In sintesi
- Obbligo di presentazione: i condannati per delitto a pena detentiva, o per contravvenzione all'ammonizione, o soggetti a libertà vigilata devono presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale appena dimessi dal carcere o da stabilimenti analoghi.
- Foglio di via obbligatorio: l'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, provvede il dimesso del foglio di via obbligatorio che ne indica il percorso da seguire per raggiungere la destinazione prescritta.
- Traduzione dei pregiudicati pericolosi: i pregiudicati ritenuti pericolosi possono essere tradotti in stato di arresto davanti all'autorità predetta, consentendo una forma di vigilanza rinforzata al momento del passaggio dalla detenzione alla libertà.
- Collegamento con l'art. 163 TULPS: la violazione del foglio di via obbligatorio rilasciato ai sensi di questo articolo integra la fattispecie sanzionatoria del successivo art. 163.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 162 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario. 29
I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorità predetta. 29
Stesso numero, altri codici
- Art. 162 Cod. Amb. — partecipazione, garanzia e informazione degli utenti
- Art. 162 D.Lgs. 209/2005 — Determinazione dell'oggetto della delega
- Art. 162 D.Lgs. 42/2004 — Violazioni in materia di affissione
- Art. 162 Codice Civile: Forma delle convenzioni matrimoniali
- Articolo 162 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 162 Codice della Strada: Segnalazione di veicolo fermo
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 162 T.U.L.P.S. disciplina la fase immediatamente successiva alla scarcerazione, imponendo al condannato dimesso un obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza locale e attribuendo a questa il potere di fornire il foglio di via obbligatorio. La norma si colloca nella logica di continuità della sorveglianza preventiva: la cessazione della detenzione non segna il completo abbandono del soggetto al suo destino, ma l'inizio di una fase di transizione vigilata.
Il foglio di via obbligatorio è uno strumento che traccia l'itinerario che il soggetto deve seguire per raggiungere la propria destinazione (residenza, domicilio, ecc.), prevenendo la dispersione sul territorio e i rischi di recidiva immediata. È distinto dall'allontanamento da un Comune che può essere ordinato a chi è ritenuto pericoloso per motivi di sicurezza pubblica indipendentemente dalla condanna (art. 2 e segg. TULPS), ma ne condivide la logica di controllo della mobilità.
I destinatari dell'obbligo
La norma individua tre categorie di destinatari dell'obbligo di presentazione:
1. I condannati per delitto a pena detentiva: chiunque abbia espiato una pena detentiva per delitto (reclusione), indipendentemente dalla gravità del reato e dalla durata della pena. La disposizione ha portata generale e non si limita ai recidivi o ai soggetti con particolari profili di pericolosità.
2. I condannati per contravvenzione all'ammonizione: soggetti che abbiano violato un provvedimento di ammonizione precedentemente irrogato, figura oggi parzialmente rivisitata nel quadro del Codice Antimafia e del d.lgs. 159/2011.
3. I soggetti sottoposti a libertà vigilata: misura di sicurezza personale non detentiva (art. 228 c.p.) che obbliga il soggetto a determinate prescrizioni di comportamento e alla presentazione periodica all'autorità. La libertà vigilata è irrogata dal giudice penale contestualmente alla sentenza o disposta successivamente dalla magistratura di sorveglianza.
Il foglio di via obbligatorio
Il foglio di via obbligatorio, nel contesto dell'art. 162, è un atto dell'autorità di pubblica sicurezza (questore o ufficiale di PS delegato) che indica al dimesso il percorso da seguire per raggiungere la propria destinazione. Non va confuso con il foglio di via obbligatorio come misura di prevenzione atipica prevista dall'art. 2 TULPS (che può essere emesso anche nei confronti di persone non condannate ritenute pericolose per l'ordine pubblico), sebbene i due istituti condividano il nome e il meccanismo di base.
La locuzione «se necessario» che precede la previsione del foglio di via indica che l'adozione del provvedimento è discrezionale: l'autorità di PS valuta caso per caso se il soggetto abbia una destinazione certa e la capacità di raggiungerla autonomamente, oppure se occorra un formale strumento di tracciamento degli spostamenti.
La traduzione coattiva dei pregiudicati pericolosi
Il secondo comma prevede la possibilità di tradurre i pregiudicati pericolosi in stato di arresto davanti all'autorità di PS. Si tratta di una misura straordinaria che consente di non attendere la presentazione spontanea del soggetto: se il pregiudicato, una volta dimesso, rappresenta un rischio immediato, può essere accompagnato coattivamente. Il concetto di «pericolosità» richiede una valutazione concreta basata sui precedenti, la natura del reato, il comportamento in carcere e ogni altro elemento utile.
