Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 151 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Lo straniero espulso a norma dell’ non può rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno.
Nel caso di trasgressione è punito con l’arresto da due mesi a sei.
Scontata la pena, lo straniero è nuovamente espulso
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 151 del TULPS (R.D. 773/1931) risulta abrogato per effetto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il D.Lgs. 286/1998 ha operato una riforma organica della materia dell'ingresso, soggiorno, allontanamento e controllo degli stranieri sul territorio nazionale, ridefinendo le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e abrogando esplicitamente le disposizioni del TULPS che in precedenza regolavano aspetti oggi ricondotti alla disciplina speciale sull'immigrazione. L'art. 151 TULPS, nella sua versione originaria, rientrava nel novero delle norme sulla vigilanza e il controllo di determinate categorie di persone, la cui materia è stata integralmente assorbita e ridisciplinata dal successivo corpus normativo. Non residuano effetti attivi da questa disposizione.