- Cauzione presso la Cassa depositi e prestiti: il rilascio della licenza è subordinato al versamento di una cauzione il cui importo è determinato dal prefetto, a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività.
- Funzione di garanzia: la cauzione copre tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e l'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza, a tutela dei terzi e dell'erario.
- Devoluzione all'erario: in caso di inosservanza, il prefetto può disporre con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.
- Svincolo subordinato a condizioni: il prefetto può ordinare lo svincolo solo dopo almeno tre mesi dalla cessazione dell'attività e dopo che il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni residue.
- Tutela dei terzi: la cauzione serve a garantire che il titolare della licenza possa rispondere delle proprie obbligazioni anche in caso di insolvenza o di revoca.
Testo dell'articoloVigente
Art. 137 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.
La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 137 Cod. Amb. — sanzioni penali
- Art. 137 D.Lgs. 209/2005 — Danno patrimoniale
- Art. 137 D.Lgs. 42/2004 — Commissioni regionali
- Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell'ufficiale dello stato
- Articolo 137 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 137 Cod.Cons.: Elenco delle associazioni dei consumatori e
Commento
Ratio della cauzione nel sistema delle licenze di pubblica sicurezza
L'articolo 137 TULPS introduce un requisito di accesso di natura patrimoniale per gli istituti di vigilanza privata e per le agenzie di investigazione: il versamento di una cauzione presso la Cassa depositi e prestiti prima del rilascio della licenza. La norma si inserisce in un sistema di garanzie stratificate che il legislatore del 1931 ha costruito attorno alle attività di polizia privata, consapevole del fatto che tali attività comportano responsabilità nei confronti di terzi e obblighi nei confronti dell'autorità pubblica che devono essere presidiate anche sul piano economico.
La cauzione assolve a una funzione tipicamente fideiussoria: garantisce che il titolare della licenza sia in grado di rispondere delle proprie obbligazioni anche nell'ipotesi di insolvenza, cessazione o revoca dell'attività. È uno strumento di tutela preventiva, che l'ordinamento ritiene necessario proprio perché le guardie giurate esercitano compiti parapoliziali e i loro datori di lavoro intrattengono rapporti contrattuali con enti pubblici e privati che fanno affidamento sulla solidità dell'istituto.
L'importo della cauzione e il ruolo del prefetto
L'art. 137, primo comma, rimette al prefetto la determinazione dell'importo della cauzione. Tale scelta riflette la struttura del TULPS, che attribuisce al prefetto un ruolo centrale nel controllo delle attività soggette a licenza di pubblica sicurezza. Il prefetto esercita un potere discrezionale nella fissazione dell'importo, tenendo conto delle dimensioni dell'istituto, del numero di guardie, del valore dei contratti che si prevede siano stipulati, e dei rischi connessi all'attività specifica.
La determinazione dell'importo può essere aggiornata nel tempo, in particolare quando l'istituto si espanda o quando le condizioni di mercato cambino in modo significativo. Il prefetto può anche imporre il reintegro della cauzione in caso di parziale escussione, come condizione per la prosecuzione dell'attività.
Le circolari ministeriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza hanno nel tempo indicato parametri orientativi per la fissazione dell'importo, raccordando la prassi prefettizia con gli standard di solvibilità richiesti dal D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, che ha modernizzato i requisiti degli istituti di vigilanza.
L'oggetto della garanzia
Il secondo comma delimita l'oggetto della garanzia: la cauzione copre «tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e l'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza». La formula è ampia e ricomprende: gli obblighi verso i clienti derivanti dai contratti di servizio di vigilanza; le obbligazioni verso i dipendenti (retribuzioni, contributi previdenziali, liquidazioni); le eventuali sanzioni pecuniarie inflitte dall'autorità amministrativa; il risarcimento dei danni causati nell'esercizio del servizio; e il rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di licenza (orari, aree di competenza, modalità operative).
La cauzione non copre invece le responsabilità penali personali delle guardie o del titolare, che restano nella sfera individuale. Serve come presidio delle obbligazioni di natura civile e amministrativa.
La devoluzione all'erario per inosservanza
Il terzo comma attribuisce al prefetto il potere di disporre, con decreto motivato, la devoluzione totale o parziale della cauzione all'erario dello Stato in caso di inosservanza delle condizioni della licenza. Si tratta di una misura di natura afflittiva ma anche compensativa: lo Stato recupera dalla cauzione gli importi che non siano stati soddisfatti direttamente dall'istituto inadempiente.
Il procedimento di devoluzione deve rispettare il contraddittorio: il titolare della licenza deve essere messo in condizione di difendersi prima che il decreto sia emesso, ai sensi della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo. La devoluzione è impugnabile dinanzi al TAR, che può sospenderne l'esecuzione in via cautelare.
La devoluzione parziale è possibile quando l'inosservanza riguardi solo alcune condizioni della licenza o quando il danno cagionato sia quantificabile in una somma inferiore all'importo totale della cauzione. Il prefetto opera una valutazione di proporzionalità tra l'entità dell'inadempimento e l'importo da devolvere.
Lo svincolo della cauzione alla cessazione dell'attività
Il quarto comma disciplina lo svincolo e la restituzione della cauzione alla cessazione dell'esercizio. La norma prevede un doppio requisito: il decorso di almeno tre mesi dalla cessazione dell'attività, e la prova da parte del concessionario di non avere obbligazioni pendenti in conseguenza del servizio svolto. Il termine trimestrale serve a garantire che tutte le obbligazioni eventualmente sorte nell'ultimo periodo di attività abbiano avuto il tempo di emergere ed essere eventualmente azionate.
