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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 175 TULPS regola il coordinamento tra l'ammonizione e le misure di sicurezza detentive (o la libertà vigilata) applicate dal giudice penale.
  • Finché è in corso l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata, non è possibile disporre nuovamente l'ammonizione.
  • Se l'ammonizione è già stata pronunciata al momento dell'applicazione della misura di sicurezza, i suoi effetti cessano automaticamente per tutta la durata dell'esecuzione.
  • Il principio è quello della non duplicazione delle misure limitative della libertà: la misura più intensa assorbe quella più lieve.
  • La norma raccorda il sistema di polizia preventiva del TULPS con il sistema delle misure di sicurezza del codice penale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 175 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

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Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 175 TULPS risolve un potenziale conflitto tra due sistemi normativi che incidono entrambi sulla libertà di un soggetto pericoloso: quello delle misure di polizia preventiva del TULPS (ammonizione) e quello delle misure di sicurezza previste dal codice penale (art. 215 c.p. ss.) o dalla legislazione speciale. La ratio è semplice e di buon senso: sarebbe incongruo e inutilmente oneroso imporre a un soggetto già sottoposto a una misura di sicurezza detentiva (es. colonia agricola, casa di lavoro, ospedale psichiatrico giudiziario) — o già in libertà vigilata con obblighi analoghi — anche le prescrizioni dell'ammonizione TULPS. La misura più intensa assorbe quella più lieve.

Due ipotesi applicative

La norma distingue due situazioni. La prima ipotesi è quella in cui, al momento in cui si vorrebbe disporre l'ammonizione, il soggetto si trova già in esecuzione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata: in questo caso, l'ammonizione non può essere pronunciata. Non è impedita la relativa istruttoria davanti alla Commissione, ma la misura non può avere efficacia fintanto che persiste l'altra.

La seconda ipotesi è quella dell'ammonizione già pronunciata al momento in cui sopravviene la misura di sicurezza: in tal caso, gli effetti dell'ammonizione cessano automaticamente (ipso iure), senza necessità di un formale provvedimento di sospensione da parte della Commissione. Cessata la misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, la questione è se l'ammonizione originaria torni in vigore o se occorra una nuova procedura: la lettera della norma («cessano gli effetti») suggerisce la cessazione definitiva, non la mera sospensione.

Misure di sicurezza detentive rilevanti

Le misure di sicurezza detentive rilevanti ai fini dell'art. 175 sono quelle contemplate dal codice penale (artt. 215-240 c.p.): l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza), il ricovero in una casa di cura e custodia (per i semi-imputabili), il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (misura oggi sostituita dalle REMS per effetto della L. 81/2014), il riformatorio giudiziario per i minori, e il ricovero in un istituto per minori irregolari. La libertà vigilata, pur non essendo detentiva in senso stretto, è equiparata a tali misure dalla norma, probabilmente per la sua intensità di controllo assimilabile.

Rapporti con la sorveglianza speciale del D.Lgs. 159/2011

Con l'entrata in vigore del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011), il sistema delle misure di prevenzione personali si è arricchito di strumenti più moderni e garantiti. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che è la misura di prevenzione più frequentemente applicata, non è tecnicamente una «misura di sicurezza» del codice penale ma una misura di prevenzione ante delictum. Ci si è chiesti se l'art. 175 TULPS si applichi anche in caso di sorveglianza speciale: la risposta prevalente è negativa sul piano formale (la sorveglianza speciale non è una misura di sicurezza codicistica), ma sul piano pratico la coesistenza tra ammonizione TULPS e sorveglianza speciale è di fatto irrilevante, perché quest'ultima è ben più incisiva e la rende superflua.

Profilo sistematico

L'art. 175 chiude il capo IV del TULPS dedicato all'ammonizione (artt. 164-175) e ne segna il confine con il sistema penale codicistico. La sua funzione è quella di raccordo e di evitare duplicazioni: il legislatore del 1931 aveva già chiara la necessità di coordinare il diritto di polizia con il diritto penale sostanziale, evitando che lo stesso soggetto fosse gravato da un doppio regime di limitazioni aventi contenuto sostanzialmente analogo.

