Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 142 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Gli stranieri hanno l’obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all’autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno.

Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qual volta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello Stato.

Gli stranieri di passaggio, che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione d’ingresso

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo imponeva obblighi di controllo e segnalazione nei confronti degli stranieri presenti nel territorio, nell'ambito del sistema di pubblica sicurezza del T.U.L.P.S.
  • Attribuiva all'autorità di polizia poteri di verifica dell'identità e dei movimenti degli stranieri, con finalità di ordine pubblico.
  • Abrogato dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 (c.d. legge Martelli), prima riforma organica sulla condizione giuridica degli stranieri in Italia.

L'art. 142 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era incluso nel Titolo VI, dedicato alla disciplina degli stranieri, e attribuiva all'autorità di pubblica sicurezza ampi poteri di controllo sulla presenza e sui movimenti degli stranieri nel territorio nazionale. La disposizione rifletteva l'impostazione autoritaria e il contesto storico del Testo Unico del 1931, in cui la condizione dello straniero era essenzialmente trattata come una questione di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, con limitato riconoscimento di diritti soggettivi.

L'articolo è stato abrogato dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 (comunemente nota come «legge Martelli»). Tale intervento normativo ha rappresentato la prima riforma sistematica della disciplina sull'immigrazione nell'ordinamento italiano, introducendo un regime giuridico per l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri fondato su categorie di diritto amministrativo più moderne e rispettose della condizione personale del migrante. La materia è stata successivamente disciplinata in modo organico dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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