Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 151 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Stesso numero, altri codici
- Art. 151 Cod. Amb. — (rapporti tra ente di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato) ((
- Art. 151 D.Lgs. 209/2005 — Procedura
- Art. 151 D.Lgs. 42/2004 — Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
- Art. 151 Codice Civile: Separazione giudiziale
- Articolo 151 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 151 C.d.S.: Definizioni relative alle segnalazioni visive e
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 151 del TULPS (R.D. 773/1931) risulta abrogato per effetto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il D.Lgs. 286/1998 ha operato una riforma organica della materia dell'ingresso, soggiorno, allontanamento e controllo degli stranieri sul territorio nazionale, ridefinendo le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e abrogando esplicitamente le disposizioni del TULPS che in precedenza regolavano aspetti oggi ricondotti alla disciplina speciale sull'immigrazione. L'art. 151 TULPS, nella sua versione originaria, rientrava nel novero delle norme sulla vigilanza e il controllo di determinate categorie di persone, la cui materia è stata integralmente assorbita e ridisciplinata dal successivo corpus normativo. Non residuano effetti attivi da questa disposizione.