Casi pratici

Caso 1: Ammonizione sospesa per sopravvenuta misura di sicurezza

Tizio è stato ammonito dalla Commissione provinciale con prescrizioni di dimora e di condotta. Qualche mese dopo, viene condannato in sede penale e il giudice dell'esecuzione dispone nei suoi confronti l'assegnazione a una casa di lavoro (misura di sicurezza detentiva) ai sensi del codice penale. Per effetto dell'art. 175 TULPS, gli effetti dell'ammonizione cessano automaticamente dal momento in cui Tizio viene preso in carico per l'esecuzione della misura di sicurezza. La Commissione non è tenuta ad adottare alcun provvedimento formale di sospensione.

Caso 2: Impossibilità di disporre l'ammonizione in corso di libertà vigilata

Caia è in esecuzione di libertà vigilata disposta dal tribunale di sorveglianza a seguito di una precedente condanna. Nel frattempo, il questore rileva comportamenti che in astratto giustificherebbero un'ammonizione TULPS e avvia l'istruttoria davanti alla Commissione provinciale. La Commissione, pur accertando i presupposti soggettivi dell'ammonizione, non può però pronunciare l'ordinanza: per effetto dell'art. 175, finché è in corso la libertà vigilata, l'ammonizione non può essere disposta. L'istruttoria viene sospesa in attesa della cessazione della misura di sicurezza in atto.

Caso 3: Coordinamento pratico tra TULPS e Codice Antimafia

Sempronio è stato ammonito dal Commissione TULPS. Successivamente, il questore propone nei suoi confronti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza davanti al tribunale ai sensi del D.Lgs. 159/2011. Il tribunale accoglie la proposta e applica la misura. Pur non trattandosi tecnicamente di una misura di sicurezza del codice penale (e quindi non scattando automaticamente il meccanismo dell'art. 175 TULPS), l'autorità di pubblica sicurezza rileva che la coesistenza tra ammonizione e sorveglianza speciale è priva di utilità pratica: propone quindi alla Commissione la revoca dell'ammonizione ex art. 173, in quanto la sorveglianza speciale copre interamente le esigenze preventive già soddisfatte dall'ammonizione.

Domande frequenti

Cosa succede all'ammonizione quando viene applicata una misura di sicurezza detentiva?

Gli effetti dell'ammonizione cessano automaticamente per tutta la durata dell'esecuzione della misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata, senza necessità di un provvedimento formale della Commissione.

Se l'ammonizione era già stata pronunciata, cosa accade quando sopravviene la misura di sicurezza?

I suoi effetti cessano ipso iure. La lettera dell'art. 175 ('ne cessano gli effetti') indica una cessazione definitiva, non una mera sospensione con ripresa automatica alla fine della misura di sicurezza.

Quali sono le misure di sicurezza detentive rilevanti ai fini dell'art. 175?

Le misure di sicurezza detentive del codice penale: colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura e custodia, REMS (già ospedale psichiatrico giudiziario), riformatorio giudiziario. A queste è equiparata la libertà vigilata.

La sorveglianza speciale del Codice Antimafia sospende automaticamente l'ammonizione?

No in senso formale, perché non è una misura di sicurezza codicistica. Tuttavia, nella prassi, la sopravvenienza della sorveglianza speciale rende l'ammonizione TULPS superflua e l'autorità solitamente ne propone la revoca ex art. 173.

Dopo la fine della misura di sicurezza, l'ammonizione può essere ricominciata?

Non automaticamente. Cessata la misura di sicurezza, se permangono i presupposti di pericolosità, occorre un nuovo procedimento davanti alla Commissione per pronunciare una nuova ordinanza di ammonizione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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