Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 126 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222
Stesso numero, altri codici
- Art. 126 Cod. Amb. — approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
- Art. 126 D.Lgs. 209/2005 — Ufficio centrale italiano
- Art. 126 D.Lgs. 42/2004 — Protezione di dati personali
- Art. 126 Codice Civile: Separazione dei coniugi in pendenza del
- Articolo 126 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 126 Codice del Consumo: Decadenza
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 126 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era inserito nel Titolo IV, dedicato alle agenzie di affari, e regolamentava taluni aspetti del regime autorizzatorio applicabile a specifiche tipologie di agenzie sottoposte alla vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza. La norma si inseriva nella logica originaria del Testo Unico del 1931, imperniata sul principio del controllo preventivo: l'esercizio dell'attività era subordinato al previo rilascio di un titolo abilitativo da parte del questore o del prefetto, a seconda del livello di rilevanza dell'attività stessa per l'ordine pubblico.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (c.d. «decreto SCIA 2»), adottato in attuazione della delega contenuta nella L. 7 agosto 2015, n. 124 (riforma Madia). Il decreto ha ricondotto numerose attività economiche un tempo soggette a licenza di polizia nel regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della mera comunicazione, con effetto di semplificazione sostanziale. Il controllo dell'autorità di pubblica sicurezza è divenuto prevalentemente successivo, riservato alle attività che presentano specifici profili di rischio per l'ordine pubblico o la sicurezza.