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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 126 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'art. 126 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era inserito nel Titolo IV, dedicato alle agenzie di affari, e regolamentava taluni aspetti del regime autorizzatorio applicabile a specifiche tipologie di agenzie sottoposte alla vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza. La norma si inseriva nella logica originaria del Testo Unico del 1931, imperniata sul principio del controllo preventivo: l'esercizio dell'attività era subordinato al previo rilascio di un titolo abilitativo da parte del questore o del prefetto, a seconda del livello di rilevanza dell'attività stessa per l'ordine pubblico.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (c.d. «decreto SCIA 2»), adottato in attuazione della delega contenuta nella L. 7 agosto 2015, n. 124 (riforma Madia). Il decreto ha ricondotto numerose attività economiche un tempo soggette a licenza di polizia nel regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della mera comunicazione, con effetto di semplificazione sostanziale. Il controllo dell'autorità di pubblica sicurezza è divenuto prevalentemente successivo, riservato alle attività che presentano specifici profili di rischio per l'ordine pubblico o la sicurezza.