- Chi, fuori dal proprio Comune, desta sospetti con la propria condotta e non può o non vuole fornire contezza di sé, può essere condotto davanti all'autorità locale di pubblica sicurezza.
- L'autorità, accertata la fondatezza dei sospetti, può disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione, verso il Comune di residenza o di provenienza.
- La misura si estende alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità.
- È possibile vietare al rimpatriato di fare ritorno nel Comune di allontanamento senza preventiva autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza.
- La violazione del divieto di rientro è punita con l'arresto da uno a sei mesi; scontata la pena, il soggetto è comunque tradotto al luogo di rimpatrio.
- Il foglio di via obbligatorio rientra nell'attuale disciplina del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), che ne ha aggiornato i presupposti e le garanzie procedurali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 157 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta di identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione. 18
Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità. 18
L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa. 18
I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 157 Cod. Amb. — opere di adeguamento del servizio idrico
- Art. 157 D.Lgs. 209/2005 — Ruolo dei periti assicurativi
- Art. 157 D.Lgs. 42/2004 — Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente
- Art. 157 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione
- Articolo 157 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 157 Codice della Strada: Arresto, fermata e sosta dei veicoli
Commento
Ratio e funzione storica della norma
L'articolo 157 TULPS è una delle norme più significative del Testo Unico del 1931 in tema di prevenzione dell'ordine pubblico. Il foglio di via obbligatorio è uno degli strumenti cardine del sistema preventivo della pubblica sicurezza italiana: consente di allontanare dal territorio di un Comune i soggetti ritenuti pericolosi o sospetti, senza attendere la commissione di un reato. La norma si inscrive in una logica di polizia preventiva che il sistema giuridico italiano ha mantenuto nel corso dei decenni, pur aggiornandone i presupposti e le garanzie.
Presupposti applicativi: sospetto di condotta fuori dal Comune
Il primo comma prevede due presupposti alternativi che possono legittimare il primo intervento degli agenti di pubblica sicurezza: (a) il soggetto desta sospetti con la propria condotta; (b) alla richiesta di esibire i documenti identificativi o di fornire altra prova degna di fede della propria identità, non può o non vuole farlo. L'elemento locale è essenziale: la norma si applica solo «fuori del proprio Comune», presupponendo che il soggetto si trovi in un luogo diverso dalla propria residenza. In questo contesto, l'impossibilità o il rifiuto di identificarsi aggiunge un ulteriore elemento di sospetto che legittima la conduzione davanti all'autorità di pubblica sicurezza. Il secondo comma estende l'ambito applicativo alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, anche indipendentemente dal rifiuto di identificarsi.
Il foglio di via obbligatorio: contenuto e modalità
Il foglio di via obbligatorio è un provvedimento amministrativo con cui l'autorità di pubblica sicurezza (il questore) ordina al destinatario di rientrare nel proprio Comune di residenza e gli vieta di fare ritorno nel Comune da cui viene allontanato senza preventiva autorizzazione. Il rimpatrio può avvenire in forma autonoma (il soggetto provvede a proprie spese entro il termine fissato) o per traduzione (accompagnamento coattivo da parte delle forze dell'ordine). Il terzo comma prevede espressamente che l'autorità possa vietare il ritorno nel Comune, subordinandolo a preventiva autorizzazione: si tratta di una misura accessoria che rafforza l'effetto espulsivo del foglio di via.
Il Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) e l'attualità della norma
Sebbene l'art. 157 TULPS sia rimasto formalmente in vigore, la disciplina del foglio di via obbligatorio è oggi principalmente contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), il cui art. 2 disciplina organicamente l'istituto. Il Codice antimafia ha aggiornato i presupposti applicativi (richiamando le categorie di soggetti di cui all'art. 1 — indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o di tipo mafioso, soggetti dediti a traffici illeciti, ecc.), ha introdotto adeguate garanzie procedurali e ha chiarito il raccordo con le misure di prevenzione personali più gravi (sorveglianza speciale, con o senza obbligo di soggiorno). Il questore emette il foglio di via con provvedimento motivato, soggetto a opposizione davanti al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 6 del Codice antimafia.
Profili sanzionatori: la violazione del divieto di rientro
Il quarto comma dell'art. 157 TULPS punisce con l'arresto da uno a sei mesi chi viola il divieto di ritorno nel Comune. Si tratta di una contravvenzione prevista dallo stesso TULPS, distinta dalle sanzioni penali più gravi previste dal Codice antimafia per la violazione delle misure di prevenzione personali (art. 75 D.Lgs. 159/2011, che prevede la reclusione). Il quinto comma aggiunge che, scontata la pena detentiva eventualmente inflitta per la violazione, il soggetto è comunque tradotto al luogo di rimpatrio: la pena non assorbe l'effetto espulsivo, che permane.
Garanzie costituzionali e giurisprudenziali
Il foglio di via obbligatorio ha sollevato nel corso dei decenni questioni di compatibilità con i diritti fondamentali, in particolare con la libertà di circolazione e soggiorno garantita dall'art. 16 Cost. La Corte Costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi, ha ritenuto l'istituto compatibile con la Costituzione a condizione che i presupposti di pericolosità siano sufficientemente determinati e che il provvedimento sia adeguatamente motivato e soggetto a controllo giurisdizionale. Sul piano del diritto europeo, le misure preventive di allontanamento devono rispettare i principi della CEDU (artt. 5 e 8) e, per i cittadini dell'UE, le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 (libera circolazione dei cittadini comunitari), che prevede garanzie rafforzate rispetto a quelle del TULPS.
