In sintesi
- Il questore denuncia al presidente del Tribunale il minore di diciotto anni che sia ozioso, vagabondo, diffamato ai sensi del TULPS o che eserciti abitualmente la mendicità o il meretricio.
- Il presidente del Tribunale, svolti gli accertamenti opportuni, ordina la consegna del minore al padre, agli ascendenti o al tutore, con l'intimazione di provvedere alla sua educazione e di vigilare sulla sua condotta.
- L'inadempienza può essere sanzionata con il pagamento di una somma fino a lire duemila a favore della Cassa delle ammende (importo di riferimento storico del 1931).
- In caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela nei confronti del responsabile.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 177 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal questore al presidente del Tribunale.
Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui ; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire duemila a favore della Cassa delle ammende.
Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.
Stesso numero, altri codici
- Art. 177 D.Lgs. 209/2005 — Diritto di recesso
- Art. 177 D.Lgs. 42/2004 — Articolo abrogato
- Art. 177 Codice Civile: Oggetto della comunione
- Articolo 177 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 177 C.d.S.: Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicol
- Art. 177 c.p.c.: Effetti e revoca delle ordinanze
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Contesto storico e ratio della norma
L'articolo 177 del TULPS si inserisce in un sistema di controllo dell'infanzia e della gioventù deviante o in stato di abbandono che il legislatore del 1931 aveva organizzato con una logica prevalentemente preventiva e paternalistica. La disposizione conferisce alla pubblica sicurezza — nella persona del questore — e alla magistratura minorile il potere di intervenire sul minore che presenti determinati indici di pericolosità sociale o di abbandono, agendo in via prioritaria attraverso il rafforzamento del vincolo familiare piuttosto che attraverso misure detentive.
I presupposti soggettivi: chi può essere denunciato
L'articolo individua cinque categorie di destinatari, tutte relative a minori di diciotto anni: l'ozioso, vale a dire colui che non svolge né studio né attività lavorativa regolare; il vagabondo, che vive senza fissa dimora o si sposta senza meta; il diffamato ai sensi del TULPS, categoria che rimanda alle disposizioni precedenti del testo unico in materia di persone socialmente pericolose; chi esercita abitualmente la mendicità; e chi esercita il meretricio. Si tratta di categorie ampiamente discrezionali, che rispecchiano i valori e le preoccupazioni dell'ordine pubblico degli anni Trenta del Novecento, assai lontani dai principi costituzionali successivamente affermatisi.
Il procedimento: dal questore al presidente del Tribunale
Il questore svolge una funzione di segnalazione: denuncia il minore al presidente del Tribunale competente. Non è dunque l'autorità di pubblica sicurezza a decidere il destino del minore, ma l'autorità giudiziaria, che deve compiere «opportuni accertamenti» prima di emettere il proprio provvedimento. Questo doppio livello — polizia che segnala, giudice che decide — introduce una parziale garanzia giurisdizionale, ancorché nel quadro di un procedimento poco formalizzato rispetto agli standard odierni.
Il provvedimento principale: consegna con intimazione
La misura ordinaria consiste nella consegna del minore al padre, agli ascendenti o al tutore, accompagnata da un'intimazione formale di provvedere alla sua educazione e di vigilare la sua condotta. Questa impostazione privilegia la risposta familiare al disagio del minore, coerentemente con il modello sociale del tempo che valorizzava l'autorità genitoriale come primo presidio di controllo.
In caso di inadempienza, il presidente del Tribunale può comminare una sanzione pecuniaria a carico del responsabile familiare (fino a lire duemila nel testo originario, importo ovviamente privo di valore pratico attuale, considerata l'introduzione dell'euro e la svalutazione storica), destinata alla Cassa delle ammende.
La sanzione estrema: perdita della potestà e della tutela
Qualora la trascuranza dei familiari si protragga nel tempo, il presidente del Tribunale può pronunciare la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela. Si tratta di una misura di eccezionale gravità nel quadro del diritto di famiglia, che priva definitivamente il genitore o il tutore dell'autorità sul minore. La norma non specifica ulteriori criteri oltre la «persistente trascuranza», rimettendo alla valutazione discrezionale del giudice la soglia di tolleranza.
