Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 143 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Nel regolamento per la esecuzione di questa legge sono determinati i casi nei quali gli stranieri possono essere dispensati dall’obbligo di presentarsi personalmente all’autorità di pubblica sicurezza

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo prevedeva obblighi di denuncia e di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza a carico degli stranieri o di chi li ospitava.
  • Il sistema rispondeva alla logica di controllo preventivo degli stranieri tipica dell'impostazione del T.U.L.P.S. del 1931.
  • Abrogato dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 (legge Martelli), che ha riformato il quadro normativo sulla condizione degli stranieri in Italia.

L'art. 143 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) faceva parte del Titolo VI, dedicato agli stranieri, e stabiliva obblighi di comunicazione e denuncia nei confronti dell'autorità di polizia, posti a carico degli stranieri presenti nel territorio o di chi li alloggiava o comunque intratteneva con loro rapporti rilevanti. L'articolo si affiancava alle disposizioni del Titolo III sugli alberghi e le locande, che già imponevano agli esercenti obblighi di registrazione degli ospiti stranieri, ed era funzionale alla costruzione di un sistema capillare di controllo e tracciabilità dei movimenti degli stranieri.

La disposizione è stata abrogata dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 (legge Martelli), intervenuta in un contesto di crescente pressione migratoria verso l'Italia e di inadeguatezza del vecchio sistema repressivo del T.U.L.P.S. rispetto alla realtà del fenomeno migratorio. La nuova disciplina ha introdotto categorie giuridiche differenziate per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri, sostituendo il generico obbligo di denuncia con un sistema di permesso di soggiorno e di procedimenti amministrativi specifici. La materia è stata poi risistemata dal D.Lgs. 286/1998.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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