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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbligo delle cancellerie: le cancellerie dei tribunali e delle corti d'appello devono trasmettere ogni quindici giorni — anche per via telematica — il dispositivo delle sentenze di condanna irrevocabili a pena detentiva al questore della provincia di residenza o ultima dimora del condannato e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA).
  • Finalità preventiva: il flusso informativo serve alla prevenzione generale dei reati e all'esercizio del potere di proposta del questore previsto dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) per l'applicazione di misure di prevenzione.
  • Estensione alle misure di prevenzione: analogo obbligo grava sulle cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e l'ufficio GIP, che devono trasmettere alle questure competenti e alla DIA i provvedimenti ablativi o restrittivi emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
  • Coordinamento con il Codice Antimafia: la norma si raccorda con il d.lgs. 159/2011 che disciplina il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e personali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 160 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Per le finalità di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.

Commento

Ratio e funzione nel sistema della prevenzione

L'art. 160 T.U.L.P.S., nella versione attualmente vigente, costituisce uno snodo fondamentale del sistema informativo della prevenzione penale: impone alle cancellerie giudiziarie di alimentare periodicamente il patrimonio conoscitivo del questore e della DIA con i provvedimenti giudiziari più rilevanti, consentendo all'autorità di pubblica sicurezza di esercitare tempestivamente i propri poteri propositivi in materia di misure di prevenzione.

La norma si colloca all'incrocio tra il sistema giudiziario penale e quello amministrativo-preventivo: la sentenza penale definitiva, da sola, non attiva automaticamente le misure di prevenzione, ma costituisce il presupposto fattuale che il questore utilizza per valutare se proporre al tribunale la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno o le misure patrimoniali di cui al Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011).

Il meccanismo di trasmissione

Il primo periodo dell'art. 160 disciplina il flusso delle sentenze di condanna irrevocabili a pena detentiva. Il termine quindici giorni è un termine ordinatorio che scandisce la cadenza periodica del flusso informativo, fermo restando che la telematizzazione del processo penale consente trasmissioni più rapide nella prassi. La trasmissione avviene in direzione duale: al questore della provincia di residenza o ultima dimora del condannato (che è il soggetto più direttamente interessato dalla potenziale pericolosità sociale del liberando) e alla DIA (che svolge attività di contrasto alla criminalità organizzata su scala nazionale).

L'oggetto della trasmissione è il dispositivo della sentenza irrevocabile, ossia la parte che stabilisce il tipo di reato, la pena e le eventuali pene accessorie, senza la necessità di trasmettere la motivazione integrale. Questo snellisce l'adempimento pur garantendo le informazioni essenziali per la valutazione preventiva.

Il secondo comma: provvedimenti ablativi e restrittivi

Il secondo periodo dell'art. 160 estende l'obbligo di trasmissione alle cancellerie della sezione misure di prevenzione e dell'ufficio GIP, per i provvedimenti ablativi o restrittivi emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Si tratta, in concreto, di: sequestri e confische di beni (provvedimenti ablativi), misure di prevenzione personali come la sorveglianza speciale o il divieto di soggiorno (provvedimenti restrittivi), e provvedimenti cautelari reali che precludono la disponibilità di beni.

Anche in questo caso i destinatari della trasmissione sono le questure competenti per territorio e la DIA, con una logica di doppio canale che garantisce sia il monitoraggio locale sia quello centralizzato a livello investigativo-antimafia.

Il collegamento con l'art. 17 del Codice Antimafia

L'espresso richiamo all'art. 17, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) chiarisce la finalità specifica del flusso informativo: il questore è l'organo titolare del potere di proposta per l'applicazione delle misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno). Senza la conoscenza tempestiva dei precedenti penali del soggetto, il questore non potrebbe esercitare efficacemente questo potere.

Il coordinamento tra il TULPS del 1931 e il Codice Antimafia del 2011 dimostra la continuità del sistema preventivo italiano, che si è adattato nel tempo senza mai abbandonare l'impianto originario del testo unico.