La prova dell'assenza di obbligazioni residue può essere fornita attraverso attestazioni dei creditori, quietanze liberatorie, certificazioni contributive, e la documentazione contabile dell'ufficio. Il prefetto, una volta verificata la sussistenza di entrambe le condizioni, ordina lo svincolo con decreto. Se nel frattempo siano emersi creditori insoddisfatti, il prefetto può differire lo svincolo fino alla definizione delle relative posizioni.
Coordinamento con le norme successorie della vigilanza privata
In caso di cessione dell'azienda o di trasferimento della licenza, la cauzione non passa automaticamente al nuovo titolare: quest'ultimo deve prestare una propria cauzione, e la cauzione del cedente può essere svincolata solo dopo il rispetto delle condizioni del quarto comma. Il mancato coordinamento tra cedente e cessionario può creare un vuoto di copertura che il prefetto ha il potere di colmare con misure cautelari.
Casi pratici
Caso 1: Determinazione della cauzione e verifica del reintegro
Tizio chiede la licenza prefettizia per un istituto di vigilanza con venti guardie. Il prefetto, valutate le dimensioni dell'organico e i contratti preventivati, fissa la cauzione in cinquantamila euro da versarsi presso la Cassa depositi e prestiti. Tizio esegue il versamento e ottiene la licenza. Dopo due anni, una delle guardie dipendenti causa un danno a un cliente durante un servizio; il risarcimento è parzialmente coperto dalla cauzione, che si riduce a trenta mila euro. Il prefetto intima a Tizio di reintegrare la cauzione entro sessanta giorni come condizione per la prosecuzione dell'attività, ai sensi delle prescrizioni del decreto di licenza.
Caso 2: Devoluzione parziale della cauzione per inosservanza
L'istituto di vigilanza gestito da Caia riceve da parte dei dipendenti diverse richieste di pagamento di retribuzioni arretrate. Caia non provvede, adducendo difficoltà di liquidità. I lavoratori segnalano la situazione alla prefettura. Il prefetto avvia il procedimento di devoluzione parziale della cauzione per l'importo corrispondente alle retribuzioni non pagate, sentita preventivamente Caia in contraddittorio. L'importo devolvuto è proporzionato al debito accertato. Caia impugna il decreto al TAR, ma il ricorso è respinto perché il procedimento ha rispettato le garanzie del contraddittorio e la proporzionalità della misura è evidente.
Caso 3: Svincolo della cauzione alla cessazione dell'attività
Sempronio decide di cessare l'attività del proprio istituto di vigilanza e comunica la chiusura al prefetto. Trascorsi tre mesi dalla cessazione effettiva, Sempronio chiede lo svincolo della cauzione depositata presso la Cassa depositi e prestiti. Allega quietanze liberatorie dei principali clienti, certificazione contributiva dell'INPS attestante l'assenza di debiti previdenziali, e la documentazione di liquidazione del personale dipendente. Il prefetto, verificata la completezza della documentazione e l'assenza di obbligazioni residue pendenti, ordina lo svincolo con decreto. Sempronio ottiene la restituzione della somma versata entro i termini previsti dalla Cassa depositi e prestiti.
Domande frequenti
Chi determina l'importo della cauzione richiesta per la licenza di vigilanza privata?
L'importo è stabilito dal prefetto, che esercita un potere discrezionale tenendo conto delle dimensioni dell'istituto, del numero di guardie, del volume di attività previsto e dei rischi specifici connessi ai servizi che l'istituto intende erogare.
Cosa garantisce la cauzione versata presso la Cassa depositi e prestiti?
La cauzione garantisce tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio: contratti con i clienti, retribuzioni e contributi dei dipendenti, sanzioni amministrative, risarcimenti per danni causati nell'esercizio del servizio, e rispetto delle condizioni imposte dal decreto di licenza.
In quali casi il prefetto può devolvere la cauzione all'erario?
Il prefetto può disporre la devoluzione totale o parziale in caso di inosservanza delle condizioni della licenza. Il provvedimento deve essere motivato e preceduto dal contraddittorio con il titolare. È impugnabile dinanzi al TAR.
Dopo quanto tempo dalla cessazione dell'attività si può richiedere lo svincolo della cauzione?
Il richiedente può chiedere lo svincolo solo dopo il decorso di almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio e dopo aver fornito la prova di non avere obbligazioni pendenti derivanti dal servizio svolto. Il prefetto ordina lo svincolo con decreto.
La cauzione copre le responsabilità penali delle guardie?
No. La cauzione presidia le obbligazioni di natura civile e amministrativa. Le responsabilità penali personali delle guardie o del titolare della licenza rimangono nella sfera individuale e non sono coperte dalla cauzione.
In caso di cessione dell'azienda di vigilanza, la cauzione si trasferisce al nuovo titolare?
No. Il nuovo titolare deve prestare una propria cauzione al momento del rilascio della nuova licenza. La cauzione del cedente può essere svincolata solo dopo che siano decorsi tre mesi dalla cessazione della sua attività e previa dimostrazione dell'assenza di obbligazioni residue.
Vedi anche