Rapporti con la sorveglianza speciale e con le altre misure di prevenzione
Il foglio di via obbligatorio è la misura di prevenzione personale meno grave del sistema preventivo italiano, applicabile senza intervento del Tribunale delle misure di prevenzione (a differenza della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, che richiedono il procedimento di cui agli artt. 5 ss. D.Lgs. 159/2011). Questa collocazione intermedia lo rende uno strumento di uso frequente nella prassi questorile per soggetti nei confronti dei quali non sussistono ancora elementi sufficienti per misure più gravi, ma la cui presenza in un determinato territorio desta preoccupazioni di ordine pubblico.
Casi pratici
Caso 1: Emissione del foglio di via per soggetto sospetto che rifiuta l'identificazione
Tizio, residente a Napoli, viene fermato da una pattuglia di polizia nel centro di Milano in tarda serata, mentre osserva gli ingressi di alcune abitazioni in modo insistente. Alla richiesta di identificazione, Tizio dichiara di non avere con sé documenti e fornisce generalità che non trovano riscontro nelle banche dati. Condotto in questura, gli vengono accertati precedenti per reati contro il patrimonio. Il questore di Milano, ritenuti fondati i sospetti di pericolosità per l'ordine pubblico, emette nei confronti di Tizio un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Milano per tre anni, ordinandogli di rientrare a Napoli entro quarantotto ore con i propri mezzi.
Caso 2: Violazione del divieto di rientro e conseguenze penali
Sempronio, destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Roma emesso dal questore, viene fermato da una pattuglia dei Carabinieri nel centro della capitale tre mesi dopo l'emissione del provvedimento, in violazione del divieto. Sempronio non ha richiesto né ottenuto la preventiva autorizzazione al rientro. Viene tratto in arresto in flagranza per la contravvenzione di cui all'art. 157 comma 4 TULPS (arresto fino a sei mesi). Giudicato con rito direttissimo, subisce una condanna a tre mesi di arresto. A pena scontata, viene nuovamente tradotto al suo Comune di residenza.
Caso 3: Opposizione al foglio di via davanti al Tribunale
Caia, artista di strada residente a Torino, riceve un foglio di via obbligatorio dal questore di Firenze, che la ha ritenuta pericolosa per la pubblica moralità in seguito a segnalazioni di controverse performance pubbliche. Caia ritiene il provvedimento infondato e sproporzionato. Il suo avvocato propone opposizione davanti al Tribunale di Firenze in composizione monocratica ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 159/2011, producendo documentazione attestante la regolarità delle attività artistiche e l'assenza di precedenti penali rilevanti. Il Tribunale, dopo l'udienza, annulla il foglio di via per difetto di motivazione in ordine al requisito della pericolosità, ritenendo che le segnalazioni ricevute non fossero sufficienti a integrare i presupposti di legge.
Domande frequenti
Cos'è il foglio di via obbligatorio e chi lo emette?
È un provvedimento amministrativo di prevenzione con cui il questore ordina a un soggetto ritenuto pericoloso di rientrare nel proprio Comune e gli vieta di tornare nel Comune da cui è allontanato senza autorizzazione. È disciplinato dall'art. 157 TULPS e, principalmente, dall'art. 2 del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia).
Quali sono i presupposti per l'emissione del foglio di via?
Il soggetto deve trovarsi fuori dal proprio Comune e (a) destare sospetti con la propria condotta e non saper o voler fornire prova della propria identità, oppure (b) essere ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, secondo le categorie del D.Lgs. 159/2011.
Per quanto tempo può durare il divieto di rientro?
La durata è fissata discrezionalmente dall'autorità nel provvedimento. Il D.Lgs. 159/2011, art. 2, prevede che il divieto non possa superare tre anni. Il soggetto può chiedere autorizzazione al rientro per comprovate esigenze (es. lavoro, salute, famiglia).
Come si può impugnare il foglio di via?
Con opposizione davanti al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 159/2011, nel termine di trenta giorni dalla notifica. Il Tribunale può confermare, modificare o annullare il provvedimento.
La violazione del foglio di via è un reato?
Sì. Il rientro nel Comune vietato senza preventiva autorizzazione è punito con l'arresto da uno a sei mesi (art. 157 comma 4 TULPS). Il Codice antimafia (art. 75) prevede sanzioni più gravi per la violazione delle misure di prevenzione personali più gravi (sorveglianza speciale).
Il foglio di via obbligatorio si applica anche ai cittadini UE?
I cittadini dell'Unione europea godono di maggiori garanzie in materia di circolazione e soggiorno (D.Lgs. 30/2007 e Direttiva 2004/38/CE). Le misure restrittive nei loro confronti devono essere giustificate da ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica e rispettare criteri di proporzionalità più stringenti rispetto a quelli applicabili ai cittadini extraUE.
Vedi anche