Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 126 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'articolo disciplinava il regime autorizzatorio per l'esercizio di determinate attività di agenzia soggette a licenza di pubblica sicurezza.
  • Prevedeva condizioni e limiti per il rilascio e la validità delle autorizzazioni, nell'ambito del sistema di controllo preventivo del T.U.L.P.S.
  • Abrogato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, che ha riformato la disciplina delle attività economiche liberalizzabili, sostituendo la licenza con la SCIA in molti settori.

L'art. 126 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era inserito nel Titolo IV, dedicato alle agenzie di affari, e regolamentava taluni aspetti del regime autorizzatorio applicabile a specifiche tipologie di agenzie sottoposte alla vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza. La norma si inseriva nella logica originaria del Testo Unico del 1931, imperniata sul principio del controllo preventivo: l'esercizio dell'attività era subordinato al previo rilascio di un titolo abilitativo da parte del questore o del prefetto, a seconda del livello di rilevanza dell'attività stessa per l'ordine pubblico.

La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (c.d. «decreto SCIA 2»), adottato in attuazione della delega contenuta nella L. 7 agosto 2015, n. 124 (riforma Madia). Il decreto ha ricondotto numerose attività economiche un tempo soggette a licenza di polizia nel regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della mera comunicazione, con effetto di semplificazione sostanziale. Il controllo dell'autorità di pubblica sicurezza è divenuto prevalentemente successivo, riservato alle attività che presentano specifici profili di rischio per l'ordine pubblico o la sicurezza.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.