si trattava di misure di polizia amministrativa a carattere preventivo, applicabili indipendentemente dalla commissione di un reato.
  • Abrogato dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 (legge Martelli), che ha superato il sistema repressivo del T.U.L.P.S. in materia di stranieri.

L'art. 150 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era incluso nel Titolo VI e disciplinava misure particolarmente incisive applicabili agli stranieri ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato o per l'ordine pubblico: l'internamento in luoghi determinati o l'assoggettamento a sorveglianza speciale. Si trattava di misure preventive di carattere amministrativo, applicabili sulla base di una valutazione discrezionale dell'autorità, che potevano limitare significativamente la libertà personale e di movimento dello straniero senza che fosse necessaria la commissione di un reato e senza le garanzie proprie del procedimento penale. L'istituto si collocava nel solco della tradizione del diritto di polizia continentale, che ammetteva ampi poteri preventivi nei confronti degli «indesiderabili».

La disposizione è stata abrogata dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. L'evoluzione del quadro costituzionale italiano - in particolare l'art. 13 Cost. sulla libertà personale e l'art. 10 sulla condizione dello straniero - e l'affermarsi degli standard internazionali sui diritti umani avevano progressivamente reso incompatibile la norma con l'ordinamento vigente. Il trattenimento degli stranieri è oggi disciplinato dal D.Lgs. 286/1998 (artt. 13-14) con previsione di garanzie giurisdizionali e di termini massimi, nel rispetto dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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