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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 150 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Salvo quanto è stabilito dal Codice penale , gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal Regno e accompagnati alla frontiera.
Il Ministro dell’interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre l’espulsione e l’accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.
Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non regnicoli.
Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente.
L’espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo vapoverso di questo articolo, è pronunciata con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con l’assenso del Capo del Governo
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
L'art. 150 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era incluso nel Titolo VI e disciplinava misure particolarmente incisive applicabili agli stranieri ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato o per l'ordine pubblico: l'internamento in luoghi determinati o l'assoggettamento a sorveglianza speciale. Si trattava di misure preventive di carattere amministrativo, applicabili sulla base di una valutazione discrezionale dell'autorità, che potevano limitare significativamente la libertà personale e di movimento dello straniero senza che fosse necessaria la commissione di un reato e senza le garanzie proprie del procedimento penale. L'istituto si collocava nel solco della tradizione del diritto di polizia continentale, che ammetteva ampi poteri preventivi nei confronti degli «indesiderabili».
La disposizione è stata abrogata dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. L'evoluzione del quadro costituzionale italiano - in particolare l'art. 13 Cost. sulla libertà personale e l'art. 10 sulla condizione dello straniero - e l'affermarsi degli standard internazionali sui diritti umani avevano progressivamente reso incompatibile la norma con l'ordinamento vigente. Il trattenimento degli stranieri è oggi disciplinato dal D.Lgs. 286/1998 (artt. 13-14) con previsione di garanzie giurisdizionali e di termini massimi, nel rispetto dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.