Profili pratici e interoperabilità dei sistemi informativi

Nella prassi attuale, l'adempimento dell'art. 160 è in larga parte gestito attraverso i sistemi informativi del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno: il SICP (Sistema Informativo del Casellario Penale) e il SICE (Sistema Informativo del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno) consentono il flusso automatizzato dei dati penali verso le questure. La trasmissione telematica prevista dalla norma si realizza quindi attraverso questi canali informatici, che hanno soppiantato la vecchia trasmissione cartacea. La DIA, come organismo interforze, accede ai medesimi sistemi con credenziali proprie.

Casi pratici

Caso 1: Condanna definitiva e proposta del questore per misura di prevenzione

La cancelleria della corte d'appello trasmette al questore della provincia di residenza il dispositivo della sentenza irrevocabile di condanna di Tizio per associazione a delinquere. Il questore, ricevuta la comunicazione ai sensi dell'art. 160 TULPS, esamina i precedenti di Tizio e, ritenendolo socialmente pericoloso, esercita il potere di proposta previsto dall'art. 17, comma 1, d.lgs. 159/2011, chiedendo al tribunale l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Caso 2: Provvedimento ablativo trasmesso alla DIA

La cancelleria della sezione misure di prevenzione del tribunale trasmette alla DIA la copia del decreto di sequestro di beni emesso nei confronti di Sempronio, soggetto ritenuto appartenente a un'organizzazione criminale. La DIA, ricevuto il provvedimento ai sensi del secondo periodo dell'art. 160 TULPS, lo inserisce nel proprio sistema informativo e lo collega alle indagini patrimoniali in corso a carico di soggetti collegati a Sempronio, consentendo una valutazione complessiva dei patrimoni illeciti dell'organizzazione.

Caso 3: Trasmissione verso la questura dell'ultima dimora

Caia è residente formalmente a Napoli ma ha la propria ultima dimora effettiva a Roma, dove svolge le proprie attività. La cancelleria del tribunale che ha emesso la sentenza di condanna definitiva a carico di Caia trasmette il dispositivo al questore di Roma (provincia dell'ultima dimora) e alla DIA, come disposto dall'art. 160 TULPS. Il questore di Roma avvia così l'istruttoria per valutare se proporre misure di prevenzione, coordinandosi con la questura di Napoli per gli aggiornamenti anagrafici.

Domande frequenti

Qual è l'oggetto della trasmissione prevista dall'art. 160 TULPS?

Le cancellerie devono trasmettere il dispositivo delle sentenze di condanna irrevocabili a pena detentiva. Il dispositivo è la parte della sentenza che stabilisce il tipo di reato, la pena inflitta e le pene accessorie, senza necessità di trasmettere la motivazione integrale.

Perché la trasmissione va fatta sia al questore sia alla DIA?

Il questore è l'organo locale competente per la proposta delle misure di prevenzione nella propria provincia; la DIA ha un ruolo di monitoraggio e contrasto della criminalità organizzata a livello nazionale. Il doppio canale garantisce sia la risposta preventiva locale sia il coordinamento investigativo centralizzato.

Con quale frequenza devono trasmettere le cancellerie?

La norma prevede una trasmissione ogni quindici giorni, anche per via telematica. Nella prassi, la telematizzazione del processo penale consente flussi informativi più frequenti attraverso i sistemi informativi integrati del Ministero della giustizia e dell'interno.

A quale articolo del Codice Antimafia si ricollega l'art. 160 TULPS?

L'art. 160 TULPS richiama espressamente l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), che attribuisce al questore il potere di proposta per l'applicazione delle misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno).

Cosa si intende per 'provvedimenti ablativi o restrittivi' trasmessi dalla sezione misure di prevenzione?

Sono i provvedimenti che privano o limitano la disponibilità di beni (sequestri, confische) o la libertà di circolazione (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno). La trasmissione di questi atti alla DIA e alle questure consente un monitoraggio patrimoniale e personale dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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