Profili evolutivi e coordinamento normativo
L'art. 162 va letto in coordinamento con: l'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) che disciplina le misure alternative alla detenzione e la progressione trattamentale; il d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) per le misure di prevenzione; e le norme del codice penale sulle misure di sicurezza (artt. 215 e segg. c.p.). Nel sistema attuale, molte delle finalità di controllo post-detentivo sono perseguite attraverso le misure alternative (affidamento in prova, semilibertà, libertà controllata) che consentono un reinserimento graduale e monitorato, riducendo l'applicazione del mero foglio di via dell'art. 162.
Casi pratici
Caso 1: Dimesso che si presenta alla questura e riceve foglio di via
Tizio, condannato per furto aggravato (delitto con pena detentiva), viene dimesso dalla casa circondariale di Bologna al termine dell'espiazione della pena. Come prescritto dall'art. 162 TULPS, si presenta alla questura di Bologna. Il funzionario di PS, accertata la residenza anagrafica di Tizio a Bari, valuta necessario rilasciare il foglio di via obbligatorio con itinerario Bologna–Bari via ferrovia, con scadenza entro quarantotto ore. Tizio è tenuto a seguire l'itinerario indicato e a presentarsi alla questura di Bari entro il termine indicato.
Caso 2: Pregiudicato pericoloso tradotto coattivamente
All'uscita dal carcere, Sempronio, pregiudicato con numerosi precedenti per reati violenti e segnalato come soggetto ad alta pericolosità sociale, non si presenta spontaneamente all'autorità di PS come previsto dall'art. 162 TULPS. La questura, esercitando il potere previsto dal secondo comma della disposizione, dispone la traduzione coattiva di Sempronio in stato di arresto davanti all'ufficio di PS. Giunto in questura, viene identificato formalmente, gli viene rilasciato il foglio di via obbligatorio e vengono avviate le procedure per la proposta di misure di prevenzione.
Caso 3: Soggetto in libertà vigilata al momento della presentazione
Caia, condannata per truffa con pena sospesa e sottopostaposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata, viene dimessa dalla struttura dove era trattenuta. Ai sensi dell'art. 162 TULPS si presenta all'autorità di pubblica sicurezza locale. Il funzionario, preso atto della misura di sicurezza in corso, coordina la propria azione con il magistrato di sorveglianza competente, aggiorna il fascicolo di Caia e la informa degli obblighi specifici della libertà vigilata, tra cui la presentazione periodica all'ufficio di PS e il rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice.
Domande frequenti
Chi è obbligato a presentarsi all'autorità di PS dopo la scarcerazione?
I condannati per delitto a pena detentiva, le persone condannate per contravvenzione all'ammonizione e i soggetti sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata. L'obbligo scatta appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva.
Cosa contiene il foglio di via obbligatorio emesso ex art. 162 TULPS?
L'itinerario che il soggetto deve seguire per raggiungere la propria destinazione (residenza, domicilio), i termini entro cui completare il tragitto e le eventuali prescrizioni di presentazione all'autorità di PS della provincia di arrivo. La sua violazione è sanzionata penalmente dall'art. 163 TULPS.
L'autorità di PS è obbligata a rilasciare il foglio di via o può valutare caso per caso?
La norma prevede il rilascio 'se necessario', attribuendo all'autorità un margine di discrezionalità. Se il soggetto ha una destinazione certa e i mezzi per raggiungerla autonomamente, il foglio di via può non essere emesso; è emesso quando si ritiene necessario tracciare formalmente il percorso del dimesso.
Cosa significa che un pregiudicato pericoloso può essere tradotto in stato di arresto?
Significa che, se il pregiudicato non si presenta spontaneamente, può essere accompagnato coattivamente dalla polizia davanti all'autorità di PS. È una misura eccezionale giustificata dalla pericolosità del soggetto e dalla necessità di non lasciare senza controllo la fase di transizione dalla detenzione alla libertà.
Qual è la differenza tra il foglio di via dell'art. 162 e quello come misura di prevenzione?
Il foglio di via dell'art. 162 è emesso nei confronti di chi è appena stato dimesso da un istituto di pena e indica l'itinerario per tornare a casa; il foglio di via come misura di prevenzione (art. 2 TULPS e normativa antimafia) può essere emesso anche nei confronti di soggetti non condannati, ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico, e li obbliga ad allontanarsi da un determinato Comune.
Vedi anche