Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 159 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.

In sintesi

  • Potere discrezionale ministeriale: il Ministro dell'interno, o le autorità di pubblica sicurezza su sua delega, possono fornire mezzi di viaggio gratuito agli indigenti per il rimpatrio.
  • Presupposti alternativi: l'istituto opera in due ipotesi distinte - motivi di pubblica sicurezza (allontanamento di soggetti potenzialmente pericolosi o privi di sussistenza) oppure casi eccezionali di pubbliche o private sventure (calamità, eventi traumatici).
  • Destinatari: indigenti, ossia persone prive dei mezzi economici necessari per provvedere autonomamente al viaggio di rientro nel luogo di residenza o origine.
  • Natura facoltativa: la norma non impone un obbligo ma attribuisce una facoltà, rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione di pubblica sicurezza.
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Ratio e collocazione sistematica

L'art. 159 T.U.L.P.S. si inserisce nella parte del testo unico dedicata alla disciplina della circolazione delle persone sul territorio nazionale e alla vigilanza degli stranieri. La norma attribuisce alle autorità di pubblica sicurezza - su delega del Ministro dell'interno - la facoltà di fornire mezzi di viaggio gratuito per il rimpatrio degli indigenti. L'istituto traduce sul piano amministrativo una logica di polizia sociale preventiva: l'indigente privo di documenti o di mezzi di sussistenza, lasciato senza supporto, potrebbe diventare un fattore di disordine pubblico o ricorrere ad atti illeciti per sopravvivere.

Il rimpatrio gratuito non va confuso con l'espulsione o il foglio di via obbligatorio (art. 157 e segg. TULPS): mentre questi ultimi sono misure coercitive, l'art. 159 configura una misura assistenziale-preventiva su base volontaria, attivata dall'amministrazione nell'interesse congiunto della pubblica sicurezza e del soggetto bisognoso.

I presupposti normativi

La disposizione individua due categorie di presupposto, tra loro alternative:

Il primo - motivi di pubblica sicurezza - riguarda i casi in cui la presenza dell'indigente sul territorio costituisce, o potrebbe costituire, un rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica: si pensi a un soggetto senza fissa dimora, privo di reddito e di documenti, che staziona in una zona con problematiche di ordine pubblico. La questura, in questi casi, può valutare di offrire il rimpatrio gratuito come alternativa alla più gravosa misura di polizia.

Il secondo presupposto - casi eccezionali di pubbliche o private sventure - ha una portata più ampia e umanitaria: vi rientrano le calamità naturali, gli incidenti gravi, le emergenze personali (es. morte improvvisa del capofamiglia durante un viaggio) che lascino il soggetto senza risorse per tornare a casa. In questi casi l'intervento dell'autorità ha prevalente carattere solidaristico.

La struttura del potere discrezionale

La norma costruisce il potere come facoltà (possono) e non come obbligo, attribuendo all'amministrazione un ampio margine di apprezzamento. Il Ministro dell'interno è il titolare originario del potere, ma può delegarne l'esercizio alle autorità di pubblica sicurezza locali (prefetti, questori), che sono le figure meglio posizionate per valutare le singole situazioni sul territorio.

La discrezionalità amministrativa non è tuttavia assoluta: la decisione di concedere o negare il rimpatrio gratuito deve rispettare i principi di ragionevolezza, parità di trattamento e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Un diniego immotivato o discriminatorio sarebbe censurabile innanzi al giudice amministrativo.

Rapporti con la normativa sull'immigrazione e assistenza sociale

Nel quadro normativo contemporaneo, l'art. 159 TULPS sopravvive come norma di carattere generale, ma trova applicazione residuale accanto a discipline più specifiche. Per i cittadini stranieri indigenti si applicano in via principale le norme del d.lgs. 286/1998 (TU Immigrazione) in materia di rimpatrio volontario assistito, nonché i programmi finanziati dall'Unione europea per il ritorno volontario dei migranti (programmi REAG/GARP gestiti dall'OIM). Per i cittadini italiani indigenti che si trovino in difficoltà all'estero operano invece le norme consolari e la L. 804/1967 sui servizi consolari.

Sul versante dell'assistenza sociale, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito molte competenze in materia di assistenza alle Regioni e ai Comuni, con la conseguenza che l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 159 TULPS è oggi una delle tante risorse attivabili, in coordinamento con i servizi sociali territoriali.