Compatibilità con la Costituzione e diritto vigente
L'articolo 177 TULPS deve essere letto oggi in luce dei principi costituzionali (artt. 2, 3, 30, 31 Cost.) e della normativa minorile successiva, in particolare del r.d. 1404/1934 sui minorenni delinquenti, del d.p.r. 616/1977, e soprattutto della legge 184/1983 sull'adozione e affidamento e del d.lgs. 286/1998 in materia di tutela del minore straniero. Il Tribunale per i minorenni (istituito nel 1934) ha assorbito le competenze un tempo intestate al presidente del Tribunale ordinario. Le categorie di «ozioso» e «vagabondo» applicate ai minori sono oggi incompatibili con i principi di dignità della persona e con le garanzie processuali riconosciute ai minori, sicché la norma ha perso qualsiasi applicazione pratica pur restando formalmente nel testo del TULPS.
Casi pratici
Caso 1: Minore segnalato come vagabondo: intervento del questore
La polizia municipale segnala al questore che Tizio, quindicenne, viene abitualmente trovato a vagabondare di notte senza fissa dimora e senza giustificazione. Il questore, verificata la situazione, trasmette la segnalazione al presidente del Tribunale. Questi, acquisite informazioni sulla famiglia di Tizio, ordina la consegna del minore al padre con intimazione formale di provvedere alla sua educazione e di vigilarne la condotta, sotto pena di sanzione pecuniaria.
Caso 2: Persistente trascuranza familiare: perdita della potestà
Caia, diciassettenne, è stata in precedenza consegnata alla madre con l'intimazione ex art. 177. Nonostante il provvedimento, la madre non ha adottato alcuna misura educativa e Caia continua a mendicare abitualmente. Il presidente del Tribunale, accertata la persistente trascuranza, pronuncia la perdita dei diritti di patria potestà in capo alla madre. Il minore viene quindi affidato a un tutore nominato dal giudice tutelare e, se del caso, avviato alle misure previste dall'art. 178 TULPS.
Caso 3: Accertamenti che escludono l'applicazione della misura
Il questore denuncia al presidente del Tribunale Sempronio, sedicenne, segnalato come ozioso. Il presidente dispone accertamenti e viene a sapere che Sempronio frequenta regolarmente un corso professionale serale e svolge un'attività di apprendistato nei giorni feriali. Gli accertamenti escludono quindi la condizione di oziosità: il presidente non adotta alcun provvedimento e il procedimento viene archiviato, dimostrando come la fase istruttoria serva a evitare applicazioni indiscriminate della norma.
Domande frequenti
Chi ha il potere di denunciare il minore ai sensi dell'art. 177 TULPS?
Il questore, quale autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, ha il potere di denunciare il minore al presidente del Tribunale quando ricorrano i presupposti previsti dalla norma.
Quali minori possono essere oggetto del provvedimento?
L'art. 177 si applica ai minori di diciotto anni che siano oziosi, vagabondi, diffamati ai sensi del TULPS, o che esercitino abitualmente la mendicità o il meretricio.
Quale giudice decide sulle misure da adottare?
Il presidente del Tribunale (oggi, nella pratica, il Tribunale per i minorenni in base alle riforme successive) decide dopo aver svolto opportuni accertamenti sulla situazione del minore e del suo nucleo familiare.
Cosa può subire il genitore o il tutore che trascura il minore?
In caso di inadempienza, può essere condannato al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; in caso di persistente trascuranza, può subire la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.
L'art. 177 TULPS è ancora applicato nella pratica?
No. Le categorie di oziosità e vagabondaggio applicate ai minori sono oggi incompatibili con i principi costituzionali e con la normativa minorile vigente. La tutela del minore è affidata al sistema del Tribunale per i minorenni e ai servizi sociali.
Vedi anche