Profili operativi

In pratica, le questure dispongono di fondi specifici per il rimpatrio degli indigenti, erogati mediante ordini di servizio e biglietti ferroviari o autobus acquistati direttamente dall'ufficio. La procedura richiede di norma: accertamento della condizione di indigenza, identificazione del soggetto e del luogo di rimpatrio, valutazione del presupposto (pubblica sicurezza o sventura), provvedimento formale del questore o del funzionario delegato. Il soggetto rimpatriato può essere accompagnato da agenti se sussistono ragioni di sicurezza, oppure viaggiare autonomamente con il titolo di viaggio fornito dall'amministrazione.

Casi pratici

Caso 1: Cittadino indigente bloccato dopo calamità

Tizio, residente a Milano, si trova a Palermo per lavoro quando un'alluvione distrugge la zona in cui alloggiava, disperdendo i suoi effetti personali incluso il portafoglio. Privo di denaro contante e di carta di credito funzionante, si rivolge alla questura locale. Il questore, riconoscendo il caso eccezionale di pubblica sventura previsto dall'art. 159 TULPS, dispone la fornitura di un biglietto ferroviario gratuito per il rimpatrio di Tizio a Milano, previa identificazione e verifica della residenza.

Caso 2: Rimpatrio per ragioni di pubblica sicurezza

Sempronio, senza fissa dimora e privo di qualsiasi reddito, viene segnalato dalla polizia locale di un comune come persona che staziona da settimane in una zona frequentata da minori, creando situazioni di disagio e tensione. La questura, valutati i presupposti di pubblica sicurezza dell'art. 159 TULPS, contatta Sempronio, accerta che la sua residenza anagrafica è in un'altra provincia, e gli propone il rimpatrio gratuito verso il suo comune di origine, dove potrà rivolgersi ai servizi sociali. Sempronio acconsente e la questura provvede all'acquisto del biglietto autobus.

Caso 3: Turista straniera rimasta senza mezzi

Caia, cittadina di uno Stato comunitario in vacanza in Italia, subisce un furto che la priva di passaporto e carte di credito. Si rivolge al consolato del suo Paese che, pur rilasciandole un documento provvisorio, non dispone di fondi per il viaggio di rimpatrio. La questura competente, valutata la situazione di privata sventura, può intervenire ai sensi dell'art. 159 TULPS per fornire i mezzi di viaggio gratuito fino alla frontiera o all'aeroporto di partenza, in coordinamento con il consolato straniero.

Domande frequenti

Il rimpatrio gratuito ex art. 159 TULPS è un diritto soggettivo del cittadino indigente?

No. La norma attribuisce una facoltà all'amministrazione, non un diritto soggettivo al privato. Il cittadino indigente può fare richiesta, ma l'autorità di pubblica sicurezza decide discrezionalmente se sussistono i presupposti (pubblica sicurezza o sventura eccezionale) e se concedere il beneficio.

Chi può chiedere il rimpatrio gratuito?

Qualsiasi persona indigente - cittadino italiano o straniero regolarmente presente - che si trovi nell'impossibilità di provvedere autonomamente al viaggio di rimpatrio per motivi di pubblica sicurezza o a seguito di eventi eccezionali (calamità, furto, incidente grave).

Qual è la differenza tra rimpatrio ex art. 159 TULPS e foglio di via obbligatorio?

Il foglio di via obbligatorio è una misura coercitiva imposta dall'autorità, mentre il rimpatrio ex art. 159 è una misura assistenziale-facoltativa che presuppone, almeno in linea di principio, la cooperazione del soggetto interessato. Il foglio di via ha natura sanzionatoria-preventiva, il rimpatrio gratuito ha natura assistenziale.

Quali autorità possono disporre il rimpatrio gratuito?

Il Ministro dell'interno è il titolare originario del potere. Per delega ministeriale lo esercitano le autorità di pubblica sicurezza locali: in pratica i questori o i funzionari di polizia da loro delegati.

Esistono alternative più aggiornate all'art. 159 TULPS per i migranti indigenti?

Sì. Per i cittadini stranieri si applicano i programmi di rimpatrio volontario assistito finanziati dall'UE (es. programmi REAG/GARP gestiti dall'OIM), nonché le norme del d.lgs. 286/1998. L'art. 159 TULPS rimane applicabile in via residuale per situazioni non coperte dalla normativa speciale di settore.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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